CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5725\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, 3.04.2019 n. 3625), vertente tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Napoli, Salita Pontecorvo 86, studio degli avv.ti Francesca Belmonte,
c.f. , pec e Giovanni C.F._3 Email_1
Belmonte, c.f. pec che C.F._4 Email_2
li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in data 11.01.2022 per rias- sunzione del processo interrotto, appellanti e
, c.f. , con domicilio eletto in Forio, Via San Francesco CP_1 CodiceFiscale_5
9, nello studio dell'avv. Giovanni Regine, c.f. , che lo rappresenta e di- C.F._6
fende giusta procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio in primo grado e allegata alla comparsa di costituzione in appello, pec Email_3
appellato / appellante incidentale (condizionato) nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso cui ope C.F._7
1 legis domicilia in Via Diaz 11, pec fax 081.4979313, Email_4 [...]
appellata Email_5 C.F._7
Conclusioni
Per e «a) in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare ogni ri- Parte_1 Pt_2
chiesta di restituzione della striscia di terreno per cui è causa e dei locali sottostanti (…) gli immobili degli attuali appellanti, con vittoria di spese, diritti e onorari;
in ogni caso
1.- rigetti la domanda di rivendicazione proposta dall'attore e, in accoglimento delle doman- de riconvenzionali dei convenuti, dichiari acquisita a loro favore, in dipendenza delle usuca- pioni gradatamente invocate con l'indicazione dei rispettivi termini, la proprietà della striscia di terreno di forma pressoché rettangolare, in Ischia, alla località Bosco d'Argento o Via Faso- lara, riportata nel NCT al fol. 13, p.lla 169 (infra maggior consistenza); con precisazione che ciascuno dei due convenuti ha acquistato la metà della striscia stessa annessa al giardino di rispettiva proprietà (porzioni divise dalla rete che i due possessori ebbero a installare subito dopo l'acquisto del loro possesso);
2.- dichiari prescritta e comunque rigetti per tutte le ragioni dedotte in comparsa, la doman- da con cui l'attore ha chiesto accertarsi un preteso perdurante obbligo dei convenuti di per- mettere l'esecuzione di quelle opere che i rispettivi titoli di acquisto prevedevano potersi eseguire, col concorso delle condizioni richieste, entro il trenta giugno 1985;
3.- dichiari prescritta e comunque rigetti la domanda di risarcimento di danni;
b) in via istruttoria si chiede ammettersi nuova C.T.U. ribadendo le istanze di primo grado e in particolare quello dell'esatta individuazione della striscia di terreno che sarebbe dovuta esser oggetto di sbancamento».
Per : «Va (…) confermata l'impugnata sentenza parziale, in ogni suo punto, dichia- CP_1
rando inammissibile, improcedibile, infondato e comunque rigettando il proposto appello e condannando gli appellanti in solido tra loro alla rivalsa di spese, compensi, rimborso spese generali, C.A. ed I.V.A. come per legge del doppio grado. In subordinato profilo, sempre pre- via declaratoria di inammissibilità, improcebilità e infondatezza del proposto gravame, va ac- colto l'appello incidentale condizionato, con revoca dell'ordinanza ammissiva della prova av- versa per le ragioni sopra dedotte, va confermata l'impugnata sentenza e ugualmente con- dannati gli appellati i solido tra loro alla rivalsa di spese, compensi, rimborso spese generali,
C.A. ed I.V.A. come per legge del doppio grado».
Per l' : «Voglia l'adita Corte d'Appello dichiarare il difetto di legittima- Controparte_2
2 passiva dell'evocata Amm.ne statale. Con vittoria di spese competenze e onorari di li- CP_3
te».
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 22.12.2008, convenne in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Parte_1 Parte_2
e i NI ed , per sentirli condannare al rilascio di
[...] CP_4 Controparte_5
una striscia di terreno dai medesimi usurpata in danno dell'attore, legittimo proprietario.
In particolare, dedusse di aver acquistato un suolo in Ischia, località Bosco CP_1
d'Argento o Via Fasolara, con atto per notaio di Forio del 27.04.1966, sul quale aveva Per_1
poi costruito un fabbricato per civili abitazioni composto dal piano interrato (di cui si CP_1
dichiara tuttora proprietario), dal piano terra, composto da due appartamenti e annessi, e da altri tre piani sovrastanti. I due appartamenti al piano terra furono poi venduti da CP_1
rispettivamente a (scrittura privata autenticata del 30.06.1984) e a CP_4 [...]
(atto pubblico per notaio del 16.03.1985). Nei due atti di vendita, Parte_1 Per_2
corredati di planimetrie sottoscritte dalle parti, si era riservata in proprietà esclusiva CP_1
la striscia di terreno oggetto di causa, perché intendeva realizzarvi – entro il 30.06.1985, come specificato nei due atti di vendita – una rampa di accesso al piano interrato di sua proprietà. Ma gli acquirenti e si erano spartiti quell'area rettangolare, an- CP_4 Parte_1
nettendola alle rispettive proprietà, installandovi recinzioni e pilastri.
In seguito ai predetti (ritenuti) illeciti, presentò alla Pretura di Ischia ricorso per CP_1
spoglio e turbativa del possesso. Fu reintegrato in prime cure in danno di e Parte_1
, con pronuncia tuttavia ribaltata in appello per carenza di prova in ordine alla CP_4
tempestività dell'azione entro l'anno dal sofferto spoglio. Il 27.05.2008 propose CP_1
ricorso per Cassazione, ancora pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Frattanto, con atto pubblico per notaio del 27.12.1999, i NI Per_2 Persona_3
vendettero a l'immobile a suo tempo acquistato da , includendovi Parte_2 CP_1
però (in mala fede) la metà della zona di terreno oggetto di causa. Cosicché risultò Pt_2
illegittimamente (e in mala fede) detentore dell'area in contestazione.
Tanto premesso, chiese pronunciarsi: CP_1
3 -- la condanna di all'immediato rilascio dell'area da lei usurpata, previa Parte_1
rimozione di tutte le opere, recinzioni e quant'altro installatovi;
-- la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia in parte qua dell'atto di vendita per notaio del 27.12.1999 tra i NI (venditori) Per_2 Persona_3
e (acquirente) nella parte in cui dispone il trasferimento a non domino di Parte_2
circa la metà dell'area usurpata a esso , con conseguente ordine al Conservatore dei CP_1
RR.II. di Napoli di procedere alle annotazioni di legge;
-- la condanna di all'immediato rilascio dell'area usurpata dai suoi danti Parte_2
causa NI , previa rimozioni di opere;
Persona_3
-- l'accertamento e dichiarazione dell'obbligo dei convenuti e in virtù Pt_2 Parte_1
dei rispettivi atti di acquisto, di consentire la realizzazione della rampa di accesso al piano interrato di proprietà lacono sottostante i due appartamenti dei convenuti e Pt_2
Parte_1
-- la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo dell'area usurpata;
danni (da liquidarsi anche secondo equità) costituiti: dai maggiori costi per la costruzione della rampa di accesso e delle altre opere;
dal mancato uso e disponibilità del piano interrato per mancanza della rampa di collegamento;
dal deprezzamento del piano interrato, rimasto del tutto intercluso per colpa dei convenuti;
-- la condanna dei convenuti alle spese di lite.
2- Nel costituirsi in giudizio con difesa comune, e Parte_1 Parte_2
eccepirono l'infondatezza della domanda e, in riconvenzionale, chiesero accertarsi il proprio acquisto dei beni rivendicati per intervenuta usucapione. in particolare, spiegò Pt_2
domanda subordinata di garanzia per evizione nei confronti dei NI . Persona_3
Dedussero i convenuti che, in merito alla riserva di proprietà posta dal venditore per l'eventuale realizzazione della rampa di accesso, andava rilevato che aveva previsto CP_1
che la predetta rampa e le ulteriori opere innanzi elencate si sarebbero dovute realizzare entro e non oltre il 30.06.1985. Inoltre, i NI erano stati immessi nel Persona_3
possesso dell'immobile acquistato già nel 1983, nel 1984. Verso marzo-aprile del Parte_1
1984, i convenuti, al fine di delimitare con opportuna recinzione le rispettive zone di appartenenza, avevano fatto installare una rete che seguiva l'asse centrale della striscia interposta tra i fondi di rispettiva proprietà. In sostanza, i convenuti – dovendo frattanto contrastare l'azione possessoria promossa da – ritenevano di avere acquisito pacifi- CP_1
4 camente il possesso delle due aree senza commettere alcuno spoglio. Sostennero anzi di Perso avere acquistato la proprietà delle due zonette per usucapione. Quanto all'acquisto di trone dai NI , si trattava di valida compravendita obbligatoria ai sensi Persona_3
dell'art. 1478 c.c.. Ogni altro diritto azionato da doveva infine ritenersi prescritto. CP_1
3- ed restarono contumaci. CP_4 Controparte_5
4- Con sentenza non definitiva del 3.04.2019 n. 3625, la sezione di Ischia del Tribunale di
Napoli ha così deciso:
-- ha rigettato la riconvenzionale di usucapione di;
Parte_3
-- ha dichiarato che i convenuti e (coniugato in regime di Parte_1 CP_4
comunione legale dei beni con ) hanno acquistato proprietà e possesso degli Controparte_5
immobili loro venduti da nel momento e per effetto dei rispettivi atti di CP_1
acquisto, laddove in precedenza avevano occupato i predetti immobili in qualità di meri detentori in nome dello stesso;
CP_1
-- ha dichiarato che nei due atti (scrittura privata autenticata del 30.06.1984 di vendita a
, in comunione dei beni con;
atto pubblico per notaio CP_4 Controparte_5 Per_2
del 16.03.1985 di vendita a il venditore si era riservato la proprietà Parte_1 CP_1
esclusiva sulla strisca di terreno intermedia tra i due piccoli giardini venduti a e CP_4
e la circostanza risulta ammessa da in propro e quale avvocata Parte_1 Parte_1
e procuratrice di , nella prima udienza del giudizio possessorio (31.07.1985); CP_4
-- ha dichiarato che i convenuti e, per essi, l'avente causa Parte_1 Persona_3 Per_5
[...
non hanno alcun titolo che giustifichi l'occupazione dell'area in contestazione;
-- ha condannato all'immediato rilascio delle due aree;
Parte_1 Pt_2
-- ha dichiarato la nullità e inefficacia dell'atto di compravendita per notaio di Forio Per_2
del 27.12.1999, rep. 66728, racc. 25837, nella parte in cui i NI hanno Persona_3
venduto a l'area (oggetto di causa) di proprietà di;
Pt_2 CP_1
-- ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
-- ha dichiarato e in virtù dei menzionati atti di acquisto, obbligati, Pt_2 Parte_1
previo rilascio della striscia di terreno in contestazione, a consentire la realizzazione, da parte di , della rampa di accesso al piano interrato. CP_1
Il Tribunale ha infine disposto la prosecuzione del giudizio per la stima dei danni subiti da e per l'esame della domanda di garanzia formulata da nei confronti dei suoi CP_1 Pt_2
danti causa e . CP_4 CP_5
5 5- Hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rite- nuto interrotto il termine di prescrizione ai fini dell'usucapione. In particolare, non costitui- rebbe atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem il ricorso possessorio depositato da il 18.06.1985, dal momento che quel ricorso è stato ritenuto intempestivo perché CP_1
proposto oltre l'anno dal preteso spoglio, onde l'inoperatività del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono tra l'altro: che essi avevano acquistato da
, con gli appartamenti e annessi in proprietà esclusiva, anche il proporzionale diritto CP_1
sulle parti condominiali;
che gli atti escludevano le sole parti sottostanti la costruzione, poi- ché se ne pretendeva proprietario esclusivo;
che tale riserva di proprietà esclusiva CP_1
non era stata inclusa in precedenti atti di vendita di altre unità abitative, sicché la parte sot- tostante il fabbricato era ormai divenuta di proprietà condominiale;
che , nei due atti CP_1
di vendita agli appellanti, si era riservato il diritto di costruire una rampa di accesso al piano interrato entro il 30.06.1985; che la rampa non era stata realizzata né assentita dall'autorità amministrativa per mancanza totale delle condizioni di legge (parere della commissione del paesaggio del Comune di Ischia;
parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesisti- ci della Provincia di Napoli;
autorizzazione sismica), peraltro in totale assenza degli scantina- ti, mai autorizzati e mai realizzati;
che l'azione possessoria era stata promossa pochi giorni prima della scadenza del 30.06.1985 per poter addossare agli appellanti la responsabilità della mancata realizzazione della rampa.
Con il terzo motivo gli appellanti denunziano l'errore del Tribunale nell'individuazione dei beni oggetto di causa e in particolar modo della striscia di terreno sulla quale si sarebbe do- vuta edificare la rampa. Il c.t.u. non avrebbe, infatti, compiuto alcun accertamento catastale idoneo al corretto posizionamento dell'area: dalla sovrapposizione tra le risultanze delle mi- sure dell'Ufficio Catasto e la piantina allegata agli atti di vendita sarebbe emerso che la stri- scia reclamata da ricade solo in minima parte nella proprietà e per la CP_1 Parte_1
maggior parte nella porzione immobiliare oggetto di acquisto con atto per notaio del Per_2
1985. Onde la richiesta di rinnovo della c.t.u..
Con il quarto motivo gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, dal momento che proprio l'azione di spoglio intrapresa da e ritenuta tar- CP_1
diva dimostra il possesso di essi appellanti a decorrere da almeno un anno e un giorno ante-
6 cedenti al deposito del ricorso possessorio e dunque dal 17.06.1984. Il possesso, mai recupe- rato da , si è così protratto fino all'introduzione del presente giudizio nel 2008 ( CP_1 [...]
aggiunge al proprio il possesso dei suoi danti causa). Pt_4
Gli appellanti hanno infine rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
6- Si è costituito , deducendo che: CP_1
Per_
-- sia nella planimetria allegata alla vendita per scrittura privata autenticata a favore di
[...
sia in quella allegata all'atto pubblico di vendita a favore di risulta scritta la ri- Parte_1
serva in proprietà della striscia a favore di per la realizzazione della rampa per acce- CP_1
dere al piano interrato pure di sua proprietà;
-- le planimetrie sono sottoscritte dagli acquirenti, sicché, come rilevato dal primo giudice, nessuna usucapione era decorsa fino al momento delle rispettive vendite;
-- il termine iniziale del possesso ventennale per l'usucapione non è mai cominciato a decor- rere mancando alcuna interversione della detenzione (a titolo grazioso, nomine alieno) in possesso;
-- se pure gli appellanti avessero mai conseguito il possesso della striscia di terra, tale pos- sesso risulterebbe validamente interrotto da numerosi atti interruttivi, come l'esplicito rico- noscimento di nella prima udienza del giudizio possessorio (31.07.1985), allorché Parte_1
si dichiarò disponibile (in proprio e quale procuratrice di ) a restituire la striscia usurpa- CP_4
ta, rimuovendo la recinzione;
ciò che dimostra la mancanza dell'animus rem sibi habendi;
-- il ricorso possessorio è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva;
-- anche le deposizioni dei testimoni valgono a escludere alcun possesso utile ad usucapio- nem (o comunque a provare idonei atti interruttivi);
-- l'esatto posizionamento dell'area della quale si era riservato la proprietà esclusiva CP_1
si ricava dalle planimetrie allegate agli atti di vendita, sicché nessun accertamento catastale
è necessario né idoneo a inficiare la volontà negoziale.
ha infine concluso come riportato in epigrafe. CP_1
7- ed non si sono costituiti. Il giudizio, in grado di appello, è CP_4 Controparte_5
stato dapprima interrotto per la morte dell'avv. . In sede di notifica del ricor- CP_6
so per riassunzione, si è appurato che erano deceduti sia , sia . CP_4 Controparte_5
In seguito alla nuova interruzione del giudizio, gli appellanti si sono risolti a riassumerlo nei confronti dello Stato, ritenuto erede dei NI ai sensi dell'art. 586 c.c.. Persona_7
Si è costituita per lo Stato l' , negando che si siano verificate le condi- Controparte_2
7 zioni perché lo Stato possa considerarsi subentrato nel patrimonio relitto dai defunti NI, onde la propria carenza di legittimazione passiva.
8- Osserva la Corte che, per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di interruzione del pro- cesso per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assu- mendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta quali- tà, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condi- zione soggettiva, chiarendo la propria posizione e il conseguente difetto di legittimazione;
ciò perché, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per me- ra delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia co- nosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo [Cass. ord. 14.03.2024 n. 6815; Cass. ord. 30.06.2020 n. 12987].
