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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4310/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione orale del 05 marzo 2025 promossa da
, c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marianna Barbaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Fortunato Famà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05 marzo 2025 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23 ottobre 2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18 settembre 2010 con , trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina, atto n. 581, parte II, serie A e che dal matrimonio nascevano l'11 giugno 2011 e il 18 agosto 2017. Persona_1 Persona_2
Esponeva che il rapporto col risultava estremamente conflittuale e pertanto, venuta meno CP_1
l'affectio maritalis, chiedeva che venisse dichiarata la separazione, con assegnazione della casa coniugale a sé, e previsione di un contributo a carico del al mantenimento dei figli in misura CP_1 non inferiore ad € 150,00 ciascuno. Il Giudice delegato, con decreto dell'08 novembre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 22 gennaio 2025 si costituiva , non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione ed aderendo alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
2. Assegno di mantenimento per i figli a carico del di ammontare pari ad € 150,00 CP_1 ciascuno;
3. Percezione dell'assegno unico al 100% da parte della;
Pt_1
4. Contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
5. Pagamento del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e del finanziamento in corso al
50% da parte di entrambe le parti;
6. Diritto di visita da parte del padre nei pomeriggi del mercoledì e della domenica, con possibilità di pernotto;
Il Giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente, a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23 Parte_1 ottobre 2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 12/01/1984 e , nato a [...] il [...], CP_1 contenuto nel verbale d'udienza del 05 marzo 2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
06.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.