TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3196 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3196 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, promosso
DA
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/03/1975 e (CF: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/06/1978 rappresentata e difesa la prima dall'Avv. SCHINA ALESSANDRA (CF:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in VIA C.F._3
GALILEO GALILEI 20 in TARANTO;
il secondo dall'Avv. DONVITO PAOLA ANTONIA
(CF: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito Corso C.F._4
GI RI 7 , come da mandato in calce al ricorso congiunto;
Parte_3 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, i coniugi Parte_1
e hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Martina Franca il
02/06/2012, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con sentenza messa dal Tribunale di Taranto in data 26.10.22; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Martina Franca il giorno 02/06/2012 da
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Martina Franca Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2012 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Martina Franca di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 10/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto nella minuta dal Goc dr. Francesco Donnaloia come da decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3196 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, promosso
DA
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/03/1975 e (CF: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/06/1978 rappresentata e difesa la prima dall'Avv. SCHINA ALESSANDRA (CF:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in VIA C.F._3
GALILEO GALILEI 20 in TARANTO;
il secondo dall'Avv. DONVITO PAOLA ANTONIA
(CF: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito Corso C.F._4
GI RI 7 , come da mandato in calce al ricorso congiunto;
Parte_3 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, i coniugi Parte_1
e hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Martina Franca il
02/06/2012, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con sentenza messa dal Tribunale di Taranto in data 26.10.22; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Martina Franca il giorno 02/06/2012 da
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Martina Franca Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2012 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 28.11.25, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Martina Franca di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 10/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto nella minuta dal Goc dr. Francesco Donnaloia come da decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale di Taranto