Applicando il suddetto principio al caso in esame, v'è da dire che, se gli appellanti afferma- no che l'eredità di e di sia stata (già) devoluta allo Stato in CP_4 Controparte_5
mancanza di altri successibili, all'amministrazione costituitasi a tale titolo compete contesta- re la propria qualità di erede ex art. 586 c.c.. È quanto l' ha fatto con Controparte_2
fondamento, non tanto con il richiamo all'art. 480 c.c. e al termine non ancora decorso per accettare l'eredità da parte dei successibili, ignoti alla Corte ( e sono deceduti CP_4 CP_5
rispettivamente il 15.03.2016 e 26.06.2019), quanto con il rilievo che non si è (ancora) prov- veduto alla nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), passaggio obbligato pri- ma che si possa considerare avverata – pur con effetti ex tunc [Cass. 14.05.1963 n. 1197] – la devoluzione allo Stato.
Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa pos- sibilità di nomina di un curatore della stessa, non è necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma
è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato [Cass. 31.03.1987 n. 3087].
Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali penden- ti, a tutela dell'eredità [Cass.
5.07.1990 n. 7076]. La sentenza emessa nei confronti del cura- tore fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro i quali – con l'accetta- zione o, in via residuale, con la devoluzione allo Stato – abbiano poi acquistato la qualità di
8 erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effet- ti nei confronti degli eredi delle parti originarie ma anche di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, medio tempore, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente
[Cass. ord. 30.01.2023 n. 2725]. Solo dal momento in cui risultino realizzati gli scopi cui tende la legittimazione sostitutiva del curatore, vengono a cessare di diritto lo stato di giacenza dell'eredita e l'ufficio del curatore [Cass.
7.07.1972 n. 2274].
Quanto innanzi induce a ritenere che, all'attualità, l' (per l'impossibili- Controparte_2
tà di una trasmissione diretta e immediata dal de cuius allo Stato) sia priva di legittimazione passiva.
9- I quattro motivi di appello di e possono essere Parte_1 Parte_2
esaminati congiuntamente perché connessi.
Si osservano per l'usucapione, in quanto applicabili, le disposizioni generali sulla prescrizio- ne, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini (così
l'art. 1165 c.c.). Si applica dunque anche l'art. 2943 c.c., secondo il quale la prescrizione (e perciò l'usucapione) è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
(di cognizione, conservativo o esecutivo), ivi compreso, naturalmente, il ricorso possessorio, in quanto specificamente diretto a contestare l'altrui possesso. Le azioni possessorie hanno, infatti, efficacia interruttiva della durata dell'altrui usucapione in corso di perfezionamento anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto e incompatibile con la situazione possessoria dell'usucapiente [Cass.
7.12.2017 n. 29419].
Pertanto l'azione possessoria intrapresa da nei confronti di e dei CP_1 Parte_1
NI nel 1985 – nonostante l'esito negativo per difetto di prova che il de- Persona_7
nunziato spoglio fosse stato compiuto nell'anno antecedente – ha impedito o comunque in-
il decorso del termine per usucapire, mai ripartito prima dell'instaurazione del pre- Pt_5
sente giudizio, giacché la causa possessoria è stata definita dalla Corte di Cassazione in data successiva.
Nei due atti di vendita più volte menzionati – con postille incluse nelle allegate planimetrie, sottoscritte anche dagli acquirenti e oggi sostanzialmente non contestate – CP_1
aveva riservato a sé in proprietà l'area in contestazione, destinata a passo carrabile (ancora da realizzare) per l'accesso al piano interrato. Trattandosi di riserva di proprietà e non di ser- vitù di passaggio, non ha rilievo (se non ai limitati e qui estranei fini di circoscrivere il disagio
9 del cantiere per le confinanti proprietà) l'impegno a completare la rampa entro una data prefissata (30.06.1985). In quanto proprietario, poteva e può eseguire i lavori quando CP_1
ritenga più opportuno.
Nemmeno ha rilievo la contestazione mossa dagli appellanti in merito alla proprietà (fuga- cemente definita condominiale) del piano interrato: può ben servire di un accesso CP_1
carraio (su proprio suolo) un piano interrato di proprietà di terzi, i quali soltanto (e non gli appellanti e in causa come proprietari esclusivi di aree confinati) po- Parte_1 Pt_2
trebbero sollevare obiezioni.
Ancora, è del tutto irrilevante che la rampa – secondo gli appellanti – non potesse essere realizzata per mancanza totale delle condizioni di legge (parere della commissione del pae- saggio del Comune di Ischia;
parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici della Provincia di Napoli;
autorizzazione sismica), non foss'altro che per il fatto che la rampa non è stata mai realizzata. Ma ciò – è fin troppo ovvio – non impedisce al proprietario di ri- vendicare comunque la proprietà del suolo.
Infine, di nessun pregio è il tentativo degli appellanti di far valere la mancanza di un accer- tamento catastale sul corretto posizionamento dell'area. La sua esatta collocazione si desu- me infatti dagli atti di compravendita e allegate planimetrie.
10- L'appello va perciò rigettato. L'appello incidentale condizionato di resta assorbi- CP_1
to.
11- Spese del grado secondo soccombenza (DM 55\2014 e successive modifiche;
scaglione fino a € 26.000,00).
12- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di e di un ulteriore im- Parte_1 Parte_2
porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale con- Parte_1 Parte_2
dizionato di , in contraddittorio con l' , avverso la sen- CP_1 Controparte_2
tenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, 3.04.2019 n. 3625, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
b) condanna e , in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 5.200,00 per compensi CP_1
10 ed € 780,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
nonché alla ri- fusione delle spese di lite del presente grado in favore dell' , liquidate in Controparte_2
€ 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 21 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5725\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, 3.04.2019 n. 3625), vertente tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Napoli, Salita Pontecorvo 86, studio degli avv.ti Francesca Belmonte,
c.f. , pec e Giovanni C.F._3 Email_1
Belmonte, c.f. pec che C.F._4 Email_2
li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in data 11.01.2022 per rias- sunzione del processo interrotto, appellanti e
, c.f. , con domicilio eletto in Forio, Via San Francesco CP_1 CodiceFiscale_5
9, nello studio dell'avv. Giovanni Regine, c.f. , che lo rappresenta e di- C.F._6
fende giusta procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio in primo grado e allegata alla comparsa di costituzione in appello, pec Email_3
appellato / appellante incidentale (condizionato) nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso cui ope C.F._7
1 legis domicilia in Via Diaz 11, pec fax 081.4979313, Email_4 [...]
appellata Email_5 C.F._7
Conclusioni
Per e «a) in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare ogni ri- Parte_1 Pt_2
chiesta di restituzione della striscia di terreno per cui è causa e dei locali sottostanti (…) gli immobili degli attuali appellanti, con vittoria di spese, diritti e onorari;
in ogni caso
1.- rigetti la domanda di rivendicazione proposta dall'attore e, in accoglimento delle doman- de riconvenzionali dei convenuti, dichiari acquisita a loro favore, in dipendenza delle usuca- pioni gradatamente invocate con l'indicazione dei rispettivi termini, la proprietà della striscia di terreno di forma pressoché rettangolare, in Ischia, alla località Bosco d'Argento o Via Faso- lara, riportata nel NCT al fol. 13, p.lla 169 (infra maggior consistenza); con precisazione che ciascuno dei due convenuti ha acquistato la metà della striscia stessa annessa al giardino di rispettiva proprietà (porzioni divise dalla rete che i due possessori ebbero a installare subito dopo l'acquisto del loro possesso);
2.- dichiari prescritta e comunque rigetti per tutte le ragioni dedotte in comparsa, la doman- da con cui l'attore ha chiesto accertarsi un preteso perdurante obbligo dei convenuti di per- mettere l'esecuzione di quelle opere che i rispettivi titoli di acquisto prevedevano potersi eseguire, col concorso delle condizioni richieste, entro il trenta giugno 1985;
3.- dichiari prescritta e comunque rigetti la domanda di risarcimento di danni;
b) in via istruttoria si chiede ammettersi nuova C.T.U. ribadendo le istanze di primo grado e in particolare quello dell'esatta individuazione della striscia di terreno che sarebbe dovuta esser oggetto di sbancamento».
Per : «Va (…) confermata l'impugnata sentenza parziale, in ogni suo punto, dichia- CP_1
rando inammissibile, improcedibile, infondato e comunque rigettando il proposto appello e condannando gli appellanti in solido tra loro alla rivalsa di spese, compensi, rimborso spese generali, C.A. ed I.V.A. come per legge del doppio grado. In subordinato profilo, sempre pre- via declaratoria di inammissibilità, improcebilità e infondatezza del proposto gravame, va ac- colto l'appello incidentale condizionato, con revoca dell'ordinanza ammissiva della prova av- versa per le ragioni sopra dedotte, va confermata l'impugnata sentenza e ugualmente con- dannati gli appellati i solido tra loro alla rivalsa di spese, compensi, rimborso spese generali,
C.A. ed I.V.A. come per legge del doppio grado».
Per l' : «Voglia l'adita Corte d'Appello dichiarare il difetto di legittima- Controparte_2
2 passiva dell'evocata Amm.ne statale. Con vittoria di spese competenze e onorari di li- CP_3
te».
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 22.12.2008, convenne in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Parte_1 Parte_2
e i NI ed , per sentirli condannare al rilascio di
[...] CP_4 Controparte_5
una striscia di terreno dai medesimi usurpata in danno dell'attore, legittimo proprietario.
In particolare, dedusse di aver acquistato un suolo in Ischia, località Bosco CP_1
d'Argento o Via Fasolara, con atto per notaio di Forio del 27.04.1966, sul quale aveva Per_1
poi costruito un fabbricato per civili abitazioni composto dal piano interrato (di cui si CP_1
dichiara tuttora proprietario), dal piano terra, composto da due appartamenti e annessi, e da altri tre piani sovrastanti. I due appartamenti al piano terra furono poi venduti da CP_1
rispettivamente a (scrittura privata autenticata del 30.06.1984) e a CP_4 [...]
(atto pubblico per notaio del 16.03.1985). Nei due atti di vendita, Parte_1 Per_2
corredati di planimetrie sottoscritte dalle parti, si era riservata in proprietà esclusiva CP_1
la striscia di terreno oggetto di causa, perché intendeva realizzarvi – entro il 30.06.1985, come specificato nei due atti di vendita – una rampa di accesso al piano interrato di sua proprietà. Ma gli acquirenti e si erano spartiti quell'area rettangolare, an- CP_4 Parte_1
nettendola alle rispettive proprietà, installandovi recinzioni e pilastri.
In seguito ai predetti (ritenuti) illeciti, presentò alla Pretura di Ischia ricorso per CP_1
spoglio e turbativa del possesso. Fu reintegrato in prime cure in danno di e Parte_1
, con pronuncia tuttavia ribaltata in appello per carenza di prova in ordine alla CP_4
tempestività dell'azione entro l'anno dal sofferto spoglio. Il 27.05.2008 propose CP_1
ricorso per Cassazione, ancora pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Frattanto, con atto pubblico per notaio del 27.12.1999, i NI Per_2 Persona_3
vendettero a l'immobile a suo tempo acquistato da , includendovi Parte_2 CP_1
però (in mala fede) la metà della zona di terreno oggetto di causa. Cosicché risultò Pt_2
illegittimamente (e in mala fede) detentore dell'area in contestazione.
Tanto premesso, chiese pronunciarsi: CP_1
3 -- la condanna di all'immediato rilascio dell'area da lei usurpata, previa Parte_1
rimozione di tutte le opere, recinzioni e quant'altro installatovi;
-- la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia in parte qua dell'atto di vendita per notaio del 27.12.1999 tra i NI (venditori) Per_2 Persona_3
e (acquirente) nella parte in cui dispone il trasferimento a non domino di Parte_2
circa la metà dell'area usurpata a esso , con conseguente ordine al Conservatore dei CP_1
RR.II. di Napoli di procedere alle annotazioni di legge;
-- la condanna di all'immediato rilascio dell'area usurpata dai suoi danti Parte_2
causa NI , previa rimozioni di opere;
Persona_3
-- l'accertamento e dichiarazione dell'obbligo dei convenuti e in virtù Pt_2 Parte_1
dei rispettivi atti di acquisto, di consentire la realizzazione della rampa di accesso al piano interrato di proprietà lacono sottostante i due appartamenti dei convenuti e Pt_2
Parte_1
-- la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo dell'area usurpata;
danni (da liquidarsi anche secondo equità) costituiti: dai maggiori costi per la costruzione della rampa di accesso e delle altre opere;
dal mancato uso e disponibilità del piano interrato per mancanza della rampa di collegamento;
dal deprezzamento del piano interrato, rimasto del tutto intercluso per colpa dei convenuti;
-- la condanna dei convenuti alle spese di lite.
2- Nel costituirsi in giudizio con difesa comune, e Parte_1 Parte_2
eccepirono l'infondatezza della domanda e, in riconvenzionale, chiesero accertarsi il proprio acquisto dei beni rivendicati per intervenuta usucapione. in particolare, spiegò Pt_2
domanda subordinata di garanzia per evizione nei confronti dei NI . Persona_3
Dedussero i convenuti che, in merito alla riserva di proprietà posta dal venditore per l'eventuale realizzazione della rampa di accesso, andava rilevato che aveva previsto CP_1
che la predetta rampa e le ulteriori opere innanzi elencate si sarebbero dovute realizzare entro e non oltre il 30.06.1985. Inoltre, i NI erano stati immessi nel Persona_3
possesso dell'immobile acquistato già nel 1983, nel 1984. Verso marzo-aprile del Parte_1
1984, i convenuti, al fine di delimitare con opportuna recinzione le rispettive zone di appartenenza, avevano fatto installare una rete che seguiva l'asse centrale della striscia interposta tra i fondi di rispettiva proprietà. In sostanza, i convenuti – dovendo frattanto contrastare l'azione possessoria promossa da – ritenevano di avere acquisito pacifi- CP_1
4 camente il possesso delle due aree senza commettere alcuno spoglio. Sostennero anzi di Perso avere acquistato la proprietà delle due zonette per usucapione. Quanto all'acquisto di trone dai NI , si trattava di valida compravendita obbligatoria ai sensi Persona_3
dell'art. 1478 c.c.. Ogni altro diritto azionato da doveva infine ritenersi prescritto. CP_1
3- ed restarono contumaci. CP_4 Controparte_5
4- Con sentenza non definitiva del 3.04.2019 n. 3625, la sezione di Ischia del Tribunale di
Napoli ha così deciso:
-- ha rigettato la riconvenzionale di usucapione di;
Parte_3
-- ha dichiarato che i convenuti e (coniugato in regime di Parte_1 CP_4
comunione legale dei beni con ) hanno acquistato proprietà e possesso degli Controparte_5
immobili loro venduti da nel momento e per effetto dei rispettivi atti di CP_1
acquisto, laddove in precedenza avevano occupato i predetti immobili in qualità di meri detentori in nome dello stesso;
CP_1
-- ha dichiarato che nei due atti (scrittura privata autenticata del 30.06.1984 di vendita a
, in comunione dei beni con;
atto pubblico per notaio CP_4 Controparte_5 Per_2
del 16.03.1985 di vendita a il venditore si era riservato la proprietà Parte_1 CP_1
esclusiva sulla strisca di terreno intermedia tra i due piccoli giardini venduti a e CP_4
e la circostanza risulta ammessa da in propro e quale avvocata Parte_1 Parte_1
e procuratrice di , nella prima udienza del giudizio possessorio (31.07.1985); CP_4
-- ha dichiarato che i convenuti e, per essi, l'avente causa Parte_1 Persona_3 Per_5
[...
non hanno alcun titolo che giustifichi l'occupazione dell'area in contestazione;
-- ha condannato all'immediato rilascio delle due aree;
Parte_1 Pt_2
-- ha dichiarato la nullità e inefficacia dell'atto di compravendita per notaio di Forio Per_2
del 27.12.1999, rep. 66728, racc. 25837, nella parte in cui i NI hanno Persona_3
venduto a l'area (oggetto di causa) di proprietà di;
Pt_2 CP_1
-- ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
-- ha dichiarato e in virtù dei menzionati atti di acquisto, obbligati, Pt_2 Parte_1
previo rilascio della striscia di terreno in contestazione, a consentire la realizzazione, da parte di , della rampa di accesso al piano interrato. CP_1
Il Tribunale ha infine disposto la prosecuzione del giudizio per la stima dei danni subiti da e per l'esame della domanda di garanzia formulata da nei confronti dei suoi CP_1 Pt_2
danti causa e . CP_4 CP_5
5 5- Hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rite- nuto interrotto il termine di prescrizione ai fini dell'usucapione. In particolare, non costitui- rebbe atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem il ricorso possessorio depositato da il 18.06.1985, dal momento che quel ricorso è stato ritenuto intempestivo perché CP_1
proposto oltre l'anno dal preteso spoglio, onde l'inoperatività del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono tra l'altro: che essi avevano acquistato da
, con gli appartamenti e annessi in proprietà esclusiva, anche il proporzionale diritto CP_1
sulle parti condominiali;
che gli atti escludevano le sole parti sottostanti la costruzione, poi- ché se ne pretendeva proprietario esclusivo;
che tale riserva di proprietà esclusiva CP_1
non era stata inclusa in precedenti atti di vendita di altre unità abitative, sicché la parte sot- tostante il fabbricato era ormai divenuta di proprietà condominiale;
che , nei due atti CP_1
di vendita agli appellanti, si era riservato il diritto di costruire una rampa di accesso al piano interrato entro il 30.06.1985; che la rampa non era stata realizzata né assentita dall'autorità amministrativa per mancanza totale delle condizioni di legge (parere della commissione del paesaggio del Comune di Ischia;
parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesisti- ci della Provincia di Napoli;
autorizzazione sismica), peraltro in totale assenza degli scantina- ti, mai autorizzati e mai realizzati;
che l'azione possessoria era stata promossa pochi giorni prima della scadenza del 30.06.1985 per poter addossare agli appellanti la responsabilità della mancata realizzazione della rampa.
Con il terzo motivo gli appellanti denunziano l'errore del Tribunale nell'individuazione dei beni oggetto di causa e in particolar modo della striscia di terreno sulla quale si sarebbe do- vuta edificare la rampa. Il c.t.u. non avrebbe, infatti, compiuto alcun accertamento catastale idoneo al corretto posizionamento dell'area: dalla sovrapposizione tra le risultanze delle mi- sure dell'Ufficio Catasto e la piantina allegata agli atti di vendita sarebbe emerso che la stri- scia reclamata da ricade solo in minima parte nella proprietà e per la CP_1 Parte_1
maggior parte nella porzione immobiliare oggetto di acquisto con atto per notaio del Per_2
1985. Onde la richiesta di rinnovo della c.t.u..
Con il quarto motivo gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, dal momento che proprio l'azione di spoglio intrapresa da e ritenuta tar- CP_1
diva dimostra il possesso di essi appellanti a decorrere da almeno un anno e un giorno ante-
6 cedenti al deposito del ricorso possessorio e dunque dal 17.06.1984. Il possesso, mai recupe- rato da , si è così protratto fino all'introduzione del presente giudizio nel 2008 ( CP_1 [...]
aggiunge al proprio il possesso dei suoi danti causa). Pt_4
Gli appellanti hanno infine rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
6- Si è costituito , deducendo che: CP_1
Per_
-- sia nella planimetria allegata alla vendita per scrittura privata autenticata a favore di
[...
sia in quella allegata all'atto pubblico di vendita a favore di risulta scritta la ri- Parte_1
serva in proprietà della striscia a favore di per la realizzazione della rampa per acce- CP_1
dere al piano interrato pure di sua proprietà;
-- le planimetrie sono sottoscritte dagli acquirenti, sicché, come rilevato dal primo giudice, nessuna usucapione era decorsa fino al momento delle rispettive vendite;
-- il termine iniziale del possesso ventennale per l'usucapione non è mai cominciato a decor- rere mancando alcuna interversione della detenzione (a titolo grazioso, nomine alieno) in possesso;
-- se pure gli appellanti avessero mai conseguito il possesso della striscia di terra, tale pos- sesso risulterebbe validamente interrotto da numerosi atti interruttivi, come l'esplicito rico- noscimento di nella prima udienza del giudizio possessorio (31.07.1985), allorché Parte_1
si dichiarò disponibile (in proprio e quale procuratrice di ) a restituire la striscia usurpa- CP_4
ta, rimuovendo la recinzione;
ciò che dimostra la mancanza dell'animus rem sibi habendi;
-- il ricorso possessorio è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva;
-- anche le deposizioni dei testimoni valgono a escludere alcun possesso utile ad usucapio- nem (o comunque a provare idonei atti interruttivi);
-- l'esatto posizionamento dell'area della quale si era riservato la proprietà esclusiva CP_1
si ricava dalle planimetrie allegate agli atti di vendita, sicché nessun accertamento catastale
è necessario né idoneo a inficiare la volontà negoziale.
ha infine concluso come riportato in epigrafe. CP_1
7- ed non si sono costituiti. Il giudizio, in grado di appello, è CP_4 Controparte_5
stato dapprima interrotto per la morte dell'avv. . In sede di notifica del ricor- CP_6
so per riassunzione, si è appurato che erano deceduti sia , sia . CP_4 Controparte_5
In seguito alla nuova interruzione del giudizio, gli appellanti si sono risolti a riassumerlo nei confronti dello Stato, ritenuto erede dei NI ai sensi dell'art. 586 c.c.. Persona_7
Si è costituita per lo Stato l' , negando che si siano verificate le condi- Controparte_2
7 zioni perché lo Stato possa considerarsi subentrato nel patrimonio relitto dai defunti NI, onde la propria carenza di legittimazione passiva.
8- Osserva la Corte che, per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di interruzione del pro- cesso per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assu- mendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta quali- tà, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condi- zione soggettiva, chiarendo la propria posizione e il conseguente difetto di legittimazione;
ciò perché, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per me- ra delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia co- nosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo [Cass. ord. 14.03.2024 n. 6815; Cass. ord. 30.06.2020 n. 12987].
Applicando il suddetto principio al caso in esame, v'è da dire che, se gli appellanti afferma- no che l'eredità di e di sia stata (già) devoluta allo Stato in CP_4 Controparte_5
mancanza di altri successibili, all'amministrazione costituitasi a tale titolo compete contesta- re la propria qualità di erede ex art. 586 c.c.. È quanto l' ha fatto con Controparte_2
fondamento, non tanto con il richiamo all'art. 480 c.c. e al termine non ancora decorso per accettare l'eredità da parte dei successibili, ignoti alla Corte ( e sono deceduti CP_4 CP_5
rispettivamente il 15.03.2016 e 26.06.2019), quanto con il rilievo che non si è (ancora) prov- veduto alla nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), passaggio obbligato pri- ma che si possa considerare avverata – pur con effetti ex tunc [Cass. 14.05.1963 n. 1197] – la devoluzione allo Stato.
Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa pos- sibilità di nomina di un curatore della stessa, non è necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma
è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato [Cass. 31.03.1987 n. 3087].
Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali penden- ti, a tutela dell'eredità [Cass.
5.07.1990 n. 7076]. La sentenza emessa nei confronti del cura- tore fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro i quali – con l'accetta- zione o, in via residuale, con la devoluzione allo Stato – abbiano poi acquistato la qualità di
8 erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effet- ti nei confronti degli eredi delle parti originarie ma anche di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, medio tempore, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente
[Cass. ord. 30.01.2023 n. 2725]. Solo dal momento in cui risultino realizzati gli scopi cui tende la legittimazione sostitutiva del curatore, vengono a cessare di diritto lo stato di giacenza dell'eredita e l'ufficio del curatore [Cass.
7.07.1972 n. 2274].
Quanto innanzi induce a ritenere che, all'attualità, l' (per l'impossibili- Controparte_2
tà di una trasmissione diretta e immediata dal de cuius allo Stato) sia priva di legittimazione passiva.
9- I quattro motivi di appello di e possono essere Parte_1 Parte_2
esaminati congiuntamente perché connessi.
Si osservano per l'usucapione, in quanto applicabili, le disposizioni generali sulla prescrizio- ne, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini (così
l'art. 1165 c.c.). Si applica dunque anche l'art. 2943 c.c., secondo il quale la prescrizione (e perciò l'usucapione) è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
(di cognizione, conservativo o esecutivo), ivi compreso, naturalmente, il ricorso possessorio, in quanto specificamente diretto a contestare l'altrui possesso. Le azioni possessorie hanno, infatti, efficacia interruttiva della durata dell'altrui usucapione in corso di perfezionamento anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto e incompatibile con la situazione possessoria dell'usucapiente [Cass.
7.12.2017 n. 29419].
Pertanto l'azione possessoria intrapresa da nei confronti di e dei CP_1 Parte_1
NI nel 1985 – nonostante l'esito negativo per difetto di prova che il de- Persona_7
nunziato spoglio fosse stato compiuto nell'anno antecedente – ha impedito o comunque in-
il decorso del termine per usucapire, mai ripartito prima dell'instaurazione del pre- Pt_5
sente giudizio, giacché la causa possessoria è stata definita dalla Corte di Cassazione in data successiva.
Nei due atti di vendita più volte menzionati – con postille incluse nelle allegate planimetrie, sottoscritte anche dagli acquirenti e oggi sostanzialmente non contestate – CP_1
aveva riservato a sé in proprietà l'area in contestazione, destinata a passo carrabile (ancora da realizzare) per l'accesso al piano interrato. Trattandosi di riserva di proprietà e non di ser- vitù di passaggio, non ha rilievo (se non ai limitati e qui estranei fini di circoscrivere il disagio
9 del cantiere per le confinanti proprietà) l'impegno a completare la rampa entro una data prefissata (30.06.1985). In quanto proprietario, poteva e può eseguire i lavori quando CP_1
ritenga più opportuno.
Nemmeno ha rilievo la contestazione mossa dagli appellanti in merito alla proprietà (fuga- cemente definita condominiale) del piano interrato: può ben servire di un accesso CP_1
carraio (su proprio suolo) un piano interrato di proprietà di terzi, i quali soltanto (e non gli appellanti e in causa come proprietari esclusivi di aree confinati) po- Parte_1 Pt_2
trebbero sollevare obiezioni.
Ancora, è del tutto irrilevante che la rampa – secondo gli appellanti – non potesse essere realizzata per mancanza totale delle condizioni di legge (parere della commissione del pae- saggio del Comune di Ischia;
parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici della Provincia di Napoli;
autorizzazione sismica), non foss'altro che per il fatto che la rampa non è stata mai realizzata. Ma ciò – è fin troppo ovvio – non impedisce al proprietario di ri- vendicare comunque la proprietà del suolo.
Infine, di nessun pregio è il tentativo degli appellanti di far valere la mancanza di un accer- tamento catastale sul corretto posizionamento dell'area. La sua esatta collocazione si desu- me infatti dagli atti di compravendita e allegate planimetrie.
10- L'appello va perciò rigettato. L'appello incidentale condizionato di resta assorbi- CP_1
to.
11- Spese del grado secondo soccombenza (DM 55\2014 e successive modifiche;
scaglione fino a € 26.000,00).
12- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di e di un ulteriore im- Parte_1 Parte_2
porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale con- Parte_1 Parte_2
dizionato di , in contraddittorio con l' , avverso la sen- CP_1 Controparte_2
tenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, 3.04.2019 n. 3625, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
b) condanna e , in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 5.200,00 per compensi CP_1
10 ed € 780,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
nonché alla ri- fusione delle spese di lite del presente grado in favore dell' , liquidate in Controparte_2
€ 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 21 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11