Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3360/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/10/1984, ed ivi residente in [...]/15
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi P_ C.F._2
residente in [...]/15,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Mattia Menotti (C.F.
, che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 28/01/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 219/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 19/07/2024 che ha omologato le condizioni concordate dalla parte, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 28/01/2016 dai SIi
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A) I coniugi già vivono e seguiteranno a vivere separatamente e saranno liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 intervenuti mutamenti e con mutuo rispetto reciproco.
B) La casa coniugale sita in Genova, Via del Camoscio n. 12c/15 è di proprietà di entrambi i coniugi e non sarà assegnata ad alcuno dei coniugi in via preferenziale.
Per quanto concerne le spese di mutuo residuo sul predetto immobile, IMU, TASI e imposte di ogni genere, nonché per quanto concerne le spese condominiali, sia ordinarie, sia straordinarie, i coniugi stabiliscono sin da ora che le stesse saranno ripartite egualmente al
50% tra gli stessi.
A tale fine i coniugi manterranno il conto cointestato individuato con IBAN IT82 H030
3201 4010 1000 0315 921 presso CREDEM – CREDITO EMILIANO che sarà esclusivamente dedicato alla gestione del mutuo e delle spese inerenti e conseguenti il predetto immobile, con l'obbligo dei coniugi di corrispondere su di esso le rispettive quote di spese, specificando sin da ora che i conferimenti ivi realizzati rimarranno nella piena titolarità e proprietà del soggetto che ha effettuato il conferimento.
C) La figlia minore , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ON con l'impegno, da parte di ambedue, di educarla, istruirla e sostenerla, sia economicamente, sia moralmente ed in tutte le loro attività.
D) La figlia minore continuerà a risiedere con la madre SIa ON P_
, nella casa sita in Genova, Via Serrato, n. 5;
[...]
E) La minore trascorrerà con il padre SI , tre giorni alla settimana Parte_1
da individuarsi congiuntamente e di comune accordo con cadenza e calendarizzazione mensile coniugando gli impegni della minore e dei genitori.
F) La minore trascorrerà almeno due settimane nel mese di Luglio o di ON
Agosto di ogni anno ed almeno una settimana nei mesi di Dicembre e/o Gennaio con il padre SI Parte_1
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro.
G) Il SI potrà comunicare telefonicamente con la minore e far lei Parte_1
visita, nel rispetto dei diritti di privacy della SIa e previa comunicazione P_
telefonica o verbale alla medesima.
H) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con sé i minori.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 I) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori
(scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
L) Il SI a titolo di concorso nel mantenimento della Figlia, verserà Parte_1 alla SIa , l'assegno di Euro 500,00 (cinquecento) rivalutabile P_
annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
M) Il SI e la SIa , rispetto alle spese Parte_1 P_
straordinarie dichiarano sin da ora che le stesse saranno equamente divise al 50%
(cinquanta) a carico di entrambi i coniugi.
A tal fine le parti dichiarano di essere a conoscenza e di aderire al Verbale della Riunione del 15.09.2016 della Sez. IV Civile del Tribunale di Genova.
N) Atteso che la figlia minore pratica equitazione, le parti stabiliscono di ON
riconoscere sin da ora che ogni spesa inerente e connessa, anche ordinaria, a detta attività sarà equamente ripartita al 50%.
O) Le parti prestano espressamente il consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento d'identità necessario per l'espatrio della figlia minore . ON
P) Le parti di comune accordo hanno redatto un piano genitoriale che si deposita unitamente alla presente quale parte integrante delle condizioni di separazioni e si obbligano a rispettarlo nell'interesse della figlia minore . ON
Eventuali modificazioni dello stesso dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
Q) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere fra loro i beni mobili di proprietà comune diversi da quelli menzionati nel presente atto.
R) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, a titolo di mantenimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2016, Numero 7, Parte I, Serie 1, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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