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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/01/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 11 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
289/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. TOMMASO BISAGNI – giusta delega del
22/12/23 conferita dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA esibita all'udienza e acquisita al fascicolo telematico – il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. DOMENICO RAFFAELE ADDAMO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 289/2018 R.G.
TRA
l' Parte_1
(c.f. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (c.f. ), presso i P.IVA_2 cui uffici è domiciliato per legge
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], il 15 novembre Controparte_1
1980 (c.f. ), residente in [...]
Consolare Antica, 698, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
RAFFAELE ADDAMO Domenico
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 19 febbraio 2018 la proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 164/2017 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva annullato il verbale n. 786169528 del 22 agosto 2017 e la sanzione pecuniaria di € 777 comminata ex art. 214, comma 8, Codice della strada (“chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo (...) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
2 una somma da € 770 ad € 3.086”) ed ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 (“chiunque circola con veicoli, auscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”), rilevando che il fermo – la notifica del cui preavviso era presupposto necessario della violazione – non era stato comunicato a , titolare del veicolo Mercedes cl. A tg. Controparte_1
BT748EK su cui era risultato circolare. Parte_2
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 18 dicembre 2018, veniva acquisito il fascicolo di primo grado e la causa, pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – per l'udienza del 23 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), viene all'odierna udienza decisa previa precisazione delle conclusioni e discussione orale.
2. – L'impugnazione è fondata.
È pacifico che il preavviso di fermo presupposto dalla norma sanzionatoria è stato consegnato il 12 gennaio 2007 ad Parte_3
Sul punto parte appellante sostiene che ai fini della corretta e regolare notificazione degli atti è sufficiente che questi vengano consegnati a “persona di famiglia” che si trovi nell'abitazione del destinatario al momento della consegna dell'atto, ma non anche necessariamente convivente.
Il ragionamento persuade in quanto coerente con gli approdi giurisprudenziali di legittimità.
È ius receptum che “il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna
l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire” (Cass., n. 28591/2017).
Nel caso di specie va osservato che in primo grado parte appellata si è limitata a evidenziare “il difetto di notificazione del fermo amministrativo” (v. verbale dell'udienza del
13 dicembre 2017), ma non ha mai preso posizione né sulla circostanza che l'atto era stato consegnato a – persona avente il suo stesso cognome Parte_3
– né sul luogo dell'avvenuta notificazione.
Pertanto, se è vero – come evidenziato dal giudice di prime cure – che la relata di notifica non indica alcun grado di parentela tra destinatario dell'atto ed effettivo consegnatario, non si può trascurare che, non avendo Parte_3 rifiutato un atto destinato a nel luogo di residenza indicato Controparte_1
3 nella relata (Castell'Umberto, c.da Sfaranda Inferiore 90B) e mai puntualmente contestato, è lecito presumere juris tantum che la consegnataria fosse persona di famiglia e che ivi convivesse.
E ciò vale tanto più se si considera che, se non avesse conosciuto la destinataria dell'atto, il consegnatario non avrebbe avuto ragione alcuna di firmare un avviso di ricevimento destinatole.
Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che l'indirizzo sulla relata del 12 gennaio
2007 non abbia alcun collegamento con gli altri due indirizzi emergenti ex actis (vale a dire Capo d'Orlando, via Consolare Antica n. 698 e Tortorici, via/c.da
[...]
poiché alla luce dell'omessa contestazione non può escludersi che al CP_2 tempo della notifica del preavviso di fermo amministrativo quello indicato nella raccomandata spedita fosse l'indirizzo di residenza attuale di parte appellata.
La presunzione relativa richiamata da parte appellante può allora ritenersi operante con il conseguente onere in capo all'appellata – non adempiuto in primo grado – di dimostrare di non conoscere ovvero che quest'ultima non Parte_3 fosse con lei convivente.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei restanti profili di critica e l'integrale riforma della decisione impugnata, giacché le ulteriori censure avanzate in primo grado e su cui il Giudice di Pace non si è pronunciato non sono state espressamente riproposte dall'appellante e, pertanto, devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
2. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2015, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 1.100 in ragione della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Non si può disporre la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio poiché l'appellante aveva l'onere di proporre specifica impugnazione anche sul relativo capo di sentenza, non potendosi limitare a chiedere
4 nelle conclusioni del ricorso introduttivo di “condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa iscritta al
n. 289/2018 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avente ad oggetto il verbale n. 786169528 del Controparte_1
22 agosto 2017 e la condanna a rifondere a controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 232,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovute come per legge, nonché a pagare le spese prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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