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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1684/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI
[...] P.IVA_1
CASALE;
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE STIPA;
Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'opponente, così come da note in sostituzione d'udienza del 8.1.2025:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente ai crediti richiesti in pagamento per le fatture di interessi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma ingiunta con stralcio di quanto richiesto a titolo di interessi;
in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti ed aventi data antecedente il 22/09/2012 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma per i crediti coperti da prescrizione;
in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti a titolo di interessi - anche solo limitatamente a quelli rientranti per loro natura nell'ambito di applicazione dell'art. 2946 n. 4) c.c. ,- ed aventi data antecedente il 22/09/2017 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma per i crediti coperti da prescrizione;
ancora in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alle richieste di rimborso esami reflui per le fatture azionate e per l'effetto revocare il decreto per la parte in cui ingiunge il pagamento di fatture con tali imputazioni;
in via principale relativamente alla richiesta di interessi sugli interessi accertare l'illegittimità della domanda di pagamento di interessi sulle fatture di interessi dallo scadere delle stesse
pagina 1 di 21 anziché dal giorno dell'introduzione della domanda giudiziale e, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo anche solo relativamente a tale richiesta;
in via principale relativamente alle fatture emesse per interessi accertare l'illegittimità di quanto richiesto a titolo di interessi e posti in fattura per indeterminatezza e carenza di prova della richiesta e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle fatture emesse per interessi;
in via principale relativamente alle fatture emesse su presunte prestazioni rese ma non contrattualizzate accertare e dichiarare che nulla è dovuto relativamente a somme richieste per prestazioni non contrattualizzate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiunge il pagamento di tali importi;
in via principale relativamente alle fatture emesse successivamente alla risoluzione contrattuale accertare e dichirare che nulla è dovuto a seguito della risoluzione contrattuale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ovvero ridurre la somma ingiunta dell'importo corrispondente alle fatture emesse successivamente al 6/4/2021; in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della depur oggi CP_3 per non aver eseguito la manutenzione preventiva degli impianti gestiti;
Controparte_2 in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_4
oggi per non aver eseguito la manutenzione preventiva, predittiva e
[...] Controparte_2 programmata degli impianti gestiti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione dell'indebito percepito per l'importo di € 16.362.733,06 oltre interessi al tasso di mora dal dì dell'incasso sino alla restituzione ovvero nella maggior o minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_4 oggi per non aver eseguito la manutenzione ordinaria oltre a quella preventiva Controparte_2
e programmata dell'impianto di e, per l'effetto, condannarla del risarcimento dei CP_5 danni nella misura di € 8.700.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale accertare il credito del nei confronti della CP_1 CP_2 riportato nelle fatture indicate in atti e, per l'effetto, condannare la al
[...] Controparte_2 pagamento della somma di € 1.468.370,59 oltre interessi al tasso di mora dal dì del dovuto per ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata in caso di accertamento di reciproci crediti tra le parti disporre la compensazione giudiziale e condannare la al pagamento del residuo in favore Controparte_2 del . CP_1
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per l'opposto, così come da note in sostituzione d'udienza del 3.1.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- in via principale, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta svolte anche in via preliminare, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al ristoro delle spese dell'ulteriore presente procedimento di opposizione;
rigettare altresì le domande riconvenzionali siccome infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al ristoro delle spese di lite nei confronti dell'opposta;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali e comunque nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia diritto creditorio, risarcitorio e/o restitutorio in capo all'opponente disporre la compensazione giudiziale con il maggior credito riconosciuto ad con condanna di al Controparte_2 CP_1 pagamento del residuo in favore di con vittoria di spese e competenze di lite. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 21 Con atto di citazione notificato in data 29.10.2022,
[...]
(d'ora in Controparte_1 avanti indicato solo come ) opponeva il decreto ingiuntivo n. 511/2022 emesso dal CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento n. 1315/2022 r.g. in favore di e notificato Controparte_2 allo stesso in data 21/09/2022 (All. 2, comparsa di costituzione . CP_1 Controparte_2
L'opponente articolava l'atto di citazione in tredici motivi di opposizione, di seguito dettagliatamente analizzati, formulando, al contempo, tre domande riconvenzionali e un'eccezione di compensazione. In data 18.1.2023 si costituiva in giudizio l'opposto, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, nonché disporsi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Con ordinanza del 16.10.2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nell'assenza di istanze istruttorie relative a prove costituende, all'udienza del 9.1.2025, tenutasi in trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno tempestivamente depositato le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione appare parzialmente meritevole di accoglimento.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a il CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 26.620.626,38, oltre interessi come da domanda e CP_2 spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di numerose fatture emesse da (già Controparte_2
nell'ambito del rapporto contrattuale tra la stessa e l'opposto, , sorto dal CP_4 CP_1 contratto stipulato in data 14.11.2002 rep. n. 7079, avente ad oggetto l'affidamento della gestione (e attività connesse) degli impianti di depurazione in località nel Comune di Ascoli Piceno CP_5
(AP), e in località Contrada Santa Maria Goretti, nel Comune di Offida (AP).
Le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e dell'odierna opposizione sono le seguenti (vengono ricomprese nell'elenco anche le note di credito, così come indicate da da ultimo, con la CP_2 propria comparsa conclusionale) per un importo complessivo, al netto delle note di credito e degli acconti pure riportati da con la propria comparsa conclusionale, pari a € 26.620.626,38: CP_2
FATTURA N. 44 31/12/2003 61.861,69
FATTURA N.27 13/07/2004 88.138,31 (residuo)
FATTURA N.26 27/04/2005 7.184,82
FATTURA N.5 01/02/2006 18.892,69
FATTURA N.6 01/02/2006 1.081,61
FATTURA N.7 01/03/2006 124.431,86
FATTURA N.9 22/03/2006 330.000,00
FATTURA N.13 12/05/2006 977.030,58
FATTURA N.27 24/10/2006 385.204,46
FATTURA N.4 10/01/2007 956,04
FATTURA N.7 29/01/2007 33.037,01
FATTURA N.9 29/01/2007 9.804,00
pagina 3 di 21 FATTURA N.11 19/03/2007
FATTURA N.23 03/08/2007
FATTURA N.24 03/08/2007
NOTA CREDITO n.25 03/08/2007
FATTURA N.26 03/08/2007
FATTURA N.6 31/01/2008
FATTURA N.7 21/02/2008
FATTURA N.8 21/02/2008
FATTURA N.9 27/02/2008
FATTURA N.13 11/04/2008
FATTURA N.14 11/04/2008
FATTURA N.15 11/04/2008
FATTURA N.30 01/10/2010
FATTURA N.1 03/01/2011
FATTURA N.2 03/01/2011
FATTURA N.3 02/02/2011
FATTURA N.4 02/02/2011
FATTURA N.5 02/02/2011
FATTURA N.6 02/02/2011
FATTURA N.7 02/02/2011
FATTURA N.8 02/02/2011
FATTURA N.11 15/03/2011
FATTURA N.12 01/04/2011
FATTURA N.13 01/04/2011
FATTURA N.15 11/05/2011
FATTURA N.16 01/07/2011
FATTURA N.17 01/07/2011
FATTURA N.18 09/08/2011
FATTURA N.20 01/10/2011
FATTURA N.65 15/11/2011
FATTURA N.3 19/01/2012
FATTURA N.5 13/02/2012
FATTURA N.6 27/02/2012
FATTURA N.63 05/03/2012
FATTURA N.64 05/03/2012
FATTURA N.66 02/04/2012
FATTURA N.68 07/05/2012
FATTURA N.69 14/05/2012
FATTURA N.70 02/07/2012
FATTURA N.72 31/08/2012
FATTURA N.73 01/10/2012
FATTURA N.74 01/10/2012
FATTURA N.75 31/10/2012
110.000,00
441.636,82
114.759,29
-180.871,20
602.376,59
25.255,32
26.439,05
1.380,00
4.711,75
474.009,46
110.000,00
600.000,00
381.444,69
381.444,69
98.697,40
6.517,32
4.505,63
15.926,50
33.406,97
689.855,68
661.900,97
302.541,99
381.444,69
98.697,40
32.527,38 (residuo)
391.454,69
101.287,45
45.718,91
101.287,45
24.616,02 (residuo)
16.105,29
9.418,25 (residuo)
50.334,64
522.110,33
991.075,32
1.177,35 (residuo)
2.665,63
70.712,13
289.518,50
81.791,28
404.069,93
27.181,86 (residuo)
3.685,22 pagina 4 di 21 FATTURA N.76 30/11/2012 66.480,21
FATTURA N.2 02/01/2013 104.551,59
FATTURA N.3 15/01/2013 3.753,42
FATTURA N.4 31/01/2013 7.999,08
FATTURA N.5 25/02/2013 270,17 (residuo)
FATTURA N.70 28/02/2013 374.138,84
FATTURA N.71 28/02/2013 1.034.768,94
FATTURA N.74 02/04/2013 104.551,59
FATTURA N.75 05/06/2013 64.570,77
FATTURA N.77 01/07/2013 105.738,56
FATTURA N.80 27/08/2013 73.942,88
FATTURA N.120 01/10/2013 105.738,56
FATTURA N.123 02/12/2013 69.899,82
FATTURA N.1 02/01/2014 306.220,14 (residuo)
FATTURA N.2 02/01/2014 105.738,56
FATTURA N.5 31/01/2014 32.437,93
FATTURA N.6 31/01/2014 13.723,94
FATTURA N.42 14/02/2014 515.143,94
FATTURA N.43 14/02/2014 1.226.731,07
FATTURA N.44 28/02/2014 52.443,20
FATTURA N.19 31/12/2020 190.939,46
FATTURA N.2 19/02/2021 8.771.469,69
NOTA CREDITO3 19/02/2021 -11.154,27
FATTURA N.8 01/07/2021 205.773,05 (residuo)
FATTURA N.10 01/10/2021 385.973,14
FATTURA N.12 29/12/2021 385.973,14
FATTURA N.5707222 27/01/2022 56.918,99
FATTURA N.5707223 14/03/2022 385.973,14
FATTURA N.5707224 15/03/2022 3.524,34
FATTURA N.5707225 16/03/2022 1.269,20
FATTURA N.5707226 17/03/2022 1.284.681,58
Alla luce della complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'odierno Giudice, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva appare opportuno procedere alla stesura della motivazione seguendo l'ordine proposto dall'opponente nella citazione.
Con il primo motivo di opposizione lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto laddove il relativo ricorso si fondava su fatture su interessi. Ai sensi dell'art. 634, comma II,
c.p.c., infatti, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture
pagina 5 di 21 elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate. L'opponente ritiene che la fatturazione per interessi non rientri né nella categoria di somministrazione di merci né in quella di somministrazione di denaro e, pertanto, non possa essere provata con il deposito delle scritture contabili.
Il motivo di opposizione non è fondato. Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, ma, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il giudice dell'opposizione non valuta, dunque, più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Risulta, quindi, superato il motivo di opposizione in esame: in questa sede rileva la fondatezza o meno della pretesa creditoria, a prescindere dal fatto che ricorressero o meno i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo
(nella specie prova scritta ex art. 634 c.p.c.).
Sul punto pare opportuno precisare che si è limitata ad eccepire l'insussistenza dei CP_1 presupposti ex art 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, non contestando nel merito la pretesa creditoria relativa agli interessi oggetto delle relative fatturazioni. La effettiva debenza degli interessi nella misura fatturata sarà, comunque, oggetto di disamina più avanti.
Con il secondo motivo di opposizione si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati ante
22.9.2012, ovvero dieci anni prima della notifica del ricorso: l'opponente richiama sul punto nota giurisprudenza secondo cui, in sede di procedimento monitorio, l'effetto interruttivo si produce dal momento della notifica del ricorso e del decreto (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 27944 del
23/09/2022). A sostegno del motivo di opposizione, indica che la comunicazione del 20.2.2020 depositata dalla controparte in sede di ricorso monitorio (Doc. 47, comparsa di costituzione CP_2
All. 44) non sarebbe qualificabile come messa in mora in quanto non vi è alcuna analitica
[...] individuazione dei crediti richiesti di conseguenza corrispondenza con la richiesta con quanto le fatture azionate mediante il ricorso e decreto impugnati.
L'eccezione in esame non appare meritevole di accoglimento. Sul punto, non può ignorarsi che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 24913 del 18/08/2022). Nel caso in esame, ha Controparte_2
pagina 6 di 21 depositato in atti documentazione idonea a provare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione prima della notifica del ricorso e dello spirare del termine decennale di prescrizione: la missiva citata dall'opponente, erroneamente indicata come comunicazione del 20.2.2020 (risulta invece inviata in data 20.2.2019), appare atto idoneo ad interrompere il termine decennale di prescrizione. La comunicazione in esame è articolata in due distinte pretese creditorie: in primo luogo viene esplicitamente richiesto il pagamento dell'importo mancante per la gestione della spesa corrente al 31/12/2018 ammontante ad €1.138.995,30 con contestuale indicazione delle singole fatture oggetto della pretesa (per questo sono incaricato da di segnalare a la necessità CP_4 CP_1 che si provveda a rimuovere rapidamente tale sopradetta situazione di disagio ed a coprire l'importo mancante per la gestione della spesa corrente al 31/12/20218 ammontante ad €1.138.995,30); in secondo luogo, per le restanti somme, pur in assenza di un'analitica indicazione delle singole fatture poi fatte oggetto di decreto ingiuntivo, dal tenore letterale della comunicazione emerge chiaramente che la richiesta di adempimento avesse ad oggetto somme riferibili al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, somme in ogni caso puntualmente quantificate nel loro ammontare complessivo
(€21.798.902,79). Quanto all'inequivocabilità della richiesta di adempimento, dalla comunicazione in esame risulta testualmente che con la presente si mette in mora il debitore per CP_1
l'effettuazione del pagamento dell'importo di cui sopra di €21.798.902,79 oltre accessori, anche ad ogni effetto interruttivo della prescrizione.
In ogni caso, ha depositato in atti numerose altre missive inviate tra il 2007 e il 2018 Controparte_2
(All. 31, comparsa di costituzione e risposta) idonee a determinare l'interruzione della prescrizione.
Posto che le citate missive non risultano specificatamente contestate dal punto di vista contenutistico,
l'opponente ha contestato solo con la propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la mancata prova del ricevimento di due delle comunicazioni allegate (nello specifico quelle del 7.12.2007 e del 7.10.2009).
In primo luogo, la contestazione appare tardiva in quanto proposta per la prima volta in sede di memoria di replica e, dunque, preclusiva dell'esercizio del diritto di difesa da parte della controparte
(Cass. sez. L, sentenza n. 12636 del 13/06/2005). In secondo luogo, in ogni caso, la contestazione non appare decisiva in quanto le ulteriori comunicazioni prodotte appaiono idonee a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti fatti valere in giudizio (la fattura più risalente è datata
31.12.2003, n.44, e la prima comunicazione di cui sia provata la ricezione è datata 3.2.2010, all. 31 comparsa di costituzione e risposta . Controparte_2
Da quanto esposto deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di opposizione.
Con il terzo motivo di opposizione eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, CP_1 ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c., per somme a titolo di interessi sino al 22.9.2017. Posto che trattasi di interessi di natura moratoria, come noto, il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. è stato recentemente interpretato dalla Corte di Cassazione (sez.
1 - ordinanza n. 11125 del 24/04/2024) nel senso che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale. In linea con gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, deve rilevarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
pagina 7 di 21 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, il creditore quale attore in senso sostanziale, ha Controparte_2 provato la fonte del proprio diritto (contratto) allegando il lamentato inadempimento della controparte;
gravava su , quale convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova in merito ai fatti CP_1 estintivi, quali l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c.. Ebbene, sul punto, dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che gli interessi oggetto delle fatture indicate dovessero essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale: al contrario, CP_1
si è limitata ad asserire, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che
[...]
l'applicazione dell'art. 2948, n.4, c.c. alle obbligazioni pecuniarie a titolo di interessi prescindesse dal carattere periodico delle stesse.
Da ultimo, con la propria memoria di replica l'opponente ha precisato che, in ogni caso, si può limitare l'eccezione alle somme richieste come interessi sui canoni di gestione che, avendo contrattualmente natura periodica, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicabilità dell'art. 2946 n 4 c.c.. L'argomento non appare condivisibile, poiché la natura periodica dell'obbligazione principale non determina ex se la natura periodica anche dell'obbligazione di corresponsione degli interessi moratori dovuti sulle relative somme.
Da quanto esposto deriva l'infondatezza del terzo motivo di opposizione.
Con il quarto motivo di opposizione lamenta la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva relativamente alla richiesta di pagamento delle spese di analisi dei reflui effettuate ai sensi dell'art. 14 del contratto stipulato dalle parti, pagamento che graverebbe, invece, sull'utente finale. L'eccezione in esame va più correttamente qualificata in termini di carenza di titolarità passiva piuttosto che di carenza di legittimazione. Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del
pagina 8 di 21 giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
(Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come dai motivi spesi da in sede di CP_2 costituzione nell'odierna fase di giudizio, emerge esplicitamente quale asserito CP_1 debitore della pretesa creditoria. In virtù di ciò, dunque, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla convenuta e l'eccezione dalla stessa formulata deve essere riqualificata, piuttosto, in termini di carenza di titolarità passiva del rapporto, ovvero quale eccezione inerente al merito della pretesa.
Nel merito dell'eccezione, l'opponente sostiene che, ai sensi dell'art. 14 del contratto, il Gestore ( provvederà quindi […] a effettuare analisi di laboratorio sull'eventuale campione di Controparte_2 reflui prelevato dallo scarico utente (l'onere di queste analisi rimane a carico dell'utente): alla luce del dato letterale riportato, dunque, non potrebbe individuarsi quale soggetto tenuto a CP_6 sopportare i costi di tali analisi. Tali spese, infatti, dovrebbero gravare sull'utente finale, così come da espressa previsione contrattuale.
L'opposto, dal canto proprio, evidenzia che il successivo art. 31, rubricato altri oneri, stabiliva che il gestore si impegna ad effettuare le analisi necessarie per il controllo e la verifica della qualità dei reflui immessi in fognatura dagli utenti, dunque quelle stesse analisi indicate nell'art. 14, con la precisazione per cui gli oneri conseguenti saranno rimborsati dal gestore direttamente dall'utente o dal . In sintesi, il creditore opposto propone una lettura combinata degli artt. 14 e 31 del CP_1 contratto, alla luce della quale gli oneri per le analisi della qualità dei reflui avrebbero dovuto essere rimborsati dal , ovvero l'odierno opponente. CP_1
Sul punto appare fondata l'osservazione dell'opponente secondo cui la lettura combinata degli artt. 14 e 31 non conduce ad un'interpretazione fedele al dato letterale del testo contrattuale, oltre che della volontà delle parti. Ad un'attenta lettura degli articoli in esame, infatti, emerge che gli stessi abbiamo ad oggetto distinte attività di analisi, seppure entrambe rivolte alla qualità dei reflui. Nello specifico,
l'art. 14 pare avere ad oggetto l'analisi dei reflui in occasione dell'installazione di un nuovo allaccio, nuova autorizzazione o rinnovo: in altre parole, l'art. 14 ha ad oggetto analisi prodromiche al rilascio del titolo autorizzatorio. Al contrario, l'art. 31 ha ad oggetto la più generale e periodica attività di analisi destinata al controllo e attestazione del funzionamento degli impianti di depurazione. È evidente, dunque, che la lettura combinata dei due articoli in esame, come proposta da Controparte_2 non appaia percorribile.
Sul punto, dal momento che le fatture in esame risultano espressamente emesse in virtù delle attività svolte ai sensi dell'art. 14 del contratto (circostanza peraltro non specificamente contestata), appare fondata l'eccezione formulata dall'opponente nella parte in cui ritiene che tale pretesa creditoria avrebbe dovuto avere quali destinatari gli utenti finali.
L'opposto, sostiene che la mancata contestazione delle relative fatture impedisca in Controparte_2 ogni caso l'accoglimento dell'eccezione. Non si ignora che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma pagina 9 di 21 può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez.
2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011) […] L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)
(Cassazione, sez. 2, sentenza n. 3581 del 08/02/2024).
Nel caso in esame, tuttavia, non può riconoscersi la pretesa efficacia probatoria alle fatture allegate in quanto, in primo luogo, non risulta documentalmente provata l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'opposta; in secondo luogo, non è stato provato alcun comportamento concludente da parte di tale da far ritenere accettate le indicate fatture (tant'è che le stesse non CP_1 risultano essere mai state pagate).
Concludendo sul punto, dunque, appare fondata l'eccezione di cui al quarto motivo di opposizione avente ad oggetto le fatture di seguito indicate per un importo complessivo pari a €84.369,84, che non risulta dovuto:
FATTURA N. 26 27/04/2005 €7.184,82;
FATTURA N. 7 29/01/2007 €33.037,01;
FATTURA N. 5 01/02/2006 €18.892,69;
FATTURA N. 6 31/01/2008 €25.255,32.
Con il quinto motivo di opposizione, lamenta l'indebita pretesa di pagamento delle CP_1 fatture aventi ad oggetto le somme per “extra-canone” legato al superamento dei limiti di portata idrica. L'opponente ritiene non dovuto il pagamento delle citate somme in quanto non contrattualmente previsto;
cita l'art. 34 del testo contrattuale, secondo il quale qualora durante l'attività di gestione, si verificasse la necessità di svolgere ulteriori servizi le parti stipulanti il presente contratto definiranno preventivamente, di comune accordo, le modalità di espletamento del servizio e la ripartizione dei conseguenti corrispettivi mediante stesura di apposite convenzioni e aggiornamento del Piano economico finanziario; ed allega l'assenza di qualsiasi patto aggiuntivo e/o successivo sul punto. L'opposto, al contrario, ritiene che il pagamento delle citate somme fosse contrattualmente previsto alla luce dell'art. 1 del contratto, a norma del quale il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dal
al Gestore di tutte le prestazioni, le provviste e l'esecuzione dei lavori occorrenti per CP_1 eseguire a perfetta regola d'arte gli adempimenti di seguito elencati secondo tutto quanto previsto nel presente contratto e per quanto con esse non in contrasto ai documenti di gara ed all'offerta e relativi allegati presentati dal Gestore in fase di gara. Cita, altresì, l'art. 50 del contratto secondo cui per tutto quanto non previsto dal presente contratto le Parti rinviano a quanto previsto dal bando di gara e rispettivi allegati, all'offerta e relativi allegati presentata dall'Impresa Aggiudicataria non-ché al D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni. Ed indica che l'offerta economica cui rimanda il contratto (All. 34, comparsa di costituzione prevede che eventuali incrementi di Controparte_2 pagina 10 di 21 canone di gestione verranno riconosciuti al netto dello sconto sopra offerto solo nel caso in cui refluo trattato supererà o i 12.500 mc/giorno per l'impianto di o i 4.300 mc/giorni per CP_5
l'impianto di Santa Maria Goretti o i 500 ppm COD medio.
In sintesi, dunque, ritiene che la pretesa creditoria legata al c.d. extracanone sia legittima CP_2 alla luce della previsione contenuta all'interno dell'offerta economica a cui gli artt. 1 e 50 del contratto rimandano. L'argomento non appare fondato. Pur a voler ammettere l'operatività dell'integrazione contrattuale proposta dall'opposto, ciò non toglie che la previsione contenuta nell'offerta economica risulti connotata da totale genericità, il che la rende inidonea a giustificare la pretesa creditoria azionata. Già da un punto di vista strettamente letterale, gli incrementi del canone in caso di superamento dei parametri sono previsti come eventuali: giova precisare, infatti, che l'aggettivo eventuali sia inequivocabilmente riferito agli incrementi del canone e non al superamento dei parametri. Posto che ai sensi dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione del contratto non può essere strettamente ancorata al dato letterale, una lettura dello stesso volta alla ricerca della reale intenzione delle parti, nonché ispirata ai principi di buona fede (art 1367 c.c.) e di conservazione del contratto
(1368 c.c.) porta a ritenere che la previsione in esame vada intesa al più quale clausola di rinegoziazione sospensivamente condizionata al superamento dei parametri indicati;
a favore della lettura appena proposta depone anche il fatto che non sia previsto alcun parametro di determinazione dell'incremento del canone, il che non può che determinare la necessità di un ulteriore e successivo accordo delle parti sul punto. Da quanto esposto deriva che la clausola non possa legittimare la pretesa creditoria in parte qua, con conseguente accoglimento dell'eccezione formulata da CP_1 avente ad oggetto le fatture di seguito indicate, per un ammontare complessivo pari a €2.652.330,40, che risulta non dovuto:
€689.855,68; Parte_1
FATTURA N. 63 05/03/2012 €522.110,33;
FATTURA N. 09 22/03/2006 €330.000,00;
FATTURA N. 11 19/03/2007 €110.000,00;
FATTURA N. 14 11/04/2008 €110.000,00;
FATTURA N. 42 14/02/2014 €515.143,94;
FATTURA N. 70 28/02/2013 €374.138,84;
FATTURA N. 06 01/02/2006 €1.081,61.
Con il sesto motivo di opposizione, lamenta la violazione del divieto di anatocismo ex CP_1 art. 1283 c.c., in quanto sia il ricorso che il decreto ingiuntivo opposto hanno ad oggetto il pagamento delle somme portate dalle fatture oltre interessi di mora dalla scadenza delle stesse sino al soddisfo. Dal momento che parte delle fatture azionate ha ad oggetto somme dovute a titolo di interessi, la condanna al pagamento delle stesse oltre interessi di mora dalla scadenza al soddisfo determinerebbe la violazione del disposto del citato art. 1283 c.c..
L'argomento viene condiviso dall'opposto, il quale ritiene che il dettato del decreto ingiuntivo opposto, nella parte relativa all'ingiunzione di pagamento degli interessi, debba essere letto come riferito alle sole fatture non aventi già ad oggetto il pagamento di interessi. Di fatto, dunque, le parti concordano sulla fondatezza del motivo di opposizione in esame (le parti assumono posizione opposte esclusivamente in merito all'opportunità di revocare il decreto ingiuntivo o procedere ad una mera interpretazione dello stesso in senso conforme a quanto evidenziato dall'opponente).
pagina 11 di 21 Il motivo di opposizione esame, seppur fondato, risulta in ogni caso superato, come si vedrà, dall'accoglimento parziale del settimo motivo di opposizione.
Il settimo motivo di opposizione ha, infatti, ad oggetto l'errata quantificazione degli interessi oggetto delle fatture di seguito indicate, per un ammontare complessivo pari a €15.023.169,56 (da notare che l'importo complessivo delle fatture per interessi indicato dall'opponente a pag.3 dell'opposizione è erroneo, in quanto non tiene conto del fatto che la fattura 27 del 13.7.2004 è stata azionata solo per l'importo residuo di seguito indicato, al netto dell'acconto già versato. Risultano erroneamente indicati, inoltre, gli importi delle fatture n. 8 del 2.2.2011 e n. 11 del 15.3.2011):
FATTURA N. 44 31/12/2003 €61.861,69;
FATTURA N. 27 13/07/2004 €88.138,31; (residuo)
FATTURA N. 15 11/04/2008 €600.000,00;
FATTURA N. 08 02/02/2011 €661.900,97;
FATTURA N. 11 15/03/2011 €302.541,99;
FATTURA N. 64 05/03/2012 €991.075,32;
FATTURA N 71 28/02/2013 €1.034.768,94;
FATTURA N 43 14/02/2014 €1.226.731,07;
FATTURA N. 02 19/02/2021 €8.771.469,69;
FATTURA N. 5707226 17/03/2022 €1.284.681,58.
contesta la quantificazione degli interessi così come formulata dalla controparte, CP_1 sostenendo che, in carenza di prova sull'esatta applicazione degli interessi, loro decorrenza e quantificazione, le somme indicate non possono essere oggetto di condanna.
