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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 681/ 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CIPOLLONI WALTER il quale insiste per la cessazione delle spese di lite con condanna alle spese di lite e per l'avv. DI STEFANO in sostituzione CP_1
dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale non si oppone alla cessazione della materia del contendere e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in Avezzano Via Liguira 26 CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE MARZO MANUELA ( ), C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.6.2024 parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domande per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in “sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei distretti articolari dinanzi menzionati, i cui esiti si sostanziano in un conflitto sub – acromiale ed in una lesione parziale del tendine del sovraspinoso bilateralmente, in specie a destra, con marcata artralgia funzionale, instabilità e deficit stenico”e lamentava che l' aveva CP_1
riconosciuto una menomazione fisica nella misura del 9%.
Tanto premesso, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del
Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale addotta con una menomazione fisica nella misura del 14% ovvero comunque superiore al 9%.
Radicato il giudizio si costituiva l' insistendo per l'integrale rigetto della CP_1
domanda.
Veniva quindi nominato un CTU, e con istanza in data 17.12.2024, il procuratore della ricorrente rappresentava che la signora era stata convocata a visita collegiale Pt_1
all'esito della quale era stata riconosciuta a carico delle spalle un danno biologico di origine professionale complessivamente valutato nel 13%.
Revocata la nomina del CTU all'odierna udienza entrambe le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente chiedeva anche la condanna alle spese di lite dell' mentre la CP_1
resistente si rimetteva al Giudicante.
Atteso il riconoscimento da parte dell di una menomazione fisica nella misura CP_1
del 13% e considerata la richiesta congiunta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese lite, atteso che l' ha riconosciuto l'aggravamento delle menomazione CP_1
fisica solo dopo il ricorso introduttivo, seguono la c.d. soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo considerata l'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre IVA
e CPA e rimborso spese generali;
Avezzano, 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza\