Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4234/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4234/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
.04.1991, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia alla via Matt presso lo studio dell'avv. Antonietta Di Genova dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via Bol
[...] io dell'avv. Gennaro Pellegrino dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 20 maggio 2021, premetteva di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Controparte_1
Battipaglia (SA) in data 16 aprile 2011 e che dal o nati due figli:
(30.07.2011) e (23.02.2013). Per_1 Per_2 olare, la ricorr evava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n.534/2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e contestava quanto lie, chiedendo in particolare la residenza prevalente dei figli presso la propria abitazione e l'obbligo di mantenimento a carico della madre.
2. In data 2 novembre 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. All' udienza del 14 gennaio 2025, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, in virtu dell'accordo raggiunto.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4234/2021, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto, fermo restando il regime di affidamento condiviso, un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, riducendo a € 300,00 la misura di mantenimento per i minori. All'udienza del 05.07.2022, dopo avere proceduto all'ascolto dei minori, sono stati concordati dalle parti tempi sostanzialmente paritetici dei figli presso ciascun genitore e, all'udienza del 19.09.2024, e stato revocato l'obbligo a carico del di corrispondere la somma per il mantenimento dei figli ed e stato CP_1
'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi e al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto in udienza che il Tribunale ritiene eque e che, pertanto, ratifica;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- i figli bambini staranno con la madre la mattina fino al pomeriggio (l'orario varierà in base agli impegni e ai desiderata dei figli alle esigenze lavorative dei genitori) e con il padre fino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9,30, salva diversa regolamentazione anche per il sabato e la domenica;
- salvo diverso accordo, durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre il 24 dicembre e il successivo 1° gennaio e con la madre il 25 dicembre degli anni dispari e il 31 dicembre;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti;
le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura della meta con vincolo di solidarieta per il CTU, considerato che la ricorrente, inizialmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha superato il limite di reddito in epoca antecedente alla nomina dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone in conformita dell'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
B) dichiara integralmente compensate le spese di lite, C) pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura della meta con vincolo di solidarieta per il CTU Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi