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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 150/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Alberto Antonucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ezio Ponassi per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Per_ dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaella Ginipro, che la rappresenta CP_2
e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'Avv. Massimo Collà Ruvolo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 11 PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Nel merito ad integrale riforma della impugnata sentenza n. 1090/2022 – Tribunale di Alessandria, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n. 00120200007637301001 emessa da
[...]
nonché del ruolo presupposto n. 2020/000865 Controparte_5 Controparte_6
e/o della sua esecutività, emesso da per Controparte_7
l'inesistenza del prodromico titolo esecutivo e/o comunque per l'inesistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente, per l'effetto, annullando e/o dichiarando nulla detta cartella di pagamento nonché del ruolo presupposto n. 2020/000865 , emesso da Controparte_6 [...]
Controparte_7
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di ambo i gradi di giudizio.
PER : Controparte_1
Respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1090/2022, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata il 19.12.2022, in accoglimento della conclusioni già proposte in primo grado, ossia di respingere ogni domanda come e se formulata nei confronti di con Controparte_8
riferimento al ruolo n. 2020/000865 e alla relativa cartella n. 00120200007637301001, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, poiché l'attività svolta da è esente da censura e CP_9
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, essendo contestata esclusivamente l'attività dell'ente impositore, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con conferma della sentenza di primo grado anche in punto a spese e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
PER Controparte_7
Rigettare l'appello e tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto e, in ogni caso, rigettare in toto le istanze e le richieste proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 I. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. evocava in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_10 Controparte_11
chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. 00120200007637301001 emessa da
[...]
di e notificata il 21.10.2021, e il relativo ruolo esecutivo n. 2020/000865 CP_9 CP_5 [...]
Contr
emesso da con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di CP_6
€ 269.128,51, dovuto in qualità di coobbligato a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Contr Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996, gestito da e della surroga - conseguente al pagamento - nella posizione della banca che aveva concesso il finanziamento e che aveva escusso la garanzia.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la riscossione esattoriale delle somme, per inesistenza del titolo esecutivo;
il credito aveva infatti natura privatistica,
Contr trattandosi di finanziamenti erogati da istituti di credito privati, e in qualità di gestore del Fondo assumeva, con la surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia, la medesima posizione del creditore originario;
ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo si applicava la procedura esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 e, attesa la natura privatistica del credito in esame, doveva applicarsi l'art. 21 di tale testo normativo secondo cui “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; 2) l'assenza di prova Contr della notifica della comunicazione di surroga e contestuale invito al pagamento da parte di controparte aveva infatti proceduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, senza previamente aver notificato all'opponente la necessaria comunicazione di surroga e contestuale invito al pagamento, atto prodromico.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione evidenziando la correttezza del proprio CP_9 operato, consistito nell'emettere la cartella impugnata sulla base del ruolo esecutivo emesso dall'ente impositore, ed eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni Contr dell'opponente, relative al rapporto con Contr
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione allegando che, per effetto della disciplina in materia (precisamente, del richiamo all' art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998, contenuto nell' art. 2 comma
4 D.M. 20.6.2005, e dell'art. 8 bis L. 33/2015, ripetitivo e confermativo del regime già vigente),era previsto espressamente che il credito oggetto di recupero si iscrivesse direttamente a ruolo ex art. 17
D.Lgs. 46/1999, escludendosi la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo ex art 21
D.Lgs. 46/1999; che non vi era un obbligo giuridico di comunicazione della surroga e che peraltro Contr aveva effettuato la comunicazione al debitore principale (nel frattempo fallita) nella Parte_2
pagina 3 di 11 persona del curatore, e a tutti i fideiussori della società, tra cui , con lettere Parte_1
raccomandate a.r. inviate in data 16.10.2019.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 19.12.2022, riteneva infondata e respingeva l'opposizione proposta dal sig. , rilevando che: Parte_1
-non era in discussione l'esistenza del debito dell'opponente;
-sussisteva la legittimazione passiva di perché l'opponente contestava la legittimità della cartella CP_9
esattoriale, ritenendo la stessa emessa in assenza di valido titolo esecutivo, essendo in discussione anche la regolarità dell'agire di (situazione nella quale la Corte di Cassazione affermava la CP_9 legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione); Contr
-per il recupero delle somme erogate da per il Fondo di Garanzia a favore delle P.M.I., istituito con art. 2 co. 100 L. 662/06, l'art. 2 co. 4 D.M. 20.6.2005 prevedeva che l'Istituto, dopo l'escussione della garanzia da parte del finanziatore, acquisiva “il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate” e applicava “così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”; la previsione era confermata dall'art. 8 bis D.L. 3/2015, che prevedeva che al recupero del credito in esame si procedeva “mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”; per altro verso, l'art. 21 D.Lgs. 46/1999 disponeva che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge… le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; Contr
-il primo motivo di opposizione era infondato, in quanto il rapporto tra e il debitore, instaurato
Contr per effetto del pagamento da parte di della garanzia prestata, non aveva la stessa natura privatistica del rapporto che si instaurava con il soggetto erogante il finanziamento;
l'intervento del
Fondo di Garanzia rispondeva infatti all'interesse pubblico di sostegno all'economia privata, pertanto Contr
agendo per il recupero delle somme corrisposte, tutelava tale interesse, per recuperare da un soggetto inadempiente risorse da destinare a sostegno di altri soggetti;
questo era confermato anche dalla previsione dell'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, norma successiva al sorgere del credito oggetto di causa ma applicabile, nella parte in cui riconosceva la natura pubblicistica del credito, al caso di specie perché avente carattere ricognitivo di una situazione già esistente, come ritenuto dalla Cassazione;
Contr
-il secondo motivo era infondato poiché, anche se non era stata provata la comunicazione di al sig. , ciò non comportava la nullità del ruolo della cartella esattoriale;
infatti non esisteva Parte_1
Contr alcuna norma che prescrivesse a di comunicare la surroga al debitore;
la situazione non era pagina 4 di 11 dissimile a quella che si verificava in ipotesi di cessione del credito, nella quale costante giurisprudenza riteneva che la notificazione della cessione al debitore ceduto costituiva atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, anche in corso di causa;
inoltre, nel caso in esame la surroga aveva operato per effetto di una previsione di legge, sicuramente nota ai debitori nel momento in cui avevano acceduto al finanziamento garantito;
e lo stesso opponente ammetteva di esserne venuto a conoscenza per il tramite di un coobbligato, potendo provvedere al pagamento anche prima della formazione del ruolo esecutivo;
né dall'art. 67 comma 2 lett. a) D.P.R. 43/1988 si poteva ricavare un obbligo generale di comunicare un invito al pagamento prima della formazione del ruolo esecutivo;
la norma individuava una serie di atti propedeutici alla formazione del ruolo, ma collegati al tipo di entrate pubbliche individuate dal primo comma, per l'esigenza che prima dell'inizio della riscossione coattiva fossero effettuati gli adempimenti che di volta in volta rendevano il credito liquido, scaduto ed esigibile;
questa esigenza
Contr non ricorreva nel caso di specie, in cui il debito verso era ampiamente scaduto sin dall'originario inadempimento verso il soggetto che aveva erogato il finanziamento e poi escusso la garanzia, pertanto
Contr non vi era ragione di ritenere che dovesse emettere un qualche atto di accertamento prima di procedere alla formazione del ruolo.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito esposti e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' costituendosi, chiedeva di respingere l'appello in quanto Controparte_12
infondato, confermando la sentenza di primo grado, e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di respingere l'appello Controparte_7
in quanto infondato, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “omessa e/o errata e/o insufficiente e/o illogica motivazione laddove il
Contr Tribunale, ha ritenuto il carattere pubblicistico del rapporto creditorio in essere tra e il , Parte_1
concludendo per l'applicabilità, nel caso di specie, della procedura di riscossione coattiva esattoriale in virtù della deroga alla regola generale (fissata dall'art. 21 d.lgs. n. 46/99) espressa dal decreto ministeriale n. 122 del 20/06/2005 che legittimerebbe il gestore del fondo ad avvalersi della riscossione esattoriale per il recupero del credito originariamente vantato dall'istituto di credito, senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo in sede civile”- l'appellante allega che: il Tribunale non ha considerato che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, pagina 5 di 11 della banca erogatrice e dunque rappresenta un credito di natura privatistica;
dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46/1999, si evince che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie di causa;
il Tribunale ha anche commesso un errore applicativo della legge ratione temporis perché ha ritenuto applicabile retroattivamente l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, nonostante la sua introduzione sia successiva al sorgere del credito in esame;
in ogni caso, la norma si limita a sancire la prevalenza del privilegio del credito su qualsiasi altro diritto di prelazione, non statuendo sulla sua natura;
pertanto non può derivare dall'applicazione della stessa la natura pubblicistica del credito in esame;
il Tribunale
Contr ha erroneamente ritenuto che il D.M. 20.6.2005 abbia, non solo esteso a la disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D.Lgs. 46/1999, ma altresì introdotto un'ipotesi di riscossione coattiva, azionabile in assenza della precostituzione di un titolo esecutivo, nonostante l'assenza di qualsivoglia previsione normativa a riguardo.
Contr e replicano richiamando le norme in materia e le argomentazioni svolte nella sentenza CP_9
impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive prospettate nel giudizio di primo grado, e menzionando nuove sentenze che confermano lo stesso orientamento.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere alcuni cenni sulla fattispecie oggetto di causa e sulla normativa applicabile.
Contr svolge, in virtù di convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/1996, per assicurare, mediante risorse pubbliche, una garanzia ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese.
Il sig. si è costituito garante di con riferimento a contratto di Parte_1 Parte_2
finanziamento stipulato con per il quale è stato chiesto e ottenuto l'intervento del Controparte_13
Fondo di Garanzia.
Stante l'inadempimento contrattuale della società finanziata, dichiarata fallita, la banca ha provveduto a Contr escutere la garanzia del Fondo e ha erogato l'importo richiesto.
Contr Per effetto del pagamento eseguito in favore della banca garantita, ai sensi degli artt. 1203 e
1204 c.c. e dell'art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa che ha pagina 6 di 11 ricevuto il finanziamento ed è surrogata nei diritti spettanti alla banca finanziatrice nei confronti del fideiussore.
Il D.M. 20.6.2005 di “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (adottato ai sensi dell'art. 15 L. 266/1997), dispone all'art. 2 comma 4 che
“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Quindi viene previsto che per il recupero delle somme erogate si faccia luogo alla procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 (“si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”).
E l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015, dispone che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Come statuito dalle recenti pronunce della Suprema Corte:
-in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (ex L. n. 662 del 1996) che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo;
con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 D.Lgs. 146/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8 bis pagina 7 di 11 comma 3 D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. civ. 32148/2024;
Cass. civ. 9657/2024);
-al credito va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999
(Cass. civ. 15485/2024, che espressamente applica “indirizzi ormai consolidati di questa Corte” e rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la decisione impugnata, laddove ha negato la possibilità di
Contr procedere all'iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato da in mancanza di un titolo esecutivo, non è conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte).
Questa Corte d'Appello, che aveva già deciso nello stesso senso con sentenza n.754/2023, condivide tale consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. anche Cass. civ. 1005/2023 e Cass. civ. 15485/2024).
Non sussiste pertanto la dedotta nullità/illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo esecutivo, in
Contr quanto il diritto di credito restitutorio di è di natura pubblicistica e non privatistica, non si applica l'art. 21 D.Lgs. 46/1999 (concernente i rapporti di diritto privato e che peraltro fa “Salvo che sia Contr diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”) e non deve ottenere previamente un titolo esecutivo.
Con il secondo motivo – “Omessa e/o errata e/o insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione nonché errata applicazione di una norma di legge, laddove il Tribunale ha propeso per
Contr l'insussistenza dell'onere da parte di relativo alla comunicazione di surroga e contestuale diffida di pagamento in assenza di qualsivoglia previsione normativa a riguardo” – l'appellante allega che: il
Tribunale ha omesso di applicare al caso di specie l'art. 67 D.P.R. 43/1988 (richiamato dalla stessa
Contr nella comunicazione di diffida recapitata agli altri obbligati in solido), che al comma 2 lett. a) prevede, quale presupposto per la riscossione coattiva, l'avvenuta comunicazione di una serie di atti formali (tra cui la “liquidazione”) contenenti i termini ad adempiere, trascorsi i quali l'ente è Contr autorizzato a procedere esecutivamente;
e ha erroneamente ritenuto che il credito in capo a sia certo, liquido ed esigibile, nonostante l'assenza di qualsivoglia titolo presupposto all'uopo idoneo;
il ruolo si forma non per mero automatismo ma unicamente a seguito di un atto formale (liquidazione, decreto di revoca ecc.) che il debitore deve conoscere per poter instaurare eventualmente un pagina 8 di 11 contraddittorio con l'ente antecedentemente alle iniziative esecutive, anche al fine di prestare acquiescenza alle pretese creditorie;
altrimenti il debitore non avrebbe alcuna facoltà sul controllo delle
Contr valutazioni effettuate da nell'ambito della delibera del Comitato di gestione del Fondo che liquida gli importi da porre al recupero coatto;
riveste la qualità di fideiussore, e come tale Parte_1
non è in grado di valutare la scadenza, certezza ed esigibilità dei crediti;
per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è applicabile l'art. 67 D.P.R. 43/1988; del resto la Cassazione ha statuito che la mancanza della notificazione di un atto prodromico all'esecuzione, quale ad esempio l'avviso di accertamento tributario, inficia gli atti successivi determinandone la nullità (S.U.
10012/2021), e la pronuncia è estensibile anche al recupero del credito da parte del Fondo di Garanzia, che ne condivide il presupposto normativo, ovvero l'art. 67 D.P.R. 43/1988, il quale annovera tra gli atti suscettibili di comunicazione l'avviso di accertamento.
Contr e replicano richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in CP_9
accoglimento delle rispettive tesi difensive.
Il motivo è infondato.
Si premette che il sig. , con l'atto di opposizione alla cartella di pagamento e relativo ruolo, Parte_1 non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del debito per cui è stata emessa la cartella esattoriale.
Risultano pertanto irrilevanti le considerazioni, peraltro generiche, in ordine al fatto che lo stesso, quale fideiussore, non sarebbe stato in grado di controllare scadenza, certezza e liquidità del credito o le
Contr valutazioni di
Contr La deduzione dell'appellante secondo cui, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) D.P.R. 43/1988, sarebbe stata obbligata, a pena di nullità della cartella di pagamento, a comunicargli la surroga o la diffida di pagamento, è infondata.
L'art. 67 D.P.R. 43/1988 - “Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette” – al comma 1 dispone che “I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi”.
pagina 9 di 11 E al comma 2 lett. a) che “La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità: a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva…”.
Il comma 2 si riferisce alla riscossione delle imposte e tasse oggetto del comma 1, per le quali sussiste l'esigenza di porre in essere gli adempimenti che rendono il credito liquido, scaduto ed esigibile;
come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale esigenza non sussiste invece nel caso di specie, in cui il debito Contr verso è ampiamente scaduto sin dall'originario inadempimento verso la banca che ha erogato il finanziamento e ha poi escusso la garanzia.
D'altronde l'art. 67 non è più richiamato dall'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015
(sulla cui applicabilità si richiama la giurisprudenza, citata con riferimento al primo motivo di appello, di Cass. civ. 32148/2024), che rinvia esclusivamente all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 per la riscossione coattiva mediante ruolo.
La comunicazione dell'avvenuta surroga non è quindi atto prodromico necessario per l'iscrizione a ruolo.
Contr Con il pagamento da parte di alla banca che ha escusso la garanzia, a fronte dell'inadempimento del debitore (circostanze pacifiche in quanto non contestate dall'opponente), è mutato il soggetto creditore al quale deve essere effettuato il pagamento;
la surroga ha operato per effetto di una previsione normativa nota al sig. , trattandosi di finanziamento garantito dal Fondo di cui alla Parte_1
Contr L. 662/1996 gestito da e era fallita. Parte_2
Il mutamento del creditore a cui effettuare il pagamento è stato comunque comunicato con la cartella esattoriale e l'opponente non ha pagato né manifestato l'intenzione di pagare, dolendosi eventualmente dei maggiori costi derivanti dalla procedura di riscossione.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di entrambe le parti appellate.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase pagina 10 di 11 di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria, pubblicata il 19.12.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e Controparte_1 Controparte_11
che liquida per ciascuna di esse in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 150/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Alberto Antonucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ezio Ponassi per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Per_ dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaella Ginipro, che la rappresenta CP_2
e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'Avv. Massimo Collà Ruvolo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 11 PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Nel merito ad integrale riforma della impugnata sentenza n. 1090/2022 – Tribunale di Alessandria, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n. 00120200007637301001 emessa da
[...]
nonché del ruolo presupposto n. 2020/000865 Controparte_5 Controparte_6
e/o della sua esecutività, emesso da per Controparte_7
l'inesistenza del prodromico titolo esecutivo e/o comunque per l'inesistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente, per l'effetto, annullando e/o dichiarando nulla detta cartella di pagamento nonché del ruolo presupposto n. 2020/000865 , emesso da Controparte_6 [...]
Controparte_7
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di ambo i gradi di giudizio.
PER : Controparte_1
Respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1090/2022, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata il 19.12.2022, in accoglimento della conclusioni già proposte in primo grado, ossia di respingere ogni domanda come e se formulata nei confronti di con Controparte_8
riferimento al ruolo n. 2020/000865 e alla relativa cartella n. 00120200007637301001, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, poiché l'attività svolta da è esente da censura e CP_9
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, essendo contestata esclusivamente l'attività dell'ente impositore, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con conferma della sentenza di primo grado anche in punto a spese e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
PER Controparte_7
Rigettare l'appello e tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto e, in ogni caso, rigettare in toto le istanze e le richieste proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 I. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. evocava in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_10 Controparte_11
chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. 00120200007637301001 emessa da
[...]
di e notificata il 21.10.2021, e il relativo ruolo esecutivo n. 2020/000865 CP_9 CP_5 [...]
Contr
emesso da con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di CP_6
€ 269.128,51, dovuto in qualità di coobbligato a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Contr Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996, gestito da e della surroga - conseguente al pagamento - nella posizione della banca che aveva concesso il finanziamento e che aveva escusso la garanzia.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la riscossione esattoriale delle somme, per inesistenza del titolo esecutivo;
il credito aveva infatti natura privatistica,
Contr trattandosi di finanziamenti erogati da istituti di credito privati, e in qualità di gestore del Fondo assumeva, con la surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia, la medesima posizione del creditore originario;
ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo si applicava la procedura esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 e, attesa la natura privatistica del credito in esame, doveva applicarsi l'art. 21 di tale testo normativo secondo cui “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; 2) l'assenza di prova Contr della notifica della comunicazione di surroga e contestuale invito al pagamento da parte di controparte aveva infatti proceduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, senza previamente aver notificato all'opponente la necessaria comunicazione di surroga e contestuale invito al pagamento, atto prodromico.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione evidenziando la correttezza del proprio CP_9 operato, consistito nell'emettere la cartella impugnata sulla base del ruolo esecutivo emesso dall'ente impositore, ed eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni Contr dell'opponente, relative al rapporto con Contr
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione allegando che, per effetto della disciplina in materia (precisamente, del richiamo all' art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998, contenuto nell' art. 2 comma
4 D.M. 20.6.2005, e dell'art. 8 bis L. 33/2015, ripetitivo e confermativo del regime già vigente),era previsto espressamente che il credito oggetto di recupero si iscrivesse direttamente a ruolo ex art. 17
D.Lgs. 46/1999, escludendosi la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo ex art 21
D.Lgs. 46/1999; che non vi era un obbligo giuridico di comunicazione della surroga e che peraltro Contr aveva effettuato la comunicazione al debitore principale (nel frattempo fallita) nella Parte_2
pagina 3 di 11 persona del curatore, e a tutti i fideiussori della società, tra cui , con lettere Parte_1
raccomandate a.r. inviate in data 16.10.2019.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 1090/2022 pubblicata il 19.12.2022, riteneva infondata e respingeva l'opposizione proposta dal sig. , rilevando che: Parte_1
-non era in discussione l'esistenza del debito dell'opponente;
-sussisteva la legittimazione passiva di perché l'opponente contestava la legittimità della cartella CP_9
esattoriale, ritenendo la stessa emessa in assenza di valido titolo esecutivo, essendo in discussione anche la regolarità dell'agire di (situazione nella quale la Corte di Cassazione affermava la CP_9 legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione); Contr
-per il recupero delle somme erogate da per il Fondo di Garanzia a favore delle P.M.I., istituito con art. 2 co. 100 L. 662/06, l'art. 2 co. 4 D.M. 20.6.2005 prevedeva che l'Istituto, dopo l'escussione della garanzia da parte del finanziatore, acquisiva “il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate” e applicava “così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”; la previsione era confermata dall'art. 8 bis D.L. 3/2015, che prevedeva che al recupero del credito in esame si procedeva “mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”; per altro verso, l'art. 21 D.Lgs. 46/1999 disponeva che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge… le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; Contr
-il primo motivo di opposizione era infondato, in quanto il rapporto tra e il debitore, instaurato
Contr per effetto del pagamento da parte di della garanzia prestata, non aveva la stessa natura privatistica del rapporto che si instaurava con il soggetto erogante il finanziamento;
l'intervento del
Fondo di Garanzia rispondeva infatti all'interesse pubblico di sostegno all'economia privata, pertanto Contr
agendo per il recupero delle somme corrisposte, tutelava tale interesse, per recuperare da un soggetto inadempiente risorse da destinare a sostegno di altri soggetti;
questo era confermato anche dalla previsione dell'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, norma successiva al sorgere del credito oggetto di causa ma applicabile, nella parte in cui riconosceva la natura pubblicistica del credito, al caso di specie perché avente carattere ricognitivo di una situazione già esistente, come ritenuto dalla Cassazione;
Contr
-il secondo motivo era infondato poiché, anche se non era stata provata la comunicazione di al sig. , ciò non comportava la nullità del ruolo della cartella esattoriale;
infatti non esisteva Parte_1
Contr alcuna norma che prescrivesse a di comunicare la surroga al debitore;
la situazione non era pagina 4 di 11 dissimile a quella che si verificava in ipotesi di cessione del credito, nella quale costante giurisprudenza riteneva che la notificazione della cessione al debitore ceduto costituiva atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, anche in corso di causa;
inoltre, nel caso in esame la surroga aveva operato per effetto di una previsione di legge, sicuramente nota ai debitori nel momento in cui avevano acceduto al finanziamento garantito;
e lo stesso opponente ammetteva di esserne venuto a conoscenza per il tramite di un coobbligato, potendo provvedere al pagamento anche prima della formazione del ruolo esecutivo;
né dall'art. 67 comma 2 lett. a) D.P.R. 43/1988 si poteva ricavare un obbligo generale di comunicare un invito al pagamento prima della formazione del ruolo esecutivo;
la norma individuava una serie di atti propedeutici alla formazione del ruolo, ma collegati al tipo di entrate pubbliche individuate dal primo comma, per l'esigenza che prima dell'inizio della riscossione coattiva fossero effettuati gli adempimenti che di volta in volta rendevano il credito liquido, scaduto ed esigibile;
questa esigenza
Contr non ricorreva nel caso di specie, in cui il debito verso era ampiamente scaduto sin dall'originario inadempimento verso il soggetto che aveva erogato il finanziamento e poi escusso la garanzia, pertanto
Contr non vi era ragione di ritenere che dovesse emettere un qualche atto di accertamento prima di procedere alla formazione del ruolo.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito esposti e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' costituendosi, chiedeva di respingere l'appello in quanto Controparte_12
infondato, confermando la sentenza di primo grado, e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di respingere l'appello Controparte_7
in quanto infondato, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “omessa e/o errata e/o insufficiente e/o illogica motivazione laddove il
Contr Tribunale, ha ritenuto il carattere pubblicistico del rapporto creditorio in essere tra e il , Parte_1
concludendo per l'applicabilità, nel caso di specie, della procedura di riscossione coattiva esattoriale in virtù della deroga alla regola generale (fissata dall'art. 21 d.lgs. n. 46/99) espressa dal decreto ministeriale n. 122 del 20/06/2005 che legittimerebbe il gestore del fondo ad avvalersi della riscossione esattoriale per il recupero del credito originariamente vantato dall'istituto di credito, senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo in sede civile”- l'appellante allega che: il Tribunale non ha considerato che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, pagina 5 di 11 della banca erogatrice e dunque rappresenta un credito di natura privatistica;
dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46/1999, si evince che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie di causa;
il Tribunale ha anche commesso un errore applicativo della legge ratione temporis perché ha ritenuto applicabile retroattivamente l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, nonostante la sua introduzione sia successiva al sorgere del credito in esame;
in ogni caso, la norma si limita a sancire la prevalenza del privilegio del credito su qualsiasi altro diritto di prelazione, non statuendo sulla sua natura;
pertanto non può derivare dall'applicazione della stessa la natura pubblicistica del credito in esame;
il Tribunale
Contr ha erroneamente ritenuto che il D.M. 20.6.2005 abbia, non solo esteso a la disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D.Lgs. 46/1999, ma altresì introdotto un'ipotesi di riscossione coattiva, azionabile in assenza della precostituzione di un titolo esecutivo, nonostante l'assenza di qualsivoglia previsione normativa a riguardo.
Contr e replicano richiamando le norme in materia e le argomentazioni svolte nella sentenza CP_9
impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive prospettate nel giudizio di primo grado, e menzionando nuove sentenze che confermano lo stesso orientamento.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere alcuni cenni sulla fattispecie oggetto di causa e sulla normativa applicabile.
Contr svolge, in virtù di convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/1996, per assicurare, mediante risorse pubbliche, una garanzia ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese.
Il sig. si è costituito garante di con riferimento a contratto di Parte_1 Parte_2
finanziamento stipulato con per il quale è stato chiesto e ottenuto l'intervento del Controparte_13
Fondo di Garanzia.
Stante l'inadempimento contrattuale della società finanziata, dichiarata fallita, la banca ha provveduto a Contr escutere la garanzia del Fondo e ha erogato l'importo richiesto.
Contr Per effetto del pagamento eseguito in favore della banca garantita, ai sensi degli artt. 1203 e
1204 c.c. e dell'art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa che ha pagina 6 di 11 ricevuto il finanziamento ed è surrogata nei diritti spettanti alla banca finanziatrice nei confronti del fideiussore.
Il D.M. 20.6.2005 di “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (adottato ai sensi dell'art. 15 L. 266/1997), dispone all'art. 2 comma 4 che
“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Quindi viene previsto che per il recupero delle somme erogate si faccia luogo alla procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 (“si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”).
E l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015, dispone che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Come statuito dalle recenti pronunce della Suprema Corte:
-in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (ex L. n. 662 del 1996) che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo;
con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 D.Lgs. 146/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8 bis pagina 7 di 11 comma 3 D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. civ. 32148/2024;
Cass. civ. 9657/2024);
-al credito va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999
(Cass. civ. 15485/2024, che espressamente applica “indirizzi ormai consolidati di questa Corte” e rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la decisione impugnata, laddove ha negato la possibilità di
Contr procedere all'iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato da in mancanza di un titolo esecutivo, non è conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte).
Questa Corte d'Appello, che aveva già deciso nello stesso senso con sentenza n.754/2023, condivide tale consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. anche Cass. civ. 1005/2023 e Cass. civ. 15485/2024).
Non sussiste pertanto la dedotta nullità/illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo esecutivo, in
Contr quanto il diritto di credito restitutorio di è di natura pubblicistica e non privatistica, non si applica l'art. 21 D.Lgs. 46/1999 (concernente i rapporti di diritto privato e che peraltro fa “Salvo che sia Contr diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”) e non deve ottenere previamente un titolo esecutivo.
Con il secondo motivo – “Omessa e/o errata e/o insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione nonché errata applicazione di una norma di legge, laddove il Tribunale ha propeso per
Contr l'insussistenza dell'onere da parte di relativo alla comunicazione di surroga e contestuale diffida di pagamento in assenza di qualsivoglia previsione normativa a riguardo” – l'appellante allega che: il
Tribunale ha omesso di applicare al caso di specie l'art. 67 D.P.R. 43/1988 (richiamato dalla stessa
Contr nella comunicazione di diffida recapitata agli altri obbligati in solido), che al comma 2 lett. a) prevede, quale presupposto per la riscossione coattiva, l'avvenuta comunicazione di una serie di atti formali (tra cui la “liquidazione”) contenenti i termini ad adempiere, trascorsi i quali l'ente è Contr autorizzato a procedere esecutivamente;
e ha erroneamente ritenuto che il credito in capo a sia certo, liquido ed esigibile, nonostante l'assenza di qualsivoglia titolo presupposto all'uopo idoneo;
il ruolo si forma non per mero automatismo ma unicamente a seguito di un atto formale (liquidazione, decreto di revoca ecc.) che il debitore deve conoscere per poter instaurare eventualmente un pagina 8 di 11 contraddittorio con l'ente antecedentemente alle iniziative esecutive, anche al fine di prestare acquiescenza alle pretese creditorie;
altrimenti il debitore non avrebbe alcuna facoltà sul controllo delle
Contr valutazioni effettuate da nell'ambito della delibera del Comitato di gestione del Fondo che liquida gli importi da porre al recupero coatto;
riveste la qualità di fideiussore, e come tale Parte_1
non è in grado di valutare la scadenza, certezza ed esigibilità dei crediti;
per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è applicabile l'art. 67 D.P.R. 43/1988; del resto la Cassazione ha statuito che la mancanza della notificazione di un atto prodromico all'esecuzione, quale ad esempio l'avviso di accertamento tributario, inficia gli atti successivi determinandone la nullità (S.U.
10012/2021), e la pronuncia è estensibile anche al recupero del credito da parte del Fondo di Garanzia, che ne condivide il presupposto normativo, ovvero l'art. 67 D.P.R. 43/1988, il quale annovera tra gli atti suscettibili di comunicazione l'avviso di accertamento.
Contr e replicano richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in CP_9
accoglimento delle rispettive tesi difensive.
Il motivo è infondato.
Si premette che il sig. , con l'atto di opposizione alla cartella di pagamento e relativo ruolo, Parte_1 non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del debito per cui è stata emessa la cartella esattoriale.
Risultano pertanto irrilevanti le considerazioni, peraltro generiche, in ordine al fatto che lo stesso, quale fideiussore, non sarebbe stato in grado di controllare scadenza, certezza e liquidità del credito o le
Contr valutazioni di
Contr La deduzione dell'appellante secondo cui, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) D.P.R. 43/1988, sarebbe stata obbligata, a pena di nullità della cartella di pagamento, a comunicargli la surroga o la diffida di pagamento, è infondata.
L'art. 67 D.P.R. 43/1988 - “Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette” – al comma 1 dispone che “I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi”.
pagina 9 di 11 E al comma 2 lett. a) che “La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità: a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva…”.
Il comma 2 si riferisce alla riscossione delle imposte e tasse oggetto del comma 1, per le quali sussiste l'esigenza di porre in essere gli adempimenti che rendono il credito liquido, scaduto ed esigibile;
come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale esigenza non sussiste invece nel caso di specie, in cui il debito Contr verso è ampiamente scaduto sin dall'originario inadempimento verso la banca che ha erogato il finanziamento e ha poi escusso la garanzia.
D'altronde l'art. 67 non è più richiamato dall'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015
(sulla cui applicabilità si richiama la giurisprudenza, citata con riferimento al primo motivo di appello, di Cass. civ. 32148/2024), che rinvia esclusivamente all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 per la riscossione coattiva mediante ruolo.
La comunicazione dell'avvenuta surroga non è quindi atto prodromico necessario per l'iscrizione a ruolo.
Contr Con il pagamento da parte di alla banca che ha escusso la garanzia, a fronte dell'inadempimento del debitore (circostanze pacifiche in quanto non contestate dall'opponente), è mutato il soggetto creditore al quale deve essere effettuato il pagamento;
la surroga ha operato per effetto di una previsione normativa nota al sig. , trattandosi di finanziamento garantito dal Fondo di cui alla Parte_1
Contr L. 662/1996 gestito da e era fallita. Parte_2
Il mutamento del creditore a cui effettuare il pagamento è stato comunque comunicato con la cartella esattoriale e l'opponente non ha pagato né manifestato l'intenzione di pagare, dolendosi eventualmente dei maggiori costi derivanti dalla procedura di riscossione.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di entrambe le parti appellate.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase pagina 10 di 11 di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1090/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria, pubblicata il 19.12.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e Controparte_1 Controparte_11
che liquida per ciascuna di esse in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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