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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1950 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 7.02.2025composta dai SIg.ri Magistrati: Dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa. Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2020 al n. 1950 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.246/2020 pubbl. il 20/04/2020;
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, PA rappresentata e difesa dall'Avv. Pretelli Alessandro , come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall' Avv. Mariotti Pamela, come da P_ procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza appellata, condannare il SI. al pagamento, in favore di della P_ PA somma di euro 15 diversa somma che sarà tizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di primo grado”. per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello perché inammissibile, nullo ed infondato in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese ed onorari di primo e di secondo grado.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, PA chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di P_ al pagamento della somma di euro 15.021,60 , a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto intercorso fra le parti. Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio per sentire PA P_ accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertati i fatti descritti in premessa, condannare il sig. al pagamento, in favore di P_ PA
, della somma di euro 15.021,60 o della diversa somma che sarà ritenta di
[...] giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Vittoria di spese del giudizio”. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle P_ domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e proponendo domanda riconvenzionale. Più precisamente, il convenuto ha chiesto: in tesi, rigettare le domande attoree e condannare la società al risarcimento del PA danno per inesatto adempimento contrattuale, pari alla somma di euro 6.170,00,
a titolo di danno patrimoniale per il ripristino dei vizi delle opere eseguite, oltre euro 5.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, nonché al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, pari allo somma di euro 13.200,00 a titolo di danno patrimoniale per il ripristino del condizionatore danneggiato dall'attore, oltre euro
5.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale;
in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda attorea, previo accoglimento della domanda riconvenzionale, compensare tra le parti i crediti reciproci relativi ai rapporti dedotti in giudizio e, conseguentemente, condannare l'attrice al pagamento del debito residuo in favore del convenuto. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita in via documentale e con prova testimoniale. All'udienza del 19.11.2019 le parti hanno precisato le conclusioni: in particolare, parte attrice ha concluso come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria 183 comma 6 n 1 c.p.c. La causa
è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
All'esito dell'istruttoria il Tribunale condannava al P_ pagamento, in favore della società della somma di euro PA
7.686,00, oltre IVA, compensando integralmente le spese del giudizio.
Il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte convenuta, fondata sulla dedotta sussistenza di difformità e vizi dell'opera eseguita dall'attrice, nonché sulla tempestiva denuncia degli stessi, effettuata
2 durante l'esecuzione dei lavori. Il Giudice, previa corretta individuazione del riparto dell'onere probatorio, statuiva che, in ragione dell'eccezione di inadempimento formulata dall'appaltatore, incombeva sul committente l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi riscontrati. All'esito dell'istruttoria, valorizzando le risultanze delle dichiarazioni testimoniali, riteneva comprovata la tempestiva contestazione dei vizi da parte del committente. Procedeva, quindi, alla quantificazione del danno risarcibile in relazione ai vizi accertati, determinando il costo necessario per il ripristino dell'opera nella somma indicata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, pari ad euro
6.170,00. Da tale importo, previa detrazione delle voci relative al costo dei materiali e della manodopera (per un ammontare complessivo di 200 euro, determinava l'importo finale dovuto al committente in euro 5.970,00
Contestualmente, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, reputando non assolto l'onere probatorio gravante sul convenuto in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. Analogamente, veniva rigettata la domanda riconvenzionale relativa al lamentato mancato funzionamento del condizionatore, per omessa dimostrazione della condotta illecita imputata all'impresa appaltatrice.
II. impugnava la sentenza, articolando plurimi motivi di PA gravame.
L'appellante deduceva l'erronea ricostruzione dei fatti in ordine alla decadenza del committente dalla garanzia per i vizi. Il Giudice di primo grado aveva erroneamente valorizzato la deposizione testimoniale del direttore dei lavori trascurando altri riscontri probatori. La circostanza che il testimone Tes_1 avesse dichiarato di aver assistito a contestazioni, senza tuttavia ricordare a chi fossero rivolte, inficiava la sua credibilità, non essendo egli in grado di individuare il destinatario delle lamentele, dimostrando, quindi, di non aver assistito ad alcuna denuncia. D'altronde il coordinatore per la sicurezza,
[...]
, aveva affermato che il direttore dei lavori si era presentato soltanto Tes_2 una volta presso l'appartamento; tale circostanza era stata confermata anche dal teste , che aveva visto il direttore dei lavori sul cantiere in una Tes_3 sola occasione. Il giudice, inoltre, aveva omesso di considerare gli sms scambiati il giorno sabato 1.2.2014 tra il SI. e la SI.ra , moglie Persona_1 Per_2 del nei quali quest'ultima, trattandosi di vizi di lieve entità e P_ considerando che l'abitazione era già arredata, rinunciava a qualsiasi intervento di sistemazione, richiedendo unicamente un piccolo quantitativo delle vernici
3 utilizzate per la tinteggiatura. Gli SMS smentivano le presunte contestazioni tra i coniugi convenuti e la società appaltatrice. Dunque, la prova relativa alla denuncia dei vizi non era stata validamente assolta dal convenuto, che doveva essere considerato decaduto dalla relativa garanzia.
L'appellante contestava, inoltre, la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto la sussistenza del vizio relativo alle fughe della pavimentazione. La CTU aveva rilevato che il vizio consisteva in una mancanza di omogeneità cromatica delle fughe. Occorreva, quindi, verificare le ragioni per cui la stuccatura era stata eseguita con tale risultato. In proposito i testimoni avevano confermato che la scelta di miscelare due stucchi di colore diverso era stata effettuata di proposito, su espressa richiesta del convenuto e della moglie, al fine di ottenere una colorazione non uniforme delle fughe, finalizzata a realizzare un effetto
“finto parquet”. Un testimone aveva dichiarato di essere stato presente quando i committenti manifestavano la loro soddisfazione per il risultato della posa in opera dei pavimenti;
non si trattava, quindi, di un errore di miscelazione. D'altra parte, l'impresa non aveva alcun motivo di utilizzare tale modalità operativa, che implicava un maggior dispendio di tempo e di energie. In definitiva gli errori di valutazione delle risultanze istruttorie avrebbero dovuto indurre il giudice a considerare non assolto l'onere probatorio e a ritenere il committente decaduto dalla garanzia artt. 1667 e 1668 c.c.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità P_ dell'appello non essendo le doglianze proposte pertinenti alle statuizioni accolte dal giudice di primo grado.
L'appellato evidenziava che, con riferimento alla quantificazione della domanda, la sentenza appellata affermava che il convenuto aveva provveduto a pagare in contanti la somma di euro 20.600,00, oltre IVA, mentre non risultava pagato il residuo pari ad euro 13.656,00, oltre IVA. L'appellante non contestava tale aspetto della sentenza;
pertanto, l'atto di appello, laddove richiedeva la somma di euro 15.021,60, doveva ritenersi contraddittorio e non pertinente con la sentenza di primo grado. Rilevava, inoltre, che il Tribunale aveva ritenuto l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze dell'ATP; le censure dell'appellante, non pertinenti rispetto alle soluzioni adottate dal giudice, rendevano inammissibile l'appello.
L'appello era, altresì, nullo per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che l'ammontare della somma richiesta era palesemente errato e, di conseguenza, incerto l'importo del credito vantato dalla società appellante. Tale somma,
4 infatti, coincideva con il quantum della domanda proposta in primo grado, ma non teneva conto delle risultanze incontestate dell'ATP, fatte proprie dalla sentenza impugnata e della somma già corrisposta alla PA dall'appellato in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accoglimento integrale dell'appello, la società appellante avrebbe ottenuto un titolo esecutivo per un credito in parte già soddisfatto.
Nel merito, il contestava la fondatezza dell'appello. Asseriva che le P_ dichiarazioni dei testi invocati dall'appellante non provavano la decadenza dalla garanzia per i vizi. Assumeva valenza dirimente la circostanza che la società appellante, dopo aver constatato la permanenza dei vizi anche successivamente all'ultimazione dei lavori, aveva attribuito i difetti della pavimentazione alla qualità del materiale. I tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo avevano escluso una responsabilità del produttore ed avevano riconosciuto il difetto nella miscelazione del prodotto, attribuendone la responsabilità alla società esecutrice dei lavori. Al termine dei lavori, persistendo i vizi già denunciati durante l'esecuzione, l'appellante aveva sostenuto che la differenza di colore dipendeva dallo sporco accumulatosi durante la lavorazione e che poteva essere rimossa con un'adeguata pulitura. Tali affermazioni (difetti contestati prima nella qualità dei materiali, poi nello sporco accumulato) integravano ammissione e riconoscimento della contestazione tempestiva dei vizi dell'opera e riconoscimento dello stesso da parte dell'appaltatore.
Quanto ai messaggi telefonici, l'appellato ne eccepiva l'assenza di rilievo, non emergendo con certezza la loro provenienza e datazione;
in ogni caso si trattava di sms riportato senza alcun riferimento al contesto ed intercorso non con soggetto diverso dalla parte contraente l'applato..
L'appellato rilevava inoltre che i vizi dell'opera risultavano dalla consulenza tecnica espletata che aveva accertato: la disomogeneità della colorazione dello stucco delle fughe delle mattonelle del pavimento, la stuccatura non perfetta delle linee di contatto dei pannelli in cartongesso, la rifinitura delle pareti eseguita in maniera approssimativa, imperfezioni nella messa in opera dei rivestimenti nei servizi igienici e nelle tinteggiature delle pareti interne.
L'appellato osservava altresì che l'esenzione di responsabilità derivante dall'imposizione di istruzioni errate è prevista solo quando sia stato contrattualmente stabilito che l'appaltatore si sia privato di qualsiasi autonomia nella realizzazione delle opere, che deve seguire pedissequamente le istruzioni
5 del committente, divenendo nudus minister. Nel caso di specie, il contratto non aveva in alcun modo attribuito al committente l'imposizione delle modalità di esecuzione delle opere;
non sussisteva, pertanto, alcun presupposto per invocare l'erronea istruzione del committente al fine di sottrarsi alla garanzia per le imperfezioni e i vizi dell'opera.
Lamentava infine l'appellato che la società appellante aveva erroneamente quantificato il credito nel tentativo di conseguire indebitamente un pagamento non dovuto. Invero, con una prima comunicazione era stato comunicata l'applicazione di uno sconto sulla fattura, mentre con successiva comunicazione l'appellante negava che fosse stato concordato alcuno sconto.
La maggiorazione di prezzo oggetto della fattura n. 19/2014, emessa a molti mesi di distanza dalla precedente fattura e dalla fine dei lavori era pertanto del tutto arbitraria.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. Prima di affrontare il merito del gravame, si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'eccezione si fonda sulla dedotta non pertinenza delle contestazioni mosse dall'appellante rispetto al contenuto della sentenza impugnata, nonché su una supposta contraddittorietà intrinseca delle stesse. Il ostiene, in P_ particolare, che le censure sollevate da presentino elementi di PA incoerenza tali da renderle inidonee a costituire validi motivi di impugnazione.
Ad avviso di questo Collegio, tuttavia, le incongruenze evidenziate da parte appellata non determinino l'inammissibilità dell'atto di appello. Ciò in quanto l'atto di gravame presenta, nel suo complesso, indicazioni sufficientemente chiare al fine di consentire l'agevole individuazione delle parti della decisione oggetto di censura ed motivi sui quali l'impugnazione si fonda.
Le incongruenze evidenziate dall'appellata attengono, piuttosto, alla fondatezza, nel merito, delle censure svolte. La disamina di tali profili dovrà, dunque, essere effettuata in sede di esame del merito dell'appello.
Sotto quest'ultimo profilo, deve innanzitutto rilevarsi la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure, il quale ha puntualmente richiamato, in premessa, i principi in materia di riparto dell'onere probatorio applicabili alla fattispecie in esame.
6 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dall'appaltatore, impone al committente l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi stessi. Nel caso di specie, avendo il convenuto eccepito l'inadempimento dell'attore per vizi dell'opera ed avendo l'appaltatore sollevato l'eccezione di decadenza per la denunzia dei vizi, gravava sul committente
(convenuto in giudizio) l'onere di dimostrare la tempestività della loro contestazione. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Suprema
Corte la quale ha affermato : “Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege" (Cass. civ., Sez. II, 17/05/2001, n. 6774). Il successivo scrutinio attiene all'assolvimento dell'onere probatorio da parte del committente, in ordine alla tempestività della denuncia ex art.1667, co 2 c.c.. Il giudice di prime cure ha ritenuto che dalle prove testimoniali assunte, sia emersa la prova della contestualità delle contestazioni sollevate dal ispetto all'esecuzione dei P_ lavori. Tale convincimento si fonda, in particolare, sulle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori il quale ha confermato di essere stato CP_2 presente al momento in cui le contestazioni sui difetti delle opere venivano sollevate. nega la valenza probatoria di tale testimonianza, adducendo PA la scarsa frequenza delle visite nel cantiere da parte del direttore dei lavori, oltre al fatto che il testimone non ricordava se alle contestazioni fossero presenti il legale rappresentante della società appaltatrice. Tuttavia, tali argomentazioni non inficiano la credibilità della deposizione, avendo il teste riferito di aver personalmente rilevato l'esistenza dei difetti insieme ai committenti “Preciso che ci siamo visti più volte all'interno della unità immobiliare con il sig. sua P_ moglie, e c'era chi era lì a lavorare in quel momento, e in queste occasioni sono state rilevate le imperfezioni che c'erano” Avendo poi il confermato la Tes_1 formalizzazione delle contestazioni da parte del durante l'esecuzione P_ delle opere, pur precisando “confermo, ma c'erano gli operai, non ricordo se c'era il legale rappresentante della . Non so chi c'era dell'azienda” appare PA
7 irrilevante la frequenza dei sopralluoghi dal medesimo effettuati presso il cantiere.
Ulteriore motivo di gravame concerne la sussistenza del vizio relativo alla disomogeneità della colorazione delle fughe delle mattonelle. L'appellante sostiene che la miscelazione dei colori, che ha determinato tale risultato, era stata concordata con la moglie del committente al fine di ottenere un effetto
“finto parquet”. A detta dell'appellante le istruzioni impartite dal committente escluderebbero la garanzia per vizi, non potendo l'appaltatore rispondere delle difformità conseguenti a direttive imposte dal committente.
Tale motivo è infondato. Pur sussistendo una oggettiva incertezza in merito all'accordo intercorso fra le parti al riguardo, il vizio rilevato dal ctu non consiste esclusivamente nella colorazione dello stucco delle fughe (realizzato in colore chiaro e tale da escludere l'”effetto parquet”) ma anche nella differente colorazione delle fughe presenti nella stessa pavimentazione, caratterizzata da zone chiare e zone scure. Le risultanze dell'accertamento tecnico evidenziano, infatti, che il vizio consisteva anche nell'aver utilizzato colorazioni diverse all'interno dello stesso pavimento;
tale difetto era da imputarsi alla non corretta miscelazione degli impasti da parte dell'appaltatore. Il consulente tecnico ha descritto dettagliatamente tali difetti, evidenziando” …Non è certo sapere chi abbia scelto il colore tra il committente e la ditta, di sicuro è che il colore è anche
“disomogegneo”, non è uguale in tutti gli ambienti, in alcuni punti risulta la colorazione marrone che era quella appropriata, nella gran parte della superficie tuttavia la colorazione è chiara. La colorazione non uniforme è comunque un difetto imputabile alla ditta realizzatrice che, indipendentemente dal tipo di colore, la doveva realizzare in modo uniforme. E' logico supporre che il piastrellatore non abbia ben mescolato i componenti dell'impasto……Inoltre, ci sono alcune mattonelle non ben posate in piano ma non essendo stato stipulato un contratto di appalto non è possibile stabilire quale sia la tolleranza accettabile.”
Le risultanze peritali sotto questo profilo sono tali da inficiare la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dalle quali è emersa la piena soddisfazione manifestata dai committenti per la realizzazione della pavimentazione. In particolare, la circostanza, acclarata dal consulente tecnico d'ufficio, per la quale “…il colore realizzato è chiaro e non appare l'effetto parquet” appare difficilmente conciliabile, con una piena e incondizionata approvazione di tale risultato che si discostava in maniera evidente e percepibile dall'obiettivo prefissatosi dai committenti. In ogni caso, l'eventuale accordo sulla miscelazione
8 delle vernici non esclude, nella fattispecie, la responsabilità dell'appaltatore essendo tale miscelazione stata eseguita, secondo quanto accertato dal CTU, in modo errato.
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza esclude che l'appaltatore possa invocare l'esenzione da responsabilità per vizi dell'opera in presenza di istruzioni del committente, salvo che dimostri di aver espressamente contestato la loro erroneità e di essere stato costretto ad eseguirle per ordine del committente (Cass. n. 12345/2010; Cass. n. 23820/2017). La Suprema Corte ha infatti, chiarito che ”L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2022, n.
9733)
Non può, inoltre, sottovalutarsi l'esistenza degli ulteriori vizi descritti nella consulenza tecnica, relativi alla disomogenea stuccatura delle linee di contatto dei pannelli in cartongesso, alla stuccatura delle pareti, alla tinteggiatura dei muri e alle imperfezioni dei servizi igienici. Più nel dettaglio si legge nella consulenza tecnica espletata in sede di ATP: In alcuni punti, non è stata ben eseguita la stuccatura delle linee di contatto dei pannelli in carton gesso, costituenti il controsoffitto del disimpegno, oltre alla non perfetta messa in opera delle scatolature a parete, predisposte per l'inserimento dei punti luce ad incasso nelle stanze del soggiorno e camera…Il Sottoscritto ritiene quindi che la stuccatura eseguita dalla ditta esecutrice sia “non completa”, cioè che poteva essere estesa su una superficie maggiore ma come detto non è dato sapere quale fosse il limite di qualità accettabile dal committente …..La tinteggiatura è stata realizzata su tutte le pareti interne dell'appartamento ma su intonaci vecchi . Dalla tinteggiatura, quindi, emergono difetti dell'intonaco, in particolare, la ripresa delle
9 tracce .. La stuccatura delle mattonelle del bagno, realizzata con colore bianco, presenta imperfezioni e macchie”
Nel quadro probatorio delineato, tale da suffragare l'esistenza di difformità nell'opera realizzata dalla società appaltatrice, il contenuto dei messaggi SMS allegati dall'appellante non apporta elementi significativi e dirimenti. Il contenuto degli SMS risulta infatti privo di chiarezza, non fornendo alcun contributo utile alla ricostruzione dei fatti di causa né all'accertamento delle responsabilità dedotte.
Ritenuta dunque provata, sulla scorta del complessivo materiale probatorio acquisito, la sussistenza di difetti e difformità nelle opere eseguite dall'appaltatore, si rende necessario valutare l'incidenza di tali vizi sul valore dell'opera realizzata. Tale accertamento è funzionale all'adeguamento del corrispettivo richiesto dalla società appaltatrice al reale valore dell'opera, così assicurando un giusto equilibrio tra le prestazioni contrattuali
Tale accertamento non può che fondarsi sulla valutazione tecnica del ctu il quale ha stimato, per il rispristino delle opere un costo pari a € 6.170,00. Il giudice di prime cure ha correttamente detratto da tale importo la somma di €
200 (di cui € 50,00 per costo dei materiali ed € 150 per costo 6 ore della manodopera), essendo emerso dalle deposizioni testimoniali l'esistenza di un accordo tra la moglie del committente e la ditta appaltatrice, in base al quale il committente rinunciava ad esigere gli interventi riparativi per il difetto del cartongesso in cambio della consegna di un piccolo quantitativo della vernice utilizzata per la tinteggiatura.
Sulla base delle considerazioni svolte, deve essere confermata la sentenza di primo grado, che ha equamente ridotto l'importo richiesto dalla ditta appaltatrice in proporzione al costo necessario per il ripristino delle opere appaltate.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
avverso la sentenza impugnata, così provvede: P_
10 1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.966,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002, in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 7.02.2025composta dai SIg.ri Magistrati: Dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa. Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2020 al n. 1950 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.246/2020 pubbl. il 20/04/2020;
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, PA rappresentata e difesa dall'Avv. Pretelli Alessandro , come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall' Avv. Mariotti Pamela, come da P_ procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rejetta, in riforma della sentenza appellata, condannare il SI. al pagamento, in favore di della P_ PA somma di euro 15 diversa somma che sarà tizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di primo grado”. per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello perché inammissibile, nullo ed infondato in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese ed onorari di primo e di secondo grado.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, PA chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di P_ al pagamento della somma di euro 15.021,60 , a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto intercorso fra le parti. Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio per sentire PA P_ accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertati i fatti descritti in premessa, condannare il sig. al pagamento, in favore di P_ PA
, della somma di euro 15.021,60 o della diversa somma che sarà ritenta di
[...] giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Vittoria di spese del giudizio”. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle P_ domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e proponendo domanda riconvenzionale. Più precisamente, il convenuto ha chiesto: in tesi, rigettare le domande attoree e condannare la società al risarcimento del PA danno per inesatto adempimento contrattuale, pari alla somma di euro 6.170,00,
a titolo di danno patrimoniale per il ripristino dei vizi delle opere eseguite, oltre euro 5.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, nonché al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, pari allo somma di euro 13.200,00 a titolo di danno patrimoniale per il ripristino del condizionatore danneggiato dall'attore, oltre euro
5.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale;
in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda attorea, previo accoglimento della domanda riconvenzionale, compensare tra le parti i crediti reciproci relativi ai rapporti dedotti in giudizio e, conseguentemente, condannare l'attrice al pagamento del debito residuo in favore del convenuto. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita in via documentale e con prova testimoniale. All'udienza del 19.11.2019 le parti hanno precisato le conclusioni: in particolare, parte attrice ha concluso come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria 183 comma 6 n 1 c.p.c. La causa
è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
All'esito dell'istruttoria il Tribunale condannava al P_ pagamento, in favore della società della somma di euro PA
7.686,00, oltre IVA, compensando integralmente le spese del giudizio.
Il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte convenuta, fondata sulla dedotta sussistenza di difformità e vizi dell'opera eseguita dall'attrice, nonché sulla tempestiva denuncia degli stessi, effettuata
2 durante l'esecuzione dei lavori. Il Giudice, previa corretta individuazione del riparto dell'onere probatorio, statuiva che, in ragione dell'eccezione di inadempimento formulata dall'appaltatore, incombeva sul committente l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi riscontrati. All'esito dell'istruttoria, valorizzando le risultanze delle dichiarazioni testimoniali, riteneva comprovata la tempestiva contestazione dei vizi da parte del committente. Procedeva, quindi, alla quantificazione del danno risarcibile in relazione ai vizi accertati, determinando il costo necessario per il ripristino dell'opera nella somma indicata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, pari ad euro
6.170,00. Da tale importo, previa detrazione delle voci relative al costo dei materiali e della manodopera (per un ammontare complessivo di 200 euro, determinava l'importo finale dovuto al committente in euro 5.970,00
Contestualmente, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, reputando non assolto l'onere probatorio gravante sul convenuto in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. Analogamente, veniva rigettata la domanda riconvenzionale relativa al lamentato mancato funzionamento del condizionatore, per omessa dimostrazione della condotta illecita imputata all'impresa appaltatrice.
II. impugnava la sentenza, articolando plurimi motivi di PA gravame.
L'appellante deduceva l'erronea ricostruzione dei fatti in ordine alla decadenza del committente dalla garanzia per i vizi. Il Giudice di primo grado aveva erroneamente valorizzato la deposizione testimoniale del direttore dei lavori trascurando altri riscontri probatori. La circostanza che il testimone Tes_1 avesse dichiarato di aver assistito a contestazioni, senza tuttavia ricordare a chi fossero rivolte, inficiava la sua credibilità, non essendo egli in grado di individuare il destinatario delle lamentele, dimostrando, quindi, di non aver assistito ad alcuna denuncia. D'altronde il coordinatore per la sicurezza,
[...]
, aveva affermato che il direttore dei lavori si era presentato soltanto Tes_2 una volta presso l'appartamento; tale circostanza era stata confermata anche dal teste , che aveva visto il direttore dei lavori sul cantiere in una Tes_3 sola occasione. Il giudice, inoltre, aveva omesso di considerare gli sms scambiati il giorno sabato 1.2.2014 tra il SI. e la SI.ra , moglie Persona_1 Per_2 del nei quali quest'ultima, trattandosi di vizi di lieve entità e P_ considerando che l'abitazione era già arredata, rinunciava a qualsiasi intervento di sistemazione, richiedendo unicamente un piccolo quantitativo delle vernici
3 utilizzate per la tinteggiatura. Gli SMS smentivano le presunte contestazioni tra i coniugi convenuti e la società appaltatrice. Dunque, la prova relativa alla denuncia dei vizi non era stata validamente assolta dal convenuto, che doveva essere considerato decaduto dalla relativa garanzia.
L'appellante contestava, inoltre, la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto la sussistenza del vizio relativo alle fughe della pavimentazione. La CTU aveva rilevato che il vizio consisteva in una mancanza di omogeneità cromatica delle fughe. Occorreva, quindi, verificare le ragioni per cui la stuccatura era stata eseguita con tale risultato. In proposito i testimoni avevano confermato che la scelta di miscelare due stucchi di colore diverso era stata effettuata di proposito, su espressa richiesta del convenuto e della moglie, al fine di ottenere una colorazione non uniforme delle fughe, finalizzata a realizzare un effetto
“finto parquet”. Un testimone aveva dichiarato di essere stato presente quando i committenti manifestavano la loro soddisfazione per il risultato della posa in opera dei pavimenti;
non si trattava, quindi, di un errore di miscelazione. D'altra parte, l'impresa non aveva alcun motivo di utilizzare tale modalità operativa, che implicava un maggior dispendio di tempo e di energie. In definitiva gli errori di valutazione delle risultanze istruttorie avrebbero dovuto indurre il giudice a considerare non assolto l'onere probatorio e a ritenere il committente decaduto dalla garanzia artt. 1667 e 1668 c.c.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità P_ dell'appello non essendo le doglianze proposte pertinenti alle statuizioni accolte dal giudice di primo grado.
L'appellato evidenziava che, con riferimento alla quantificazione della domanda, la sentenza appellata affermava che il convenuto aveva provveduto a pagare in contanti la somma di euro 20.600,00, oltre IVA, mentre non risultava pagato il residuo pari ad euro 13.656,00, oltre IVA. L'appellante non contestava tale aspetto della sentenza;
pertanto, l'atto di appello, laddove richiedeva la somma di euro 15.021,60, doveva ritenersi contraddittorio e non pertinente con la sentenza di primo grado. Rilevava, inoltre, che il Tribunale aveva ritenuto l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze dell'ATP; le censure dell'appellante, non pertinenti rispetto alle soluzioni adottate dal giudice, rendevano inammissibile l'appello.
L'appello era, altresì, nullo per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che l'ammontare della somma richiesta era palesemente errato e, di conseguenza, incerto l'importo del credito vantato dalla società appellante. Tale somma,
4 infatti, coincideva con il quantum della domanda proposta in primo grado, ma non teneva conto delle risultanze incontestate dell'ATP, fatte proprie dalla sentenza impugnata e della somma già corrisposta alla PA dall'appellato in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accoglimento integrale dell'appello, la società appellante avrebbe ottenuto un titolo esecutivo per un credito in parte già soddisfatto.
Nel merito, il contestava la fondatezza dell'appello. Asseriva che le P_ dichiarazioni dei testi invocati dall'appellante non provavano la decadenza dalla garanzia per i vizi. Assumeva valenza dirimente la circostanza che la società appellante, dopo aver constatato la permanenza dei vizi anche successivamente all'ultimazione dei lavori, aveva attribuito i difetti della pavimentazione alla qualità del materiale. I tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo avevano escluso una responsabilità del produttore ed avevano riconosciuto il difetto nella miscelazione del prodotto, attribuendone la responsabilità alla società esecutrice dei lavori. Al termine dei lavori, persistendo i vizi già denunciati durante l'esecuzione, l'appellante aveva sostenuto che la differenza di colore dipendeva dallo sporco accumulatosi durante la lavorazione e che poteva essere rimossa con un'adeguata pulitura. Tali affermazioni (difetti contestati prima nella qualità dei materiali, poi nello sporco accumulato) integravano ammissione e riconoscimento della contestazione tempestiva dei vizi dell'opera e riconoscimento dello stesso da parte dell'appaltatore.
Quanto ai messaggi telefonici, l'appellato ne eccepiva l'assenza di rilievo, non emergendo con certezza la loro provenienza e datazione;
in ogni caso si trattava di sms riportato senza alcun riferimento al contesto ed intercorso non con soggetto diverso dalla parte contraente l'applato..
L'appellato rilevava inoltre che i vizi dell'opera risultavano dalla consulenza tecnica espletata che aveva accertato: la disomogeneità della colorazione dello stucco delle fughe delle mattonelle del pavimento, la stuccatura non perfetta delle linee di contatto dei pannelli in cartongesso, la rifinitura delle pareti eseguita in maniera approssimativa, imperfezioni nella messa in opera dei rivestimenti nei servizi igienici e nelle tinteggiature delle pareti interne.
L'appellato osservava altresì che l'esenzione di responsabilità derivante dall'imposizione di istruzioni errate è prevista solo quando sia stato contrattualmente stabilito che l'appaltatore si sia privato di qualsiasi autonomia nella realizzazione delle opere, che deve seguire pedissequamente le istruzioni
5 del committente, divenendo nudus minister. Nel caso di specie, il contratto non aveva in alcun modo attribuito al committente l'imposizione delle modalità di esecuzione delle opere;
non sussisteva, pertanto, alcun presupposto per invocare l'erronea istruzione del committente al fine di sottrarsi alla garanzia per le imperfezioni e i vizi dell'opera.
Lamentava infine l'appellato che la società appellante aveva erroneamente quantificato il credito nel tentativo di conseguire indebitamente un pagamento non dovuto. Invero, con una prima comunicazione era stato comunicata l'applicazione di uno sconto sulla fattura, mentre con successiva comunicazione l'appellante negava che fosse stato concordato alcuno sconto.
La maggiorazione di prezzo oggetto della fattura n. 19/2014, emessa a molti mesi di distanza dalla precedente fattura e dalla fine dei lavori era pertanto del tutto arbitraria.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. Prima di affrontare il merito del gravame, si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'eccezione si fonda sulla dedotta non pertinenza delle contestazioni mosse dall'appellante rispetto al contenuto della sentenza impugnata, nonché su una supposta contraddittorietà intrinseca delle stesse. Il ostiene, in P_ particolare, che le censure sollevate da presentino elementi di PA incoerenza tali da renderle inidonee a costituire validi motivi di impugnazione.
Ad avviso di questo Collegio, tuttavia, le incongruenze evidenziate da parte appellata non determinino l'inammissibilità dell'atto di appello. Ciò in quanto l'atto di gravame presenta, nel suo complesso, indicazioni sufficientemente chiare al fine di consentire l'agevole individuazione delle parti della decisione oggetto di censura ed motivi sui quali l'impugnazione si fonda.
Le incongruenze evidenziate dall'appellata attengono, piuttosto, alla fondatezza, nel merito, delle censure svolte. La disamina di tali profili dovrà, dunque, essere effettuata in sede di esame del merito dell'appello.
Sotto quest'ultimo profilo, deve innanzitutto rilevarsi la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure, il quale ha puntualmente richiamato, in premessa, i principi in materia di riparto dell'onere probatorio applicabili alla fattispecie in esame.
6 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dall'appaltatore, impone al committente l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi stessi. Nel caso di specie, avendo il convenuto eccepito l'inadempimento dell'attore per vizi dell'opera ed avendo l'appaltatore sollevato l'eccezione di decadenza per la denunzia dei vizi, gravava sul committente
(convenuto in giudizio) l'onere di dimostrare la tempestività della loro contestazione. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Suprema
Corte la quale ha affermato : “Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege" (Cass. civ., Sez. II, 17/05/2001, n. 6774). Il successivo scrutinio attiene all'assolvimento dell'onere probatorio da parte del committente, in ordine alla tempestività della denuncia ex art.1667, co 2 c.c.. Il giudice di prime cure ha ritenuto che dalle prove testimoniali assunte, sia emersa la prova della contestualità delle contestazioni sollevate dal ispetto all'esecuzione dei P_ lavori. Tale convincimento si fonda, in particolare, sulle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori il quale ha confermato di essere stato CP_2 presente al momento in cui le contestazioni sui difetti delle opere venivano sollevate. nega la valenza probatoria di tale testimonianza, adducendo PA la scarsa frequenza delle visite nel cantiere da parte del direttore dei lavori, oltre al fatto che il testimone non ricordava se alle contestazioni fossero presenti il legale rappresentante della società appaltatrice. Tuttavia, tali argomentazioni non inficiano la credibilità della deposizione, avendo il teste riferito di aver personalmente rilevato l'esistenza dei difetti insieme ai committenti “Preciso che ci siamo visti più volte all'interno della unità immobiliare con il sig. sua P_ moglie, e c'era chi era lì a lavorare in quel momento, e in queste occasioni sono state rilevate le imperfezioni che c'erano” Avendo poi il confermato la Tes_1 formalizzazione delle contestazioni da parte del durante l'esecuzione P_ delle opere, pur precisando “confermo, ma c'erano gli operai, non ricordo se c'era il legale rappresentante della . Non so chi c'era dell'azienda” appare PA
7 irrilevante la frequenza dei sopralluoghi dal medesimo effettuati presso il cantiere.
Ulteriore motivo di gravame concerne la sussistenza del vizio relativo alla disomogeneità della colorazione delle fughe delle mattonelle. L'appellante sostiene che la miscelazione dei colori, che ha determinato tale risultato, era stata concordata con la moglie del committente al fine di ottenere un effetto
“finto parquet”. A detta dell'appellante le istruzioni impartite dal committente escluderebbero la garanzia per vizi, non potendo l'appaltatore rispondere delle difformità conseguenti a direttive imposte dal committente.
Tale motivo è infondato. Pur sussistendo una oggettiva incertezza in merito all'accordo intercorso fra le parti al riguardo, il vizio rilevato dal ctu non consiste esclusivamente nella colorazione dello stucco delle fughe (realizzato in colore chiaro e tale da escludere l'”effetto parquet”) ma anche nella differente colorazione delle fughe presenti nella stessa pavimentazione, caratterizzata da zone chiare e zone scure. Le risultanze dell'accertamento tecnico evidenziano, infatti, che il vizio consisteva anche nell'aver utilizzato colorazioni diverse all'interno dello stesso pavimento;
tale difetto era da imputarsi alla non corretta miscelazione degli impasti da parte dell'appaltatore. Il consulente tecnico ha descritto dettagliatamente tali difetti, evidenziando” …Non è certo sapere chi abbia scelto il colore tra il committente e la ditta, di sicuro è che il colore è anche
“disomogegneo”, non è uguale in tutti gli ambienti, in alcuni punti risulta la colorazione marrone che era quella appropriata, nella gran parte della superficie tuttavia la colorazione è chiara. La colorazione non uniforme è comunque un difetto imputabile alla ditta realizzatrice che, indipendentemente dal tipo di colore, la doveva realizzare in modo uniforme. E' logico supporre che il piastrellatore non abbia ben mescolato i componenti dell'impasto……Inoltre, ci sono alcune mattonelle non ben posate in piano ma non essendo stato stipulato un contratto di appalto non è possibile stabilire quale sia la tolleranza accettabile.”
Le risultanze peritali sotto questo profilo sono tali da inficiare la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dalle quali è emersa la piena soddisfazione manifestata dai committenti per la realizzazione della pavimentazione. In particolare, la circostanza, acclarata dal consulente tecnico d'ufficio, per la quale “…il colore realizzato è chiaro e non appare l'effetto parquet” appare difficilmente conciliabile, con una piena e incondizionata approvazione di tale risultato che si discostava in maniera evidente e percepibile dall'obiettivo prefissatosi dai committenti. In ogni caso, l'eventuale accordo sulla miscelazione
8 delle vernici non esclude, nella fattispecie, la responsabilità dell'appaltatore essendo tale miscelazione stata eseguita, secondo quanto accertato dal CTU, in modo errato.
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza esclude che l'appaltatore possa invocare l'esenzione da responsabilità per vizi dell'opera in presenza di istruzioni del committente, salvo che dimostri di aver espressamente contestato la loro erroneità e di essere stato costretto ad eseguirle per ordine del committente (Cass. n. 12345/2010; Cass. n. 23820/2017). La Suprema Corte ha infatti, chiarito che ”L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2022, n.
9733)
Non può, inoltre, sottovalutarsi l'esistenza degli ulteriori vizi descritti nella consulenza tecnica, relativi alla disomogenea stuccatura delle linee di contatto dei pannelli in cartongesso, alla stuccatura delle pareti, alla tinteggiatura dei muri e alle imperfezioni dei servizi igienici. Più nel dettaglio si legge nella consulenza tecnica espletata in sede di ATP: In alcuni punti, non è stata ben eseguita la stuccatura delle linee di contatto dei pannelli in carton gesso, costituenti il controsoffitto del disimpegno, oltre alla non perfetta messa in opera delle scatolature a parete, predisposte per l'inserimento dei punti luce ad incasso nelle stanze del soggiorno e camera…Il Sottoscritto ritiene quindi che la stuccatura eseguita dalla ditta esecutrice sia “non completa”, cioè che poteva essere estesa su una superficie maggiore ma come detto non è dato sapere quale fosse il limite di qualità accettabile dal committente …..La tinteggiatura è stata realizzata su tutte le pareti interne dell'appartamento ma su intonaci vecchi . Dalla tinteggiatura, quindi, emergono difetti dell'intonaco, in particolare, la ripresa delle
9 tracce .. La stuccatura delle mattonelle del bagno, realizzata con colore bianco, presenta imperfezioni e macchie”
Nel quadro probatorio delineato, tale da suffragare l'esistenza di difformità nell'opera realizzata dalla società appaltatrice, il contenuto dei messaggi SMS allegati dall'appellante non apporta elementi significativi e dirimenti. Il contenuto degli SMS risulta infatti privo di chiarezza, non fornendo alcun contributo utile alla ricostruzione dei fatti di causa né all'accertamento delle responsabilità dedotte.
Ritenuta dunque provata, sulla scorta del complessivo materiale probatorio acquisito, la sussistenza di difetti e difformità nelle opere eseguite dall'appaltatore, si rende necessario valutare l'incidenza di tali vizi sul valore dell'opera realizzata. Tale accertamento è funzionale all'adeguamento del corrispettivo richiesto dalla società appaltatrice al reale valore dell'opera, così assicurando un giusto equilibrio tra le prestazioni contrattuali
Tale accertamento non può che fondarsi sulla valutazione tecnica del ctu il quale ha stimato, per il rispristino delle opere un costo pari a € 6.170,00. Il giudice di prime cure ha correttamente detratto da tale importo la somma di €
200 (di cui € 50,00 per costo dei materiali ed € 150 per costo 6 ore della manodopera), essendo emerso dalle deposizioni testimoniali l'esistenza di un accordo tra la moglie del committente e la ditta appaltatrice, in base al quale il committente rinunciava ad esigere gli interventi riparativi per il difetto del cartongesso in cambio della consegna di un piccolo quantitativo della vernice utilizzata per la tinteggiatura.
Sulla base delle considerazioni svolte, deve essere confermata la sentenza di primo grado, che ha equamente ridotto l'importo richiesto dalla ditta appaltatrice in proporzione al costo necessario per il ripristino delle opere appaltate.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
avverso la sentenza impugnata, così provvede: P_
10 1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.966,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002, in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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