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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2145/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 21.5.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nata a [...] il giorno 1° giugno 1965, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. MASSIGNANI LUCA (C.F.: ) con studio in IC, p.zza Matteotti 6, C.F._2
attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) C.F._3
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. , rappresentato e difeso dagli Avvocati C.F._3
ROBERTO ATZENI (c.f.: ) e-mail C.F._4
e Pec e Email_1 Email_2
MARIA LISA BALLARIN (C.F. ) e-mail C.F._5
e pec: Email_3 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Schio (VI), Via Lago di Costanza n. 35/a convenuto
conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa fissazione, occorrendo, ex art. articolo 1817 cc di un termine per la restituzione delle somme prese a prestito da tramite prelievi dal Controparte_1 conto cointestato per fini personali, e, occorrendo, accertato incidenter tantum l'esistenza nei fatti su descritti del reato di appropriazione indebita, condannare nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
CH AL (VI), Via A. Palladio n. 44, Codice Fiscale
a versare a nata a [...] il giorno 1° C.F._3 Parte_1 giugno 1965, residente a[...], Codice Fiscale la somma di euro 320.895,38 C.F._1
o quella diversa, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli tutti di cui agli scritti difensivi depositati, in via subordinata si chiede che il sig. sia condannato a versare alla Controparte_1 sig.ra la somma di euro 320.895,38 a titolo di arricchimento senza Parte_1 causa con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” in via istruttoria si insiste sulle richieste di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 Occorrendo, senza inversione dell'onus probandi si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. ha richiesto alla sig.ra di Controparte_1 Parte_1 pagare l'importo di euro 25.000,00 alla banca del Centroveneto di cui al doc. 19 che si rammostra per far fronte al ingiunzione di pagamento di cui al doc 18 ingiunzione Centroveneto che si rammostra?
2.Vero che il sig. si è impegnato a restituire alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 detto importo?
[...]
3.Vero che la società Immobiliare il Salice ha restituito a la somma Controparte_1 di euro 38.900 in qualità di debitore principale del decreto ingiuntivo di cui al doc. 18? 4.Vero che il sig. ha richiesto alla sig.ra di pagare Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 31.976,63 di cui ai doc. 20 F24 pagamenti Voluntary, doc. 21
[...] che si rammostrano? CP_2
5.Vero che tali importi erano versati per regolarizzare la detenzione di somme in un conto corrente intestato a in Svizzera? Controparte_1
6.Vero che si era impegnato a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_1 dalla stessa versato di cui ai capitoli 4 e 5 che precedono?
7.Vero che in data 23/03/2019 il sig. è andato ad abitare a Bassano Controparte_1 del Grappa?
8.Vero che le parti avevano un conto titoli cointestato presso Intesa San Paolo fino al 2007? 9.Vero che in tale conto titoli vi erano titoli acquistati in comune?
2 10.Vero che tali titoli dal 2008 sono stati spostati nel conto della
[...]
n. 6150110? CP_3
11.Vero che i titoli vennero progressivamente venduti da e il Controparte_1 controvalore venne accreditato sul conto cointestato n. dollari IT66 W085 9011 8020 1507 8300 007? 12.Vero che i versamenti effettuati da e , per 80 Controparte_4 Controparte_5 mila euro complessivi e precisamente in data 02/05/12 di 20.000,00, in data 08/11/12 di euro 12.000,00 e in data 15/09/11 di euro 48 mila sono stati effettuati alle spese di installazione di un impianto fotovoltaico nel capannone di proprietà di
[...] in Mason? Controparte_6
13.Vero che l'acquisto dell'impianto, effettuato da per € Controparte_6
145.730,20 comprese opere di installazione, è stato finanziato da Controparte_4 per € 80.000,00 (54,90% quota di partecipazione agli utili) per € Parte_1
60.000,00 (41,17% quota di partecipazione agli utili) per € 5.730,20 Controparte_7
(3,93% quota di partecipazione agli utili)? 14.Vero che Lei ha inviato a i messaggi wathsapp di cui ai docc. 38 e Parte_1
38 bis che si rammostrano? 15.Vero che tali messaggi si riferivano all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul capannone di Controparte_6
Si indicano a testi sui capitoli: Cf Via fontanelle 47 Bassano del Grappa, Testimone_1 C.F._6
- CF es a CH AL (VI) - Via Testimone_2 CodiceFiscale_7
Astichello 42, legale rappresentante della società Immobiliare il Salice residente a Testimone_3
Caldogno via monte Zovetto 14, Dott. c/o Studio Tosi IC, res a CH Testimone_4 Testimone_5
AL (VI) - Via Astichello 42.
n.a. IC, il 26 aprile 1960 res in Strada di Polegge 237, Controparte_4
IC; : n.a IC, il 13 gennaio 1960 res in Strada di Polegge Controparte_8
237, IC
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
1) In principalità e nel merito, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi tutte le domande avversarie perché radicalmente infondate sia in fatto che in diritto. Per l'effetto accertarsi e dichiararsi che il sig. non risulta Controparte_1 debitore, nei confronti della sig.ra di alcuna somma derivante dalle Parte_1 causali dedotte nell'atto di citazione.
2) In via rigorosamente subordinata accertarsi la diversa e minor somma eventualmente dovuta dal sig. all'attrice per le ragioni di cui è Controparte_1 causa.
3) Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata, non ammesse, con rigetto di quelle avversarie per i motivi tutti esposti negli atti già dimessi. Si riportano di seguito le istanze istruttorie come formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed in particolare: Si chiede di essere abilitati a provare, a mezzo interrogatorio formale e testi le seguenti circostanze: 1) Vero che l'assegno che Vi si rammostra è stato sottoscritto dalla mamma del sig.
, e corrisposto al medesimo a titolo di liberalità (testi Controparte_1 Persona_1
e ; Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
2) Vero che Lei teste ha disposto i bonifici contenuti nelle distinte bancarie che Vi si rammostrano in favore di quale prestito personale esclusivamente in Controparte_1 suo favore (testi e ) Controparte_4 Controparte_5
3) Vero che l'assegno dell'importo di € 9.807,00 contenuto nella distinta che Vi si rammostra e' stato da Voi predisposto e sottoscritto per il pagamento di una somma esclusivamente in favore del sig. (teste Controparte_1 Testimone_7
4) Vero che il bonifico da Voi eseguito, pari ad € 40.000,00 ed indicato nella distinta bancaria che Vi si rammostra costituiva un pagamento effettuato esclusivamente in favore del sig. (teste ; Controparte_1 Testimone_7
5) Vero che il bonifico da Voi eseguito, pari ad € 45.760,00 ed indicato nella distinta bancaria che Vi si rammostra costituiva un pagamento effettuato esclusivamente in favore del sig. (testi e ) Controparte_1 Testimone_9 Tes_10
Si indicano quali testi i sigg.ri Testimone_7 Tes_8 Testimone_6 [...]
, , e , con riserva d'altri. CP_4 Controparte_5 Testimone_9 Tes_10
Con rigetto di ogni contraria domanda o istanza che dovesse essere formulata da parte attrice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice premesso : Parte_1
- di avere convissuto con , quale coppia di fatto, fino al marzo 2019; Controparte_1
- che durante la convivenza e avevano la cointestazione del conto CP_1 Pt_1 corrente n. 015 81013864-6 aperto presso la filiale di IC Viale San Lazzaro della banca del Centroveneto, su cui affluivano importi derivanti dall'attività di entrambe le parti;
-che tali conti correnti dovevano servire per le spese comuni o per le attività svolte in comune tra le parti;
- che, invece, aveva effettuato prelievi dal conto corrente cointestato per CP_1 complessivi euro 523.937,5 per scopi personali senza restituire alcunché: euro 341.937,00, ad AN S.r.l società di cui lo stesso era socio e amministratore,
€ 110.000,00 per destinarli a , società pure partecipata dallo stesso Controparte_9
, €.72.000 per destinarli a un finanziamento soci relativo alla quota del 12% di CP_1
intestata a (parte attrice esponeva analiticamente e Parte_2 Controparte_1
4 documentava i vari bonifici effettuati dal convenuto in uscita, per lo più con la causale “finanziamento soci” in favore delle società di cui faceva parte);
-che di tali importi prelevati aveva restituito solo 10 mila euro con bonifico CP_1 in data 19/03/14 con causale “DISPOSIZIONE A FAV AVANTEC SRL RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCI BRAVO”;
- che il conto corrente cointestato da cui erano stati effettuati i prelievi sopra enucleati è stato chiuso il 5 marzo 2019 “senza ripartizioni di importi tra le parti, stante il saldo praticamente a zero”. Tutto ciò premesso, posto che la comproprietà delle disponibilità su conto corrente cointestato si presume ex artt. 1298 e 1854 cc , che i versamenti erano per lo più provenienti dal disinvestimento di operazioni finanziarie riconducibili ad entrambe le parti e versamenti ora da parte di uno ora dell'altro dei cointestatari del conto (ad esempio il 10/03/10 RI aveva effettuato un bonifico di euro 80.000,00 da un proprio conto personale), affermava che i prelievi del oltre il limite della sua CP_1 quota pari ad euro 256.968,75 destinati alle società AN s.r.l., Controparte_10
e dovevano essere restituiti. Infatti aveva utilizzato la Controparte_9 CP_1 procura insita nella cointestazione per prendere a prestito gli importi utilizzati a scopo personale sopra indicati, perlomeno per l'importo che sopravanza la quota di sua spettanza, pari al 50% del prelievo. Trattandosi di somme prelevate da conto corrente cointestato, di cui la proprietà si presume comune, l'attrice ne aveva chiesto con raccomandata del 12.12.2022 la restituzione della metà, che ora chiedeva giudizialmente. L'attrice chiedeva anche la restituzione dell'importo di euro 38.900,00 che il convenuto aveva in parte prelevato dal conto corrente cointestato (euro 13.900), in parte chiesto in prestito al (assegno circolare di euro 25.000 da conto Pt_1 personale della per far fronte ad un decreto ingiuntivo che Pt_1 [...]
gli aveva notificato, quale fideiussore di Immobiliare il Salice, e che, CP_3 peraltro, Immobiliare il Salice aveva in seguito restituito a ). Controparte_1
Chiedeva altresì la restituzione degli importi che aveva effettuato dal Pt_1 proprio conto corrente personale in data 22.07.16- 21.07.16, per regolarizzare gli importi detenuti all'estero da (cfr. doc. 20 21) su conto corrente in Controparte_1
Svizzera intestato a , e in cui la stessa era delegata, e ciò in Controparte_1 applicazione dell'art. 1203 n. 3 cc . Infatti le somme presenti in detto conto corrente svizzero erano comuni alle parti e credeva che il sig. , pur formalmente Pt_1 CP_1 intestatario, le avrebbe divise. Chiedeva la condanna del convenuto a versare le somme suindicate ex artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., ovvero in ulteriore subordine a titolo di arricchimento senza causa, posto che il convenuto stesso si era arricchito a danni della attrice in assenza di valido titolo che lo consentisse. L'attrice in via subordinata ravvisava l' applicabilità degli artt. 1834 cc, 1854 cc e 1292 cc, in quanto i due cointestatari sono creditori in solido dei saldi del conto. Osservava che per effetto della legittimazione ad operare di ognuno dei correntisti, la banca è legittimata ad estinguere il suo debito anche pagando l'intero importo ad uno dei creditori, come di fatto avvenuto in seguito alle operazioni effettuate dalla banca
5 su ordine di sopra descritte, ma l'estinzione del credito in caso di Controparte_1 solidarietà attiva, se avvenuto mediante operazione a vantaggio di uno solo dei correntisti creditori in solido, determina il sorgere di un obbligo di restituzione da parte del creditore in solido verso gli altri creditori in solido che nulla hanno ricevuto. L'attrice invocava infine il titolo di risarcimento danno per violazione delle norme sulla buona fede oggettiva ex artt. art. 1375 cc 1175 cc , o per il reato di appropriazione indebita, o a titolo di indennità per arricchimento senza causa, correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure giustificato da ragioni che poggiano su interessi meritevoli di tutela giuridica.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del complessivo importo di € 108.937,50 pari alla somma dei prelievi o dei pagamenti dedotti da controparte e datati 25/7/2011 (per € 27.750,00), 25/7/2011(per € 9.187,50), 1/6/2011 (per € 60.000,00) e 14/2/2012 (per € 12.000,00), visto che la prima lettera interruttiva della prescrizione era del dicembre 2022. Il convenuto affermava:
-di essere stato titolare soltanto del conto cointestato e che lo stesso veniva dunque utilizzato per tutte le proprie necessità, sia personali che lavorative o familiari, mentre l'attrice era titolare di conti correnti separati, utilizzati per far confluire all'interno degli stessi tutti i suoi proventi, e quindi il conto corrente oggetto di giudizio era, di fatto, alimentato esclusivamente dal;
CP_1
-che i rapporti tra attrice e convenuto erano quelli di qualunque famiglia, a qualunque coppia che, nello stare insieme, avesse dovuto condividere gli impegni, i risultati ed i bisogni di entrambi i suoi componenti.
-che dal 25/7/2011 al 22 dicembre 2022 (per ben undici anni) l'attrice non si era mai lamentata della movimentazione del conto corrente, ma aveva addirittura ampliato spontaneamente la propria esposizione erogando nel 2017 altri 25.000,00 euro per saldare il debito presso e nel 2016 € 31.976,63 per la Controparte_3
Voluntary Discosure;
-che, quindi, tutti i prelievi erano stati ampiamente condivisi nella logica interna, partecipativa e compensativa della coppia e della famiglia, quali sostanziali donazioni indirette e non certo come comportamenti appropriativi. Il convenuto affermava di poter superare la presunzione di comproprietà al 50% dei fondi giacenti sul conto corrente cointestato dimostrando documentalmente, di aver versato direttamente 396.493,00 euro sul conto in questione, “ed è quanto il sig.
intende fare con la produzione documentale allegata in via istruttoria e con CP_1 quella che si riserva di produrre dopo averla acquisita dalla banca. Manca infatti all'appello dei documenti prodotti con la presente comparsa di costituzione e risposta un assegno da 100.000,00 euro tratto sulla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Filiale di San Pietro in Gù ed emesso dalla madre e destinati Persona_1 al figlio a titolo di donazione … Fatte le sopra estese precisazioni ben si capisce che, se alla piena ed incontestabile proprietà in capo al sig. di 396.493,00 euro si CP_1
6 aggiungono 108.937,50 euro ampiamente prescritti, i conti mutano radicalmente e l'importo che, trascurate le ulteriori e fondate eccezioni proposte, potrebbe essere considerato ai fini della tesi avversaria, sarebbe di € 27.444,50 e la quota richiedibile in restituzione dall'attrice pari ad € 13.722,25.”
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 30.6.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue o inammissibili. In particolare, il convenuto ha articolato capitoli di prova che fanno riferimento e chiedono al teste di confermare documenti (assegni, contabili ) che in realtà il convenuto non ha prodotto. Al contrario, la parte attrice ha dimostrato che i versamenti effettuati da e , per 80 mila euro Controparte_4 Controparte_5 complessivi, cui si riferisce il capitolo 2) di parte convenuta, sono importi che gli stessi hanno versato come compartecipazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel capannone di proprietà di in Mason, Controparte_6 effettuato da per € 145.730,20, finanziato da Controparte_6 [...]
per € 80.000,00 (54,90% quota di partecipazione agli utili) CP_4 Parte_1 per € 60.000,00 (41,17% quota di partecipazione agli utili) per € Controparte_7
5.730,20 (3,93% quota di partecipazione agli utili)(doc. 38 , 38 bis e 39). Quindi il convenuto, per superare la presunzione di comproprietà dei denari esistenti sul conto corrente cointestato, ha affermato di avere alimentato il conto in maniera preponderante apportandovi euro 396.4893,00 euro, ma non ne ha dato prova. Il convenuto, come visto, non ha negato di avere effettuato i prelievi in contestazione, non ne ha contestato il quantum, non ne ha contestato le causali, ma ha affermato che essi erano giustificati da “una gestione comune, una condivisione delle scelte patrimoniali/finanziarie e professionali nell'interesse comune della coppia, unita da ben 25 anni di relazione personale, di convivenza, allietata dalla nascita di un figlio” Li riconduce quindi a “donazioni indirette, forme economiche reciprocamente compensative, movimentazioni importanti, ma certamente frutto dell'esplicito consenso” o adempimenti di obbligazioni naturali nell'interesse della famiglia di fatto. Il convenuto ha affermato che il conto cointestato corrispondeva all'interesse del ménage della famiglia , ma i prelievi effettuati da , per cui è causa, non CP_1 possono in essere considerati spese effettuate per i bisogni della famiglia, visto che sono prelievi a vantaggio esclusivo di stesso. Di ciò il convenuto era conscio CP_1 visto che in data 19.3.2014 aveva in effetti restituito, seppur in minima parte, i finanziamenti prelevati a favore di AN, versando l'importo di euro 10 mila euro con causale rimborso per finanziamento AN ( doc. 1 di parte convenuta). In comparsa di costituzione il convenuto ha affermato di avere effettuato i prelievi dal conto cointestato perché disponeva solo di quel conto corrente, ma l' attrice nella prima difesa successiva lo ha smentito, senza incontrare contestazione, allegando che, invece, disponeva anche del conto corrente in Svizzera, un conto CP_1
7 Finecobank S.P.A. allo stesso intestato con un deposito titoli con n. 4083971/01, un conto in Grecia visto che operava all'estero con società avente sede in tale CP_1 nazione, per cui era evidente che utilizzava il conto corrente di cui è causa CP_1 anche per scopi puramente personali, non per necessità “ma per scelta deliberata, posto che lo stesso aveva altri conti correnti e comunque altre disponibilità che teneva gelosamente per sé”. Nelle successive note difensive il convenuto ammette che “ E' vero, i sigg.ri
e avevano due separati conti in valuta estera Controparte_1 Parte_1
(dollari) con capienza e rendite da investimento differenti: ciò nonostante, il fatto che affluisse di più da un conto anziché dall'altro su quello cointestato, non ha mai rilevato!” Quindi è smentita l' iniziale affermazione del convenuto di avere utilizzato il conto cointestato perché era l'unico di cui poteva disporre, e non è stata provata l'iniziale affermazione di avere contribuito ad alimentare il conto cointestato in maniera preponderante. D'altra parte il convenuto non ha affermato che anche la attrice avesse effettuato bonifici e prelievi dal conto cointestato per scopi personali, esulanti dalle attività che i due avevano in comune ( società Monica Immobiliare di RA ES & C. sas. di cui era l'accomandatario con quota del 30% e era CP_1 Parte_1 accomandante con quota del 70% ; bonifici per la costruzione della casa in Grecia in data in data 12/10 , 13/10/11 ). Va disattesa l'eccezione di prescrizione atteso che la coppia di fatto si era separata nel 2019 , anno in cui è avvenuta la chiusura del conto, e in ogni caso non avrebbe rilevanza pratica atteso che nel solo anno 2017, con i prelievi a vantaggio di AN S.r.l. , il convenuto aveva impoverito il conto per 290.000,00 euro, né può affermarsi una rinuncia tacita dell'attrice al credito, peraltro nemmeno eccepita tempestivamente dal convenuto, e che non può essere desunta dalla sola inerzia o dal silenzio. (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3172 del 07/02/2025 “Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte.”) Secondo la Suprema Corte nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti
8 diversamente, sicché va escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Sez.
2 - Cass. Sentenza n. 77 del 04/01/2018 ; Sez. 2, Sentenza n. 26991 del 02/12/2013. Atteso che il convenuto basa la propria difesa sull'analogia con il regime patrimoniale del matrimonio, appare pertinente anche la pronuncia (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4879 del 23/02/2024 ) secondo cui allo scioglimento di esso trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché le somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato devono essere rimborsate se tale coniuge non dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui le somme attinte dal convenuto dal conto cointestato per la parte eccedente la sua quota devono essere rimborsate alla attrice. Parimenti devono esserle restituite le somme che essa ha anticipato per il pagamento di un decreto ingiuntivo notificato al convenuto, e per la regolarizzazione fiscale del conto svizzero intestato al solo convenuto. In conclusione la domanda attorea merita accoglimento e vista la prospettata necessità di fissazione di un termine ex art. 1817 c.c., appare congruo quello di mesi sei dalla notificazione della sentenza. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea condanna il convenuto a versare all'attrice euro 320.895,38 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale, entro mesi sei dalla notificazione della sentenza;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 1241,00 per anticipazioni ed euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta. Così deciso in IC il 24.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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