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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1246/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fenera n.12, C.F. rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Sandra Moretti del Foro di Vercelli C.F. – P.IVA [PEC C.F._2 P.IVA_1
] e dall'Avv. TR Novelli del Foro di Vercelli C.F. Email_1
- P.IVA [PEC ], e C.F._3 P.IVA_2 Email_2
presso il loro Studio in RG (Vc), Piazza Mazzini n.26 (Tel. 0163.200163/ 0163.27221) elettivamente domiciliato, giusta procura conferita su supporto cartaceo ed autenticata di pugno dal difensore
-ricorrente- CONTRO nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giuseppe Torchio n.10, CodiceFiscale_4
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da ricorso dell'8.10.2024:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della CP_1
sentenza.
b) Disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario oltre previsto.
c) Disporre che i figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove R_
pernotteranno quotidianamente per tutti i giorni della settimana. Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il padre successivamente, li R_ riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
d) Disporre che ad anni alterni i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre, concordando che quest'anno trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via. Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora lavorerà. CP_1
e) Disporre che i genitori si impegnino a collaborare fattivamente nella predisposizione di una serie di regole di comportamento per i figli.
f) Disporre che il signor versi alla signora quale contributo al mantenimento per Pt_1 CP_1
TR, l'importo di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
g) Disporre che l'assegno unico universale sia percepito dalla signora CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, e la convenuta non si è opposta alle stesse in quanto non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Va, quindi, dichiarata, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.7.1995 tra il signor e la Parte_1
signora in LE ES (Vc) trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
pagina 2 di 4 del medesimo Comune - Anno 1995 - Parte II - Serie A - N. 12, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Va confermato l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario previsto.
I figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove pernotteranno R_
quotidianamente per tutti i giorni della settimana.
Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il R_ padre successivamente, li riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
Ad anni alterni i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre e, a partire da quest'anno (2025) trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via.
Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora dovesse lavorare. CP_1
Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento per TR, l'importo Pt_1 CP_1
di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.09.2003 in Morano sul Po e iscritto nei registri di detto comune al n. 2, S. A, P II
Anno 2003, tra i Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morano Sul Po, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 3 di 4 DISPONE l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario qui previsto.
Dispone che i figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove R_
pernotteranno quotidianamente per tutti i giorni della settimana. Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il padre successivamente, li R_ riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
DISPONE che, ad anni alterni, i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre, a partire da quest'anno (2025) trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via. Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora lavorerà. CP_1
DISPONE che il signor versi alla signora quale contributo al mantenimento per Pt_1 CP_1
TR, l'importo di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla signora CP_1
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 12 febbraio 2023
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1246/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fenera n.12, C.F. rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Sandra Moretti del Foro di Vercelli C.F. – P.IVA [PEC C.F._2 P.IVA_1
] e dall'Avv. TR Novelli del Foro di Vercelli C.F. Email_1
- P.IVA [PEC ], e C.F._3 P.IVA_2 Email_2
presso il loro Studio in RG (Vc), Piazza Mazzini n.26 (Tel. 0163.200163/ 0163.27221) elettivamente domiciliato, giusta procura conferita su supporto cartaceo ed autenticata di pugno dal difensore
-ricorrente- CONTRO nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giuseppe Torchio n.10, CodiceFiscale_4
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da ricorso dell'8.10.2024:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della CP_1
sentenza.
b) Disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario oltre previsto.
c) Disporre che i figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove R_
pernotteranno quotidianamente per tutti i giorni della settimana. Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il padre successivamente, li R_ riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
d) Disporre che ad anni alterni i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre, concordando che quest'anno trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via. Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora lavorerà. CP_1
e) Disporre che i genitori si impegnino a collaborare fattivamente nella predisposizione di una serie di regole di comportamento per i figli.
f) Disporre che il signor versi alla signora quale contributo al mantenimento per Pt_1 CP_1
TR, l'importo di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
g) Disporre che l'assegno unico universale sia percepito dalla signora CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, e la convenuta non si è opposta alle stesse in quanto non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Va, quindi, dichiarata, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.7.1995 tra il signor e la Parte_1
signora in LE ES (Vc) trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
pagina 2 di 4 del medesimo Comune - Anno 1995 - Parte II - Serie A - N. 12, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Va confermato l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario previsto.
I figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove pernotteranno R_
quotidianamente per tutti i giorni della settimana.
Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il R_ padre successivamente, li riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
Ad anni alterni i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre e, a partire da quest'anno (2025) trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via.
Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora dovesse lavorare. CP_1
Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento per TR, l'importo Pt_1 CP_1
di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.09.2003 in Morano sul Po e iscritto nei registri di detto comune al n. 2, S. A, P II
Anno 2003, tra i Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morano Sul Po, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 3 di 4 DISPONE l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori;
le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza presso ciascuno, secondo il calendario qui previsto.
Dispone che i figli e TR avranno dimora principale e residenza presso la madre, ove R_
pernotteranno quotidianamente per tutti i giorni della settimana. Nella giornata di lunedì TR e staranno con la madre;
il martedì e mercoledì staranno con il padre successivamente, li R_ riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21:00. Il giovedì e il venerdì i figli staranno con la madre, con facoltà rimessa alla figlia TR di trascorrere del tempo col padre ogni volta che lo desidera. I figli trascorreranno 2 week end alternati al mese con il padre che li preleverà il venerdì sera dall'abitazione materna per poi riportarli alla domenica sera alle ore 21:00.
DISPONE che, ad anni alterni, i figli trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre o il padre, a partire da quest'anno (2025) trascorreranno il Natale con il padre e TO AN con la madre e così via. Durante le vacanze natalizie il padre andrà a prendere i figli per tenerli con sé ogni volta che la signora lavorerà. CP_1
DISPONE che il signor versi alla signora quale contributo al mantenimento per Pt_1 CP_1
TR, l'importo di euro 150,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla signora CP_1
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 12 febbraio 2023
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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