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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1029/2024
PROMOSSA DA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede legale in Catania, zona industriale, V P.IVA_1
Strada n. 28, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Andreoni e dall'avvocato Valentina Bergami ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Antonio Abbadessa in Catania, via Umberto n. 143, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
pagina 1 di 9 Antonino Lanza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via XX Settembre n. 45, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 3.2.2017, agiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania, contro la società al fine di fare accertare Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa n. 048.33556.51, sottoscritta con la (oggi Parte_2
in data 26.7.1993, e ottenere la condanna al pagamento, in proprio favore, di euro Controparte_1
1.316.133,87, somma che la società aveva corrisposto al terzo danneggiato in forza della sentenza n.
3594/2012 del Tribunale di Catania, oltre agli interessi dalla denuncia del sinistro sino al saldo.
A sostegno di tali domande, esponeva di avere denunciato alla compagnia assicurativa, in data
20.4.1994, il sinistro occorso a in data 31.8.1993 e di avere chiesto di essere tenuta Parte_3 indenne in forza del menzionato contratto assicurativo. La compagnia assicurativa, con raccomandata del 16.9.1994, aveva ritenuto non operante la polizza ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, lettera a) (l'assicurazione non copre “i danni arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”) e lettera i) ( “i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi”).
La ricorrente evidenziava, invece, come il Tribunale di Catania, nell'ambito del processo civile promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, avesse accertato – nella sentenza non definitiva n. 2367/2012 – la responsabilità del sinistro in capo a e , CP_2 Persona_1 in solido tra loro, dichiarando, inoltre, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della in Parte_1 considerazione del rapporto di dipendenza del con la detta società. La ricorrente rilevava che, Per_1 successivamente, con la sentenza definitiva n. 3594/2013, era stata condannata dallo stesso Tribunale al pagamento, in favore dei coniugi e (in qualità di esercenti la CP_3 Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia, all'epoca minorenne, ), delle seguenti somme: - Parte_3
Euro 827.941,99 a titolo di danno non patrimoniale subito da;
- Euro 202.939,89 a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale subito da;
- Euro 202.939,89 a titolo di danno non CP_3 patrimoniale subito da - Euro 16.334,50 a titolo di danno patrimoniale subito da Controparte_4
pagina 2 di 9 e - Euro 65.977,60 a titolo di spese legali e così, complessivamente, CP_3 Controparte_4 della somma di Euro 1.316.133,87. La ricorrente esponeva che, tenuto conto di quanto accertato dal
Tribunale di Catania in ordine al rapporto di dipendenza di con la la Persona_1 Parte_1 stessa aveva nuovamente chiesto alla compagnia assicurativa – con raccomandata inviata in data
7.10.2015 – di considerare pienamente operativa la polizza contrattuale, senza, tuttavia, avere mai ottenuto risposta, ma soltanto richieste di integrazione documentale, prontamente evase.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, per quanto rilevante in Controparte_1 questa sede, l'inoperatività della polizza. Rilevava, a tal proposito, che, era Persona_1 dipendente della So.ve.bi s.r.l, con la qualifica di “viaggiatore piazzista”, e non era legato da alcun rapporto di dipendenza con la società assicurata.
Prodotta documentazione, il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2585/2024 pubblicata in data
24.5.2024, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta. Riteneva, infatti, non provato il rapporto di dipendenza tra la Parte_1
e .
[...] Persona_1
Avverso tale decisione, la ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data Parte_1
15.7.2024, sulla base di due motivi di gravame.
La società si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 18 ottobre 2024, resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza di discussione del 16 giugno 2025, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, la società appellante denuncia la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
L'appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver ribadito l'inammissibilità dell'azione volta a imporre alla compagnia assicurativa gli effetti di un giudicato formatosi in un altro procedimento cui la stessa non ha partecipato, ha, per un verso, escluso l'efficacia probatoria delle sentenze n. 2367/2012 e n.
3594/2013 del Tribunale di Catania, che avvaloravano l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra pagina 3 di 9 e la e, al tempo stesso, in modo contraddittorio, ha utilizzato come Persona_1 Parte_1 prova nel giudizio la sentenza n. 1436/2017 della Corte di appello di Catania, nonostante emessa in assenza della compagnia, traendone la dimostrazione dell'inesistenza del rapporto di dipendenza, presupposto necessario per l'operatività della polizza assicurativa.
Sostiene dunque che deve considerarsi integrato il rischio dedotto nella polizza, avendo già provveduto al pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati in forza della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, emessa dal Tribunale di Catania a proprio carico.
1.1. - Il motivo deve ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
1.2. – Non esiste, innanzitutto, il denunciato vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU., sent. n. 22232 del 3/11/2016; Sez.
VI, ord. n. 6758 del 01/03/2022; Sez. I, ord. n. 1986 del 28/01/2025), la motivazione è solo apparente e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando, sebbene graficamente esistente, “non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. Ricorre, quindi, il vizio di motivazione apparente della sentenza nell'ipotesi in cui l'anomalia motivazionale abbia reso non percepibile l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, impedendo, di conseguenza, un controllo effettivo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (Corte di cassazione, ord. n. 12096 del
17/5/2018).
A differenza del vizio di omessa pronuncia che ricorre ove il giudice abbia omesso completamente di adottare un qualsiasi provvedimento sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, il vizio di omessa o apparente motivazione presuppone che sia intervenuto un esame della questione oggetto di doglianza, ma che questo sia stato affetto da “totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
(Corte di cassazione, ord. n. 27551/2024). A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16611/2018, ha ravvisato la sussistenza del vizio di omessa motivazione, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione ad una decisione di merito che,
pagina 4 di 9 nell'ambito di un giudizio che verteva unicamente sulla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, aveva – da una parte – condiviso le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario e – al tempo stesso – aveva rigettato la domanda ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità. Il vizio è ravvisabile, in altri termini, qualora il giudice abbia adottato proposizioni, l'una successiva all'altra, che si pongono in posizione di antinomia, tanto da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo adottato ed illogica la decisione resa a conclusione del giudizio.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'iter logico seguito dal giudice di primo grado sia stato coerente e privo di insanabili contraddizioni. Il
Giudice, dopo aver ribadito il principio di diritto in forza del quale i provvedimenti giudiziari producono effetti soltanto tra le parti, ha escluso che le sentenze n. 2367/2012 e n. 3594/2013 del
Tribunale di Catania, rese nel giudizio di accertamento del rapporto principale relativo alla responsabilità civile della società assicurata, celebrato in assenza della compagnia assicurativa, possano produrre effetto nei confronti di quest'ultima.
La Corte di Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 12969/2022, ha ribadito che “è inammissibile
l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni
e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”. La chiamata del terzo garante in giudizio, come ribadito dalla Corte di Cassazione, assolve lo scopo, perseguito dal garantito, di ottenere che il garante sia assoggettato all'efficacia dell'accertamento del rapporto principale, in modo che l'esistenza di tale rapporto non possa più essere ridiscussa in un futuro giudizio nel quale lo stesso garantito farà valere la pretesa di garanzia. Nel successivo giudizio, con cui il garantito chiederà
l'accertamento dell'operatività della polizza assicurativa, si potrà discutere dunque soltanto della sussistenza della stessa, della sua debenza e di tutte le questioni ad essa relative. Ove, invece, come accaduto nella specie, l'accertamento del rapporto principale sia avvenuto nella lite con solo il pagina 5 di 9 garantito, il garante, nel successivo giudizio esperito nei suoi confronti, potrà – oltre che discutere tutti i profili sopra indicati – “anche contestare l'accertamento relativo al rapporto principale, in quanto esso ha avuto corso senza il suo contraddittorio e in tal caso occorrerà che esso venga ripetuto senza alcun vincolo di quello seguito fra il garantito e la parte del rapporto principale” (SS.UU., sent. n.
24707 del 4.12.2015).
Pertanto, la sentenza gravata, che ha fatto applicazione dei richiamati principi, è perfettamente conforme all'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione e non può, quindi, ritenersi viziata da insanabile illogicità o vizio della motivazione. Né il denunciato contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili può ravvisarsi nel fatto che il primo giudice abbia comunque riconosciuto valore probatorio indiziario alle medesime sentenze, poiché ciò non si pone in contrasto, tantomeno insanabile, con i principi già esposti, ma è espressione dell'ulteriore indirizzo con cui la medesima
Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudicato di condanna del danneggiante intervenuto in assenza di vocatio in ius del terzo garante, sebbene non possa essere opposto nei confronti dell'assicuratore, può, tuttavia, dispiegare – nel giudizio intentato dal garantito nei confronti della compagnia assicurativa – efficacia di prova o di elemento di prova documentale (Cass., Sez. III, sent. n.
4241/2013).
In definitiva, non sussiste il denunciato vizio di nullità della sentenza.
1.3. - Nel merito, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate dall'appellante, sebbene la motivazione adottata dal primo Giudice richieda alcune precisazioni.
L'articolo 3, lettera a), delle CGA stabilisce l'esclusione dalla garanzia assicurativa per i danni
“arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”.
Nel caso di specie, anche a prescindere dall'apporto probatorio che possano fornire le sentenze n.
2367/2012 e n. 3594/2013 del Tribunale di Catania e la sentenza n. 1436/2017 della Corte di appello di
Catania, è pacifico in causa che tra l'attrice e non sussisteva alcun rapporto di Persona_1 lavoro subordinato. Tale circostanza risulta idonea a far ritenere integrato, nella presente controversia, il presupposto per l'applicazione della clausola di esclusione della garanzia invocata dalla compagnia assicurativa, come correttamente statuito dal primo Giudice nella sentenza. Infatti, va ribadito che la polizza richiede – per poter trovare applicazione – che il danno sia stato arrecato da soggetto vincolato pagina 6 di 9 da rapporto di dipendenza con la non essendo sufficiente che il danno sia stato cagionato Parte_1 da soggetti (preposti) della cui opera la stessa si avvalga nell'esercizio della propria attività.
Va rilevato, al riguardo, che il rapporto di dipendenza costituisce una species del più ampio genus rappresentato dal rapporto di preposizione. Quest'ultimo, infatti, indica la relazione intercorrente tra un soggetto (preponente) e un altro soggetto (preposto) che agisce sotto la sua direzione, senza che sia necessario che tra i due sussista anche un rapporto di dipendenza. La subordinazione, invece, presuppone che il dipendente svolga le proprie mansioni sotto la direzione, il controllo e il potere disciplinare del datore di lavoro. Tali elementi caratterizzanti del rapporto di dipendenza non ricorrono nel caso di specie.
In particolare, risulta da tutte le sentenze – ancorché rese inter alios - ed è, peraltro, incontestato in fatto e, dunque, non bisognoso di specifica prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che Persona_1 era, al momento del fatto, dipendente della So.ve.bi. s.r.l. con la qualifica di “viaggiatore piazzista”.
Tale circostanza, peraltro, è stata ribadita dalla stessa nell'atto di citazione in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3594/2013 del Tribunale di Catania laddove si afferma: “pertanto, alcun rapporto di lavoro – di qualsivoglia genere – è mai intercorso tra ed il sig. , il quale al Pt_1 Per_1 contrario, come provato documentalmente era lavoratore di Sovebi” (v. pag. 26).
1.4. - Ne consegue che il motivo in esame risulta non solo infondato, ma anche inammissibile, in quanto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha escluso l'esistenza di un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 3, lett. a), delle CGA. A tal proposito, va, infatti, evidenziato come l'eventuale esistenza di un rapporto di preposizione in senso ampio, ove non riconducibile alla categoria del rapporto di dipendenza, quand'anche dimostrata, come accertato nella sentenza n. 3594/2013 del Tribunale di Catania, non risulterebbe comunque idonea a condurre alla auspicata riforma della decisione impugnata.
1.5. - È altresì inconferente il rilievo dell'appellante secondo cui, richiamando giurisprudenza risalente della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 3901/1997; Cass. sent. n. 3008/1996), l'obbligo indennitario, in capo alla compagnia assicurativa sorgerebbe direttamente dal pagamento del risarcimento del danno, effettuato dall'assicurato al danneggiato, in esecuzione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. L'accertata assenza di un rapporto di dipendenza costituisce, infatti, integrando un presupposto fattuale per l'applicazione della clausola di esclusione della garanzia assicurativa pagina 7 di 9 contenuta nelle CGA, fatto impeditivo della pretesa attorea volta al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Tale circostanza comporta l'assorbimento dell'esame dell'ulteriore censura formulata, nei termini sopra esposti, dall'appellante, concernente l'esistenza dell'obbligo indennitario in capo all'assicuratore.
1.6. - Il primo motivo va conclusivamente rigettato.
2. - Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado, con cui è stato condannato a rimborsare le spese processuali in favore della controparte.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'attrice (odierna appellante), il
Giudice di primo grado - che ha rigettato la domanda proposta dalla medesima attrice - ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
3. - Avuto riguardo a tutto quanto sopra considerato, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio - da liquidarsi, come in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00 in relazione alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che, come affermato da Cass. n. 8561/2023 e
30219/2023, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c, e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio), facendo applicazione, però, limitatamente a detta fase, dei parametri minimi - seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellante.
Atteso l'integrale rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1029/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2585/2024 del 24.5.2024 del Tribunale di Parte_1
Catania, che conferma.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in complessivi € 29.033,00 per compensi, di cui € 7.418,00 per fase di Controparte_1 studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 4.969,00 per fase di trattazione, € 12.333,00 per fase decisionale, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1029/2024
PROMOSSA DA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede legale in Catania, zona industriale, V P.IVA_1
Strada n. 28, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Andreoni e dall'avvocato Valentina Bergami ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Antonio Abbadessa in Catania, via Umberto n. 143, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
pagina 1 di 9 Antonino Lanza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via XX Settembre n. 45, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 3.2.2017, agiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania, contro la società al fine di fare accertare Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa n. 048.33556.51, sottoscritta con la (oggi Parte_2
in data 26.7.1993, e ottenere la condanna al pagamento, in proprio favore, di euro Controparte_1
1.316.133,87, somma che la società aveva corrisposto al terzo danneggiato in forza della sentenza n.
3594/2012 del Tribunale di Catania, oltre agli interessi dalla denuncia del sinistro sino al saldo.
A sostegno di tali domande, esponeva di avere denunciato alla compagnia assicurativa, in data
20.4.1994, il sinistro occorso a in data 31.8.1993 e di avere chiesto di essere tenuta Parte_3 indenne in forza del menzionato contratto assicurativo. La compagnia assicurativa, con raccomandata del 16.9.1994, aveva ritenuto non operante la polizza ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, lettera a) (l'assicurazione non copre “i danni arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”) e lettera i) ( “i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi”).
La ricorrente evidenziava, invece, come il Tribunale di Catania, nell'ambito del processo civile promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, avesse accertato – nella sentenza non definitiva n. 2367/2012 – la responsabilità del sinistro in capo a e , CP_2 Persona_1 in solido tra loro, dichiarando, inoltre, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della in Parte_1 considerazione del rapporto di dipendenza del con la detta società. La ricorrente rilevava che, Per_1 successivamente, con la sentenza definitiva n. 3594/2013, era stata condannata dallo stesso Tribunale al pagamento, in favore dei coniugi e (in qualità di esercenti la CP_3 Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia, all'epoca minorenne, ), delle seguenti somme: - Parte_3
Euro 827.941,99 a titolo di danno non patrimoniale subito da;
- Euro 202.939,89 a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale subito da;
- Euro 202.939,89 a titolo di danno non CP_3 patrimoniale subito da - Euro 16.334,50 a titolo di danno patrimoniale subito da Controparte_4
pagina 2 di 9 e - Euro 65.977,60 a titolo di spese legali e così, complessivamente, CP_3 Controparte_4 della somma di Euro 1.316.133,87. La ricorrente esponeva che, tenuto conto di quanto accertato dal
Tribunale di Catania in ordine al rapporto di dipendenza di con la la Persona_1 Parte_1 stessa aveva nuovamente chiesto alla compagnia assicurativa – con raccomandata inviata in data
7.10.2015 – di considerare pienamente operativa la polizza contrattuale, senza, tuttavia, avere mai ottenuto risposta, ma soltanto richieste di integrazione documentale, prontamente evase.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, per quanto rilevante in Controparte_1 questa sede, l'inoperatività della polizza. Rilevava, a tal proposito, che, era Persona_1 dipendente della So.ve.bi s.r.l, con la qualifica di “viaggiatore piazzista”, e non era legato da alcun rapporto di dipendenza con la società assicurata.
Prodotta documentazione, il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2585/2024 pubblicata in data
24.5.2024, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta. Riteneva, infatti, non provato il rapporto di dipendenza tra la Parte_1
e .
[...] Persona_1
Avverso tale decisione, la ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data Parte_1
15.7.2024, sulla base di due motivi di gravame.
La società si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 18 ottobre 2024, resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza di discussione del 16 giugno 2025, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, la società appellante denuncia la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
L'appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver ribadito l'inammissibilità dell'azione volta a imporre alla compagnia assicurativa gli effetti di un giudicato formatosi in un altro procedimento cui la stessa non ha partecipato, ha, per un verso, escluso l'efficacia probatoria delle sentenze n. 2367/2012 e n.
3594/2013 del Tribunale di Catania, che avvaloravano l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra pagina 3 di 9 e la e, al tempo stesso, in modo contraddittorio, ha utilizzato come Persona_1 Parte_1 prova nel giudizio la sentenza n. 1436/2017 della Corte di appello di Catania, nonostante emessa in assenza della compagnia, traendone la dimostrazione dell'inesistenza del rapporto di dipendenza, presupposto necessario per l'operatività della polizza assicurativa.
Sostiene dunque che deve considerarsi integrato il rischio dedotto nella polizza, avendo già provveduto al pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati in forza della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, emessa dal Tribunale di Catania a proprio carico.
1.1. - Il motivo deve ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
1.2. – Non esiste, innanzitutto, il denunciato vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU., sent. n. 22232 del 3/11/2016; Sez.
VI, ord. n. 6758 del 01/03/2022; Sez. I, ord. n. 1986 del 28/01/2025), la motivazione è solo apparente e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando, sebbene graficamente esistente, “non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. Ricorre, quindi, il vizio di motivazione apparente della sentenza nell'ipotesi in cui l'anomalia motivazionale abbia reso non percepibile l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, impedendo, di conseguenza, un controllo effettivo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (Corte di cassazione, ord. n. 12096 del
17/5/2018).
A differenza del vizio di omessa pronuncia che ricorre ove il giudice abbia omesso completamente di adottare un qualsiasi provvedimento sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, il vizio di omessa o apparente motivazione presuppone che sia intervenuto un esame della questione oggetto di doglianza, ma che questo sia stato affetto da “totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
(Corte di cassazione, ord. n. 27551/2024). A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16611/2018, ha ravvisato la sussistenza del vizio di omessa motivazione, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione ad una decisione di merito che,
pagina 4 di 9 nell'ambito di un giudizio che verteva unicamente sulla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, aveva – da una parte – condiviso le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario e – al tempo stesso – aveva rigettato la domanda ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità. Il vizio è ravvisabile, in altri termini, qualora il giudice abbia adottato proposizioni, l'una successiva all'altra, che si pongono in posizione di antinomia, tanto da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo adottato ed illogica la decisione resa a conclusione del giudizio.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'iter logico seguito dal giudice di primo grado sia stato coerente e privo di insanabili contraddizioni. Il
Giudice, dopo aver ribadito il principio di diritto in forza del quale i provvedimenti giudiziari producono effetti soltanto tra le parti, ha escluso che le sentenze n. 2367/2012 e n. 3594/2013 del
Tribunale di Catania, rese nel giudizio di accertamento del rapporto principale relativo alla responsabilità civile della società assicurata, celebrato in assenza della compagnia assicurativa, possano produrre effetto nei confronti di quest'ultima.
La Corte di Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 12969/2022, ha ribadito che “è inammissibile
l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni
e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”. La chiamata del terzo garante in giudizio, come ribadito dalla Corte di Cassazione, assolve lo scopo, perseguito dal garantito, di ottenere che il garante sia assoggettato all'efficacia dell'accertamento del rapporto principale, in modo che l'esistenza di tale rapporto non possa più essere ridiscussa in un futuro giudizio nel quale lo stesso garantito farà valere la pretesa di garanzia. Nel successivo giudizio, con cui il garantito chiederà
l'accertamento dell'operatività della polizza assicurativa, si potrà discutere dunque soltanto della sussistenza della stessa, della sua debenza e di tutte le questioni ad essa relative. Ove, invece, come accaduto nella specie, l'accertamento del rapporto principale sia avvenuto nella lite con solo il pagina 5 di 9 garantito, il garante, nel successivo giudizio esperito nei suoi confronti, potrà – oltre che discutere tutti i profili sopra indicati – “anche contestare l'accertamento relativo al rapporto principale, in quanto esso ha avuto corso senza il suo contraddittorio e in tal caso occorrerà che esso venga ripetuto senza alcun vincolo di quello seguito fra il garantito e la parte del rapporto principale” (SS.UU., sent. n.
24707 del 4.12.2015).
Pertanto, la sentenza gravata, che ha fatto applicazione dei richiamati principi, è perfettamente conforme all'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione e non può, quindi, ritenersi viziata da insanabile illogicità o vizio della motivazione. Né il denunciato contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili può ravvisarsi nel fatto che il primo giudice abbia comunque riconosciuto valore probatorio indiziario alle medesime sentenze, poiché ciò non si pone in contrasto, tantomeno insanabile, con i principi già esposti, ma è espressione dell'ulteriore indirizzo con cui la medesima
Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudicato di condanna del danneggiante intervenuto in assenza di vocatio in ius del terzo garante, sebbene non possa essere opposto nei confronti dell'assicuratore, può, tuttavia, dispiegare – nel giudizio intentato dal garantito nei confronti della compagnia assicurativa – efficacia di prova o di elemento di prova documentale (Cass., Sez. III, sent. n.
4241/2013).
In definitiva, non sussiste il denunciato vizio di nullità della sentenza.
1.3. - Nel merito, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate dall'appellante, sebbene la motivazione adottata dal primo Giudice richieda alcune precisazioni.
L'articolo 3, lettera a), delle CGA stabilisce l'esclusione dalla garanzia assicurativa per i danni
“arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”.
Nel caso di specie, anche a prescindere dall'apporto probatorio che possano fornire le sentenze n.
2367/2012 e n. 3594/2013 del Tribunale di Catania e la sentenza n. 1436/2017 della Corte di appello di
Catania, è pacifico in causa che tra l'attrice e non sussisteva alcun rapporto di Persona_1 lavoro subordinato. Tale circostanza risulta idonea a far ritenere integrato, nella presente controversia, il presupposto per l'applicazione della clausola di esclusione della garanzia invocata dalla compagnia assicurativa, come correttamente statuito dal primo Giudice nella sentenza. Infatti, va ribadito che la polizza richiede – per poter trovare applicazione – che il danno sia stato arrecato da soggetto vincolato pagina 6 di 9 da rapporto di dipendenza con la non essendo sufficiente che il danno sia stato cagionato Parte_1 da soggetti (preposti) della cui opera la stessa si avvalga nell'esercizio della propria attività.
Va rilevato, al riguardo, che il rapporto di dipendenza costituisce una species del più ampio genus rappresentato dal rapporto di preposizione. Quest'ultimo, infatti, indica la relazione intercorrente tra un soggetto (preponente) e un altro soggetto (preposto) che agisce sotto la sua direzione, senza che sia necessario che tra i due sussista anche un rapporto di dipendenza. La subordinazione, invece, presuppone che il dipendente svolga le proprie mansioni sotto la direzione, il controllo e il potere disciplinare del datore di lavoro. Tali elementi caratterizzanti del rapporto di dipendenza non ricorrono nel caso di specie.
In particolare, risulta da tutte le sentenze – ancorché rese inter alios - ed è, peraltro, incontestato in fatto e, dunque, non bisognoso di specifica prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che Persona_1 era, al momento del fatto, dipendente della So.ve.bi. s.r.l. con la qualifica di “viaggiatore piazzista”.
Tale circostanza, peraltro, è stata ribadita dalla stessa nell'atto di citazione in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3594/2013 del Tribunale di Catania laddove si afferma: “pertanto, alcun rapporto di lavoro – di qualsivoglia genere – è mai intercorso tra ed il sig. , il quale al Pt_1 Per_1 contrario, come provato documentalmente era lavoratore di Sovebi” (v. pag. 26).
1.4. - Ne consegue che il motivo in esame risulta non solo infondato, ma anche inammissibile, in quanto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha escluso l'esistenza di un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 3, lett. a), delle CGA. A tal proposito, va, infatti, evidenziato come l'eventuale esistenza di un rapporto di preposizione in senso ampio, ove non riconducibile alla categoria del rapporto di dipendenza, quand'anche dimostrata, come accertato nella sentenza n. 3594/2013 del Tribunale di Catania, non risulterebbe comunque idonea a condurre alla auspicata riforma della decisione impugnata.
1.5. - È altresì inconferente il rilievo dell'appellante secondo cui, richiamando giurisprudenza risalente della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 3901/1997; Cass. sent. n. 3008/1996), l'obbligo indennitario, in capo alla compagnia assicurativa sorgerebbe direttamente dal pagamento del risarcimento del danno, effettuato dall'assicurato al danneggiato, in esecuzione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. L'accertata assenza di un rapporto di dipendenza costituisce, infatti, integrando un presupposto fattuale per l'applicazione della clausola di esclusione della garanzia assicurativa pagina 7 di 9 contenuta nelle CGA, fatto impeditivo della pretesa attorea volta al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Tale circostanza comporta l'assorbimento dell'esame dell'ulteriore censura formulata, nei termini sopra esposti, dall'appellante, concernente l'esistenza dell'obbligo indennitario in capo all'assicuratore.
1.6. - Il primo motivo va conclusivamente rigettato.
2. - Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado, con cui è stato condannato a rimborsare le spese processuali in favore della controparte.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'attrice (odierna appellante), il
Giudice di primo grado - che ha rigettato la domanda proposta dalla medesima attrice - ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
3. - Avuto riguardo a tutto quanto sopra considerato, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio - da liquidarsi, come in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00 in relazione alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che, come affermato da Cass. n. 8561/2023 e
30219/2023, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c, e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio), facendo applicazione, però, limitatamente a detta fase, dei parametri minimi - seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellante.
Atteso l'integrale rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1029/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2585/2024 del 24.5.2024 del Tribunale di Parte_1
Catania, che conferma.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in complessivi € 29.033,00 per compensi, di cui € 7.418,00 per fase di Controparte_1 studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 4.969,00 per fase di trattazione, € 12.333,00 per fase decisionale, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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