TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 683 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Vico Storto Aranci, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Marra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Piazza Stocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Lidia Viapiana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGVG n. 683/2024 - Pag. 1 Per entrambe le parti: disporsi la regolamentazione dell'affidamento, dei tempi di visita e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] alle Per_1 condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337-bis e 337-ter c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 19 aprile 2024,
[...]
e – premesso di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio, ormai cessato, in costanza del quale era nato il 27 settembre
2019 il loro unico figlio, , riconosciuto da entrambi i genitori, adivano Per_1
l'intestato Tribunale al fine di veder regolamentato l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento di quest'ultimo alle condizioni da questi concordate.
Rappresentavano, a tal fine, di aver coabitato presso l'unità immobiliare sita in
Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri n. 23, di proprietà esclusiva della ove Pt_1 ella continuava ad abitare con il minore, mentre l'ex convivente, , a Parte_2 seguito della cessazione del rapporto affettivo, si era trasferito presso l'abitazione sita in Catanzaro Lido, alla Via Amerigo Vespucci,13, condotta in locazione della madre.
Esponevano, inoltre, che la - attualmente disoccupata – aveva inoltrato Pt_1 domanda per l'erogazione dell'Assegno di Inclusione avendo in passato fruito del reddito di cittadinanza, mentre il dopo aver cessato l'attività di ristorazione Pt_2 avviata nel mese di gennaio dell'anno 2021, aveva recentemente reperito attività lavorativa, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato (dal 01 febbraio
2024 al 31 gennaio 2026), dalla dalla società OREADI s.r.l. con sede in Taverna (CZ) presso la quale svolgeva mansioni di cuoco.
Tanto premesso, concludevano chiedendo quanto segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1-affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Catanzaro Via Francesco Spizzirri,
23;
2-il IG. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Pt_2 con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché
RGVG n. 683/2024 - Pag. 2 quando raggiungerà una maggiore autonomia a fine settimana alterni dalle Per_1 ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta; nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le condizioni di cui al presente atto.
5- le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o documento equipollente con l'annotazione della minore.
6-porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, a partire da gennaio 2024, la somma mensile Pt_1 di € 150,00 quale contributo al mantenimento del minore, tramite accredito su carta
Postepay n. 4023601025449992 intestata alla SI.ra , oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT. Il padre, inoltre, si farà carico della rata relativa alla linea Internet (contratto intestato alla IG.ra pari ad € 23,90 mensili in uso Pt_1 all'abitazione materna. Il IG. ha già acconsentito alla percezione del 100% Pt_2 dell'assegno unico da parte della IG.ra Le spese straordinarie saranno Pt_1 suddivise al 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Catanzaro.
7) Le parti concordano che è onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio, che entrambi conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazi one nei rispettivi periodi di convivenze e si impegnano a tutelare la figura paterna e
RGVG n. 683/2024 - Pag. 3 materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
8) infine, entrambi concordano ed autorizzano la frequentazione del minore con le rispettive famiglie d'origine.
Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
1.1. Fissata con decreto del 7 maggio 2024 l'udienza del 10 luglio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento ordinava alle parti la produzione della documentazione reddituale a patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12, ult. c omma, c.p.c.
e fissava per detto incombente l'udienza del 16 ottobre 2024, disponendo altresì la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.2. Depositata la documentazione richiesta, all'esito della predetta udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda congiuntamente proposta dalle odierne parti in causa sia fondata e meritevole di accoglimento, atteso che le condizioni dalle stesse concordate in ordine all'affidamento, all'esercizio del diritto/dovere di visita ed al mantenimento del figlio minore, nato in [...] convivenza more uxorio, appaiono conformi alle norme imperative e di ordine pubblico, nonché all'interesse della prole, sicché nessun'altra statuizione si rende necessaria.
2.1. Non appare superfluo rammentare che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
RGVG n. 683/2024 - Pag. 4 Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibili tà che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, regolamentando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun di essi.
Come si evince dalla lettera della norma, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d.
“bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di
New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
Solo allorché l'affidamento condiviso risulti manifestamente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale dei figli attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare evidente che l'affidamento condiviso sia oggettivamente contrario all'interesse del minore e risulti che uno dei due genitori sia incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
In tali termini si è espressa la Suprema Corte affermando che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera
RGVG n. 683/2024 - Pag. 5 conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo resi-duale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso che qui ci occupa, il Collegio rileva che dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi che possono far ritenere l'affidamento condiviso del figlio minore, nato dalla convivenza more uxorio intercorsa tra le stesse, contrario all'interesse di quest'ultimo.
Pertanto, in accoglimento della comune domanda proposta dai ricorrenti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio, , nato Persona_2 il 27 settembre 2019.
2.2. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in ordine alle domande di collocamento ed esercizio del diritto/dovere di visita da parte del genitore non collocatario, di talché – conformemente alle condizioni concordate dalle odierne parti in causa – il Tribunale dispone la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna, sita in Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri, n. 23 e la regolamentazione dei tempi di visita e permanenza presso il padre secondo le modalità di cui all'accordo.
Queste, in particolare, prevedono che “ IG. avrà facoltà, salvo differente Pt_3 Pt_2 accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché quando raggiungerà una maggiore Per_1 autonomia a fine settimana alterni dalle ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta; nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno
RGVG n. 683/2024 - Pag. 6 dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le condizioni di cui al presente atto.
5- le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o documento equipollente con l'annotazione della minore”.
2.3. Quanto alla determinazione dell'assegno per il mantenimento del minore, il
Tribunale ritiene che l'importo posto a carico di concordato dalle Parte_2 parti, pari ad € 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante “accredito su carta Postepay n. 4023601025449992 intestata alla SI.ra ” oltre al 50% delle spese straordinarie sia congruo ed Parte_1 adeguato alle attuali condizioni economiche delle parti ed alle eIGenze del minore.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
in particolare: “Il padre, inoltre, si farà carico della rata relativa alla linea Internet
(contratto intestato alla IG.ra pari ad € 23,90 mensili in uso all'abitazione Pt_1 materna. Il IG. ha già acconsentito alla percezione del 100% dell'assegno Pt_2 unico da parte della IG.ra . Pt_1
Conclusivamente, il Tribunale – ritenuto che tutto quanto pattuito dalle parti risponde al superiore interesse morale e materiale della prole, prende atto dell'accordo raggiunto.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e per la regolamentazione dell'affidamento, del Parte_1 Parte_2 mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore,
[...]
, con l'intervento necessario del P.M. in sede, così provvede: Per_2
1) omologa le condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto dalle parti per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento, del mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore, , così come Persona_2 riportate in parte motiva e che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte;
RGVG n. 683/2024 - Pag. 7 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 4 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
.
RGVG n. 683/2024 - Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 683 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Vico Storto Aranci, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Marra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Piazza Stocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Lidia Viapiana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGVG n. 683/2024 - Pag. 1 Per entrambe le parti: disporsi la regolamentazione dell'affidamento, dei tempi di visita e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] alle Per_1 condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337-bis e 337-ter c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 19 aprile 2024,
[...]
e – premesso di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio, ormai cessato, in costanza del quale era nato il 27 settembre
2019 il loro unico figlio, , riconosciuto da entrambi i genitori, adivano Per_1
l'intestato Tribunale al fine di veder regolamentato l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento di quest'ultimo alle condizioni da questi concordate.
Rappresentavano, a tal fine, di aver coabitato presso l'unità immobiliare sita in
Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri n. 23, di proprietà esclusiva della ove Pt_1 ella continuava ad abitare con il minore, mentre l'ex convivente, , a Parte_2 seguito della cessazione del rapporto affettivo, si era trasferito presso l'abitazione sita in Catanzaro Lido, alla Via Amerigo Vespucci,13, condotta in locazione della madre.
Esponevano, inoltre, che la - attualmente disoccupata – aveva inoltrato Pt_1 domanda per l'erogazione dell'Assegno di Inclusione avendo in passato fruito del reddito di cittadinanza, mentre il dopo aver cessato l'attività di ristorazione Pt_2 avviata nel mese di gennaio dell'anno 2021, aveva recentemente reperito attività lavorativa, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato (dal 01 febbraio
2024 al 31 gennaio 2026), dalla dalla società OREADI s.r.l. con sede in Taverna (CZ) presso la quale svolgeva mansioni di cuoco.
Tanto premesso, concludevano chiedendo quanto segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1-affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Catanzaro Via Francesco Spizzirri,
23;
2-il IG. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Pt_2 con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché
RGVG n. 683/2024 - Pag. 2 quando raggiungerà una maggiore autonomia a fine settimana alterni dalle Per_1 ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta; nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le condizioni di cui al presente atto.
5- le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o documento equipollente con l'annotazione della minore.
6-porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, a partire da gennaio 2024, la somma mensile Pt_1 di € 150,00 quale contributo al mantenimento del minore, tramite accredito su carta
Postepay n. 4023601025449992 intestata alla SI.ra , oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT. Il padre, inoltre, si farà carico della rata relativa alla linea Internet (contratto intestato alla IG.ra pari ad € 23,90 mensili in uso Pt_1 all'abitazione materna. Il IG. ha già acconsentito alla percezione del 100% Pt_2 dell'assegno unico da parte della IG.ra Le spese straordinarie saranno Pt_1 suddivise al 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Catanzaro.
7) Le parti concordano che è onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio, che entrambi conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazi one nei rispettivi periodi di convivenze e si impegnano a tutelare la figura paterna e
RGVG n. 683/2024 - Pag. 3 materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
8) infine, entrambi concordano ed autorizzano la frequentazione del minore con le rispettive famiglie d'origine.
Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
1.1. Fissata con decreto del 7 maggio 2024 l'udienza del 10 luglio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento ordinava alle parti la produzione della documentazione reddituale a patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12, ult. c omma, c.p.c.
e fissava per detto incombente l'udienza del 16 ottobre 2024, disponendo altresì la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.2. Depositata la documentazione richiesta, all'esito della predetta udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda congiuntamente proposta dalle odierne parti in causa sia fondata e meritevole di accoglimento, atteso che le condizioni dalle stesse concordate in ordine all'affidamento, all'esercizio del diritto/dovere di visita ed al mantenimento del figlio minore, nato in [...] convivenza more uxorio, appaiono conformi alle norme imperative e di ordine pubblico, nonché all'interesse della prole, sicché nessun'altra statuizione si rende necessaria.
2.1. Non appare superfluo rammentare che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
RGVG n. 683/2024 - Pag. 4 Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibili tà che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, regolamentando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun di essi.
Come si evince dalla lettera della norma, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d.
“bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di
New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
Solo allorché l'affidamento condiviso risulti manifestamente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale dei figli attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare evidente che l'affidamento condiviso sia oggettivamente contrario all'interesse del minore e risulti che uno dei due genitori sia incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
In tali termini si è espressa la Suprema Corte affermando che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera
RGVG n. 683/2024 - Pag. 5 conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo resi-duale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso che qui ci occupa, il Collegio rileva che dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi che possono far ritenere l'affidamento condiviso del figlio minore, nato dalla convivenza more uxorio intercorsa tra le stesse, contrario all'interesse di quest'ultimo.
Pertanto, in accoglimento della comune domanda proposta dai ricorrenti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio, , nato Persona_2 il 27 settembre 2019.
2.2. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in ordine alle domande di collocamento ed esercizio del diritto/dovere di visita da parte del genitore non collocatario, di talché – conformemente alle condizioni concordate dalle odierne parti in causa – il Tribunale dispone la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna, sita in Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri, n. 23 e la regolamentazione dei tempi di visita e permanenza presso il padre secondo le modalità di cui all'accordo.
Queste, in particolare, prevedono che “ IG. avrà facoltà, salvo differente Pt_3 Pt_2 accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché quando raggiungerà una maggiore Per_1 autonomia a fine settimana alterni dalle ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta; nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno
RGVG n. 683/2024 - Pag. 6 dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le condizioni di cui al presente atto.
5- le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o documento equipollente con l'annotazione della minore”.
2.3. Quanto alla determinazione dell'assegno per il mantenimento del minore, il
Tribunale ritiene che l'importo posto a carico di concordato dalle Parte_2 parti, pari ad € 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante “accredito su carta Postepay n. 4023601025449992 intestata alla SI.ra ” oltre al 50% delle spese straordinarie sia congruo ed Parte_1 adeguato alle attuali condizioni economiche delle parti ed alle eIGenze del minore.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
in particolare: “Il padre, inoltre, si farà carico della rata relativa alla linea Internet
(contratto intestato alla IG.ra pari ad € 23,90 mensili in uso all'abitazione Pt_1 materna. Il IG. ha già acconsentito alla percezione del 100% dell'assegno Pt_2 unico da parte della IG.ra . Pt_1
Conclusivamente, il Tribunale – ritenuto che tutto quanto pattuito dalle parti risponde al superiore interesse morale e materiale della prole, prende atto dell'accordo raggiunto.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e per la regolamentazione dell'affidamento, del Parte_1 Parte_2 mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore,
[...]
, con l'intervento necessario del P.M. in sede, così provvede: Per_2
1) omologa le condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto dalle parti per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento, del mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore, , così come Persona_2 riportate in parte motiva e che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte;
RGVG n. 683/2024 - Pag. 7 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 4 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
.
RGVG n. 683/2024 - Pag. 8