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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1551/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Catini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto Sant'Elpidio, via Liguria n. 4;
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simeone Controparte_1 C.F._2
Valentini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Civitanova Marche, via Einaudi n. 298;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 6/12/1986 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 1986, N. 74, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 81/2024 emessa in data
13/6/2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati due pagina 1 di 4 figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]). Persona_1 Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo ex art. 473 bis. 49 e art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15/4/2024 hanno dato atto che dall'unione sono nate due figlie, (nata il Persona_1
24/08/1987) e (nata il [...]) ed hanno congiuntamente domandato di Persona_2 dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data 25/6/2024) alle seguenti condizioni concordate (di cui all'accordo depositato in data 25/6/2025 sottoscritto personalmente dalle parti), di seguito trascritte:
“
1. Cessazione della convivenza e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La SI.ra rimarrà ad abitare CP_1 presso l'immobile ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio, in via Legnano n. 74, ove al sorgere del rapporto di connubio i coniugi hanno fissato la dimora familiare.
2. Collocazione, affidamento e mantenimento delle figlie
Le figlie degli odierni ricorrenti sono entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. ha una Persona_1 stabile occupazione e di recente ha lasciato la dimora familiare per trasferirsi con il compagno presso altra abitazione. risulta anch'essa occupata ma a differenza della sorella maggiore continua a vivere con la madre Persona_2 nell'appartamento di via Leggano n. 74. Avendo, le stesse, raggiunto la maggiore età, nessuna regolamentazione è necessaria in ordine al loro affidamento. Inoltre, considerata la condizione di autosufficienza economica di entrambe, non sono previsti obblighi di mantenimento in capo ai genitori che, in ogni caso, continueranno in maniera liberale a fare fronte ad eventuali loro esigenze e/o necessità.
3. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono "adeguati redditi propri", come indicato ai punti k) e I) delle superiori premesse, salvo quanto appresso si dirà riguardo il trasferimento immobiliare.
pagina 2 di 4
4. Trasferimento immobiliare
In adempimento a quanto convenuto in sede di separazione, il SI. con atto del 04/09/2024 a Parte_1 rogito notaio Dott. di Civitanova Marche, ha trasferito alla SI.ra la quota di Persona_3 Controparte_1
12/18 di proprietà sulle porzioni di fabbricato urbano sito nel comune di Porto Sant'Elpidio, Via Legnano n. 74, composte da un appartamento al piano 4° e da un pertinenziale locale garage al piano sottostrada l°, il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 24, particelle numeri: - 737 subalterno 11, piano 4, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rendita catastale Euro 614,58 - 737 subaltemo 33, piano S1, cat. C/6, cl. 4, mq 21, rendita catastale
Euro 81,34 (si allega atto di trasferimento immobiliare).
E dunque, per effetto di ciò, definitivamente regolamentato ogni aspetto di natura economico – patrimoniale funzionalmente correlato alla fine del rapporto coniugale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente in relazione ai rapporti nati dal matrimonio”.
2. Con sentenza n. 81/2024 emessa in data 13/6/2024 (passata in giudicato), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 26/6/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Sant'Elpidio il
6/12/1986 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti Parte_1 Controparte_1 di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 1986, N. 74, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
pagina 3 di 4 OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1551/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Catini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto Sant'Elpidio, via Liguria n. 4;
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simeone Controparte_1 C.F._2
Valentini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Civitanova Marche, via Einaudi n. 298;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 6/12/1986 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 1986, N. 74, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 81/2024 emessa in data
13/6/2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati due pagina 1 di 4 figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]). Persona_1 Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo ex art. 473 bis. 49 e art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15/4/2024 hanno dato atto che dall'unione sono nate due figlie, (nata il Persona_1
24/08/1987) e (nata il [...]) ed hanno congiuntamente domandato di Persona_2 dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data 25/6/2024) alle seguenti condizioni concordate (di cui all'accordo depositato in data 25/6/2025 sottoscritto personalmente dalle parti), di seguito trascritte:
“
1. Cessazione della convivenza e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La SI.ra rimarrà ad abitare CP_1 presso l'immobile ubicato nel comune di Porto Sant'Elpidio, in via Legnano n. 74, ove al sorgere del rapporto di connubio i coniugi hanno fissato la dimora familiare.
2. Collocazione, affidamento e mantenimento delle figlie
Le figlie degli odierni ricorrenti sono entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. ha una Persona_1 stabile occupazione e di recente ha lasciato la dimora familiare per trasferirsi con il compagno presso altra abitazione. risulta anch'essa occupata ma a differenza della sorella maggiore continua a vivere con la madre Persona_2 nell'appartamento di via Leggano n. 74. Avendo, le stesse, raggiunto la maggiore età, nessuna regolamentazione è necessaria in ordine al loro affidamento. Inoltre, considerata la condizione di autosufficienza economica di entrambe, non sono previsti obblighi di mantenimento in capo ai genitori che, in ogni caso, continueranno in maniera liberale a fare fronte ad eventuali loro esigenze e/o necessità.
3. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono "adeguati redditi propri", come indicato ai punti k) e I) delle superiori premesse, salvo quanto appresso si dirà riguardo il trasferimento immobiliare.
pagina 2 di 4
4. Trasferimento immobiliare
In adempimento a quanto convenuto in sede di separazione, il SI. con atto del 04/09/2024 a Parte_1 rogito notaio Dott. di Civitanova Marche, ha trasferito alla SI.ra la quota di Persona_3 Controparte_1
12/18 di proprietà sulle porzioni di fabbricato urbano sito nel comune di Porto Sant'Elpidio, Via Legnano n. 74, composte da un appartamento al piano 4° e da un pertinenziale locale garage al piano sottostrada l°, il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 24, particelle numeri: - 737 subalterno 11, piano 4, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rendita catastale Euro 614,58 - 737 subaltemo 33, piano S1, cat. C/6, cl. 4, mq 21, rendita catastale
Euro 81,34 (si allega atto di trasferimento immobiliare).
E dunque, per effetto di ciò, definitivamente regolamentato ogni aspetto di natura economico – patrimoniale funzionalmente correlato alla fine del rapporto coniugale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente in relazione ai rapporti nati dal matrimonio”.
2. Con sentenza n. 81/2024 emessa in data 13/6/2024 (passata in giudicato), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 26/6/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Sant'Elpidio il
6/12/1986 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti Parte_1 Controparte_1 di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 1986, N. 74, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
pagina 3 di 4 OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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