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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1230 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv. Pasquale Filippone (C.F.: – PEC: C.F._2
; Email_1
- Opponente -
E
(C.F. e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Controparte_1
Bergamo n. , REA BG n. 345283), in persona del procuratore P.IVA_1 speciale Dott. rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Giovanni CP_2
Alberto Peluso (c.f. – PEC: CodiceFiscale_3
Email_2
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 303/22 -
R.G. 931/22, notificato in data 10/07/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso Decreto ingiuntivo n. 303/2022, emesso dal Tribunale di
Palmi in favore di in forza di contratto di finanziamento n. Controparte_1
1006263 del 5.12.2011, per l'importo complessivo di € 17.957,16, oltre interessi sul capitale, come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione ha dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;
- nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, sul presupposto che il termine decennale di prescrizione decorresse dall'ultimo versamento effettuato, nonché, l'inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a provare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria.
1.2. Parte opponente ha inoltre rilevato che il credito per cui è causa è oggetto di una procedura di composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento ex
L. 3/2012, avente efficacia inibitoria del procedimento oggetto di trattazione.
1.3 Sula scorta di tali premesse, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alle spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione ha contestato l'eccezione di Controparte_1 improcedibilità, depositando in atti l'istanza di mediazione obbligatoria ritualmente avviata.
Nel merito, ribandendo l'esistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito ingiunto, ha invocato il principio di non contestazione in ordine alle circostanze relative alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione delle somme, così come quella del piano di rimborso convenuto in 120 rate mensili, con decorrenza dicembre 2011.
2.1. ha inoltre dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 prescrizione, sulla scorta dell'univoco orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nei contratti di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata atteso che “…il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può
2 considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Tribunale Lecco
Sez. I Sent., 13/03/2021). Con la conseguenza che, avendo le parti convenuto il rimborso del finanziamento mediante n. 120 rate mensili con decorrenza dicembre 2011, il dies a quo del termine prescrizionale decennale coincide, nel caso di specie, con il 5.11.2021 (data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento pattuito).
2.2. La società opponente ha inoltre contestato le eccezioni ex adverso sollevate in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta ex art. 50 TUB a comprovare l'esistenza e l'entità del credito, siccome generica e pretestuosa. A sostegno della pretesa, ha integrato la produzione documentale con il deposito dell'estratto conto generale e specifico di tutti gli importi incassati, vidimato e certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché il contratto di finanziamento con delega di pagamento di quote della retribuzione, l'estinzione del precedente finanziamento, la busta paga del soggetto finanziato, la comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e atto di diffida e messa in mora, documenti non puntualmente contestati dalla parte opponente. ha CP_1 inoltre eccepito la irrilevanza della procedura di sovraindebitamento nella definizione del processo cognizione, potendo la stessa determinare solo la sospensione giudiziale di specifici procedimenti di esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis comma 2 l. 3/2012. Ha rilevato, comunque, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.
2.3. Ha concluso, dunque, chiedendo la reizione della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
3. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, sul presupposto che l'esistenza di una procedura da sovraindebitamento possa inibire la definizione del procedimento avviato in fase monitoria dalla creditrice.
Ed invero, dall'esame del quadro normativo, in particolare della disciplina introdotta dalla L. n. 3/2012, emerge chiaramente come l'avvio di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non possa inibire al creditore di agire in sede giudiziale per precostituirsi un titolo esecutivo.
3 L'art. 10 comma 2, lett. c della L. n. 3/2012, vieta infatti ai creditori anteriori di avviare e proseguire “azioni esecutive e/o cautelari” individuali fino alla definitiva omologazione dell'accordo, laddove il procedimento di ingiunzione è senza dubbio un procedimento di cognizione sommaria di condanna, ovvero un giudizio di accertamento finalizzato alla formazione di un titolo esecutivo mediante una cognizione sommaria.
Il procedimento monitorio, dunque, non avendo una funzione strumentale rispetto ad un giudizio di merito con finalità di conservazione dei diritti che si assumono lesi, non ha natura cautelare, di guisa che alcuna efficacia inibitoria sul procedimento in oggetto può avere l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dedotta dal debitore ingiunto.
3.1. Nel merito l'opposizione è infondata.
Occorre evidenziare che parte opponente non ha contestato né di aver sottoscritto con il contratto di finanziamento oggetto di causa, Controparte_1 ritualmente depositato in atti dalla società creditrice, né di aver ricevuto l'importo finanziato, né tantomeno di aver concordato un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso della somma mutuata tramite n. 120 rate mensili, con decorrenza dicembre 2011.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, sollevata dall'opponente sul presupposto della decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale ordinario dalla data dell'ultimo versamento effettuato.
Ed invero, per orientamento ormai del tutto univoco della giurisprudenza di legittimità e di merito, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. (ex multis, Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10.02.2023).
Nel caso di specie, dunque, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata ha iniziato a decorrere in data 5.11.2021, coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata, come da allegato piano di
4 ammortamento, non contestato dal mutuatario. Ne deriva che, al momento della proposizione della domanda monitoria, il termine prescrizionale decennale del diritto di credito della società mutuante non era ancora decorso.
3.2. Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova del credito azionato, sollevata dall'opponente sulla scorta della asserita inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in fase monitoria, ai sensi degli artt
633 c.p.c. e 50 del D. Lgs. 385/1993.
La società opposta ha invero soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, mediante produzione: del titolo negoziale (contratto di finanziamento, delega di pagamento, busta paga del mutuatario, piano di ammortamento); degli estratti conto e pedisseque certificazioni ex art. 50 TUB;
della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento al debitore;
dell'estratto conto generale e specifico di tutti gli importi incassati, vidimato e certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Di converso, l'opponente si è limitato a generiche enunciazioni di principio senza formulare contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute negli estratti conto analitici versati in atti dalla creditrice, omettendo di allegare e provare la sussistenza di fatti estintivi e/o modificativi della pretesa.
Ne deriva che, alla stregua del principio sancito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in forza del quale il creditore, che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, incombendo invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto1 ed in virtù del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., le risultanze contenute negli estratti conto analitici prodotti dalla società creditrice, in assenza 1 Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” 5 di contestazioni circostanziate da parte del debitore ingiunto, devono ritenersi incontrovertibilmente provate2.
Le spese di giudizio, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione al Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Palmi n. 303/2022, così provvede:
- Rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 303/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in favore di Controparte_1
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in €2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 27/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
2 Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001) “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1230 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv. Pasquale Filippone (C.F.: – PEC: C.F._2
; Email_1
- Opponente -
E
(C.F. e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Controparte_1
Bergamo n. , REA BG n. 345283), in persona del procuratore P.IVA_1 speciale Dott. rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Giovanni CP_2
Alberto Peluso (c.f. – PEC: CodiceFiscale_3
Email_2
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 303/22 -
R.G. 931/22, notificato in data 10/07/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso Decreto ingiuntivo n. 303/2022, emesso dal Tribunale di
Palmi in favore di in forza di contratto di finanziamento n. Controparte_1
1006263 del 5.12.2011, per l'importo complessivo di € 17.957,16, oltre interessi sul capitale, come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione ha dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;
- nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, sul presupposto che il termine decennale di prescrizione decorresse dall'ultimo versamento effettuato, nonché, l'inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a provare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria.
1.2. Parte opponente ha inoltre rilevato che il credito per cui è causa è oggetto di una procedura di composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento ex
L. 3/2012, avente efficacia inibitoria del procedimento oggetto di trattazione.
1.3 Sula scorta di tali premesse, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alle spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione ha contestato l'eccezione di Controparte_1 improcedibilità, depositando in atti l'istanza di mediazione obbligatoria ritualmente avviata.
Nel merito, ribandendo l'esistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito ingiunto, ha invocato il principio di non contestazione in ordine alle circostanze relative alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione delle somme, così come quella del piano di rimborso convenuto in 120 rate mensili, con decorrenza dicembre 2011.
2.1. ha inoltre dedotto: l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 prescrizione, sulla scorta dell'univoco orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nei contratti di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata atteso che “…il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può
2 considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Tribunale Lecco
Sez. I Sent., 13/03/2021). Con la conseguenza che, avendo le parti convenuto il rimborso del finanziamento mediante n. 120 rate mensili con decorrenza dicembre 2011, il dies a quo del termine prescrizionale decennale coincide, nel caso di specie, con il 5.11.2021 (data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento pattuito).
2.2. La società opponente ha inoltre contestato le eccezioni ex adverso sollevate in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta ex art. 50 TUB a comprovare l'esistenza e l'entità del credito, siccome generica e pretestuosa. A sostegno della pretesa, ha integrato la produzione documentale con il deposito dell'estratto conto generale e specifico di tutti gli importi incassati, vidimato e certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché il contratto di finanziamento con delega di pagamento di quote della retribuzione, l'estinzione del precedente finanziamento, la busta paga del soggetto finanziato, la comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e atto di diffida e messa in mora, documenti non puntualmente contestati dalla parte opponente. ha CP_1 inoltre eccepito la irrilevanza della procedura di sovraindebitamento nella definizione del processo cognizione, potendo la stessa determinare solo la sospensione giudiziale di specifici procedimenti di esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis comma 2 l. 3/2012. Ha rilevato, comunque, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.
2.3. Ha concluso, dunque, chiedendo la reizione della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
3. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, sul presupposto che l'esistenza di una procedura da sovraindebitamento possa inibire la definizione del procedimento avviato in fase monitoria dalla creditrice.
Ed invero, dall'esame del quadro normativo, in particolare della disciplina introdotta dalla L. n. 3/2012, emerge chiaramente come l'avvio di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non possa inibire al creditore di agire in sede giudiziale per precostituirsi un titolo esecutivo.
3 L'art. 10 comma 2, lett. c della L. n. 3/2012, vieta infatti ai creditori anteriori di avviare e proseguire “azioni esecutive e/o cautelari” individuali fino alla definitiva omologazione dell'accordo, laddove il procedimento di ingiunzione è senza dubbio un procedimento di cognizione sommaria di condanna, ovvero un giudizio di accertamento finalizzato alla formazione di un titolo esecutivo mediante una cognizione sommaria.
Il procedimento monitorio, dunque, non avendo una funzione strumentale rispetto ad un giudizio di merito con finalità di conservazione dei diritti che si assumono lesi, non ha natura cautelare, di guisa che alcuna efficacia inibitoria sul procedimento in oggetto può avere l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dedotta dal debitore ingiunto.
3.1. Nel merito l'opposizione è infondata.
Occorre evidenziare che parte opponente non ha contestato né di aver sottoscritto con il contratto di finanziamento oggetto di causa, Controparte_1 ritualmente depositato in atti dalla società creditrice, né di aver ricevuto l'importo finanziato, né tantomeno di aver concordato un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso della somma mutuata tramite n. 120 rate mensili, con decorrenza dicembre 2011.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, sollevata dall'opponente sul presupposto della decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale ordinario dalla data dell'ultimo versamento effettuato.
Ed invero, per orientamento ormai del tutto univoco della giurisprudenza di legittimità e di merito, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. (ex multis, Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10.02.2023).
Nel caso di specie, dunque, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata ha iniziato a decorrere in data 5.11.2021, coincidente con la data di scadenza dell'ultima rata, come da allegato piano di
4 ammortamento, non contestato dal mutuatario. Ne deriva che, al momento della proposizione della domanda monitoria, il termine prescrizionale decennale del diritto di credito della società mutuante non era ancora decorso.
3.2. Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova del credito azionato, sollevata dall'opponente sulla scorta della asserita inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in fase monitoria, ai sensi degli artt
633 c.p.c. e 50 del D. Lgs. 385/1993.
La società opposta ha invero soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, mediante produzione: del titolo negoziale (contratto di finanziamento, delega di pagamento, busta paga del mutuatario, piano di ammortamento); degli estratti conto e pedisseque certificazioni ex art. 50 TUB;
della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento al debitore;
dell'estratto conto generale e specifico di tutti gli importi incassati, vidimato e certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Di converso, l'opponente si è limitato a generiche enunciazioni di principio senza formulare contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute negli estratti conto analitici versati in atti dalla creditrice, omettendo di allegare e provare la sussistenza di fatti estintivi e/o modificativi della pretesa.
Ne deriva che, alla stregua del principio sancito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in forza del quale il creditore, che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, incombendo invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto1 ed in virtù del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., le risultanze contenute negli estratti conto analitici prodotti dalla società creditrice, in assenza 1 Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” 5 di contestazioni circostanziate da parte del debitore ingiunto, devono ritenersi incontrovertibilmente provate2.
Le spese di giudizio, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione al Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Palmi n. 303/2022, così provvede:
- Rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 303/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in favore di Controparte_1
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in €2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 27/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
2 Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001) “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”. 6