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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 234/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Edoardo Postacchini,
Letto il ricorso per ingiunzione depositato da (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
Rilevato che, a una delibazione sommaria e in relazione all'oggetto della controversia, sebbene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della fideiussione del 16/10/2018 costituisca una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, con conseguente vessatorietà ex art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Cons. (cfr. Cass. Civ., n. 27558/2023), tale clausola deve tuttavia ritenersi non ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore trattandosi di una eventuale decadenza che, ai sensi dell'art. 2969 c.c., è Parte_2 assoggettata all'eccezione della parte interessata;
Rilevato che, pur alla luce di quanto sopra rilevato, dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Ritenuti sussistenti i requisiti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
Ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ) CP_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2 di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. Quanto a la somma di € 123.344,71; CP_1
2. Quanto a fino a concorrenza della somma di € 35.296,80 Parte_2
3. Gli interessi legali sul solo capitale dalla domanda al saldo;
4. Le spese della presente procedura, che si liquidano in € 2.242,00 per compenso professionale, € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà definitivo ed esecutivo.
Perugia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Edoardo Postacchini,
Letto il ricorso per ingiunzione depositato da (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
Rilevato che, a una delibazione sommaria e in relazione all'oggetto della controversia, sebbene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della fideiussione del 16/10/2018 costituisca una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, con conseguente vessatorietà ex art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Cons. (cfr. Cass. Civ., n. 27558/2023), tale clausola deve tuttavia ritenersi non ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore trattandosi di una eventuale decadenza che, ai sensi dell'art. 2969 c.c., è Parte_2 assoggettata all'eccezione della parte interessata;
Rilevato che, pur alla luce di quanto sopra rilevato, dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Ritenuti sussistenti i requisiti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
Ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ) CP_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2 di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. Quanto a la somma di € 123.344,71; CP_1
2. Quanto a fino a concorrenza della somma di € 35.296,80 Parte_2
3. Gli interessi legali sul solo capitale dalla domanda al saldo;
4. Le spese della presente procedura, che si liquidano in € 2.242,00 per compenso professionale, € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà definitivo ed esecutivo.
Perugia, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini