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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 372/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 709/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel proc. n.
2254/2018 R.G., avente ad oggetto:risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
T R A
(c.f , rappresentato e difeso dall' avv. Michele Parte_1 C.F._1
Barisciano come da procura allegata all'atto di appello - pec:
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APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giulia Adotti giusta determinazione dirigenziale n. 38 del 14.03.2022 e contestuale procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello - pec:
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APPELLATO CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1--. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 709 del
14/10/2021, ha rigettato la domanda proposta con citazione notificata il 6/11/2018 da nei confronti del per il risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, da quantificare entro la somma di € 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, che l'attore aveva esposto di avere subito per essere caduto verso le 18,00 del 30/09/2016 inciampando in un mattone sporgente presente sul marciapiedi di via Monsignor Bologna.
Il tribunale, all'esito di prova orale e di ctu, ha ritenuto non provata l'esistenza dell'irregolarità stradale e concluso per l'imputabilità del sinistro alla mancata attenzione del danneggiato, che ha condannato alle spese di giudizio e di ctu sostenute dal convenuto.
Con citazione notificata il 17/11/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, notificata il 20/10/2021, insistendo per la condanna dell'appellato al risarcimento richiesto, imputando al primo giudice l'erronea ricostruzione del fatto e la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1227, c.c.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante alle spese anche del presente grado.
Con ordinanza del 24/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Con l'appello la sentenza viene censurata ribadendo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2051 o 2043 e l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 1227, co.1,
2 c.c., si questioni in ordine alle quali il primo giudice è limitato a sostenere la mancanza di idonea e tempestiva contestazione da parte dell'attore delle tesi difensive del convenuto.
La sentenza appellata ha ritenuto che l'attore non avesse contrastato, incorrendo nelle conseguenze di cui all'art. 115, co.1, c.p.c., le argomentazioni ed asserzioni del convenuto in ordine alla sua assenza di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., nonché all'applicabilità dei principi di cui all'art. 1227 c.c., e che neppure avesse contestato tempestivamente la deduzione del secondo cui l'attore risiedeva nelle vicinanze CP_1 del luogo dell'infortunio ed era pertanto in grado di conoscere lo stato dei luoghi.
In proposito si chiarisce anzitutto che la “non contestazione” ex art. 115, co.1, c.p.c. attiene ai “fatti” addotti dalla controparte e non alle prospettazioni in diritto (Cass.
2023/n. 4747).
Secondo l'interpretazione della S.C. richiamata dall'appellante, per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. (dal quale deve ritenersi regolata la fattispecie in esame) è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vale a dire il potere/dovere di sorveglianza e di modificarne lo stato) e del nesso tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, in quanto la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr.
Cassazione nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481 e 2482 del 1°/02/2018).
Tanto implica che il danneggiato sia tenuto a provare la verificazione del fatto dannoso, la riferibilità causale dello stesso al bene custodito e l'entità delle conseguenze subite, non invece la sussistenza dell'insidia o trabocchetto (estranei sia alla responsabilità ex art. 2043 c.c. che a quella ex art. 2051 c.c.): v. Cass. civ., 20/02/2009, n. 4234; Cass. civ.,
20/02/2006, n. 3651; Cass. civ., 14/03/2006, n. 5445, secondo le quali il danneggiato non può onerarsi della prova della relativa sussistenza, risultandone altrimenti aggravata, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione del soggetto che abbia subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata.
3 Quando la cosa sia intrinsecamente pericolosa ed il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori implica un bilanciamento fra i rispettivi doveri di precauzione e cautela (Cass. n.
2481 e 2482 del 1°/02/2018, cit.; v. anche Cass., n. 28616/2013).
Riguardo alla questione del concorso di colpa dell'attore sollevata in primo grado dal convenuto, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidatosi di recente nella giurisprudenza di legittimità, la natura colposa della condotta della vittima non implica l'accertamento di un comportamento imprevedibile, eccezionale o anomalo: si veda fra le altre Cass. n. 14228 del 23/05/2023, nonché la recente Cass., n. 2376/2024, in cui si precisa che deve ritenersi superato quell'indirizzo (ancora seguito, ad esempio, da Cass.
2020/n. 26524 e 2023/n. 4051) secondo cui per l'integrazione del fortuito la condotta del danneggiato avrebbe dovuto avere caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Allorchè dunque la situazione di possibile pericolo sia prevedibile e superabile dal danneggiato mediante le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, “tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.: in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima” (Cass., n. 21727/2012 e, più recentemente, Cass., n. 2345/2019; Cass. 2021/n.
38446; Cass., n. 12663/2024).
Il comportamento del danneggiato può dunque interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro -Cass. 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; Cass. 2019, n. 2345 e n. 9315, le quali
4 hanno anche chiarito che l'espressione "fatto colposo" di cui all'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza-.
L'asserita vicinanza (o “coincidenza”, secondo l'espressione del primo giudice) della residenza del rispetto al luogo del sinistro, valorizzata dal convenuto Pt_1 CP_1 quale prova del difetto di diligenza dell'attore nell'uso della strada pur conosciuta, è stata ritenuta anch'essa non contestata dalla sentenza impugnata in considerazione della sua tardiva confutazione da parte dell'attore con le note conclusive.
Va tuttavia osservato che l'eventuale non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non produce effetti vincolanti per il giudice, il quale ha la possibilità di accertare anche d'ufficio l'esistenza o non esistenza del fatto non contestato in base alle altre risultanze istruttorie (Cass. 2023/n. 5166; Cass. 2016/n. 26395): nel caso, come segnalato dall'appellante, dal verbale di accettazione di pronto soccorso del 30/09/2016 agli atti emerge che all'epoca il risiedeva in in via Ungaretti n. 24, che dista Pt_1 CP_1 dal viale Mons. Bologna circa 1,7 km. -dato di fatto notorio, ai fini di cui all'art. 115, co.2, c.p.c.-.
3.-- L'appellante si duole della mancata considerazione delle risultanze delle prove testimoniali e della ctu svolta in primo grado.
Il primo giudice sostiene che non sia stata provata dalle testimonianze assunte l'asserita sporgenza del mattone dal marciapiedi, tale da costituire una concreta situazione di pericolo, né il fatto che l'attore stesse adottando nel camminare “una pur minima attenzione”.
I testimoni e hanno concordemente riferito di avere Testimone_1 Testimone_2 visto l'attore, mentre si trovavano a pochi metri di distanza da lui, cadere sul marciapiedi di via Monsignor Bologna in di avere constatato, giunti sul posto, che il CP_1
lamentava dolore alla spalla sinistra e c'era un mattone sporgente sul Pt_1
5 marciapiedi, e di essersi resi conto che l'attore vi aveva inciampato;
di averlo quindi accompagnato al pronto soccorso.
Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, non è presente agli atti alcuna documentazione fotografica dei luoghi, i testi hanno riferito che il piano del marciapiedi era di colore uniforme ed il laterizio non era agevolmente visibile, dal momento che la presenza di alberi non consentiva di individuarlo, se non guardando con attenzione -teste “se cammini normalmente non lo vedi, se ti fermi a prestare Tes_2 attenzione lo vedi”, il quale ha tuttavia specificato che non era ancora buio, data l'ora e la stagione.
Sul modo di camminare dell'attore poco prima della caduta, i testimoni hanno dichiarato: che il “guardava in avanti” ( ); “non so dove guardava, certo non guardava Pt_1 Tes_1 di lato” ( . Tes_2
Ritiene il collegio che sia raggiunta la prova del fatto lesivo e del nesso causale fra le caratteristiche del piano stradale e del danno, pur essendo ravvisabile una percentuale di corresponsabilità del , potendo ritenersi che una sua maggiore attenzione alle Pt_1 condizioni del marciapiedi avrebbe ridotto il rischio della caduta: tanto in considerazione della parziale visibilità del dissesto del marciapiedi (considerata la stagione e l'ora di verificazione dell'episodio lesivo -il 30 settembre prima delle 18.00, orario di ingresso al pronto soccorso-), nonostante l'uniformità del colore della parte dissestata rispetto a quella integra e le ridotte dimensioni della irregolarità.
In riforma della sentenza appellata, affermata la responsabilità del nella CP_1 determinazione dell'infortunio subito dall'appellante, l'incidenza del fatto colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro è pertanto stimabile nella misura del 40%.
La relazione tecnica d'ufficio redatta in primo grado dal dr. Persona_1 specialista in medicina fisica e riabilitativa, integrata dagli esaustivi chiarimenti resi in ordine alle osservazioni del consulente di parte del è completa, documentata e CP_1 coerente con i referti medici acquisiti ed i dati anamnestici riportati.
Ne risulta che il riportò, come da referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1 del 30/09/2016, “lussazione spalla sx”; in data 18/10/2016 fu sottoposto ad CP_1
6 esame RNM della spalla sinistra e destra ed il 25/10/2016 al controllo ortopedico presso lo stesso ospedale, con prescrizione di “30 sedute di fkt per il recupero articolare e la prevenzione di capsulite adesiva anche in vista di eventuale riparazione della cuffia dei rotatori”.
In seguito ad altre visite specialistiche, il 13/12/2016 il danneggiato si sottopose presso la
Casa di cura Villa Verde di Reggio Emilia ad intervento di “decompressione subacromion-claveare, mini-Munford, debridement e sutura del sovraspinoso e trasposizione del sottospinoso pro-sovraspinoso con ancoretta in atroscopia”, con diagnosi di dimissione di “rottura massiva del sovraspinoso e CLB spalla sinistra” e prescrizione di tutore per 21 gg., fkt a 10 gg. dalla dimissione, astensione da attività lavorative per 4 mesi e successiva ripresa graduale dei carichi per 6 mesi.
Il ctu dà conto dell'esame obiettivo del periziando, secondo cui: la spalla sinistra è intraruotata di circa 20° rispetto al suo asse naturale;
la valutazione funzionale evidenzia limitazione articolare ai movimenti attivi di abduzione, possibile a 130°, rotazione esterna limitata a 30°.
Sulla scorta di tanto, il ctu conferma la riscontrabilità del nesso causale tra la dinamica del traumatismo riferita -caduta in avanti con braccio proteso a difesa comportante trauma indiretto ad elevata energia sulla spalla sufficiente a causare danno strutturale ai componenti della cuffia dei rotatori- e le lesioni riportate, e quanto ai postumi indica
(sulla scorta della tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità di cui al decreto del 3/07/2003, in G.U. n.211/2003) una invalidità permanente nella misura del 7%, con un periodo di inabilità temporanea ripartito come segue : ITT gg. 30 – ITP (al 75%) gg. 30 – ITP (al 50%) gg. 20 – ITP (al 25%) ulteriori gg. 20.
Riguardo ai rilievi del convenuto/appellato, il ctu ha precisato che, attesa l'età del periziando, è verosimile una pregressa condizione degenerativa dell'articolazione interessata (la risonanza magnetica del 18/10/2016 ha evidenziato lesioni cartilaginee che si sviluppano nell'arco di alcuni anni, non attribuibili al trauma in questione).
7 La stessa risonanza evidenzia reperti di sicura origine traumatica (condropatia della glena scapolare associata a focale rarefazione della spongiosa subcondrale e versamento articolare scapolo-omerale), nonchè lesioni tendinee la cui origine può essere tanto traumatica quanto degenerativa, ma delle quali nel caso è impossibile stabilire la preesistenza al trauma, in mancanza di esami eseguiti prima dell'evento -il ctu ne ha pertanto tenuto conto nella valutazione dei postumi-.
Diversamente, il tecnico d'ufficio ha condivisibilmente escluso dal suddetto computo, per insussistenza di sicuro nesso causale, la lesione del muscolo capo lungo del bicipite (che avrebbe inciso significativamente sul danno biologico permanente), in quanto non evidenziata dalla risonanza del 18/10/2016, ma nella successiva sede operatoria del
13/12/2016.
E' stato altresì dato conto dal ctu della minore incidenza dei postumi trattandosi di soggetto destrimane, nonché dell'età del soggetto leso e dell'assenza di dolore alla mobilizzazione, attribuendo il punteggio minimo previsto dalle citate tabelle per il tipo di menomazione;
l'inabilità temporanea assoluta e quella percentuale sono state valutate tenendo conto delle forti limitazioni imposte dal tutore alle attività della vita quotidiana
(igiene personale, alimentazione, spostamenti).
I danni suddetti, comportanti menomazione della capacità psico-fisica della persona, devono liquidarsi con criteri areddituali, per i quali questa Corte ricorre ai criteri di cui alle tabelle milanesi, riferiti: a) al danno biologico/dinamico-relazionale, suscettibile di accertamento medico-legale”; b) al danno da sofferenza soggettiva interiore, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
c) ad una percentuale di aumento da utilizzare per l'eventuale ulteriore personalizzazione complessiva della liquidazione, ove il caso concreto presenti peculiarietà eccedenti l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) che vengano allegate e provate dal danneggiato.
Si applicano nella fattispecie le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento al 2024 (cfr., per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272), operando unicamente
8 l'appesantimento standard per il danno da sofferenza soggettiva, in mancanza di specifiche ulteriori allegazioni dell'attore che inducano alla personalizzazione di cui al suddetto punto c).
Si tiene conto inoltre delle spese mediche e di quelle sostenute dal danneggiato per il periodo di terapia svolto fuori dalla sua residenza, documentate idoneamente in atti e solo genericamente contestate dall'appellato, tenuto conto del principio affermato dalla S.C.,
(sez. 3 - , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023), secondo cui il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.
Il relativo calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 9.802,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.252,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
9 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Spese € 3.879,30
Totale generale: € 23.893,80
Rapportato il capitale suddetto all'epoca del sinistro (30/09/2016) mediante devalutazione, si ottiene l'importo di € 19.617,24; applicati su tale valore gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dall'epoca del sinistro sino all'attualità
(Cass. sez. un. 1995/n.1712), si perviene al risarcimento di € 26.521,07 su cui va operata la decurtazione del 40% per il concorso di colpa riconosciuto in capo all'appellante, pervenendosi ad € 15.913,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
4.-- La soluzione adottata comporta, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna del alla rifusione in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo applicando il D.M. n.55/2014 per il primo grado -anche per la chiesta fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria, limitatamente ai compensi di avvocato, in mancanza di prova di altri esborsi- ed il D.M.
n. 147/2022 per l'appello, parametri fra minimi e medi in ragione della non particolare novità e complessità della controversia, tenuto conto del valore della somma riconosciuta e dell'attività prestata.
Segue la condanna del al pagamento integrale delle spese di consulenza tecnica CP_1 espletata in primo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
10 pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 notificata il 17/11/2021, nei confronti del , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 avverso la sentenza n. 709/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede;
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il , in persona del l.r.p.t., al risarcimento in Controparte_1 favore di del danno da questi subito per il sinistro per cui è causa, Parte_1 liquidato all'attualità (al netto della percentuale del 40% per il concorso di colpa del danneggiato) in € 15.913,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna il a rimborsare all'appellante le spese di giudizio, Controparte_1 che liquida per la fase di mediazione obbligatoria in € 1.417,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed in €
3.786,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 382,50 per esborsi ed in € 2.975,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e pone in via definitiva a carico dello stesso Comune appellato il compenso relativo alla ctu espletata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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