Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR GL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Girani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Superiore I I S B Rambaldi - L Valeriani - Imola, Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1 - del provvedimento del Liceo “Rambaldi – Valeriani - Alessandro da Imola” recante approvazione dei giudizi formulati dalla Commissione Esaminatrice con riferimento all'esame di Stato di Maturità Classica sostenuto dalla Ricorrente inerente l'anno scolastico 2020/2021;
2 - degli esiti finali del predetto esame consistito nel colloquio svolto il 23 giugno 2021 e pubblicati mediante affissione in tabelloni presso il Liceo “Rambaldi – Valeriani - Alessandro da Imola” in data 30 giugno 2021, nella parte in cui la Ricorrente è stata dichiarata matura con assegnazione della votazione di 84/100 all'esame di Stato di Maturità Classica;
3 – del giudizio formulato nel verbale n. 06 del 23 giugno 2021 dalla Commissione Esaminatrice inerente la prova di colloquio sostenuta dalla Ricorrente nella parte in cui ha attribuito il punteggio di 29/40;
4 - della scheda di valutazione del Candidato formata dalla “BOLI0214 - XIV Commissione Liceo “Rambaldi-Valeriani- A. da Imola” nella parte in cui vengono assegnati alla Ricorrente i punteggi per ogni indicatore e, quindi, il “punteggio totale della prova” pari a 29;
5 – dei verbali riguardanti l'individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di sua conduzione e di valutazione e di ogni altro, anche se non conosciuti, di cui la Ricorrente ha chiesto l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990;
6 - di qualsiasi altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto e non conosciuto, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della Ricorrente, e con conseguente
condanna delle Amministrazioni sopra indicate, ognuna per quanto di propria ragione e competenza, alla rideterminazione/riassegnazione della votazione finale dell'esame di Stato di maturità Classica per l'anno scolastico 2020/2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2021:
– del Verbale n. 03 del 14 giugno 2021, del Verbale n. 04 del 14 giugno 2021 e del Verbale n. 05 del 23 giugno 2021 formati dalla Commissione Esaminatrice;
nonché di qualsiasi altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto e non conosciuto, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della Ricorrente, con conseguente
condanna delle Amministrazioni sopra indicate, ognuna per quanto di propria ragione e competenza, alla rideterminazione/riassegnazione della votazione finale dell'Esame di Stato di maturità Classica per l'anno scolastico 2020/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto di Istruzione Superiore i I S B Rambaldi - L Valeriani - Imola e di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2021, la ricorrente ha contestato gli esiti dell’esame di Stato di maturità classica inerente l'anno scolastico 2020/2021, effettuato presso il Liceo “Rambaldi – Valeriani - Alessandro da Imola”, impugnando i relativi atti, meglio indicati in epigrafe.
Dopo aver inquadrato la vicenda in fatto, in particolare in relazione alla propria complessiva carriera scolastica e all’effettuazione della prova d’esame costituita da un colloquio orale valutato con un punteggio complessivo di 29/40, equivalente a 72,5/100 (sensibilmente inferiore alla media dei crediti ottenuti negli ultimi tre anni), con conseguente attribuzione di un voto finale di 84/100, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: “ 1. eccesso di potere per illogicità manifesta ed incongruità conseguenziale e perplessità relativamente allo svolgimento del colloquio orale, non conseguenzialità e mancato rispetto del modello legale, errore nell'attribuzione dei punteggi, errata valutazione e contraddittorietà. Violazione di legge in relazione a quanto contemplato dalla O.M. e dalla legge n. 241/1990 per omessa e carente motivazione “; la ricorrente evidenzia di essersi presentata all’esame con un curriculum e con risultati complessivi (degli anni precedenti) elevati per cui avrebbe dovuto essere valutata anche sulla base di questi e non del solo colloquio di 60 minuti; in particolare, la ricorrente aveva un credito scolastico pari a 55/60 (equivalente a 91/100) e la media dei voti nello scrutinio di ammissione era pari a 8,62/10; la (solo discreta) valutazione del colloquio d’esame (griglia di valutazione) risulterebbe illogicamente contraddittoria rispetto alla carriera scolastica, con attribuzioni di punteggi non conformi alle capacità della candidata; le errate valutazioni in sede d’esame avrebbero determinato l’errato punteggio finale di soli 84/100; “ 2. violazione di legge in relazione agli artt. 14, 16, 17, 18 et 24 O.M., violazione dell'art. 23 O.M. in relazione all'art. 3 legge n. 241/1990, omessa verbalizzazione, carenza e difetto di motivazione “; il verbale n. 6/2021 non riporterebbe alcuna motivazione sull’andamento e conduzione del colloquio, con conseguente violazione delle norme epigrafate; i criteri di valutazione non sarebbero stati predeterminati dalla Commissione; la prova orale non sarebbe stata effettuata nel rispetto degli artt. 16, 17 e 18 della OM n. 53 del 3.3.2021.
Si sono costituiti in giudizio l’Istituto di Istruzione Superiore “Rambaldi – Valeriani –Alessandro da Imola”, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 15.12.2021, la ricorrente ha depositato atto per motivi aggiunti con cui ha impugnato i tre verbale formati dalla Commissione Esaminatrice e meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti vizi: “ 3. Eccesso di potere per omessa verbalizzazione delle attività di colloquio, illogicità manifesta, irragionevolezza e perplessità relative allo svolgimento dei colloqui ed all'attribuzione dei punteggi di cui al Verbale n. 6 ed alla Scheda di Valutazione, illegittimità derivata nell'attribuzione del voto anche in ragione degli atti presupposti tra cui i Verbali n. 3, 4 et 5, violazione art. 3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione di legge (artt. 17, 18, 23 et 24 O.M., degli artt. 3, 24 e 113 Cost.) “; nonostante l’impegno indicato nei verbali n. 3 e n. 4 di rispettare gli artt. 17 e 18 dell’O.M. n. 53/2021, non sarebbe dato sapere come si sarebbe svolto l’esame; non sarebbero stati riportati gli elementi del colloquio; non sarebbe possibile ricostruire l’iter valutativo, valutando il corretto (o meno) utilizzo della griglia di valutazione che ha determinato il punteggio di cui alla scheda di valutazione; dal verbale n. 5 non emergerebbe l’assegnazione del materiale, come invece si sarebbe dovuto fare; il verbale n. 6 sarebbe privo degli elementi necessari; il verbale del colloquio non indicherebbe l’orario di inizio né la durata del colloquio medesimo; il voto numerico non sarebbe conforme ai principi dell’ordinamento e sarebbe in contrasto con gli obiettivi della prova d’esame.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
La ricorrente, in buona sostanza, contesta la votazione ottenuta all’esito dell'esame di stato di maturità classica dell’anno scolastico 2020/2021, effettuato presso il Liceo “Rambaldi – Valeriani - Alessandro da Imola”, lamentando, sotto il profilo sostanziale, una errata valutazione della prova sostenuta e una mancata considerazione del proprio curriculum scolastico e, sotto il profilo formale, la violazione della disciplina inerente lo svolgimento della prova d’esame.
Le censure di cui al ricorso come integrato dai motivi aggiunti –che, per quanto formalmente distinte in autonomi “motivi”, possono essere esaminate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico – non sono fondate e vanno, pertanto, respinte.
In linea generale, appare opportuno ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre proprie valutazioni alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2418; id., sez. II, 19 maggio 2022, n. 3982; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 22 aprile 2024, n. 1220; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 marzo 2024, n. 853; TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 febbraio 2024, n. 2282; TAR Emila Romagna, Bologna, sez. I, 21 luglio 2023, n. 472 ). Anche in relazione alle valutazioni espresse dalle Commissione di esame in materia scolastica è stato ribadito che esse “sono connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di un giudizio riservato dalla legge ai suddetti organi, che riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Più in particolare, nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservato all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d'esame” ( TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 dicembre 2019, n.5987 ).
Tanto precisato, la ricorrente ritiene che la valutazione della propria prova – alla quale la Commissione ha attributo il punteggio complessivo di 29/40 – sia errata, ma così facendo esprime una valutazione del tutto personale, diretta a sostituire il giudizio espresso dall’organo tecnico a ciò deputato per legge.
Non è condivisibile la doglianza con cui si lamenta che la Commissione non avrebbe tenuto conto del curriculum della ricorrente e dei risultati ottenuti negli anni precedenti.
Dalla scheda del candidato (doc. sub n. 2 fascicolo Amministrazione resistente) risulta, invero, che il curriculum scolastico della ricorrente è stato correttamente riportato con l’indicazione dei crediti scolastici ottenuti nei tre anni precedenti, nonché del credito scolastico totale pari a 55/60 punti. Inoltre, nel verbale del Consiglio di Classe del 7.6.2021 (sub doc. n. 8 fascicolo Amministrazione resistente) risultano riportati i crediti e i giudizi degli studenti ammessi all’esame di Stato, ivi compresa la ricorrente. Dal verbale n. 3 di insediamento della Commissione d’esame (sub doc. n. 9 fascicolo Amministrazione resistente) emerge che la stessa “ esamina la documentazione relativa ad ogni candidato interno assegnato quale risulta dalla scheda personale (credito scolastico). La commissione esamina altresì il Curriculum dello studente dei candidati interni, disponibile tramite l’applicativo <Commissione web> ”.
Dunque, a differenza di quanto lamentato in ricorso, risulta per tabulas che la carriera scolastica della ricorrente è stata adeguatamente tenuta in considerazione dalla Commissione d’esame, in quanto dalla stessa ben conosciuta. La circostanza che l’esito della prova orale non sia stata valutata nei termini sperati dalla ricorrente non significa che la Commissione abbia omesso di considerare il curriculum della medesima, come risultante dagli atti in suo possesso.
Dalla griglia di valutazione, che costituisce anche la motivazione del punteggio assegnato dalla Commissione alla prova orale (se su cui si tornerà di seguito), non emerge la lamentata contraddittorietà rispetto alla carriera scolastica della ricorrente, atteso che il dato, in sé considerato, del punteggio inferiore rispetto alla media dei voti ottenuti negli anni precedenti non integra, in via automatica, alcuna contraddittorietà nell’operato della Commissione, ma significa unicamente che la prova d’esame sostenuta dalla ricorrente non è stata in linea con le precedenti performances scolastiche, circostanza che può essere dipesa da varie ragioni (la peculiare sede di esame, lo stato emotivo del candidato, ecc.).
In altre parole, il fatto che la capacità della candidata fosse superiore (rispetto alla votazione ottenuta in sede di esame) come attestato dai risultati degli anni precedenti, non integra necessariamente (in assenza di ulteriori, chiari, elementi di prova) alcun elemento di illegittimità dell’operato della Commissione, atteso che tale risultato “sotto le attese” ben può essere dipeso dall’effettuazione di una prova non linea con le capacità della candidata.
Quanto allo specifico profilo della motivazione, si osserva che la griglia di valutazione (sub doc. n. 4 fascicolo Amministrazione resistente) riporta dettagliatamente tutti gli elementi necessari per comprendere in modo compiuto le ragioni che hanno determinato il punteggio assegnato dalla Commissione. In tale griglia, infatti, sono riportati i plurimi “indicatori” (quali, a mero titolo esemplificativo, “ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro ”; “ capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti ”), i “livelli” da I a V, cui corrispondo i “descrittori” (che costituiscono la vera motivazione del punteggio assegnato) e i relativi punteggi numerici.
Il contenuto del colloquio orale, inoltre, è stato espressamente e dettagliatamente riportato nella relativa scheda (doc. sub n. 3 fascicolo Amministrazione) sulla base di quanto previamente stabilito dalla Commissione.
Dunque, alcun difetto di motivazione è riscontrabile negli atti assunti dalla Commissione a giustificazione della valutazione della prova della ricorrente.
Quanto alle censure di cui ai motivi aggiunti relativamente alla verbalizzazione delle prove (che in parte riprendono doglianze già articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo), si osserva quanto segue.
Nel vernale n. 4 sono esplicitate le modalità di effettuazione del colloquio, in conformità agli artt. 17 e 18 dell’O.M. n. 53 del 2021, ivi espressamente richiamati; sono, inoltre, dettagliatamente descritte le modalità di effettuazione concreta del colloquio, la parti in cui esso è suddiviso e caratterizzato, nonché la sua durata.
Nello stesso verbale n. 4 è, altresì, precisato che la Commissione, tenendo conto degli elementi dedotti dal documento del Consiglio di Classe, “ determina i criteri per la predisposizione e la scelta dei materiali del colloquio di cui all’art. 17, comma 3, della suddetta O.M. ”, specificando successivamente in che cosa consiste concretamente il suddetto materiale.
Nel verbale n. 5 la Commissione predispone il materiale per l’avvio del colloquio del giorno 23.6.2021, giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova d’esame. In detto verbale, in particolare, è specificato che “ vengono esaminati i materiali proposti dai componenti della sottocommissione e, preso atto del percorso formativo dei candidati convocati per il colloquio d’esame in data 23/06/2021, considerate altresì le evidenze tratte dal Curriculum dello studente, si selezionano elaborati e temi che saranno proposti, come di seguito specificato: 1. Percorso interdisciplinare <il femminile nella storia e nella scienza>; 2. Percorso interdisciplinare <la parola tra suggestione e alienazione>; 3. Percorso interdisciplinare <la donna nell’arte, nella cultura e nella letteratura>; 4. Percorso interdisciplinare <il peso della storia>; 5. Percorso interdisciplinare <ragione e fede a confronto> ”; i singoli percorsi interdisciplinari risultano successivamente ulteriormente specificati.
Il verbale n. 6 riguarda la prova d’esame della ricorrente (e di altri 4 candidati) e in esso la Commissione, dopo aver richiamato i precedenti verbali n. 3 e 4 e nuovamente gli artt. 17 e 18 dell’O.M. n. 53/2021, ha specificato che “ Il presidente ricorda le norme vigenti in merito e in particolare gli artt. 17 e 18 dell’O.M.: -la sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quel il colloquio è espletato; - il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, ai sensi dell’art. 18 dell’O.M. e secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B dell’O.M. Per ogni colloquio la sottocommissione procede alla valutazione collegiale e all’attribuzione del punteggio, in numeri interi, espresso in quarantesimi, secondo le modalità previste dall’art. 18, co. 6. Sono attribuiti i seguenti punteggi: GL AR – 29 (…). La sottocommissione procede alla trascrizione dei punteggi attribuiti sulla scheda personale di ciascun candidato ”.
Come sopra già ricordato, nella scheda -griglia di valutazione sono state riportate tutte le singole valutazioni, con i relativi punteggi, in relazione agli indicatori ivi specificati, con la corrispettiva motivazione.
Dunque, anche in relazione alla verbalizzazione della prova d’esame non risultano fondate le doglianze articolate dalla ricorrente.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO