Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2024, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, depositata in data 20/5/2021 n. 3340 - R.G. 4776/2017;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 13/03/2024 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, depositata in data 20/5/2021 n. 3340 (che ha accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. 676/2027 ex L. 24/3/2001 n. 89 proposto dall’odierno ricorrente), nella parte recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nella misura complessiva di € 200,00, oltre accessori come per legge. Chiede, altresì, gli interessi legali sui compensi e sulle spese generali dal deposito della sentenza (20/5/2021) al soddisfo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento del Ministero della Giustizia e il pagamento in suo favore della penalità di mora (c.detta astreinte) per il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e per ogni altra violazione e inosservanze successive da intendersi per tali sia quelle successive al giudicato, sia quelle successive all’emananda sentenza di ottemperanza.
L’08/04/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
L’11/10/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo, altresì, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, c.p.c., e un’istanza di passaggio in decisone della causa alla Camera di Consiglio del 20/11/2024, chiedendo l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate ivi e nella memoria depositata contestualmente alla predetta istanza.
Nella Camera di Consiglio del 20/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
2.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle “ sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 13/03/2024 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza di questo Tribunale, depositata in data 20/5/2021 n. 3340, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dal certificato rilasciato dalla Cancelleria di questo Tribunale del 28/02/2024.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, via p.e.c., al Ministero della Giustizia presso la sede reale in data 30/03/2022, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto (nei limiti di seguito precisati), non risultando l’adempimento in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, depositata in data 20/5/2021 n. 3340, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’avvocato ricorrente delle spese processuali liquidate nella predetta sentenza del T.A.R. Campania n. 3340 del 20/5/2021. Invece, i reclamati interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali nella predetta sentenza del T.A.R. Campania, n. 3340 del 20/5/2021, non sono dovuti dal deposito della sentenza (20/5/2021), poiché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato, in tal senso potendosi interpretare quanto da parte ricorrente chiesto nel presente giudizio di ottemperanza, dunque riconducibile alla specifica “ azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
2.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione resistente, da individuarsi, ai sensi dell’art. 5- sexies , comma 8, della Legge n. 89/2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo gli atti necessari al pagamento. Al riguardo, va precisato che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
- il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato art. 5-sexies, comma 8, della Legge n. 89/2001 (« qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti »).
2.4. - Deve, invece, essere disattesa la domanda di astreinte proposta dal ricorrente, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a, essendo la stessa manifestamente iniqua (anche considerato l’esiguo importo delle spese processuali per le quali agisce parte ricorrente e il riconoscimento degli interessi legali nei termini sopra precisati); né si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda di condanna del Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, c.p.c. (peraltro formulata nella memoria difensiva, non notificata, dell’11/10/2024).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua alla sentenza del T.A.R. Campania n. 3340 del 20/5/2021, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, inoltre, quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione resistente, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, fissando il termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO