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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
R.G. n. n. 2382 /2023
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata
Ad esito dell'udienza del 29/5/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Rilevato che l'odierna opposizione riguarda l'ntimazione di Pagamento n. 295 2023 90051769
45/000, notificata in data 28.06.2023, con la quale l' ha intimato Controparte_1 alla Società il pagamento dell'importo complessivo di € 1.058.207,68, Parte_1 impugnata limitatamente all'importo di € 1.054.782,86 relativa a somme afferenti a contributi previdenziali richiesti alla società ricorrente nella qualità di datore di lavoro;
Considerato che, in riferimento agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e sull'applicazione delle relative sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, la competenza territoriale indicata dall'art. 444 c.p.c., ultimo comma, fa riferimento al luogo in cui è ubicato l'ufficio dell'Ente legittimato a pretendere i contributi, ed è inderogabile e che, nel caso di specie, tenuto conto della sede che ha gestito le pratiche, si radica davanti al Tribunale di Messina in funzione di giudice CP_2
del lavoro.
Avuto riguardo alla peculiarità giuridica della questione interpretativa sulla competenza territoriale, ricorrono i motivi per compensare interamente le spese di lite sostenute dalle parti.
PQM
Visto l'art. 444 co. 3 c.p.c.;
Dichiara la propria incompetenza per territorio, indicando come autorità giudiziaria territorialmente competente il Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro ed assegna il termine di giorni novanta per la riassunzione della causa;
Compensa interamente le spese di lite sostenute dalle parti.
Si comunichi.
Patti, 7/4/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata