Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2024, proposto da
IN BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Delvecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 603/2023 del 31.03.2023 pubblicata in pari data e passata in giudicato con cui il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente BO IN, dichiarando il diritto della stessa ad ottenere il beneficio economico della Carta del Docente e quindi del relativo bonus di 500,00 euro per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, condannando parte resistente al riconoscimento della c.d. Carta del Docente per un importo complessivo alla somma di € 2000,00, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 5 dicembre 2024, IN BO chiede l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Trani n. 603/2023 del 31 marzo 2023, pubblicata in pari data e passata in giudicato, con cui è stata accolta la domanda proposta dalla ricorrente medesima, dichiarando il suo diritto ad ottenere il beneficio economico della Carta del Docente, e quindi del relativo bonus di 500,00 euro, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, condannando parte resistente versamento del dovuto, oltre accessori di legge.
In data 9 dicembre 2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
All’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del Lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. con cui si chiede di fissare la somma dovuta dall’Ente resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, la medesima non può essere accolta, in considerazione dei limitati importi in contestazione e della massività del contenzioso sviluppatosi in materia di “Carta Docente”, con i conseguenti comprensibili ritardi nelle liquidazioni che tale contenzioso ha ingenerato.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO