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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 156
(Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici) 1. Entro il (( 31 dicembre 2009 )) , le regioni che hanno redatto (( piani paesaggistici)) verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito (( dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, )) per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. (( Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. )) 4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
(Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici) 1. Entro il (( 31 dicembre 2009 )) , le regioni che hanno redatto (( piani paesaggistici)) verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito (( dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, )) per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. (( Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. )) 4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
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- 1. Osservatorio di diritto comparatoGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
SOMMARIO: I Introduction. - Diversification and Asset Partitioning - 1.1. Multidivisional firms, economies of specialization and the economic rationales for diversification. - 1.2. Diversification and the organisation of different business activities. - 1.3. Benefits of asset partitioning. - 1.3.1. Rationalisation of the management of business risk. - 1.3.2. Protection of a firm's going concern value. - 1.3.3. Reduction of the cost of credit. - 1.4. Costs of asset partitioning. - II Separate Pools of Assets - 2.1. The discipline of separate pools of assets (“Patrimoni destinati ad uno specifico affare”). A brief overview. - 2.2. Advantages of creating separate pools of assets. - 2.2.1. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 29/07/2020, n. 687Provvedimento: […] viene espressamente evidenziato «che per la realizzazione degli interventi inseriti nel patto territoriale delle Isole Eolie è stato necessario attivare le procedure di modifica del P.T.P. sopracitato che ha prodotto l'integrazione dei Regimi Normativi, attuate con parere dell'Osservatorio Regionale del paesaggio prot. 1041 del 6 agosto 2004 decretato successivamente con d.a. 8 novembre 2066 pubblicato in G.U.R.S. n. 11 del 9 marzo 2007» con la precisazione che «le avviate procedure per l'iter di revisione del P.T.P. , ai sensi dell'art.156 del codice dei beni culturali ed il paesaggio allo stato attuale comunque non prevedono modifiche agli ambiti di tutela».Leggi di più...
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