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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1715/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA S CIRO 16 80069 VICO EQUENSE ITALIA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è un' opposizione contro un'ordinanza ingiunzione.
1 In via pregiudiziale si osserva che nel caso in esame non si ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come in generale in tutti i casi di obbligazioni solidali. Ancora in via pregiudiziale, deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'ordinanza ingiunzione. Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Si tratta di principi di carattere generale che appaiono applicabili anche alla impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni (la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta in data 17.02.2023 mentre il ricorso è stato depositato il 17/3/2023), non possono essere esaminati, in questa sede tutti, i vizi formali del titolo opposto, quali i vizi di motivazione o eventuali decadenze, per emissione tardiva dell'atto impugnato o di atti presupposti (e quindi, fra l'altro le eccezioni relative alla tardività della contestazione, ed in generale, si ripete, tutte le eccezioni di carattere formale). Con riferimento al pagamento, l'odierno ricorrente afferma di aver fatto delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti parziali. In relazione a questo profilo l' afferma testualmente:” In CP_1 particolare, il ricorrente asserisce di avere pagato le quote a carico menzionando all'uopo istanza di rateizzazione/domanda di definizione agevolata, ma in realtà le quote a carico, a prescindere 2 da eventuali piani di dilazioni e/o c.d. rottamazioni o definizioni agevolate, devono necessariamente essere sempre pagate entro il termine perentorio dei tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento di cui sopra, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.”. Tale allegazione non appare perspicua. Infatti è evidente che l' , in caso di ammissione ad un'istanza di rateizzazione, CP_1 non può, successivamente, emettere un'ordinanza ingiunzione, qualora non alleghi degli inadempimenti della rateizzazione stessa o altre giustificazioni. In mancanza di una chiara ed idonea deduzione dell' sul punto, l'emissione dell'ordinanza non può che CP_1 ritenersi illegittima. Nel contempo non appare perspicuo nemmeno il comportamento del ricorrente. Infatti lo stesso allega di aver acceduto una precedente istanza di rateizzazione, ma non allega di aver accettato la susseguente rideterminazione del debito, per ius superveniens evidentemente più favorevole. Fra l'altro, gravando ovviamente l'onere del pagamento ex art. 2697 c.c. sul debitore, odierno opponente, in atti vi è prova solo di un adempimento parziale, Si deve rilevare che entrambe le parti non hanno sempre contribuito in massimo grado a fare chiarezza. In definitiva per quanto riguarda la sostanziale esistenza del credito non vi è prova di una sua completa estinzione, salva ovviamente la eventuale possibilità, ove ne ricorrano ancora i presupposti, dell'odierno ricorrente di ricorrente alla definizione agevolata per ius superveniens. Infine non risulta maturata alcuna prescrizione in considerazione degli atti interruttivi presenti in atti. Con riferimento alla ricezione dell'atto di accertamento lo stesso ricorrente, fra l'altro, afferma:” … ha solo ricevuto dopo tre anni atto di accertamento a seguito del quale ha provveduto prontamente al pagamento delle somme da Lui dovute “). Anche dalla istanza di rateizzazione, quindi, emerge che la notifica dell'atto di accertamento è andata a buon fine. L'ordinanza ingiunzione deve essere quindi revocata, fermi restando gli obblighi nascenti dalle istanze di rateizzazione presentate. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La novità e controversia delle questioni esaminate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) revoca l'ordinanza ingiunzione n° OI-001178970 Prot.llo . CP_1
5101.08/02/2023.0039385, rigettando le altre domande proposte;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 6/6/2025
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IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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