Parere definitivo 2 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07444/2025REG.PROV.COLL.
N. 01336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2024, proposto da VI ID, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Calvano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sogliano al Rubicone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia RO, non costituita in giudizio;
nei confronti
Tecnoambiente s.r.l. in Fallimento; Tecnoimm s.r.l. in Liquidazione, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia RO (Sezione Seconda) n. 144/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano al Rubicone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
.
1. Il signor ID VI ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per l’Emilia RO, Sezione seconda, ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso di primo grado proposto dal signor ID per l’annullamento ( in parte qua ) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20 giugno 2017, avente ad oggetto: “ Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - Approvazione ”.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. L’odierno appellante premette di essere proprietario di terreni siti nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, identificati al Catasto terreni del predetto Comune al foglio n. 6, particelle n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 94, 102, 103, 106, 107, 374, 375, 376.
Evidenzia che detti terreni ricadono in zona collocata in posizione mediana lungo la sponda destra della valle del Rubicone, accessibile tramite via Figareto, che serve da collegamento tra la strada di crinale S.P. n. 11 e la strada fondovalle S.P. n. 85.
I predetti terreni, unitamente alla Cava denominata “ Ca’ ON ”, ricadono in parte all’interno del Polo estrattivo Ef17 inserito nel primo Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2395 del 27 giugno 1995; attualmente il Polo estrattivo Ef17 corrisponde al Polo 11A, interessato dalle previsioni della Variante al Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.), approvata nel 2014.
La Cava “ Ca’ ON ” insiste su terreni dei quali la società Tecnoambiente s.r.l. in fallimento è usufruttuaria, mentre la nuda proprietà dei predetti terreni è della società Tecnoimm s.r.l. in liquidazione.
L’appellante sostiene che nei terreni limitrofi a quelli di sua proprietà siano state poste in essere presso la Cava “ Ca’ ON ” delle attività estrattive senza l’adozione dei dovuti accorgimenti, che avrebbero portato ad una situazione di grave degrado ambientale (per effetto dello sconfinamento attuato in occasione della realizzazione della strada di cantiere di accesso alla Cava, dell’abbattimento di piantumazioni lungo il confine tra le proprietà, della variazione del regime idraulico dei terreni, dell’impossibilità del pieno utilizzo agricolo delle fasce adiacenti agli scavi e dei connessi fenomeni di instabilità del terreno).
3. Tanto premesso, l’odierno appellante ha contestato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando : errata declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla intervenuta approvazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 20 dicembre 2018, recante “ Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) – Variante ai sensi degli artt. 20 e 33 della L.R. 20/2020 e ss.mm.ii – Approvazione ”.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che la richiamata deliberazione consiliare n. 72/2018 non ha abrogato espressamente la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20 giugno 2017 (oggetto del presente giudizio).
Richiama alcune pronunce giurisprudenziali risalenti, secondo le quali in caso di annullamento di uno strumento urbanistico e sua sostituzione con un nuovo strumento urbanistico non viene meno l’interesse del ricorrente alla impugnativa nei confronti dello strumento urbanistico originario.
Nel caso di specie, pertanto, sussisterebbe l’interesse del sig. ID VI allo scrutinio delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le norme contenute nella deliberazione consiliare n. 17/2017 siano state trasposte “ nella nuova deliberazione n. 72/2018 e le precedenti disposizioni a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina non potranno trovare più efficacia ”.
Evidenzia di aver contestato rispetto alla deliberazione n. 17/2017 errori nella cartografia, per incompletezza e deviata rappresentazione del tracciato di via Figareto ed errori presenti nelle schede di analisi e di indicazioni operative relativamente agli edifici della zona rurale (schede n. 48 e 64), con richiesta di annullamento dell’art. 6.19 delle relative norme tecniche di attuazione del Regolamento edilizio, per violazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 l.r. n. 17/1991 e dell’art. 18 l.r. n. 20/00.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che nella deliberazione n. 72/2018 sia stato recepito uno schema di Regolamento edilizio tipo (“R.E.T.”); sostiene che nel Regolamento edilizio approvato con deliberazione consiliare n. 72/2018 sia stata modificata unicamente la numerazione degli articoli.
Evidenzia quindi il proprio interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto presupposto (deliberazione consiliare n. 17/2017) per poi ottenere la caducazione dell’atto consequenziale (deliberazione consiliare n. 72/2018).
A suo giudizio, la approvazione della deliberazione consiliare n. 72/2018 sarebbe intervenuta “ artatamente ” per far venir meno l’interesse al presente giudizio; in particolare, sostiene che: “ Nella medesima variante sono state allegate e riproposte anche le stesse Schede, nn. 48 e 64, già contestate, infarcite di errori peraltro mai corretti, al solo fine, becero e strumentale, di “salvare” le previsioni del R.U.E. impugnato con il Ric. n. 783/17, al solo fine di delegittimare, ingiustamente il ID, inficiando il suo interesse ad agire… ” (atto di appello, pag. 7).
Evidenzia infine che non vi può essere abrogazione tacita, né tantomeno carenza di interesse sopravvenuta, quando l’atto sopravvenuto non ha contenuto di integrale rinnovazione del procedimento; in altre parole, non può esserci abrogazione tacita quando gli atti tacitamente abrogati non sono incompatibili con quelli emessi successivamente o, quantomeno, non li sostituiscono integralmente.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, deduce omessa pronuncia sugli errori cartografici denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente richiesta di annullamento della deliberazione consiliare n. 17/2017.
In particolare, la società appellante lamenta l’incompleta rappresentazione di via Figareto: mancherebbe completamente il tracciato della parte bassa di via Figareto, strada che ha funzione di collegamento alla strada fondovalle S.P. n. 85.
Lamenta, inoltre, sempre con riguardo allo stralcio dell’elaborato cartografico 3.3. del R.U.E - Disciplina del territorio rurale, l’illegittima deviazione del tracciato storico di via Figareto, che va a confluire nella proprietà privata dell’odierno appellante; tale erronea rappresentazione determinerebbe “ occupazione, se non addirittura usurpazione ” della proprietà privata dell’appellante, causativa di danni, da quantificarsi anche in via equitativa.
Tra le poste di danno andrebbero ricomprese anche le ingenti somme che l’odierno appellante è stato chiamato a corrispondere, al fine di far valere l’illegittimità degli atti impugnati e di tutelare i propri interessi, nonché quelli della collettività, atteso che le ripercussioni negative dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo si sono riverberate nei confronti del territorio comunale.
In particolare, evidenzia che nei rilievi cartografici la via Figareto è stata rappresentata solo parzialmente, essendo stata indicata nelle cartografie solo la parte alta del tratto stradale.
Si duole inoltre della erronea qualificazione della strada in questione quale strada comunale, facendo rilevare che detta strada, diversamente da quanto rappresentato nella cartografia, non è riportata nell’elenco delle strade comunali contenuto nello stesso R.U.E.
La delibera n. 17/2017 sarebbe illegittima anche nella parte in cui, in risposta alle osservazioni presentate dal sig. ID, l’amministrazione ha sostenuto che “ Trattasi di strada vicinale, l’acquisizione da parte del Comune di tale strada potrà avvenire tramite Piano Operativo Comunale ”.
Evidenzia inoltre che, in relazione alla Cava “ Ca’ ON ”, avrebbero dovuto essere realizzati interventi di riassetto, sistemazione e riequilibro dei terreni in relazione alle prescrizioni indicate nella deliberazione n. 274/1981 di autorizzazione alla coltivazione della Cava, interventi che non sono stati ancora realizzati.
Sostiene che la strada di servizio e/o di cantiere, che ha intralciato la viabilità di via Figareto, deve essere eliminata, tanto più in ragione dell’esaurimento dell’attività estrattiva e della illegittima previsione del Polo estrattivo 11B, senza la preliminare obbligatoria sistemazione finale della Cava “ Ca’ ON ” e del Polo estrattivo 11A.
Lamenta l’erronea rappresentazione, nello stralcio elaborato cartografico 3.3. del R.U.E - Disciplina del territorio rurale, di una strada di accesso alla “ corte rurale ” n. 48 di un fabbricato che non esisterebbe nella realtà e sarebbe stato fittiziamente rappresentato nel rilievo della scheda n. 48 in un terreno di proprietà della ditta proprietaria del Polo 11B, a sua volta sprovvisto di accesso alla pubblica viabilità.
Si duole della illegittima ed errata classificazione della “ corte rurale ” n. 64 - ovile con conseguente richiesta di delocalizzazione; l’errata qualificazione del predetto ovile quale “Manufatto precario” (come da “Schede di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale”) confermerebbe l’illegittimità del R.U.E. e si rileverebbe pregiudizievole per la posizione del sig. ID, in quanto il R.U.E. (art. 6.11) prescrive la distanza di 500 metri degli insediamenti di allevamenti zootecnici dal territorio urbanizzato.
Il R.U.E. approvato con la deliberazione n. 17/2017 sarebbe illegittimo anche con riferimento all’art. 6.19 delle norme del predetto Regolamento.
Il Comune di Sogliano al Rubicone, dopo avere omesso di adeguare il P.A.E. (piano comunale delle attività estrattive) del 2007 al P.I.A.E. (piano infraregionale delle attività estrattive) del 2014, con la impugnata deliberazione di C.C. n. 17 del 20 giugno 2017 ha approvato il R.U.E. prevedendo, all’art. 6.19 co. 4, che: “ ...In caso di mancata attuazione delle previsioni del P.A.E., al momento in cui tali previsioni decadono per decorrenza dei termini di validità e non vengono rinnovate, in queste aree si applicano le norme del R.U.E. relative al territorio rurale... ”.
L’appellante si duole del fatto che la Cava “ Ca’ ON ” non sia ancora stata recuperata agli usi agricoli, atteso che l’attività estrattiva è esaurita a far data dal 2013.
Per le aree di interesse dell’azienda agricola del sig. ID VI, le irregolarità denunciate (mancato inquadramento delle strade vicinali, arbitraria segnalazione di strade, rappresentazione di edifici inesistenti, etc.) costituirebbero un danno.
Le incongruenze contenute negli articoli 6.1.2. e 6.19 delle norme del R.U.E., a giudizio dell’appellante, legittimerebbero la grave situazione di degrado ambientale della Cava “ Ca’ ON ” e tutte le connesse conseguenze negative sulla limitrofa azienda agricola del sig. ID.
3.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce error in judicando in relazione al contenuto della autorizzazione n. 61 del 1 febbraio 1982.
Per quanto attiene alla occupazione e alla chiusura del tratto basso di Via Figareto, in relazione alla costruzione del ponte e del cancello, l’appellante rappresenta che detti manufatti sono stati realizzati 40 anni or sono sulla scorta dell’autorizzazione n. 61 del 1 febbraio 1982, facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi.
L’appellante formula quindi istanza risarcitoria, da quantificarsi in corso di causa ovvero da determinarsi da parte del giudice adito anche in via equitativa.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Sogliano al Rubicone, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
A tale riguardo, ha evidenziato che, con l’entrata in vigore nell’anno 2019 del nuovo Regolamento Edilizio, per effetto della approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 72/2018, è intervenuta la cessazione dell’efficacia del regolamento precedentemente vigente, a suo tempo approvato con la deliberazione consiliare n. 17 del 20 giugno 2017.
Ha evidenziato che il contenuto dispositivo delle norme censurate dall’odierno appellante non è mutato, ma è stato trasposto all’interno di un nuovo Regolamento, la cui differenza è solo nominativa, strutturale, ma non contenutistica.
Evidenzia che le osservazioni svolte in sede procedimentale e le censure formulate avverso le delibere 17/2017 e 72/2018 hanno contenuto sostanzialmente identico.
La deliberazione consiliare n. 72/2018 avrebbe operato una abrogazione implicita della precedente deliberazione n. 17/2017; nessuna utilità deriverebbe all’odierno appellante dalla decisione del ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 17/2017, da ritenersi implicitamente abrogata.
La giurisprudenza richiamata da controparte concernerebbe il diverso caso in cui il nuovo atto amministrativo generale, nel caso di specie, un piano regolatore, aveva modificato la destinazione dei terreni, impedendo la realizzazione del piano di lottizzazione precedentemente approvato; in tal caso, il Consiglio di Stato ha ritenuto permanesse l’interesse del ricorrente a una decisione sul ricorso, ai soli fini risarcitori; nel caso di specie, il giudice di primo grado ha evidenziato che la parte ricorrente, « pur insistendo nella sussistenza di un interesse alla decisione del ricorso – avente a oggetto, come già evidenziato, un Regolamento ormai privo di effetti – non ha invece espressamente proposto domanda di accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto impugnato con il presente ricorso a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 c.p.a. ».
Ha evidenziato comunque l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure articolate dall’appellante nel secondo motivo di appello.
Deduce l’inammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto motivo nuovo, dedotto in violazione dell’art. 104 c.p.a.
5. Nella memoria depositata in data 3 giugno 2025, l’appellante chiede che venga disposto il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a. “ per l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni ”.
6. Con memorie di replica le parti costituite hanno ribadito le rispettive posizioni difensive.
7. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di declaratoria della nullità della sentenza, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. (richiesta formulata dall’appellante nella memoria depositata in data 3 giugno 2025).
Per pacifica giurisprudenza, l’omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura peraltro un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa, dal momento che l’omessa e o comunque l’incompleta pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo del ricorso, non rientra nelle ipotesi tassative di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e, pertanto, in forza del principio devolutivo sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.a., in tali evenienze il Consiglio di Stato decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di primo grado ( ex IS , Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4970; Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991; Sez. III, 12 luglio 2022, n. 5820; id. 1 gennaio 2020, n. 3422). Fa eccezione a questa ipotesi il caso in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice decida su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente. In questi casi la rimessione al primo giudice si riscontra in ragione del ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, perché priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4970; Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4455; id., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 95; id., Sez. II, 31 maggio 2019, n. 3646).
Pertanto, solo il difetto assoluto di motivazione (che ricorre quando manca del tutto la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente) integra un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a., in quanto la motivazione rappresenta un requisito formale (oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo; la motivazione è apparente quando a sostegno dell’accoglimento o non accoglimento del ricorso non individua neppure una ragione ulteriore rispetto alla generica affermazione della sua fondatezza o infondatezza, di cui, però, non viene dato conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratte formule di stile (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4970).
Orbene, nel caso di specie, l’appellante si duole dell’omesso esame della domanda risarcitoria; sennonché, diversamente da quanto sostenuto nella memoria depositata in data 3 giugno 2025, non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria nel ricorso di primo grado (che delimita il petitum del presente giudizio), ma solo una domanda di annullamento, con la conseguenza che non si ravvisano i presupposti per rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio, il signor ID VI ha chiesto l’annullamento della “Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2017 con oggetto: “ Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - Approvazione” pubblicata in Albo pretorio on-line del Comune di Sogliano al Rubicone a partire dal 18.07.2017 per 15 giorni consecutivi (All. doc. A-B) (nella parti qui indicate come viziate ovverosia I) - 1) nella cartografia errata: 1.A) omessa campitura di parte di Via Figareto; 1.B) modifica del tracciato reale e storico di Via Figareto con sconfinamento su proprietà privata; 1.C) Attribuzione di natura comunale a Via Figareto, ed in particolare al solo tratto dalla proprietà del ricorrente sino a monte della medesima; 2) nelle schede di analisi e indicazioni operative agli edifici del territorio rurale: 2.A) errore nella scheda 48 dove viene censito un edificio inesistente e la conseguente inesistente strada a suo accesso; 2.B) errore nella scheda 64 classificazione corte rurale come manufatto precario e non come ovile – con conseguente necessaria delocalizzazione; II) nelle norme del R.U.E. art. 6.19 comma 4 nella parte in cui non precisa, comunque, nell’ipotesi di decadenza del P.A.E., l’obbligo di ripristino-sistemazione dell’area estrattiva prima dell’applicazione delle disposizioni R.U.E. ”.
Analoga richiesta è formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado; tutte le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio attengono alla dedotta illegittimità della deliberazione consiliare impugnata senza alcun riferimento alla domanda risarcitoria e agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della p.a. da atto o da provvedimento illegittimo.
9. In via preliminare, in accoglimento della eccezione sollevata dal Comune di Sogliano al Rubicone, deve essere dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto dedotto per la prima volta in appello (l’inammissibilità è eccepita dal Comune di Sogliano al Rubicone, nella memoria depositata in data 30 maggio 2025, pag. 16).
Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le domande, le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dall'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 104 c.p.a.: ciò, dal momento che il divieto dei nova in appello è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni “nuove”, che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del giudice nel precedente grado del giudizio ( ex IS , Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 aprile 2025 n. 3459).
10. Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado debba essere confermata.
11. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’interesse ad agire di cui all’articolo 100 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, configura una condizione della azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente ( ex IS , Cass. civile Sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18511; cfr. anche, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2025 n. 4693; Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705).
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere, costituendo una condizione dell’azione e consistendo nell’utilità concreta e attuale ritraibile dalla stessa, deve essere sussistente per tutta la durata del processo. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata (cfr., ex IS , Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3138).
L’istituto processuale della sopravvenuta carenza di interesse, di elaborazione giurisprudenziale, è oggi previsto dall’articolo 35 del codice del processo amministrativo e determina l’improcedibilità del ricorso in forza di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione, pur non soddisfacendo integralmente il ricorrente, ma determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'amministrato.
12. Tanto premesso, il Collegio rileva che, come sopra evidenziato, nel ricorso introduttivo del giudizio, il signor ID ha chiesto l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20 giugno 2017 con oggetto: “ Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - Approvazione ”, censurandola sotto i profili di seguito indicati.
12.1. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato errori nella cartografia, deducendo:
a) Incompleta rappresentazione di via Figareto;
b) Deviata rappresentazione del tracciato di via Figareto; occupazione di proprietà privata;
c) Errata attribuzione della natura di strada comunale;
d) Errata rappresentazione in scheda n. 48 di strada ed edificio inesistenti a danno della via Figareto – proprietà ID VI;
e) Errata classificazione corte rurale n. 64 – ovile, con conseguente necessaria delocalizzazione.
12.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, ha censurato sotto diversi profili (eccesso di potere, violazione di legge) l’art. 6.19, comma 4, del R.U.E., sostenendo: “ Tale disposizione, al contrario, così come formulata, permetterebbe (nel caso di decadenza del P.A.E. per decorrenza dei termini) il ritorno e la diretta applicazione del R.U.E., senza che si sia provveduto al preventivo ripristino delle aree estrattive ancora non sistemate e nella fattispecie della Cava Ca’ ON nella quale è terminata l’attività già dal 2013 (anche per crisi economica della Società proprietaria TecnoAmbiente s.r.l. e Tecnoimm s.r.l.) e non ancora ripristinata. La diretta applicazione delle norme del R.U.E., ovvero delle norme relative alla gestione del territorio rurale, non è idonea ad assicurare la tutela di territori che sono stati oggetto di attività estrattiva, in particolare non imponendo il R.U.E. l’osservanza delle operazioni di ripristino e sistemazione dell’ambito estrattivo, imposte invece dal P.A.E. nell’ipotesi di esaurimento dell’attività estrattiva. La citata previsione del R.U.E. dunque crea un vulnus al sistema, in quanto prevederebbe che, in ipotesi di decadenza per decorrenza del termine del P.A.E., le aree sarebbero soggette al R.U.E. senza obbligo di preventivo ripristino ”.
13. Orbene, successivamente, il Comune di Sogliano al Rubicone ha approvato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018, recante “ Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) – Variante ai sensi degli artt. 20 e 33 della L.R. 20/2020 e ss.mm.ii – Approvazione ”.
La variante del nuovo Regolamento urbanistico edilizio è stata approvata per dare adeguare la strumentazione urbanistica comunale, anche sotto il profilo normativo, alla l.r. della Emilia RO n. 20/2000 (“ Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio ”).
La nuova regolamentazione urbanistica ha sostituito la precedente disciplina regolamentare, determinando l’abrogazione implicita di quest’ultima.
La deliberazione consiliare successiva è stata impugnata dal SI. ID VI con autonomo ricorso, nel quale (a differenza di quanto sostenuto dall’odierno appellante) sono state sostanzialmente formulate doglianze del medesimo tenore di quelle proposte avverso la deliberazione consiliare oggetto del presente giudizio (peraltro, il ricorso di primo grado avverso il provvedimento sopravvenuto è stato respinto dal T.a.r. Emilia RO con sentenza n. 85/2023, confermata alla odierna camera di consiglio).
Ritiene conseguentemente il Collegio che la sentenza di primo grado (di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse) debba essere confermata, in quanto la disciplina del Regolamento edilizio approvato nel 2017 è stata (per la parte di interesse dell’appellante) integralmente recepita in sede di approvazione della variante al Regolamento edilizio nel 2018, tant’è che il sig. ID ha ritenuto di impugnare il provvedimento deliberativo sopravvenuto, censurandolo sotto profili sostanzialmente coincidenti.
14. L’appellante individua il proprio interesse al ricorso nella caducazione che (a suo dire) l’annullamento della deliberazione consiliare del 2017 comporterebbe rispetto alla deliberazione consiliare del 2018; ma la caducazione automatica dell’atto consequenziale per effetto dell’annullamento dell’atto presupposto presuppone un rapporto di consequenzialità necessaria tra atti della medesima sequenza procedimentale che nel caso di specie non si ravvisa.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l'impugnazione dell’atto presupposto, di per sé lesivo dell’interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto consequenziale soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l’atto successivo ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi ( ex IS , Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; Sez. IV, 14 gennaio 2013 n. 157).
Nel caso di specie, l’annullamento della deliberazione consiliare del 20 giugno 2017 n. 17 non avrebbe alcun effetto sulla validità e sulla efficacia della successiva deliberazione consiliare n. 72 del 20 dicembre 2018, tant’è che lo stesso SI. ID ha ritenuto di dover impugnare con autonomo ricorso il provvedimento deliberativo sopravvenuto.
15. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.
16. Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Sogliano al Rubicone, sono poste a carico dell’appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Sogliano al Rubicone delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO