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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa DA LI, all'udienza cartolare del 17.11.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6755/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio D'Ago e Federico Battaglia con cui elett. dom. come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 e ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente – titolare della pensione CAT. VR n.30511475 - esponeva che con nota del
22.8.2024, le veniva notificato un provvedimento di riliquidazione del beneficio in godimento, a causa della revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001, e contestualmente le veniva richiesta la restituzione a tale titolo di € 1.543,88, indebitamente percepiti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
Esponeva, altresì, che con successiva comunicazione del 18.11.2024 l' contestava CP_1
l'indebita riscossione della somma di € 4.604,28, questa volta nel periodo dal 01.01.2022 al
30.11.2024 con analoga motivazione: “Revoca della maggiorazione sociale;
Revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002“. Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito, avendo quale unico reddito soltanto la predetta prestazione pensionistica e derivando l'indebito dal trattamento di famiglia riconosciutogli avendo costui a carico il coniuge non percettrice di reddito, e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei suoi confronti. CP_1
Chiedeva, inoltre, la restituzione da parte dell' degli importi trattenuti nelle more a tale CP_1
titolo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Pur ritualmente evocato in giudizio, l' non si costituiva e viene pertanto dichiarato CP_1
contumace.
Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito previdenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito previdenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la CP_1
restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_1
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. , e che anche le Sez. Unite della Per_1
Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13223/2020 ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”(Cass. 13223/2020).
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è documentato che parte ricorrente è percettrice di pensione CAT. VR n.30511475 con decorrenza da gennaio 2015.
In data 22.8.2024 e 18.11.2024, poi, l' trasmetteva due provvedimenti di riliquidazione CP_1
della prestazione dal quale emergevano due indebito a carico del ricorrente, rispettivamente di € 1.543,88 e di € 4.604,28, per aver ricevuto la maggiorazione prevista dall'art. 38 legge
448/2001 poi revocata.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in ricorso, deve concludersi per la irripetibilità da parte dell'istituto resistente delle somme erogate in favore dell'odierno ricorrente.
Ed invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede del percipiente odierno ricorrente, che risulta titolare dei soli redditi provenienti dalle prestazione erogata dall' , e dunque conosciuta CP_1
dall'istituto.
E' stato dedotto, inoltre, e non contestato dall' rimasto contumace, che dalla decorrenza CP_1
della pensione il ricorrente ha avuto sempre a carico il coniuge, sprovvista di reddito e per la quale ha percepito il trattamento di famiglia.
Ne consegue la irripetibilità' dell'indebito non ravvisandosi alcun comportamento colposo o doloso da parte del percipiente.
Del resto, la revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001 – evidentemente liquidate in favore dell'istante senza che ricorressero i relativi presupposti - deve ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, frutto di un errore di calcolo commesso dall'istituto resistente in alcun modo imputabile al ricorrente. Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alle note del 22.8.2024 e del 18.11.2024, non sussistendo, per le CP_1
ragioni innanzi esposte, erogazioni indebite.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alle somme di cui alle comunicazioni del 22.8.2024 e del 18.11.2024, non sussistono pagamenti indebiti da CP_1 parte dell' -per le causali esposte in parte motiva e per l'effetto condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00, CP_1
oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 18.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa DA LI