L'eccezione appare meritevole di accoglimento, seppur per motivi distinti rispetto a quelli allegati dall'opponente. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che le fatture emesse a titolo di interessi hanno ad oggetto gli interessi moratori vantati per il mancato saldo di una serie di ulteriori fatture, tra le quali, tuttavia, risultano comprese anche quelle non dovute per le ragioni poste a fondamento dei motivi di opposizione 4 e 5. In altre parole, risultano essere stati fatturati interessi moratori asseritamente maturati su somme capitali in realtà non dovute in accoglimento dei citati motivi di opposizione.
Dalla lettura delle fatture n. 2 del 19/02/2021, n. 43 del 14/2/2014, n. 71 del 28/2/2013, n. 64 del
5/3/2012 e n. 8 del 2/2/2011, nonché della documentazione alla stesse allegata (All. 38, comparsa di costituzione e risposta emerge chiaramente che tra le fatture produttive dei richiesti CP_2 interessi vi siano anche le fatture giudicate non dovute ai sensi dei motivi di opposizione nn. 4 e 5
(FATTURA N. 26 del 27/04/2005; FATTURA N. 7 del 9/01/2007; FATTURA N. 5 del 01/02/2006
FATTURA N. 6 del 31/01/2008; FATTURA N. 07 del 02/02/2011; FATTURA N. 63 del 05/03/2012;
FATTURA N. 09 del 22/03/2006; FATTURA N. 11 del 19/03/2007; FATTURA N. 14 del 11/04/2008;
FATTURA N. 42 del 14/02/2014; FATTURA N. 70 del 28/02/2013; FATTURA N. 06 del 1/02/2006).
A ciò si aggiunga, in linea con i generali criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, che in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma pagina 12 di 21 capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cassazione, sez. 1, sentenza n. 8242 del 24/05/2012). Posto che nel caso in esame il creditore non lamenta il tardivo adempimento, bensì il totale inadempimento dell'obbligazione, sullo stesso grava l'onere di indicare il giorno di scadenza delle singole obbligazioni. E, se da un lato l'opposto ha puntualmente allegato le fatture aventi ad oggetto interessi, dall'altro solo per alcune di esse risulta allegata documentazione idonea a chiarire la base di calcolo e il dies a quo di decorrenza. Tale documentazione, infatti non è rinvenibile per le seguenti fatture: n.44 del 31/12/2003;
n. 27 del 13/07/2004; N. 15 del 11/04/2008; N. 11 del 15/03/2011.
Ne deriva, dunque, la fondatezza dell'eccezione in esame, pur con la precisazione per cui la domanda attorea (rectius di parte opposta) di condanna al pagamento degli interessi moratori sulle fatture giudicate dovute (da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento delle fatture all'uopo emesse) dovrà trovare accoglimento, seppur non nella quantificazione indicata nella fatture azionate a tale titolo, bensì mediante condanna al pagamento degli interessi moratori, così come contrattualmente previsti (art. 35), dalla data di scadenza dell'obbligazione fino al saldo. Preme rilevare, infatti, che ai sensi dell'art. 4, comma I, D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Sul punto, inoltre, deve osservarsi che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento,
l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione (Cassazione, sez. 3, ordinanza n.
17684 del 25/08/2020).
L'ottavo motivo di opposizione ha ad oggetto l'asserita non debenza dei crediti richiesti per prestazioni successive alla risoluzione contrattuale del 6.4.2021. Sul punto, asserisce di aver CP_1 risolto il contratto ai sensi dell'art. 40 dello stesso, così come da comunicazione del 6.4.2021 allegata
(All. 10, atto di citazione): nessun pagamento, dunque, sarebbe dovuto per le prestazioni svolte dalla controparte a partire da tale data.
All'art. 40, comma I, del contratto di appalto le parti hanno convenuto che, verificandosi i casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del o a causa di revoca del CP_1
Contratto per motivi di pubblico interesse, sarebbero state rimborsate al Gestore una seria di voci di spesa;
a specificazione del dettato del primo comma, nei commi successivi dello stesso art. 40 sono previsti una serie di casi di revoca del contratto. Infine, ai sensi dell'ultimo comma, l'efficacia della risoluzione e/o revoca e/o decadenza e/o rescissione del Contratto è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del di tutte le somme sopra elencate (cfr. comma I). CP_1
pagina 13 di 21 Il citato art. 40 va qualificato quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne
l'importanza (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 17603 del 05/07/2018), ma non lo dispensa dall'onere di provare, o quantomeno allegare, i presupposti di operatività della stessa.
Nel caso in esame, al di là dell'idoneità o meno dei motivi addotti a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 40, l'opponente non ha né provato né allegato il ricorrere del presupposto individuato dall'ultimo comma dell'art. 40 per l'operatività della risoluzione, ovvero il pagamento delle somme individuate dal primo comma del citato articolo.
La circostanza, pur specificatamente contestata dal creditore opposto, non è stata in alcun modo oggetto di ulteriori osservazioni da parte dell'opponente. Alla luce dei motivi esposti, dunque, l'ottavo motivo di opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Il nono motivo di opposizione ha ad oggetto la contestazione del credito per inadempimento contrattuale per mancata effettuazione della manutenzione programmata preventiva. Nel dettaglio,
l'opponente ritiene non dovute le somme pretese dalla controparte in quanto la stessa si sarebbe resa inadempiente all'attività di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva alla quale era contrattualmente tenuta. Di fatto, dunque, l'opponente formalizza una contro eccezione di inadempimento rispetto alla quale assume di potersi limitare alla mera allegazione, essendo poi onere dell'opposta fornire adeguata prova dell'esatto adempimento (pag.3, comparsa conclusionale CP_1
).
[...]
Per nella condivisibilità del principio di diritto espresso sull'onere della prova in materia di eccezione di inadempimento (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 1701 del 23/01/2025), l'eccezione nel merito non appare meritevole di accoglimento.
In linea con quanto sostenuto dall'opposto, i fatti allegati a sostegno dell'eccezione in esame non appaiono idonei a giustificare l'accoglimento della stessa e il conseguente rigetto, anche parziale, della pretesa creditoria.
In punto di diritto, infatti, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 22353 del 03/11/2010).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'opponente lamenta l'inadempimento di generiche prestazioni di manutenzione senza provare o specificamente allegare che le stesse coincidano con quelle oggetto delle fatture azionate dalla controparte, e non legate rispetto a queste da alcun vincolo di corrispettività.
Inoltre, non può non rilevarsi che l'eccezione di inadempimento e le relative tempistiche non appaiono in linea con il richiamato canone di buona fede: nel corso del procedimento, infatti, è emerso che alcun rilievo di quelli in concreto fatti oggetto di eccezione sia stato precedentemente formalizzato da CP_1
pagina 14 di 21 in merito all'adeguata esecuzione dell'attività manutentiva posta contrattualmente a carico di CP_1
al contrario, l'inadempimento generico all'attività manutentiva risulta essere stato Controparte_2 rilevato alla controparte solo in occasione del giudizio e non in costanza di rapporto. Sul punto, non può condividersi l'argomento, a più riprese speso dall'opponente, secondo cui in costanza di rapporto lo stesso non fosse nelle condizioni di poter accertare l'adempimento dell'obbligazione manutentiva da parte dell'opposto: dalla lettura del contratto (art. 8), nonché della relazione di ATP in atti (All. 14 alle note scritte in sostituzione d'udienza del 11.10.2023 di ), emerge a chiare lettere che CP_1 fosse nella facoltà di nominare all'uopo un Organo di Alta Sorveglianza, e che poi CP_1 effettivamente esso abbia nominato un proprio supervisore con deliberazione di Comitato Direttivo n.
37/03 del 29/01/2003 (pag. 71, ATP). Emerge, altresì, che nel corso del rapporto abbia CP_1 in alcuni casi formalizzato specifiche contestazioni nei confronti della controparte: a titolo esemplificativo, con nota dell'11/12/2017 prot. 4566/2017 (pag. 71, ATP), segnalava CP_1 la necessità di provvedere ad una serie di attività (es: Sistemazione griglia a gradini della Sez.
Grigliatura (barre rovinate); Eliminazione del materiale sedimentato nel canale di bypass dei pretrattamenti;
Verniciare la griglia grossolana a pettine (Sez. Grigliatura); […] Mantenere, mediante riverniciatura, tutti i rivestimenti protettivi delle parti metalliche secondo l'art. 30 comma A 10 del contratto di gestione;
Sostituire i teli delle tende parasole degli uffici;
Eliminare tutti i rottami di ferro dall'area d'impianto) che presupponevano il preventivo accertamento dello stato dei luoghi. E giova rilevare che le attività segnalate da con la richiamata nota sono state in seguito eseguite CP_1 dalla controparte, così come da nota del 14/11/2018 prot. EU10595 (allegato 9 ATP;
pag. 73, ATP).
Alla luce di quanto esposto, e alla luce anche del fatto che era essa stessa già CP_1 inadempiente all'obbligo di pagamento di elevate somme, l'eccezione di inadempimento oggetto del nono motivo di opposizione non appare meritevole di accoglimento e contraria a buona fede.
Il decimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale con la quale, in sintesi,
l'opponente chiede la restituzione di quanto versato a titolo di canoni manutentivi non avendo l'opposta svolto la manutenzione programmata e preventiva. L'opponente assume di aver dato corso, in piena buona fede e in corso di contratto, al pagamento di fatture per la gestione per l'importo di
€32.765.467,12, ma il pagamento non risulterebbe giustificato non avendo l'opposta adempiuto alle proprie obbligazioni (per una puntuale individuazione delle fatture oggetto della domanda si rimanda all'analitica elencazione fornita dall'opponente a pagg. 13-19); ne deriverebbe il diritto dell'opponente di ripetere quanto pagato e non dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.. In merito alla quantificazione della somma oggetto della domanda riconvenzionale in esame, ritiene CP_1 che in ragione della natura del contratto e della valenza delle obbligazioni non adempiute, le stesse vadano quantificate nella misura del 50% dell'importo complessivo del contratto (pag. 12, atto di citazione).
La domanda non appare meritevole di accoglimento.
Posto che la domanda riconvenzionale in esame deve qualificarsi quale azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. (così come peraltro espressamente qualificata dall'opponente), deve rilevarsi, in punto di diritto, che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,
e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che,
pagina 15 di 21 nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto) (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 34427 del
23/11/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11294 del 12/06/2020).
Nel caso in esame, l'opponente non ha adeguatamente provato l'inesistenza della causa giustificativa delle somme versate. Sul punto, infatti, assume che la domanda riconvenzionale in CP_1 esame trovi piena prova nell'ATP in atti (vedasi, da ultimo, quanto asserito con la propria comparsa conclusionale, pag. 4), ma così non è. Risulta innegabile che dall'ATP in atti emerga un inadempimento di relativamente alle attività di manutenzione programmata e Controparte_2 preventiva. Nello specifico, in risposta al quesito n. 3 di parte resistente, emergono una serie di inadempienze ascrivibili in capo al in primo luogo, il CTU evidenzia sia la carenza di Controparte_2 relazioni trimestrali contrattualmente dovute (Mancano dunque le relazioni trimestrali relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e primo trimestre 2022, pag. 78) che la carente produzione di fatture per le annualità da 2002 a 2016; in secondo luogo, il CTU rileva, in ogni caso, una serie di carenze manutentive con riflessi sull'operatività dell'impianto che hanno coinvolto, tra gli altri, reparto dissabbiatura, reparto equalizzazione, reparto sollevamento iniziale, settore chimico, reparti sedimentazione, sezione nastro presse, quadri elettrici, gruppi elettrogeni e comparto di disinfezione (per una più attenta analisi si rinvia all'ATP in atti, pagg. 79-80). Tuttavia, pur a fronte degli inadempimenti sopra evidenziati, la domanda riconvenzionale non è accoglibile in quanto non risulta in alcun modo provato che le fatture che ne costituiscono l'oggetto fossero legate alle concrete inadempienze evidenziate in sede di ATP: l'opponente si limita ad un'elencazione di fatture pagate senza in alcun modo fornire prova di elementi che permettano di ritenere che queste avessero ad oggetto attività di manutenzione in realtà mai svolte e, dunque, riferibili alle inadempienze emerse in sede di ATP. Preme rilevare, inoltre, che sul punto l'opponente non ha formulato nell'odierno giudizio alcuna istanza di prova.
Ma ancora prima che in punto di prova, la domanda riconvenzionale in esame appare generica già in punto di allegazioni, genericità che traspare, altresì, dalla quantificazione della somma oggetto della domanda, apoditticamente individuata in misura pari al 50% di quanto incassato a titolo di canoni di gestione, per l'importo di €16.362.733,06. In virtù dei motivi esposti, ribadito che in materia di ripetizione di indebito l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, la domanda riconvenzionale non appare meritevole di accoglimento in quanto, oltre che generica in punto di allegazione fattuale, risulta priva di puntuale prova in merito all'assenza di causa giustificativa dei pagamenti effettuati (non risulta provato che le concrete attività poste a fondamento delle fatture pagate non siano in realtà state effettuate).
L'undicesimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da carenza di manutenzione ordinaria, da cui i costi di ripristino da sostenersi, quantificati in € 8.700.000,00. Alla luce del medesimo inadempimento contrattuale già oggetto del precedente motivo di opposizione (mancata esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria e programmata contrattualmente prevista), infatti, lamenta di aver subito un CP_1
pagina 16 di 21 danno da deperimento degli impianti, sostenendo che, se l'opposto avesse correttamente e costantemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali di manutenzione ordinaria e programmata non sarebbe stato necessario, come già esposto al punto 9, ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria (pagg. 19-20, atto di citazione).
In linea con i già richiamati principi sulla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità da inadempimento (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la domanda riconvenzionale in esame appare parzialmente fondata.
Ferma la prova del titolo, l'inadempimento di agli obblighi relativi alla manutenzione Controparte_2 ordinaria e preventiva dell'impianto risulta dimostrato. Come già precisato in riferimento al precedente motivo di opposizione, infatti, dalla relazione di ATP in atti emergono a chiare lettere, in risposta al quesito n. 3 di parte resistente, una serie di inadempienze ascrivibili in capo al (sul Controparte_2 punto si rimanda a quanto già esposto in sede analisi del decimo motivo di opposizione): sebbene un tale inadempimento non sia idoneo a determinare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per i motivi già esposti, lo stesso giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno lamentato con l'undicesimo motivo di opposizione, seppur limitatamente alle somme di seguito indicate.
Il consulente tecnico nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza di un nesso causale tra le condotte inadempienti di e diverse voci di danno puntualmente individuate quali spese Controparte_2 straordinarie resesi necessarie a causa della scorretta manutenzione ordinaria dell'impianto nel corso del rapporto. Nello specifico il consulente tecnico ha suddiviso i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti o ancora da eseguire per fatto imputabile al gestore in quattro sottogruppi di seguito indicati
(per ragioni di chiarezza espositiva verrà riportata la stessa nomenclatura adottata dal consulente tecnico): (A1) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti dalla e altre Ditte su CP_7 affidamento del , dopo la riconsegna del depuratore da parte di (28/3/2022), CP_1 CP_4 fino alla consegna dello stesso al (15/6/2022); (A2) Lavori di straordinaria manutenzione CP_8 già eseguiti dal dopo la presa in carico dell'impianto (15/6/2022); (A3) lavori ancora da CP_8 eseguire sull'impianto per il ripristino della completa funzionalità; (B) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti a spese Consind, durante il periodo contrattuale, su componenti del depuratore, la cui necessità appare legata a presumibili carenze di manutenzione ordinaria da parte del gestore.
In riferimento alla seconda e terza voce di danno indicate dal consulente tecnico (A2; A3) la domanda non appare fondata. Risulta non contestato, nonché provato, che in data 15.6.2022 CP_1 abbia consegnato a l'impianto oggetto dell'odierno giudizio (All. 46, comparsa di Controparte_8 costituzione e risposta . Dal momento che l'impianto è attualmente gestito da Controparte_2 CP_8
è quest'ultima il soggetto tenuto a sopportare le voci di danno relative a lavori ancora da
[...] eseguire sull'impianto per il ripristino della completa funzionalità (A3); del pari, non può riconoscersi in capo a il diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, l'importo delle spese Controparte_2 già sostenute da per il ripristino della completa funzionalità dell'impianto (A2). Sul Controparte_8 punto, non appare fondata l'osservazione dell'opponente secondo cui sarebbe del tutto irrilevante che i lavori di ripristino li stia eseguendo il nuovo gestore , in quanto l'importo di tali interventi è CP_8 CP_ detratto dal valore dell'impianto che il deve riconoscere al (pag. 6, memoria di replica CP_1
). Il trasferimento in favore di della gestione dell'impianto sito in località CP_1 CP_8
oggetto dell'odierno giudizio, è avvenuto con Decreto n. 5 del 24 Marzo 2022 CP_5
pagina 17 di 21 dell'Assemblea di , il quale ha Controparte_9 Controparte_10 stabilito che il corrispettivo totale delle opere oggetto del trasferimento è pari a 1.825.523,59 (euro).
Nella determinazione del citato corrispettivo non viene citato quale parametro lo stato di manutenzione dell'impianto, evidenziandosi, al contrario, che la stima è stata effettuata nel rispetto dei criteri a suo tempo evidenziati dal evitando ogni "ricaduta sugli utenti del SII di incrementi di costo del tutto CP_11 indipendenti dalle dinamiche reali della gestione" (pag. 6): in altre parole, la determinazione del prezzo appare improntata più ad esigenze di natura pubblica che di stretta corrispettività. Ne deriva, dunque,
l'infondatezza della domanda riconvenzionale rispetto alle voci di danno esaminato.
Ad esito opposto deve giungersi relativamente alle altre due voci di danno: (A1) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti dalla e altre Ditte su affidamento del , dopo la CP_7 CP_1 riconsegna del depuratore da parte di (28/3/2022), fino alla consegna dello stesso al CP_4 [...]
(15/6/2022); (B) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti a spese Consind, durante il CP_8 periodo contrattuale, su componenti del depuratore, la cui necessità appare legata a presumibili carenze di manutenzione ordinaria da parte del gestore. Entrambe le voci di danno, analiticamente quantificate in sede di ATP rispettivamente in €281.271,07 e in € 135.499,00 (somma data dall'importo totale del danno pari a €180.927,00 cui è stato sottratto l'importo, pari a €45.428,35, delle manutenzioni straordinarie S33, S35, S77, S83, S86, S87, S89, giustamente a suo tempo non pagate da CP_1
in quanto causate da carenze di manutenzione ordinaria o programmata). Dal momento che
[...] dall'ATP in atti emerge che le indicate spese di manutenzione straordinaria si sono rese necessarie a causa della mancata manutenzione ordinaria e preventiva cui era tenuta devono Controparte_2 ritenersi provati sia il nesso di causalità materiale che il nesso di causalità giuridica per una somma complessiva pari a €416.770,07.
Cionondimeno, la condotta tenuto da in costanza di rapporto appare integrare i CP_1 presupposti di cui all'art. 1227 c.c. quale condotta creditoria idonea a determinare un concorso colposo nella causazione del danno. Come noto, la norma ha ad oggetto due distinte fattispecie: la prima ricorre quando la condotta del danneggiato ha inciso sul rapporto di causalità materiale tra condotta e danno- evento (comma I); la seconda è integrata quando il creditore non si attivi per evitare l'aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno-conseguenza (comma
II). In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 29352 del
14/11/2018).
Nel caso in esame, la condotta tenuta da in costanza di rapporto appare integrare i CP_1 presupposti individuati da entrambi i commi dell'art. 1227 c.c.. In primo luogo, la condotta tenuta appare rilevare dal punto di vista della causalità materiale: in linea con quanto a più riprese sostenuto da il rilevante inadempimento delle obbligazioni poste a carico di , Controparte_2 CP_1 tenuto conto dell'entità delle somme coinvolte, appare quale circostanza idonea ad influire in modo non trascurabile sullo stato finanziario di e sulla conseguente condotta inadempiente Controparte_2
(causalità materiale). In secondo luogo, la condotta tenuta da in costanza di rapporto CP_1 appare, altresì, rilevante nella parte in cui, nonostante i già evidenziati poteri/doveri di controllo, ha quasi del tutto omesso di rilevare la carente manutenzione realizzata dal gestore, attendendo, al pagina 18 di 21 contrario, solo l'odierna sede di giudizio per evidenziarne il carattere inadempiente (causalità giuridica). Una condotta ispirata al principio di leale collaborazione, coì come imposto alle parti ai sensi dell'art. 1375 c.c., avrebbe senza dubbio limitato l'entità del danno oggi lamentato dall'opponente: prova ne è il fatto che, laddove la carente attività manutentiva è stata rilevata, ha adempiuto alle richieste avanzatele (pag. 73, ATP). Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, dunque, appare opportuno riconoscere alla condotta colposa del danneggiato, , un'incidenza causale pari al 50%, con conseguente e proporzionale CP_1 riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, che dunque va definitivamente individuato in una somma pari a €208.385,03.
Il dodicesimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €1.468.370,59 oltre interessi per fatture insolute e non contestate emesse in danno dell'opposta in relazione ad un rapporto derivante da un diverso contratto tra le stesse stipulato in data
1.8.2007, rep. 4291, racc. 2299 (All.17, memoria 183, comma VI, n.1, di ). CP_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo 2020). Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale in esame ha ad oggetto prestazioni riferibili ad un diverso titolo contrattuale avente oggetto del tutto indipendente e distinto rispetto a quello oggetto del contratto posto a base del decreto ingiuntivo. Nel caso in esame non è, dunque, ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale in esame: unico elemento di collegamento è individuabile nella coincidenza soggettiva delle parti contrattuali, circostanza che di per sé non appare sufficiente a rendere opportuna la celebrazione di un simultaneus processus.
Da quanto esposto deriva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale oggetto del dodicesimo motivo di opposizione.
Infine, con il tredicesimo motivo di opposizione chiede applicarsi la compensazione, CP_1 anche parziale, di quanto risulterà eventualmente reciprocamente dovuto, con condanna dell'opposta al pagamento della differenza in favore dell'opponente. Sul punto, l'opposto rileva (da ultimo con la propria comparsa conclusionale) l'impossibilità di procedere alla compensazione delle eventuali somme riconosciute in favore della controparte in quanto da un lato si avrebbe un credito certo, liquido ed esigibile (quello vantato da , mentre il CP_2 preteso controcredito sarebbe da accertare sia in ordine all'an che in ordine al quantum. Sul punto, l'opposto richiama i principi espressi da Cassazione, Sez. U, sentenza n. 23225 del 15/11/2016, secondo cui in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in
pagina 19 di 21 compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
L'argomento speso dall'opposto non appare condivisibile, in quanto i richiamati principi giurisprudenziali non appaiono conferenti al caso oggetto dell'odierno giudizio. Infatti, il caso in esame non riguarda un'ipotesi di compensazione in senso proprio: quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione
"propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Cassazione, sez. 2, sentenza n. 4825 del 19/02/2019). Più recentemente, inoltre, è stato ritenuto che in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 6700 del 13/03/2024). In occasione della pronuncia da ultimo citata, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito: il caso appare del tutto equiparabile a quello oggetto dell'odierno giudizio, ove le pretese creditorie vantate dalla parti trovano fondamento nel medesimo rapporto contrattuale.
Da quanto esposto, dunque, deriva l'operatività della compensazione impropria tra le ragioni di credito vantante dalle parti nell'odierno giudizio.
Alla luce della parziale soccombenza reciproca, appare giustificata la parziale compensazione, in misura di 1/3, delle spese di giudizio, che vengono poste per la restante parte a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara che l'opponente, , è tenuto al pagamento in favore CP_1 dell'opposto, della somma di € 9.052.782,05, oltre interessi di mora dalla scadenza CP_2 delle singole fatture al saldo effettivo, per i titoli di cui in narrativa;
- accerta e dichiara che l'opposto, è tenuto al pagamento in favore Controparte_2 dell'opponente, , della somma di € 208.385,03 a titolo di risarcimento del danno CP_1
pagina 20 di 21 da inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- dispone la compensazione dei reciproci crediti fino a concorrenza dell'importo minore e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della differenza;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale oggetto del dodicesimo motivo di opposizione;
- compensa per 1/3 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dei restanti 2/3 delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 83.380,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Francesca Sirianni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1684/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI
[...] P.IVA_1
CASALE;
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE STIPA;
Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'opponente, così come da note in sostituzione d'udienza del 8.1.2025:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente ai crediti richiesti in pagamento per le fatture di interessi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma ingiunta con stralcio di quanto richiesto a titolo di interessi;
in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti ed aventi data antecedente il 22/09/2012 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma per i crediti coperti da prescrizione;
in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti a titolo di interessi - anche solo limitatamente a quelli rientranti per loro natura nell'ambito di applicazione dell'art. 2946 n. 4) c.c. ,- ed aventi data antecedente il 22/09/2017 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero ridurre la somma per i crediti coperti da prescrizione;
ancora in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alle richieste di rimborso esami reflui per le fatture azionate e per l'effetto revocare il decreto per la parte in cui ingiunge il pagamento di fatture con tali imputazioni;
in via principale relativamente alla richiesta di interessi sugli interessi accertare l'illegittimità della domanda di pagamento di interessi sulle fatture di interessi dallo scadere delle stesse
pagina 1 di 21 anziché dal giorno dell'introduzione della domanda giudiziale e, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo anche solo relativamente a tale richiesta;
in via principale relativamente alle fatture emesse per interessi accertare l'illegittimità di quanto richiesto a titolo di interessi e posti in fattura per indeterminatezza e carenza di prova della richiesta e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle fatture emesse per interessi;
in via principale relativamente alle fatture emesse su presunte prestazioni rese ma non contrattualizzate accertare e dichiarare che nulla è dovuto relativamente a somme richieste per prestazioni non contrattualizzate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiunge il pagamento di tali importi;
in via principale relativamente alle fatture emesse successivamente alla risoluzione contrattuale accertare e dichirare che nulla è dovuto a seguito della risoluzione contrattuale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ovvero ridurre la somma ingiunta dell'importo corrispondente alle fatture emesse successivamente al 6/4/2021; in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della depur oggi CP_3 per non aver eseguito la manutenzione preventiva degli impianti gestiti;
Controparte_2 in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_4
oggi per non aver eseguito la manutenzione preventiva, predittiva e
[...] Controparte_2 programmata degli impianti gestiti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione dell'indebito percepito per l'importo di € 16.362.733,06 oltre interessi al tasso di mora dal dì dell'incasso sino alla restituzione ovvero nella maggior o minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_4 oggi per non aver eseguito la manutenzione ordinaria oltre a quella preventiva Controparte_2
e programmata dell'impianto di e, per l'effetto, condannarla del risarcimento dei CP_5 danni nella misura di € 8.700.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale accertare il credito del nei confronti della CP_1 CP_2 riportato nelle fatture indicate in atti e, per l'effetto, condannare la al
[...] Controparte_2 pagamento della somma di € 1.468.370,59 oltre interessi al tasso di mora dal dì del dovuto per ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata in caso di accertamento di reciproci crediti tra le parti disporre la compensazione giudiziale e condannare la al pagamento del residuo in favore Controparte_2 del . CP_1
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per l'opposto, così come da note in sostituzione d'udienza del 3.1.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- in via principale, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta svolte anche in via preliminare, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al ristoro delle spese dell'ulteriore presente procedimento di opposizione;
rigettare altresì le domande riconvenzionali siccome infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al ristoro delle spese di lite nei confronti dell'opposta;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali e comunque nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia diritto creditorio, risarcitorio e/o restitutorio in capo all'opponente disporre la compensazione giudiziale con il maggior credito riconosciuto ad con condanna di al Controparte_2 CP_1 pagamento del residuo in favore di con vittoria di spese e competenze di lite. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 21 Con atto di citazione notificato in data 29.10.2022,
[...]
(d'ora in Controparte_1 avanti indicato solo come ) opponeva il decreto ingiuntivo n. 511/2022 emesso dal CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento n. 1315/2022 r.g. in favore di e notificato Controparte_2 allo stesso in data 21/09/2022 (All. 2, comparsa di costituzione . CP_1 Controparte_2
L'opponente articolava l'atto di citazione in tredici motivi di opposizione, di seguito dettagliatamente analizzati, formulando, al contempo, tre domande riconvenzionali e un'eccezione di compensazione. In data 18.1.2023 si costituiva in giudizio l'opposto, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, nonché disporsi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Con ordinanza del 16.10.2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nell'assenza di istanze istruttorie relative a prove costituende, all'udienza del 9.1.2025, tenutasi in trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno tempestivamente depositato le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione appare parzialmente meritevole di accoglimento.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a il CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 26.620.626,38, oltre interessi come da domanda e CP_2 spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di numerose fatture emesse da (già Controparte_2
nell'ambito del rapporto contrattuale tra la stessa e l'opposto, , sorto dal CP_4 CP_1 contratto stipulato in data 14.11.2002 rep. n. 7079, avente ad oggetto l'affidamento della gestione (e attività connesse) degli impianti di depurazione in località nel Comune di Ascoli Piceno CP_5
(AP), e in località Contrada Santa Maria Goretti, nel Comune di Offida (AP).
Le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e dell'odierna opposizione sono le seguenti (vengono ricomprese nell'elenco anche le note di credito, così come indicate da da ultimo, con la CP_2 propria comparsa conclusionale) per un importo complessivo, al netto delle note di credito e degli acconti pure riportati da con la propria comparsa conclusionale, pari a € 26.620.626,38: CP_2
FATTURA N. 44 31/12/2003 61.861,69
FATTURA N.27 13/07/2004 88.138,31 (residuo)
FATTURA N.26 27/04/2005 7.184,82
FATTURA N.5 01/02/2006 18.892,69
FATTURA N.6 01/02/2006 1.081,61
FATTURA N.7 01/03/2006 124.431,86
FATTURA N.9 22/03/2006 330.000,00
FATTURA N.13 12/05/2006 977.030,58
FATTURA N.27 24/10/2006 385.204,46
FATTURA N.4 10/01/2007 956,04
FATTURA N.7 29/01/2007 33.037,01
FATTURA N.9 29/01/2007 9.804,00
pagina 3 di 21 FATTURA N.11 19/03/2007
FATTURA N.23 03/08/2007
FATTURA N.24 03/08/2007
NOTA CREDITO n.25 03/08/2007
FATTURA N.26 03/08/2007
FATTURA N.6 31/01/2008
FATTURA N.7 21/02/2008
FATTURA N.8 21/02/2008
FATTURA N.9 27/02/2008
FATTURA N.13 11/04/2008
FATTURA N.14 11/04/2008
FATTURA N.15 11/04/2008
FATTURA N.30 01/10/2010
FATTURA N.1 03/01/2011
FATTURA N.2 03/01/2011
FATTURA N.3 02/02/2011
FATTURA N.4 02/02/2011
FATTURA N.5 02/02/2011
FATTURA N.6 02/02/2011
FATTURA N.7 02/02/2011
FATTURA N.8 02/02/2011
FATTURA N.11 15/03/2011
FATTURA N.12 01/04/2011
FATTURA N.13 01/04/2011
FATTURA N.15 11/05/2011
FATTURA N.16 01/07/2011
FATTURA N.17 01/07/2011
FATTURA N.18 09/08/2011
FATTURA N.20 01/10/2011
FATTURA N.65 15/11/2011
FATTURA N.3 19/01/2012
FATTURA N.5 13/02/2012
FATTURA N.6 27/02/2012
FATTURA N.63 05/03/2012
FATTURA N.64 05/03/2012
FATTURA N.66 02/04/2012
FATTURA N.68 07/05/2012
FATTURA N.69 14/05/2012
FATTURA N.70 02/07/2012
FATTURA N.72 31/08/2012
FATTURA N.73 01/10/2012
FATTURA N.74 01/10/2012
FATTURA N.75 31/10/2012
110.000,00
441.636,82
114.759,29
-180.871,20
602.376,59
25.255,32
26.439,05
1.380,00
4.711,75
474.009,46
110.000,00
600.000,00
381.444,69
381.444,69
98.697,40
6.517,32
4.505,63
15.926,50
33.406,97
689.855,68
661.900,97
302.541,99
381.444,69
98.697,40
32.527,38 (residuo)
391.454,69
101.287,45
45.718,91
101.287,45
24.616,02 (residuo)
16.105,29
9.418,25 (residuo)
50.334,64
522.110,33
991.075,32
1.177,35 (residuo)
2.665,63
70.712,13
289.518,50
81.791,28
404.069,93
27.181,86 (residuo)
3.685,22 pagina 4 di 21 FATTURA N.76 30/11/2012 66.480,21
FATTURA N.2 02/01/2013 104.551,59
FATTURA N.3 15/01/2013 3.753,42
FATTURA N.4 31/01/2013 7.999,08
FATTURA N.5 25/02/2013 270,17 (residuo)
FATTURA N.70 28/02/2013 374.138,84
FATTURA N.71 28/02/2013 1.034.768,94
FATTURA N.74 02/04/2013 104.551,59
FATTURA N.75 05/06/2013 64.570,77
FATTURA N.77 01/07/2013 105.738,56
FATTURA N.80 27/08/2013 73.942,88
FATTURA N.120 01/10/2013 105.738,56
FATTURA N.123 02/12/2013 69.899,82
FATTURA N.1 02/01/2014 306.220,14 (residuo)
FATTURA N.2 02/01/2014 105.738,56
FATTURA N.5 31/01/2014 32.437,93
FATTURA N.6 31/01/2014 13.723,94
FATTURA N.42 14/02/2014 515.143,94
FATTURA N.43 14/02/2014 1.226.731,07
FATTURA N.44 28/02/2014 52.443,20
FATTURA N.19 31/12/2020 190.939,46
FATTURA N.2 19/02/2021 8.771.469,69
NOTA CREDITO3 19/02/2021 -11.154,27
FATTURA N.8 01/07/2021 205.773,05 (residuo)
FATTURA N.10 01/10/2021 385.973,14
FATTURA N.12 29/12/2021 385.973,14
FATTURA N.5707222 27/01/2022 56.918,99
FATTURA N.5707223 14/03/2022 385.973,14
FATTURA N.5707224 15/03/2022 3.524,34
FATTURA N.5707225 16/03/2022 1.269,20
FATTURA N.5707226 17/03/2022 1.284.681,58
Alla luce della complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'odierno Giudice, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva appare opportuno procedere alla stesura della motivazione seguendo l'ordine proposto dall'opponente nella citazione.
Con il primo motivo di opposizione lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto laddove il relativo ricorso si fondava su fatture su interessi. Ai sensi dell'art. 634, comma II,
c.p.c., infatti, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture
pagina 5 di 21 elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate. L'opponente ritiene che la fatturazione per interessi non rientri né nella categoria di somministrazione di merci né in quella di somministrazione di denaro e, pertanto, non possa essere provata con il deposito delle scritture contabili.
Il motivo di opposizione non è fondato. Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, ma, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il giudice dell'opposizione non valuta, dunque, più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Risulta, quindi, superato il motivo di opposizione in esame: in questa sede rileva la fondatezza o meno della pretesa creditoria, a prescindere dal fatto che ricorressero o meno i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo
(nella specie prova scritta ex art. 634 c.p.c.).
Sul punto pare opportuno precisare che si è limitata ad eccepire l'insussistenza dei CP_1 presupposti ex art 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, non contestando nel merito la pretesa creditoria relativa agli interessi oggetto delle relative fatturazioni. La effettiva debenza degli interessi nella misura fatturata sarà, comunque, oggetto di disamina più avanti.
