Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2127 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliata presso lo studio dell'Avv. MEGNA MARIA ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. CACIOPPO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 7/05/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di assistenza morale alla moglie, avendo Controparte_2 pre dato priorità alle richieste della sua famiglia d'origine, con cui avrebbe mantenuto un Per_ eccessivo attaccamento, consentendo che la madre e il fratello maggiore SC si intromettessero nel rapporto con la moglie.
A questo proposito, nel corso della attività istruttoria è emersa la prova della circostanza della frequente presenza della suocera presso l'abitazione quale causa di discussioni tra le parti (la teste ha datato i fatti nel 2012, mentre la teste ha Testimone_1 Testimone_2 confermato che i litigi cessarono o scemarono in prossimità della morte della nonna nel
2022); non può però dirsi acquisito il dato della rilevanza causale decisiva dell'ingerenza dei parenti (dovendosi fare riferimento anche al fratello del resistente) nella vita della cop-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile pia, atteso che il matrimonio, contratto nel 1992, più genericamente può dirsi segnato da incomprensioni tra due parti per i differenti compiti che le stesse si sono tacitamente asse- gnate, fino a che la perdita dell'affezione reciproca ha reso intollerabile il rapporto (e anche la distribuzione dei ruoli).
In altri termini, il risultato della attività istruttoria non consente a questo Tribunale di va- lutare se ed in quale misura l'asserita disattenzione del marito alle esigenze della moglie ab- bia inciso, con efficacia disgregante decisiva, sulla vita familiare.
Del pari solo labialmente affermate sono rimaste le contestazioni circa i vizi di gioco del resistente (la semplice apertura di un conto su circuito di scommesse online è inadeguata a sostenere l'assunto) o di relazioni fedifraghe (i contatti sui social con donne sconosciute alla moglie non è di per sé sintomatico di adulterio).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Sussistono i presupposti per l'assegnazione in favore di Parte_2 dell'immobile già adibito a casa coniugale, sita in Palermo, via Cortile Campofelice 9, risul- tando dimostrato documentalmente che i figli e ivi convivano con la madre Tes_2 Per_2
e non siano economicamente autosufficienti: è, infatti, ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'a- dottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggio- renni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 feb- braio 2008 , n. 3934).
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_1 proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia seco con- viventi.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non svolga attività lavorativa né abbia ma- turato alcuna esperienza specifica durante la vita matrimoniale, non essendo peraltro dotata di titoli di studio o professionali che si traducano in una qualche capacità lavorativa concre- ta.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche del resistente, si rileva che lo stesso sin nella prima difesa aveva rappresentato l'imminente pensionamento nel luglio
2024 per poi nel sub-procedimento n. 2 riferire che, a seguito di ristrutturazione aziendale, egli non sarebbe più dipendente delle Poste Italiane e, attualmente, disoccupato e percettore di NASPI, oltre che gravato da un canone mensile di locazione pari ad € 500,00.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della ac- certata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della dura- ta del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie per l'età dei figli della coppia e la convivenza con la madre presso l'abitazione a lei assegnata, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in CP_1 favore della in complessivi € 700,00 mensili, di cui € 300,00 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento di e € 200,00 per ed € 200,00 a titolo di Per_2 Tes_2 mantenimento di , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
5. ALTRE DOMANDE
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Procedendo all'esame delle ulteriori domande, aventi ad oggetto a) ritenere e dichiarare che sia disposta a vantaggio della moglie la quota di Trattamen- to di Fine Rapporto spettante al sig. e, per l'effetto, porre a carico del resi- CP_1 stente la quota di TFR, come individuata di giustizia, da conferire alla ricorrente ordinando- ne le modalità di conferimento, anche mediante statuizione direttamente rivolta all'Ente erogante;
b) ritenere e dichiarare che, in virtù del regime di comunione legale, la sig.ra
[...]
ha diritto alla quota di propria spettanza, pari alla metà, dei conti correnti cointe- Parte_1 stati ad entrambi i coniugi e degli altri beni mobili e mobili registrati intestati al sig. CP_1
[...]
c) condannare il sig. ai sensi dell'art. 192 c.c., a rimborsare alla comu- CP_1 nione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni gravanti sui beni della comunione ex art. 186 c.c.
d) pronunciare lo scioglimento della comunione legale sui beni e sulle disponibilità fi- nanziarie in comune, sui conti correnti cointestati e sui beni mobili registrati in regime di comunione e, per l'effetto, disporre a carico del sig. l'obbligo di corrisponde- CP_1 re alla sig.ra la quota di sua spettanza pari al 50%, del valore dei beni del- Parte_1 la comunione, previa ricostituzione del patrimonio comune ex art. 192 c.c. a carico del sig.
CP_1
e) ritenere e dichiarare che l'uso dell'autovettura Ford Focus targata EA529AW, già di proprietà del sig. ed acquistata il 05.03.2010 in regime di comunione lega- CP_1 le, va condiviso tra il sig. e la sig.ra con oneri a carico del sig. ov- CP_1 Pt_1 CP_1 vero in subordine attribuire alla sig.ra un equo corrispettivo per la quota di sua per- Pt_1 tinenza pari al 50% del valore dell'autoveicolo, calcolato anche secondo equità;
f) ritenere e dichiarare, in ogni caso, che in virtù di atto pubblico del 14.03.2003 (Notaio
Rep. 9343; Racc. n. 4975), la sig.ra è proprietaria in misu- Persona_3 Parte_1 ra del 50% dell'immobile sito in Palermo, via Cortile Campofelice n. 9, piano 6, interno 23, censito al Catasto Fabbricati di Palermo alla partita 1128885, foglio 25, mappale 2766 sub
24, adibito a casa familiare dei coniugi, ed onerare il sig. al pagamento del mutuo;
CP_1
g) ritenere e dichiarare, in ogni caso, che in virtù di atto pubblico del 05.10.2006 in
(Notaio Rep. n. 13391; Racc. n. 7480), la sig.ra è proprie- Persona_3 Parte_1 taria in misura del 50% del locale box sito in Palermo, via A.V.1 n. 3, piano S1, interno 6, mq. 19, censito al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 25, part.lla 2614 sub 6, adibito a
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile box auto di pertinenza della casa familiare, ed onerare il sig. al pagamento del mu- CP_1 tuo in via generale deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, sol- tanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così esclu- dendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle domande b), c), d), e), f), g), proposte nell'ambito del presente giudizio da , da azionarsi in separata sede Parte_1 con le forme del rito ordinario.
Quanto alla domanda a) avente ad oggetto la quota di trattamento di fine rapporto per- cepito dal resistente, va precisato che la divisione del Tfr può avvenire anche prima della sentenza di divorzio solo se l'indennità spettante all'altro coniuge viene a maturare al mo- mento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (o successiva- mente ad essa) e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore.
In altri termini se l'indennità viene percepita da un coniuge durante il matrimonio, e la coppia è sposata in regime di comunione dei beni, cade in comunione anche il Tfr e, al mo- mento della separazione, la quota residua spetterà a ciascuno dei coniugi nella misura del
50%; se, invece, il Tfr viene percepito durante il matrimonio da un coniuge in regime di se- parazione dei beni, appartiene a colui che l'ha percepito, e potrà solo essere considerato in sede di determinazione dell'assegno a seguito della separazione o del divorzio.
Infine, ed è questo il caso di specie, se il Tfr viene percepito in pendenza della separazio- ne giudiziale (ossia durante la causa di separazione) esso cade o meno in comunione a se- conda del regime patrimoniale della famiglia.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA), in data 05/12/1969, e nato a PALERMO (PA), in [...] CP_1
11/03/1966, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 24/09/1992, tra- scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 62, parte II serie A dell'anno 1992; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di CP_1 assegna la casa coniugale a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]
, la complessiva somma di euro 700,00 mensili, di cui euro 300,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , € 200,00 della figlia ed € Per_2 Tes_2
200,00 a titolo di mantenimento di , da versare entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1 stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda avente ad oggetto la quota di trattamento di fine rapporto spettante a
CP_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da , da Parte_1 azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali anche dei sub- procedimenti.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. SC Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. I civile