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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 631/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
DOMINELLA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FADDA MARIA Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA RICCARDA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2022 ha convenuto al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la legittimità del provvedimento disciplinare del 6.4.2022 della sospensione del servizio e della retribuzione per cinque giorni comminato a questo ultimo per essersi rifiutato, in data 26.01.2022, 3.2.2022 e 4.2.2022, di prendere in carico, per il recapito, gli oggetti ricadenti nella zona di sua competenza, consistenti in pacchi ed oggetti prioritari.
Ha esposto a fondamento delle proprie domande di avere elevato le formali contestazioni Parte_1 al dipendente e di non avere ritenuto sufficienti le giustificazioni addotte da quest'ultimo, ragione per la quale ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni e, non aderendo alla proposta di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato ex art. 7 L. 300/1970, ha promosso il presente giudizio.
regolarmente costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza delle Controparte_1 contestazioni sollevate da sostenendo in ogni caso, nel merito, l'insussistenza dei fatti Parte_1 addebitati per avere adempiuto correttamente la prestazione e per il verificarsi di situazioni di inesigibilità di condotta diversa da quella assunta per colpa da attribuirsi unicamente alle decisioni organizzative datoriali. pagina 1 di 4 La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita mediante prove per testi, è stata trattenuta in decisione ex art. 127ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e vada dunque rigettato.
In diritto si osserva preliminarmente che il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 17/08/2001) 17/08/2001, n. 11153).
Tale onere della prova riguarda anche il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità.
Va anche precisato che il giudizio di proporzionalità in linea di principio è configurabile anche in caso di sanzioni di non particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità di sanzioni disciplinari, data la natura e funzione particolare di tali sanzioni, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie a una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (oltre che di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto).
Sebbene l'azione sia nel caso di specie esercitata da , datore di lavoro che ha comminato Parte_1 la sanzione, al fine di accertarne la legittimità, risultano applicabili, sotto il profilo sostanziale, i medesimi principi.
Ora, a fronte delle contestazioni mosse dal lavoratore in ordine alla sussistenza dei fatti a lui ascritti, sarebbe stato onere del datore di lavoro provarne la sussistenza.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Non ritiene infatti il giudice che parte ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio sotto il profilo della sussistenza delle condotte contestate, riducendosi l'istanza probatoria formulata in ricorso nel rinvio, in toto, al ricorso stesso, senza formulazione di articoli separati, comunque vertenti su circostanze generiche, documentali, valutative e non demandabili al teste, così come motivato in sede di ordinanza istruttoria del 14.02.2023.
A tale lacuna non soccorre nemmeno la produzione documentale in atti, mancando del tutto documentazione da cui poter desumere l'attribuzione degli incarichi al personale e le movimentazioni della merce assegnata e da consegnare, oltre che i documenti 28/aut delle date del 26.01.2022,
3.02.2022 e 4.02.2022, necessari ai fini di comprendere il carico nelle date oggetto di contestazione, il cui ordine di esibizione disposto dal giudice non è stato evaso.
A giustificazione di tale inottemperanza la difesa di , nel corso dell'udienza dell'8.6.2023, Parte_1 ha addotto: “detti modelli vengono utilizzati solo nel caso in cui il PTL registri un mal funzionamento del palmare e/o non abbia la firma elettronica attivata. In tutti gli altri casi i predetti modelli sono sostituiti dalla distinta di recapito per ogni oggetto da consegnare. I rapporti del palmare da cui si evincono gli oggetti consegnati o rientrati sono già tutti agli atti”, sennonché, in riferimento a tale ultima affermazione, la documentazione depositata in data 6.6.2023 appare inidonea ad invidiare le condotte che vengono contestate al dipendente.
In ogni caso, la prova istruttoria espletata mediante l'audizione dei testi del resistente ha anche dimostrato l'insussistenza dell'inadempimento fatto valere da e posto alla base della Parte_1
pagina 2 di 4 sanzione irrogata.
È infatti emerso che in data 3 febbraio 2022, allorquando il dipendente è uscito dalla sede di lavoro per il giro di consegna, non risultava attribuitogli alcun oggetto prioritario da consegnare: a riguardo il teste collega del resistente, ha infatti dichiarato: “i pacchi della posta prioritaria, che è la Testimone_1 posta c.d. veloce, non erano presenti in ufficio. Io lo so perché ero presente in tale nella giornata in ufficio. Preciso che la posta prioritaria ci viene consegnata in ufficio dagli addetti al ritiro dopo che la prelevano dalle varie caselle. Nella giornata del 03.02.2022 dopo che il resistente è uscito per le consegne la caposquadra è scesa dal suo ufficio cercando il resistente, ma lui non c'era già. Lei avrebbe potuto chiamarlo. Io ho affermato che la capo squadra avrebbe potuto chiamare indietro il resistente perché quando è scesa dal suo ufficio cercando il ha affermato che lui si era rifiutato CP_1 di prendere i pacchi della prioritaria. Tale circostanza però non è vera perché i pacchi della prioritaria non c'erano ancora quando il resistente è uscito (…) l'orario di consegna della prioritaria in ufficio varia;
può essere consegnata alle 10,30 oppure alle 10,45 ed anche alle 11,00. Non vi è un orario preciso. Io ho riferito che la caposquadra poteva chiamare indietro il resistente perché è capitato anche a me di ritornare indietro dopo essere stato chiamato per prelevare un pacco prioritario da consegnare. A volte è capitato anche che me lo portasse il capo squadra. Preciso che vi
è più di un capo squadra (…) come ho detto prima quando è uscito i pacchi della prioritaria non CP_1 erano nel suo carrello. Sono i capo squadra che mettono nel nostro carrello la posta prioritaria che noi dobbiamo consegnare. Il giorno 03.02.2022 come caposquadra in ufficio c'era solo ” CP_2
Allo stesso modo, la testimone ha a sua volta riferito: “io ricordo che nella giornata di cui Tes_2 mi si chiede la posta prioritaria era arrivata in ritardo e la caposquadra ce la stava CP_2 consegnando prima di uscire. Noi postini eravamo già nel piazzale pronti ad uscire e qualcuno era già uscito. Il era già uscito per procedere con il recapito (…) a noi postini ogni mattina ci viene CP_1 consegnato il carrello con la posta da consegnare. Noi, quindi, dobbiamo acquisire con il palmare i dati dei pacchi e delle raccomandate per così dire “sparando” sul codice a barre. Una volta finita tale operazione ci sistemiamo i pacchi per l'uscita ed andiamo fuori per le consegne. Nella mattina di cu ho riferito prima quando la caposquadra e scesa nel piazzale noi postini eravamo già lì pronti per uscire, mentre il era già uscito.” CP_1
Ne deriva quindi l'insussistenza di un rifiuto del dipendente a consegnare i pacchi, non risultando gli stessi materialmente assegnati e considerato che neanche è emersa l'esistenza del dovere, nemmeno per prassi, di attendere fino a una data ora, così come riferito dalla testimone “noi non Tes_2 dobbiamo aspettare la posta prioritaria perché se arriva ad esempio alle 12,00, non possiamo stare tutta la mattina in ufficio ad aspettare che arrivi. In tale caso quindi la consegna si fa il giorno successivo ed il carico per noi portalettere e per il postino sarà doppio”.
Tale il quadro probatorio, è quindi da ritenersi la mancata dimostrazione, da parte del datore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare nonché la prova, quantomeno in ordine all'addebito del
3.2.2022, dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del lavoratore.
La sanzione irrogata è pertanto da ritenersi illegittima e va annullata.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 avuto riguardo al valore della causa, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 annulla la sanzione disciplinare del 6.4.2022 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 11/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 631/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
DOMINELLA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FADDA MARIA Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA RICCARDA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2022 ha convenuto al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la legittimità del provvedimento disciplinare del 6.4.2022 della sospensione del servizio e della retribuzione per cinque giorni comminato a questo ultimo per essersi rifiutato, in data 26.01.2022, 3.2.2022 e 4.2.2022, di prendere in carico, per il recapito, gli oggetti ricadenti nella zona di sua competenza, consistenti in pacchi ed oggetti prioritari.
Ha esposto a fondamento delle proprie domande di avere elevato le formali contestazioni Parte_1 al dipendente e di non avere ritenuto sufficienti le giustificazioni addotte da quest'ultimo, ragione per la quale ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni e, non aderendo alla proposta di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato ex art. 7 L. 300/1970, ha promosso il presente giudizio.
regolarmente costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'indeterminatezza delle Controparte_1 contestazioni sollevate da sostenendo in ogni caso, nel merito, l'insussistenza dei fatti Parte_1 addebitati per avere adempiuto correttamente la prestazione e per il verificarsi di situazioni di inesigibilità di condotta diversa da quella assunta per colpa da attribuirsi unicamente alle decisioni organizzative datoriali. pagina 1 di 4 La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita mediante prove per testi, è stata trattenuta in decisione ex art. 127ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e vada dunque rigettato.
In diritto si osserva preliminarmente che il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 17/08/2001) 17/08/2001, n. 11153).
Tale onere della prova riguarda anche il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità.
Va anche precisato che il giudizio di proporzionalità in linea di principio è configurabile anche in caso di sanzioni di non particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità di sanzioni disciplinari, data la natura e funzione particolare di tali sanzioni, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie a una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (oltre che di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto).
Sebbene l'azione sia nel caso di specie esercitata da , datore di lavoro che ha comminato Parte_1 la sanzione, al fine di accertarne la legittimità, risultano applicabili, sotto il profilo sostanziale, i medesimi principi.
Ora, a fronte delle contestazioni mosse dal lavoratore in ordine alla sussistenza dei fatti a lui ascritti, sarebbe stato onere del datore di lavoro provarne la sussistenza.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Non ritiene infatti il giudice che parte ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio sotto il profilo della sussistenza delle condotte contestate, riducendosi l'istanza probatoria formulata in ricorso nel rinvio, in toto, al ricorso stesso, senza formulazione di articoli separati, comunque vertenti su circostanze generiche, documentali, valutative e non demandabili al teste, così come motivato in sede di ordinanza istruttoria del 14.02.2023.
A tale lacuna non soccorre nemmeno la produzione documentale in atti, mancando del tutto documentazione da cui poter desumere l'attribuzione degli incarichi al personale e le movimentazioni della merce assegnata e da consegnare, oltre che i documenti 28/aut delle date del 26.01.2022,
3.02.2022 e 4.02.2022, necessari ai fini di comprendere il carico nelle date oggetto di contestazione, il cui ordine di esibizione disposto dal giudice non è stato evaso.
A giustificazione di tale inottemperanza la difesa di , nel corso dell'udienza dell'8.6.2023, Parte_1 ha addotto: “detti modelli vengono utilizzati solo nel caso in cui il PTL registri un mal funzionamento del palmare e/o non abbia la firma elettronica attivata. In tutti gli altri casi i predetti modelli sono sostituiti dalla distinta di recapito per ogni oggetto da consegnare. I rapporti del palmare da cui si evincono gli oggetti consegnati o rientrati sono già tutti agli atti”, sennonché, in riferimento a tale ultima affermazione, la documentazione depositata in data 6.6.2023 appare inidonea ad invidiare le condotte che vengono contestate al dipendente.
In ogni caso, la prova istruttoria espletata mediante l'audizione dei testi del resistente ha anche dimostrato l'insussistenza dell'inadempimento fatto valere da e posto alla base della Parte_1
pagina 2 di 4 sanzione irrogata.
È infatti emerso che in data 3 febbraio 2022, allorquando il dipendente è uscito dalla sede di lavoro per il giro di consegna, non risultava attribuitogli alcun oggetto prioritario da consegnare: a riguardo il teste collega del resistente, ha infatti dichiarato: “i pacchi della posta prioritaria, che è la Testimone_1 posta c.d. veloce, non erano presenti in ufficio. Io lo so perché ero presente in tale nella giornata in ufficio. Preciso che la posta prioritaria ci viene consegnata in ufficio dagli addetti al ritiro dopo che la prelevano dalle varie caselle. Nella giornata del 03.02.2022 dopo che il resistente è uscito per le consegne la caposquadra è scesa dal suo ufficio cercando il resistente, ma lui non c'era già. Lei avrebbe potuto chiamarlo. Io ho affermato che la capo squadra avrebbe potuto chiamare indietro il resistente perché quando è scesa dal suo ufficio cercando il ha affermato che lui si era rifiutato CP_1 di prendere i pacchi della prioritaria. Tale circostanza però non è vera perché i pacchi della prioritaria non c'erano ancora quando il resistente è uscito (…) l'orario di consegna della prioritaria in ufficio varia;
può essere consegnata alle 10,30 oppure alle 10,45 ed anche alle 11,00. Non vi è un orario preciso. Io ho riferito che la caposquadra poteva chiamare indietro il resistente perché è capitato anche a me di ritornare indietro dopo essere stato chiamato per prelevare un pacco prioritario da consegnare. A volte è capitato anche che me lo portasse il capo squadra. Preciso che vi
è più di un capo squadra (…) come ho detto prima quando è uscito i pacchi della prioritaria non CP_1 erano nel suo carrello. Sono i capo squadra che mettono nel nostro carrello la posta prioritaria che noi dobbiamo consegnare. Il giorno 03.02.2022 come caposquadra in ufficio c'era solo ” CP_2
Allo stesso modo, la testimone ha a sua volta riferito: “io ricordo che nella giornata di cui Tes_2 mi si chiede la posta prioritaria era arrivata in ritardo e la caposquadra ce la stava CP_2 consegnando prima di uscire. Noi postini eravamo già nel piazzale pronti ad uscire e qualcuno era già uscito. Il era già uscito per procedere con il recapito (…) a noi postini ogni mattina ci viene CP_1 consegnato il carrello con la posta da consegnare. Noi, quindi, dobbiamo acquisire con il palmare i dati dei pacchi e delle raccomandate per così dire “sparando” sul codice a barre. Una volta finita tale operazione ci sistemiamo i pacchi per l'uscita ed andiamo fuori per le consegne. Nella mattina di cu ho riferito prima quando la caposquadra e scesa nel piazzale noi postini eravamo già lì pronti per uscire, mentre il era già uscito.” CP_1
Ne deriva quindi l'insussistenza di un rifiuto del dipendente a consegnare i pacchi, non risultando gli stessi materialmente assegnati e considerato che neanche è emersa l'esistenza del dovere, nemmeno per prassi, di attendere fino a una data ora, così come riferito dalla testimone “noi non Tes_2 dobbiamo aspettare la posta prioritaria perché se arriva ad esempio alle 12,00, non possiamo stare tutta la mattina in ufficio ad aspettare che arrivi. In tale caso quindi la consegna si fa il giorno successivo ed il carico per noi portalettere e per il postino sarà doppio”.
Tale il quadro probatorio, è quindi da ritenersi la mancata dimostrazione, da parte del datore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare nonché la prova, quantomeno in ordine all'addebito del
3.2.2022, dell'insussistenza dell'inadempimento da parte del lavoratore.
La sanzione irrogata è pertanto da ritenersi illegittima e va annullata.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 avuto riguardo al valore della causa, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 annulla la sanzione disciplinare del 6.4.2022 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 11/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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