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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Laura
Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 638/2022 promossa da:
OS IN nata a [...] il [...], (CF: [...]), rapp. ta e difesa, in virtù di procura allegata al fascicolo del primo grado di giudizio, dall'Avv.
Fabrizio Antonino Conte, (CF: [...]), e con cui elett.te domicilia presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Errico Alvino nr. 12; PEC: fabrizio.a.conte@forotorre.it
APPELLANTE
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ex lege -successore n. 225/2016 a titolo universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.
14, P.Iva n. 13756881002, in persona del suo Procuratore - Sig. Antonio Cristofaro, – in virtù di Atto notarile Rep. 175858 del 1/10/2021 Racc. n. 11458, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariacristina Cafarelli, C.F.
[...]ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA) alla Via del
Parco R. Margherita nr. 10; PEC: mariacristinacafarelli@avvocatinapoli.legalmail.it
-APPELLATA
1 PREFETTURA DI NAPOLI, CF ADS80030620639, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz nr. 11; PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it
- APPELLATO
Oggetto: sentenza n. 3300/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra CA AR ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata avverso l'estratto di ruolo per la cartella di pagamento n.
07120130126468781000 (ruolo n. 11859/2013 per contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2012), al fine di ottenerne l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio ADER eccependo: inammissibilità della domanda, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento nonché l'applicazione, al caso in esame, del termine prescrizionale decennale. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, così provvedendo in dispositivo: “il G.d.P. di Torre Annunziata, dott.ssa Maria Rosaria Pollio, definitivamente pronunciando: -dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello CA AR per i seguenti motivi: 1) errata pronuncia sulla ammissibilità della domanda spiegata;
2) violazione dell'art. 112 cpc per assenza di pronuncia sulla eccepita prescrizione del credito;
3) violazione dell'art. 115 e 116 cpc per errata valutazione delle prove;
4) difetto di motivazione della sentenza;
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del proposto appello, attesa la prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento nr.
07120130126468781000. Chiedeva, altresì, la condanna dell'ADER, in solido con la Prefettura di
Napoli, al pagamento delle spese di lite e competenze.
Si costituiva, altresì, l'ADER deducendo a sua volta i seguenti motivi: 1) inammissibilità della domanda proposta, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo. 2) mancata prescrizione del credito, attesa la regolarità non solo dell'intimazione di pagamento ma anche del preavviso di fermo;
3) corretta valutazione, ad opera del Giudice di prime cure, della documentazione
2 prodotta. Decorso del termine prescrizionale della cartella esattoriale. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, la Prefettura di Napoli eccependo, in primo luogo, la correttezza della sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese di lite.
L'appello proposto da CA AR contro la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata nr. 3300/2021 del 12.4.2021, depositata il 27.7.2021, è infondato, per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che l'eccezione sollevata dall'ADER in sede di comparsa di costituzione e risposta relativa alla inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale è fondata e, pertanto, va accolta.
L'appello non merita accoglimento stante l'infondatezza del motivo di doglianza concernente l'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Giova premettere che l'azione esperita dalla CA andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta
(diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali
(il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto della specifico motivo di gravame della CA sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della Suprema Corte. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata
3 da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una
(inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la già menzionata generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella
4 esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente
Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
5 per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21),
e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierna
6 appellante, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Allo stesso tempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass.
9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del
Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo,
7 costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l'Agenzia ha dimostrato di aver correttamente notificato la cartella (laddove il contribuente ne aveva prospettato l'assenza), pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica),
l'appellante ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, l'infondatezza dell'appello proposto.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In rigetto dell'appello, riforma la sentenza di primo grado impugnata n. 3300/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in persona della Dott.ssa Maria Rosaria
Pollio nel procedimento iscritto al n. 2603/2020 R.G., pubblicata il 27 luglio 2021; dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla Sig.ra CA AR avverso un mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché ex art. 12 comma
4 bis DPR 602/1973;
2) Spese di lite compensate.
Torre Annunziata, 14.1.2025 Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
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