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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.591 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
2.11.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Salvatore presso il cui studio in Potenza, alla Via Isca del Pioppo n.2, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vita presso il cui studio in Sala Consilina, alla Via Carlo Pisacane n.1, elettivamente domicilia;
(P.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodo presso il cui studio in Cosenza, al Corso Mazzini n.217, elettivamente domicilia;
APPELLATI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa il 2.11.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e della Controparte_3 [...]
, accoglieva per quanto di ragione la domanda e condannava in Controparte_2 solido le parti convenute al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.698,54, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione del 30.11.2021 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata ordinanza sollecitandone la riforma parziale quanto alla decisione del primo giudice di non riconoscere alla ricorrente le spese sostenute per gli ulteriori interventi eseguiti presso il Centro prima dell'interruzione della terapia nonché la somma asseritamente corrisposta per l'effettuazione di interventi non sostenuti. Pertanto, chiedeva che la Corte di Appello dichiarasse il diritto della stessa alla restituzione delle somme pagate per gli interventi non eseguiti o mal Parte_1 eseguiti per un ammontare complessivo di € 9.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed accertasse l'ulteriore danno non patrimoniale sofferto dall'appellante, con conseguente condanna delle controparti al relativo risarcimento ed al pagamento delle somme menzionate.
Con comparsa depositata il 24.2.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a Controparte_2 sostegno del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 4.4.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_3
il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità
[...] dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto depositato il 25.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 18.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato
(h.9,00 del 18.3.2025) nessuna delle parti costituite depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 19.3.2025 assegnava alle parti nuovo termine perentorio sino al giorno
29.4.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte, come previsto dall'art. 127 ter co.4 c.p.c.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato con il provvedimento pubblicato il 19.3.2025.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 2 stabilisce: “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”.
Nel caso in esame, con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 25.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ed è stato assegnato alle parti il termine perentorio sino alle h.9,00 del pag. 2 18.3.2025 per il deposito stesso. Entro il detto termine nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
L'art.127 ter c.p.c., al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In aderenza al dettato della norma appena evocata la Corte, preso atto del mancato deposito telematico di note scritte entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del 18.3.2025) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 25.2.2025, con ordinanza pubblicata il 19.3.2025 ha assegnato alle parti un nuovo termine perentorio sino al giorno 29.4.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite ha depositato le note scritte entro il termine perentorio fissato.
È opportuno precisare che l'art.127 ter co.2 e 4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili a tale data già pendenti davanti alla Corte di Appello.
Inoltre, la espressa qualificazione normativa dei menzionati termini come “perentori” comporta che, una volta che ciascuno di essi sia giunto a scadenza, sia precluso alle parti di fare luogo al deposito delle note scritte e che, ove il deposito comunque avvenga oltre la scadenza del termine, le note depositate non abbiano nessuna validità ed efficacia processuale ed il giudice non possa tenerne conto.
Pertanto, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
Al riguardo, va rilevato che a norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Ai sensi dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con ricorso depositato il
25.8.2020, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
pag. 3 Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 2.11.2021 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione Parte_1
del 30.11.2021 notificato nei confronti del Controparte_3
e della , ogni altra
[...] Controparte_2
istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 2.11.2021 e pubblicata in pari data;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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