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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 763 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Mario Parte_1
Sollazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Diamante (Cs) alla via
Vittorio Veneto n. 189, come da procura depositata ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il 28.09.2019; attore
E
, in persona dell'amministratore p.t., cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 sito in Diamante (Cs), frazione Cirella, alla via Vittorio Veneto, rappresentato e difeso dall'avv.
Egidio Marrelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola (Cs) alla via B.
Telesio n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.07.2018; convenuto
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 7.05.2018 e depositato il 14.05.2018, , ha Parte_1 rilevato di essere proprietario di due magazzini ad uso commerciale destinati all'esercizio di due attività commerciali (ovvero un'attività di ristorazione, denominata pizzeria “KURSAAL” s.n.c. di , e un negozio di generi alimentari, denominato “Supermercato CRAI” di Parte_1
) ubicati nel Condominio “ , sito in Diamante (Cs) alla via Controparte_2 CP_1
Vittorio Veneto, e rispettivamente riportati in catasto al foglio 1, particella 529, sub. 50 e 49
(quest'ultimo poi suddiviso nei sub. 52 e 53); in data 3.08.2011, ha riscontrato la presenza in tali locali commerciali di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto e propagatesi lungo tutte le pareti;
immediatamente, ha reso edotto di tali criticità l'amministratore p.t. del suddetto
, provenendo le medesime infiltrazioni dall'area sovrastante i locali commerciali di CP_1 pertinenza tali fenomeni infiltrativi, infatti, erano riconducibili alle condizioni di CP_3
1 precarietà della pavimentazione adibita a ballatoio, stante il suo inidoneo stato di manutenzione, così favorendo il propagarsi delle acque piovane nei sottostanti locali commerciali di sua proprietà; a seguito di tali infiltrazioni, alcuni macchinari posti all'interno del locale pizzeria (di cui al sub. 50), tra cui il forno, nonché l'impianto elettrico, sono stati danneggiati;
anche il tecnico di fiducia nominato dal (in seguito all'assemblea straordinaria del CP_1
25.09.2011) per verificare le cause delle infiltrazioni lamentate, ovvero l'ing. Per_1
, nella relazione illustrata ai condomini nel corso dell'assemblea del 12.08.2012, ha
[...] rilevato che tali fenomeni infiltrativi erano stati causati dalla cattiva manutenzione delle aree condominiali poste sopra i magazzini di sua proprietà; avendo il Condominio, in persona dell'amministratore p.t., declinato ogni responsabilità in merito a dette infiltrazioni ed ai danni conseguiti (in quanto riconducibili, a dire dello stesso, all'incuria di alcuni condomini del confinante che, incautamente, avevano lasciato aperte le tubature Controparte_4 dell'acqua all'interno dei giardini di loro proprietà), si è visto costretto ad instaurare, in data
28.01.2013, un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti del medesimo , iscritto presso il Tribunale di Paola - Sezione Distaccata CP_1 di CA al R.G.A.C. n. 61/2013; in data 13.01.2013, il ha Controparte_1 conferito alla società incarico per i lavori di ripristino Controparte_5 del ballatoio e dei viali condominiali;
in data 25.03.2013, avendo il Tribunale di Paola - Sezione
Distaccata di CA respinto il ricorso per A.T.P. da lui presentato, ha incaricato un tecnico di fiducia (ovvero l'arch. ) di determinare le cause e i danni arrecati agli immobili Persona_2 di sua proprietà; in data 10.06.2014, ha, comunque, eseguito interventi di ripristino del locale pizzeria aventi ad oggetto il rifacimento dell'impianto elettrico (per un impegno di spesa di euro
5.168,25) e lavori di pitturazione della sala ristorante/bar e di quella cucina (per un ulteriore costo di euro 2.986,00); l'immobile di cui al sub. 52 (dove si trovava il negozio di generi alimentari) non è utilizzabile, versando in condizioni precarie, sebbene oggetto di richieste di locazione ad uso commerciale. Quindi, non avendo avuto esito positivo l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, evocando in giudizio il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. (stante la sua responsabilità per i danni
[...] asseritamente subiti), ha chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dello stesso, in via principale, ex art. 2051 c.c. e, subordinatamente, ex art. 2043 c.c. con riguardo alle infiltrazioni d'acqua manifestatesi nei locali di sua proprietà e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti, quantificati, per la spesa sostenuta e da sostenere per il ripristino del buono stato dei locali di sua proprietà, nella misura di euro
15.914,00 (poi quantificati nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. nella maggior somma di euro 20.551,78) e, per il mancato utilizzo della porzione immobiliare dal giorno dell'evento dannoso sino al ripristino dello stato dei luoghi, nella misura da quantificarsi in corso di causa
2 anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino al soddisfo, emettendo, comunque, ogni altro provvedimento del caso.
Con comparsa, depositata il 5.07.2018, si è costituito in giudizio il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t.. Lo stesso, nel contestare ed impugnare quanto ex
[...] adverso dedotto, preliminarmente, ha eccepito il difetto della procura ad litem rilasciata al difensore costituitosi nell'interesse dell'attore, stante la presenza nella stessa di vizi materiali e di contenuto;
inoltre, nel merito, ha rilevato che l'evento dannoso verificatosi in data 3.08.2011
è dipeso da fatti imputabili a terzi soggetti (ovvero due condomini del confinante
[...]
, cosicché l'illecita condotta da essi tenuta (consistita nell'aver lasciato, per CP_4 giorni, aperta la conduttura dell'acqua corrente presente all'interno dei giardini di loro proprietà esclusiva) ha integrato un “caso fortuito”, con la non configurabilità in capo al medesimo di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. per i beni in sua custodia. Inoltre, ha CP_1 dedotto di aver sempre provveduto alla corretta gestione e manutenzione dei beni sua pertinenza, avendo, tra l'altro, disposto l'effettuazione di lavori di rifacimento delle superfici pavimentate di proprietà realizzati dalla di , onde CP_3 CP_5 Controparte_5 prevenire ed evitare, durante la stagione invernale, fenomeni di infiltrazioni d'acqua ipotizzati, nel corso dell'assemblea straordinaria del 25.09.2011, da alcuni condomini nei magazzini di loro proprietà; pertanto, ha evidenziato l'inutilità di qualsivoglia consulenza tecnica d'ufficio, stante l'intervenuta totale modifica dello stato dei luoghi ormai da diversi anni. Nel contestare, poi, l'avversa ricostruzione dei fatti di causa, ha, tra l'altro, evidenziato che, in data 17.05.2012,
l'attore, modificando lo stato dei luoghi presente all'interno dei magazzini di sua proprietà, ha comunicato all'amministratore p.t. del medesimo , a mezzo email, solo l'inizio di CP_1 alcuni lavori di “manutenzione ordinaria”; inoltre, il ricorso per A.T.P. presentato dall'attore innanzi al Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di CA (a sostegno del quale sono stati allegati esclusivamente dei meri rilievi fotografici e una lettera di messa in mora del 25.02.2012, senza, tra l'altro, il preventivo di spesa menzionato in quest'ultima missiva) è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 15.03.2013, essendo stato già alterato e/o modificato lo stato dei luoghi, oltre per essere emersa la responsabilità di soggetti terzi (ovvero di alcuni condomini del confinante complesso residenziale “ ) circa le infiltrazioni di acqua ex adverso CP_4 denunciate. Pertanto, ha rilevato la temerarietà della lite promossa dall'attore, con l'invocata condanna dello stesso al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da quantificare e liquidare in via equitativa, nonché ha contestato le avverse richieste risarcitorie, in quanto infondate ed ingiustificate, oltre che eccessive e non provate. Quindi, il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., ha chiesto, in via preliminare, di accertare il difetto della procura ad litem rilasciata dall'attore al difensore costituitosi nel suo interesse, disponendo la produzione ex novo della stessa, nonché, alla prima udienza di trattazione tenuta il 7.05.2019 e, poi, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di dichiarare la nullità dell'atto di
3 citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per l'indeterminatezza del petitum; nel merito, in via principale, di rigettare in toto l'avversa domanda, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese e dei compensi di lite e condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificare e liquidare in via equitativa;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità dello stesso, di ritenere e dichiarare il concorso di colpa di terzi nella produzione dell'evento dannoso quanto meno nella misura del 70%, riducendo la somma effettivamente dovuta in proporzione delle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Nel corso del giudizio si è proceduto all'assunzione dell'interrogatorio formale reso da _6
, quale amministratore all'epoca dei fatti di causa del
[...] Controparte_7
(all'udienza del 17.03.2022), nonché sono stati escussi i testi indicati dall'attore, ovvero
(all'udienza del 17.03.2022), e (all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 7.03.2023) e (all'udienza del 5.03.2024). Disattesa, con ordinanza del Persona_2
31.05.2024, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attore, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.01.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi (senza che, comunque, l'attore abbia specificamente reiterato l'istanza di consulenza atecnica d'ufficio già formulata e disattesa, anche chiedendo la revoca e/o la modifica dell'anzidetta ordinanza del 31.05.2024). La causa, quindi, con ordinanza del 18.02.2025, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Esaminati gli atti causa, la domanda proposta da non è suscettibile di Parte_1 accoglimento.
In via preliminare, deve ritenersi superata l'eccezione sollevata dal convenuto di CP_1 nullità della procura ad litem rilasciata al difensore costituitosi nell'interesse dell'attore per la presenza di difetti ed errori materiali, stante il successivo deposito, in data 28.09.2019 (in ottemperanza a quanto disposto all'udienza di prima comparizione tenuta il 7.05.2019), di una nuova procura da parte del medesimo difensore ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. Altresì, l'intervenuto deposito di tale nuova procura entro il termine all'uopo assegnato (ovvero entro il 9.01.2020) ha comportato, secondo quanto disposto dall'art. 182 c.p.c., la sanatoria dei vizi riscontrati, con conseguente produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione.
Parimenti, deve ritenersi superata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum sollevata dal convenuto, tenuto conto dei chiarimenti CP_1 forniti da parte attrice in ordine alla classificazione catastale degli immobili per cui è causa sin dalla prima udienza di trattazione, tenuta, come detto, in data 7.05.2019 (cfr. il relativo verbale).
4 L'attore, infatti, ha chiarito, e documentato (cfr. l'allegato 5 prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), che gli immobili asseritamente danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua lamentate, originariamente indicati in catasto ai sub. 50 (locale pizzeria) e 49 (negozio di generi alimentari) della particella 529, sono stati, poi, oggetto di nuova suddivisione e ripartizione interna degli spazi, con la conseguente loro modifica catastale;
in particolare, il sub.
49 è stato suddiviso con la creazione di due nuovi sub., ovvero il 52 (concernente parte dell'originario negozio di generi alimentari) e il 53 (divenuto un locale uso ufficio corrispondente ad uno spazio rimasto estraneo ai fatti di causa). L'attore ha, dunque, chiarito che per tale motivo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio i locali oggetto della richiesta risarcitoria avanzata sono stati indentificati oltre che con il sub. 50, rimasto invariato, con quello indicato, a volte, con il numero 49 e, altre volte, con il numero 52, trattandosi, comunque, sempre del medesimo locale.
Nel merito, considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, va osservato che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia consegue alla mera sussistenza di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte. Anche l'ente essendo CP_3 custode di beni e servizi comuni, è tenuto a adottare tutte le misure idonee ad evitare che le cose comuni rechino danno a qualcuno;
sicché il è chiamato a rispondere ex art. 2051 CP_1
c.c. (nel caso in cui ricorrano i presupposti di operatività di tale disposizione normativa) dei pregiudizi cagionati dal bene alla proprietà esclusiva di uno dei condomini. In CP_3 ogni caso, per quanto concerne il riparto degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno asseritamente subito, sicché, solo dopo che ha adempiuto tali oneri probatori, la parte convenuta, per andare esente da responsabilità, deve dare dimostrazione dell'eventuale sussistenza di un caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità che lo contraddistingue, ad interrompere il nesso causale, così escludendo la sua responsabilità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del 28.06.2016 n. 13260, Cass. civ. del 9.05.2017 n. 11225, nonché Cass. civ. ord. del 22.12.2017 n. 30775, secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Dunque, in altri termini, se è vero che in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode
5 convenuto in giudizio provare, per liberarsi della responsabilità posta a suo carico, l'esistenza di un caso fortuito (che può essere costituito anche dalla condotta tenuta dal danneggiato o da un terzo) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, tale onere probatorio presuppone, tuttavia, pur sempre che l'attore abbia, a sua volta ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, oltre che tra tale cosa e i danni asseritamente subiti (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. del 3.02.2015 n. 1896, nonché, in modo conforme, Cass. civ. del 5.02.2013 n. 2660). Pertanto, il danneggiato non è, in ogni caso, esonerato dall'obbligo di provare i fatti posti a fondamento della domanda proposta, essendo onerato di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del 13.04.2022 n. 11932, secondo cui “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente ed al nesso eziologico tra il danno e la cosa. Infatti, quest'ultimo è onerato dal provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa”).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti, non può ritenersi che l'attore abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo offerto congrua prova in ordine al nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia del CP_1 convenuto, oltre che tra tale cosa e i danni asseritamente subiti. Invero, non risulta provato che le infiltrazioni d'acqua manifestatesi nei locali di proprietà dell'attore, da lui lamentate, ed i danni subiti da tali immobili siano effettivamente dipesi da una condizione di anomalia e precarietà, per inidonea manutenzione, di beni condominiali (ovvero, in particolare, del ballatoio posto sopra i locali in questione e dei vialetti pedonali). Invero, la documentazione fotografica versata in atti, di certo, non è in grado di provare la derivazione causale dei fenomeni rappresentati;
così come, alcun rilievo hanno al riguardo le fatture e i preventivi di spesa prodotti, oltre che le consulenze tecniche di parte depositate dall'attore. È, infatti, pacifico che tali elaborati peritali non rivestono alcun autonomo valore probatorio, in quanto ontologicamente volti ad avvalorare la tesi di una parte, così da dover essere qualificati come mere allegazioni difensive di carattere tecnico, non suscettibili, tra l'altro, di essere oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del 6.08.2015 n.
16552, secondo cui “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio”, nonché, in modo conforme, Cass. civ. del 24.08.2017
n. 20347, Cass. civ. sez. un. del 3.06.2013 n. 13902 e Cass. civ. del 8.01.2013 n. 259). Nello stesso senso, le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa si sono rivelate prive di decisivo rilievo, essendosi, in sostanza, risolte in generiche conferme delle perizie di parte prodotte, oltre che delle fatture e dei preventivi di spesa depositati in atti. Tra l'altro, anche alla
6 luce del compendio istruttorio in atti, non può ritenersi dirimente la deposizione resa dal teste geom. Invero, quest'ultimo ha dichiarato di “aver partecipato in data Testimone_1
09.05.2012 alle operazioni peritali di sversamento di acqua sui viali condominiali e sul ballatoio al fine di verificare se si fossero manifestate infiltrazioni di acqua nella pizzeria di proprietà del dal soffitto” e che “tali accertamenti hanno dato esito positivo” Parte_1
(cfr. verbale dell'udienza del 17.03.2022). Ebbene, posto che dagli atti di causa si evince che tale teste è stato nominato dall'attore proprio consulente (come, peraltro, da lui indicato a pagina
7 della memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) sicché si tratta di dichiarazioni rese da un soggetto non terzo, occorre rilevare che la deposizione in questione evidentemente generica (nulla essendo stato riferito, tra l'altro, circa la metodologia utilizzata con una descrizione specifica e dettagliata degli esiti delle operazioni tecniche e sperimentali compiute), non risulta, altresì, suffragata e corroborata da altri validi elementi probatori, così non potendo considerarsi sufficiente per ritenere che sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che le infiltrazioni per cui è causa siano effettivamente dipese, come asserito dall'attore, da una non corretta manutenzione della pavimentazione condominiale (cosiddetto ballatoio) e dagli impianti di raccolta delle acque pluviali. Con riguardo, invece, alla deposizione del teste Testimone_2
(peraltro ulteriore consulente tecnico di parte attrice), lo stesso ha dichiarato: “Nel corso del sopralluogo effettuato nel 2011 ho constatato la presenza di infiltrazioni d'acqua nel locale pizzeria e nel supermercato che provenivano dai terrazzini sovrastanti dell'immobile attaccati al muro del fabbricato” (cfr. verbale dell'udienza del 7.03.2023). Ebbene, a fronte di tali affermazioni, non può farsi a meno di rilevare che dalla documentazione fotografica versata in atti, nonché dalla consulenza redatta dall'ing. del 24.02.2020 e dagli atti ad essa Per_1 allegati (cfr. il documento n. 7 prodotto da parte convenuta unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), si evince che nella parte sovrastante i locali seminterrati di proprietà di sono ubicate non solo aree di pertinenza condominiale, ma anche aree di Parte_1 proprietà privata di alcuni condomini (in particolare, terrazze scoperte pavimentate e giardini), sicché dette dichiarazioni testimoniali non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova di una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Né, a dispetto di quanto CP_1 dedotto da parte attrice, dalla relazione resa dall'ing. nel corso dell'assemblea Per_1 condominiale tenuta il 12.08.2012 è dato evincere dirimenti profili di responsabilità del per i fatti di causa. In tale relazione, infatti, sono state Controparte_1 individuate “due possibili cause” dei fenomeni infiltrativi riscontrati nei locali posti al piano terra, ovvero non solo la mancanza di interventi di manutenzione delle aeree condominiali sovrastanti i medesimi locali, unitamente alla presenza di spazi destinati a giardino non adeguatamente manutenuti, ma anche la mancata realizzazione di un congruo sistema drenante, come previsto in progetto, a tergo del muro di contenimento posto a ridosso tra le proprietà del convenuto e di quello confinante denominato “ (muro, infatti, già CP_1 CP_4
7 oggetto di intervento di ricostruzione al fine di dotarlo di un sistema che potesse drenare le acque provenienti dal terrapieno superiore e canalizzarle verso il più vicino recapito finale allo scopo di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana e da innaffiamento dei giardini del “ CP_4
). Dunque, è stata, in ogni caso, prospettata un'incertezza in ordine all'effettiva (o anche
[...] più probabile) causa dei fenomeni infiltrativi accertati, tale da richiedere un “approfondimento ulteriore della problematica” (cfr. l'allegato 6 della produzione di parte attrice). Incertezza che, comunque, nel presente giudizio non può che ricadere (anche alla luce dell'ulteriore compendio istruttorio acquisito in atti) sulla parte (ovvero l'attore) che avrebbe dovuto fornire congrua prova (nei termini sopra esplicitati) delle circostanze implicanti la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del soggetto evocato in giudizio.
Né, giova precisare, dette lacune probatorie si sarebbero potute colmare con una consulenza tecnica d'ufficio. Invero, posto quanto già rilevato in ordine all'impossibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulla base di quanto indicato in mere consulenze di parte, occorre, altresì, rilevare che dagli atti di causa si evince l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi di causa. Dalla documentazione prodotta si evince, infatti, che sono stati eseguiti lavori sia all'interno dei locali di proprietà dell'attore, sia sulla zona di pertinenza condominiale, da cui le infiltrazioni per cui è causa sarebbero, a dire di parte attrice, derivate (cfr. la lettera di messa in mora del 25.02.2012, la email del 17.05.2012 di comunicazione della “S.C.I.A. riguardante lavori di manutenzione ordinaria interna agli immobili di proprietà dell'attore”, la visura n.
122163.1/2011 Prot. CS0466167 con “Dati derivanti da Variazione di Classamento” e la visura n. 7940.1/2013 Prot. CS0059335 con “Dati derivanti da Diversa Distribuzione degli Spazi
Interni”, il contratto d'appalto del 4.02.2013 avente ad oggetto il “Rifacimento delle superfici pavimentate di proprietà condominiale” realizzato dalla , Controparte_5
l'ordinanza di inammissibilità emessa il 15.03.2013 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto presso il Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di CA al R.G. n.
61/2013, in ogni caso, giova precisare, non reclamata). Sicché, richiamando quanto condivisibilmente rilevato anche nell'ordinanza del 31.05.2024, quand'anche si fosse accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte attrice, detto strumento istruttorio non avrebbe, comunque, potuto contribuire (a fronte, in ogni caso, di un quadro istruttorio del tutto lacunoso) all'accertamento del nesso di causalità, in quanto sarebbe stata eseguito in un contesto alterato, essendo stati effettuati lavori sia negli immobili interessati dalle infiltrazioni oggetto del contendere, sia sulle parti condominiali, da cui si asserisce le stesse siano derivate
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. del 23.09.2019 n. 23555, con cui è stato rilevato che alcun vizio sussiste laddove, in virtù di evidenti ragioni di economia processuale, non venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio attesa la sua manifesta inutilità allorquando il consulente nominato si troverebbe a dover operare in un contesto ambientale alterato dal mutamento dei luoghi di causa, con conseguente inattendibilità della perizia eseguita). Nonché,
8 a fronte delle lacune probatorie evidenziate, si sarebbe, in ogni caso, trattato di una consulenza inammissibile, poiché di evidente natura esplorativa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. del
24.05.2013 n. 12990, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”). Tanto, tra l'altro, non senza evidenziare che, comunque, l'attore non ha specificamente reiterato la relativa istanza
(a fronte del suo diniego in corso di causa) in sede di precisazione delle conclusioni (oltre che negli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.), previa richiesta di modifica e/o revoca dell'ordinanza del 31.05.2024, cosicché la stessa deve intendersi abbandonata. È, infatti, pacifico, che la parte, le cui richieste istruttorie siano state rigettate in corso di causa, ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. ord. del 4.04.2022 n. 10767 e Cass. civ. del 10.11.2021 n. 33103).
Dunque, le carenze probatorie evidenziate non possono portare al riconoscimento di alcuna responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., né, giova precisare, sussisterebbero CP_1 gli estremi per ritenere configurata la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c.. Infatti, a fronte dei più gravosi oneri probatori posti da quest'ultima norma a carico di chi agisce in giudizio rispetto all'art. 2051 c.c., mancherebbe pur sempre, tra l'altro, la prova
(indispensabile anche in tal caso) del nesso causale tra l'asserita condotta colposa imputata alla parte evocata in giudizio (ovvero l'omessa manutenzione del bene di natura condominiale) e l'evento dannoso denunciato. Le altre questioni dibattute tra le parti (compresa la fondatezza nell'an e nel quantum dei danni lamentati da parte attrice) devono ritenersi assorbite.
Nonostante il rigetto delle pretese attoree, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per temerarietà della lite. Come noto, infatti, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo
(ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato), sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno asseritamente patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr. in tale senso, ex plurimis,
Cass. civ. del 1.12.1995 n. 12422). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a
9 norma dell'art. 96 c.p.c. (che configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), infatti, postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an
e del quantum del pregiudizio subito, oltre che dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr. al riguardo, Cass. civ. n. 3388/2007, Cass. civ. n. 13395/2007 e Cass. n.
9080/2013). Ebbene, alcuno di detti elementi è stato congruamente provato nel caso di specie, sicché la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal Controparte_7 non può che essere disattesa, né, come detto, si sarebbe potuto procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni del tutto indefiniti e indimostrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di alla Parte_1 loro rifusione in favore del in persona dell'amministratore p.t.. Controparte_1
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m.
n. 147/2022) con diminuzione del 30% per la fase istruttoria e del 50% per quella decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, del valore e della natura della controversia, nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 763/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t.;
3. condanna alla refusione in favore del in Parte_1 Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro
3.723,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Cap ed Iva, come per legge.
Paola, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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