Con il secondo motivo di opposizione si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati ante
22.9.2012, ovvero dieci anni prima della notifica del ricorso: l'opponente richiama sul punto nota giurisprudenza secondo cui, in sede di procedimento monitorio, l'effetto interruttivo si produce dal momento della notifica del ricorso e del decreto (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 27944 del
23/09/2022). A sostegno del motivo di opposizione, indica che la comunicazione del 20.2.2020 depositata dalla controparte in sede di ricorso monitorio (Doc. 47, comparsa di costituzione CP_2
All. 44) non sarebbe qualificabile come messa in mora in quanto non vi è alcuna analitica
[...] individuazione dei crediti richiesti di conseguenza corrispondenza con la richiesta con quanto le fatture azionate mediante il ricorso e decreto impugnati.
L'eccezione in esame non appare meritevole di accoglimento. Sul punto, non può ignorarsi che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 24913 del 18/08/2022). Nel caso in esame, ha Controparte_2
pagina 6 di 21 depositato in atti documentazione idonea a provare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione prima della notifica del ricorso e dello spirare del termine decennale di prescrizione: la missiva citata dall'opponente, erroneamente indicata come comunicazione del 20.2.2020 (risulta invece inviata in data 20.2.2019), appare atto idoneo ad interrompere il termine decennale di prescrizione. La comunicazione in esame è articolata in due distinte pretese creditorie: in primo luogo viene esplicitamente richiesto il pagamento dell'importo mancante per la gestione della spesa corrente al 31/12/2018 ammontante ad €1.138.995,30 con contestuale indicazione delle singole fatture oggetto della pretesa (per questo sono incaricato da di segnalare a la necessità CP_4 CP_1 che si provveda a rimuovere rapidamente tale sopradetta situazione di disagio ed a coprire l'importo mancante per la gestione della spesa corrente al 31/12/20218 ammontante ad €1.138.995,30); in secondo luogo, per le restanti somme, pur in assenza di un'analitica indicazione delle singole fatture poi fatte oggetto di decreto ingiuntivo, dal tenore letterale della comunicazione emerge chiaramente che la richiesta di adempimento avesse ad oggetto somme riferibili al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, somme in ogni caso puntualmente quantificate nel loro ammontare complessivo
(€21.798.902,79). Quanto all'inequivocabilità della richiesta di adempimento, dalla comunicazione in esame risulta testualmente che con la presente si mette in mora il debitore per CP_1
l'effettuazione del pagamento dell'importo di cui sopra di €21.798.902,79 oltre accessori, anche ad ogni effetto interruttivo della prescrizione.
In ogni caso, ha depositato in atti numerose altre missive inviate tra il 2007 e il 2018 Controparte_2
(All. 31, comparsa di costituzione e risposta) idonee a determinare l'interruzione della prescrizione.
Posto che le citate missive non risultano specificatamente contestate dal punto di vista contenutistico,
l'opponente ha contestato solo con la propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la mancata prova del ricevimento di due delle comunicazioni allegate (nello specifico quelle del 7.12.2007 e del 7.10.2009).
In primo luogo, la contestazione appare tardiva in quanto proposta per la prima volta in sede di memoria di replica e, dunque, preclusiva dell'esercizio del diritto di difesa da parte della controparte
(Cass. sez. L, sentenza n. 12636 del 13/06/2005). In secondo luogo, in ogni caso, la contestazione non appare decisiva in quanto le ulteriori comunicazioni prodotte appaiono idonee a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti fatti valere in giudizio (la fattura più risalente è datata
31.12.2003, n.44, e la prima comunicazione di cui sia provata la ricezione è datata 3.2.2010, all. 31 comparsa di costituzione e risposta . Controparte_2
Da quanto esposto deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di opposizione.
Con il terzo motivo di opposizione eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, CP_1 ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c., per somme a titolo di interessi sino al 22.9.2017. Posto che trattasi di interessi di natura moratoria, come noto, il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. è stato recentemente interpretato dalla Corte di Cassazione (sez.
1 - ordinanza n. 11125 del 24/04/2024) nel senso che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale. In linea con gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, deve rilevarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
pagina 7 di 21 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, il creditore quale attore in senso sostanziale, ha Controparte_2 provato la fonte del proprio diritto (contratto) allegando il lamentato inadempimento della controparte;
gravava su , quale convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova in merito ai fatti CP_1 estintivi, quali l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c.. Ebbene, sul punto, dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che gli interessi oggetto delle fatture indicate dovessero essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale: al contrario, CP_1
si è limitata ad asserire, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, che
[...]
l'applicazione dell'art. 2948, n.4, c.c. alle obbligazioni pecuniarie a titolo di interessi prescindesse dal carattere periodico delle stesse.
Da ultimo, con la propria memoria di replica l'opponente ha precisato che, in ogni caso, si può limitare l'eccezione alle somme richieste come interessi sui canoni di gestione che, avendo contrattualmente natura periodica, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicabilità dell'art. 2946 n 4 c.c.. L'argomento non appare condivisibile, poiché la natura periodica dell'obbligazione principale non determina ex se la natura periodica anche dell'obbligazione di corresponsione degli interessi moratori dovuti sulle relative somme.
Da quanto esposto deriva l'infondatezza del terzo motivo di opposizione.
Con il quarto motivo di opposizione lamenta la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva relativamente alla richiesta di pagamento delle spese di analisi dei reflui effettuate ai sensi dell'art. 14 del contratto stipulato dalle parti, pagamento che graverebbe, invece, sull'utente finale. L'eccezione in esame va più correttamente qualificata in termini di carenza di titolarità passiva piuttosto che di carenza di legittimazione. Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del
pagina 8 di 21 giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
(Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come dai motivi spesi da in sede di CP_2 costituzione nell'odierna fase di giudizio, emerge esplicitamente quale asserito CP_1 debitore della pretesa creditoria. In virtù di ciò, dunque, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla convenuta e l'eccezione dalla stessa formulata deve essere riqualificata, piuttosto, in termini di carenza di titolarità passiva del rapporto, ovvero quale eccezione inerente al merito della pretesa.
Nel merito dell'eccezione, l'opponente sostiene che, ai sensi dell'art. 14 del contratto, il Gestore ( provvederà quindi […] a effettuare analisi di laboratorio sull'eventuale campione di Controparte_2 reflui prelevato dallo scarico utente (l'onere di queste analisi rimane a carico dell'utente): alla luce del dato letterale riportato, dunque, non potrebbe individuarsi quale soggetto tenuto a CP_6 sopportare i costi di tali analisi. Tali spese, infatti, dovrebbero gravare sull'utente finale, così come da espressa previsione contrattuale.
L'opposto, dal canto proprio, evidenzia che il successivo art. 31, rubricato altri oneri, stabiliva che il gestore si impegna ad effettuare le analisi necessarie per il controllo e la verifica della qualità dei reflui immessi in fognatura dagli utenti, dunque quelle stesse analisi indicate nell'art. 14, con la precisazione per cui gli oneri conseguenti saranno rimborsati dal gestore direttamente dall'utente o dal . In sintesi, il creditore opposto propone una lettura combinata degli artt. 14 e 31 del CP_1 contratto, alla luce della quale gli oneri per le analisi della qualità dei reflui avrebbero dovuto essere rimborsati dal , ovvero l'odierno opponente. CP_1
Sul punto appare fondata l'osservazione dell'opponente secondo cui la lettura combinata degli artt. 14 e 31 non conduce ad un'interpretazione fedele al dato letterale del testo contrattuale, oltre che della volontà delle parti. Ad un'attenta lettura degli articoli in esame, infatti, emerge che gli stessi abbiamo ad oggetto distinte attività di analisi, seppure entrambe rivolte alla qualità dei reflui. Nello specifico,
l'art. 14 pare avere ad oggetto l'analisi dei reflui in occasione dell'installazione di un nuovo allaccio, nuova autorizzazione o rinnovo: in altre parole, l'art. 14 ha ad oggetto analisi prodromiche al rilascio del titolo autorizzatorio. Al contrario, l'art. 31 ha ad oggetto la più generale e periodica attività di analisi destinata al controllo e attestazione del funzionamento degli impianti di depurazione. È evidente, dunque, che la lettura combinata dei due articoli in esame, come proposta da Controparte_2 non appaia percorribile.
Sul punto, dal momento che le fatture in esame risultano espressamente emesse in virtù delle attività svolte ai sensi dell'art. 14 del contratto (circostanza peraltro non specificamente contestata), appare fondata l'eccezione formulata dall'opponente nella parte in cui ritiene che tale pretesa creditoria avrebbe dovuto avere quali destinatari gli utenti finali.
L'opposto, sostiene che la mancata contestazione delle relative fatture impedisca in Controparte_2 ogni caso l'accoglimento dell'eccezione. Non si ignora che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma pagina 9 di 21 può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez.
2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011) […] L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)
(Cassazione, sez. 2, sentenza n. 3581 del 08/02/2024).
Nel caso in esame, tuttavia, non può riconoscersi la pretesa efficacia probatoria alle fatture allegate in quanto, in primo luogo, non risulta documentalmente provata l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'opposta; in secondo luogo, non è stato provato alcun comportamento concludente da parte di tale da far ritenere accettate le indicate fatture (tant'è che le stesse non CP_1 risultano essere mai state pagate).
Concludendo sul punto, dunque, appare fondata l'eccezione di cui al quarto motivo di opposizione avente ad oggetto le fatture di seguito indicate per un importo complessivo pari a €84.369,84, che non risulta dovuto:
FATTURA N. 26 27/04/2005 €7.184,82;
FATTURA N. 7 29/01/2007 €33.037,01;
FATTURA N. 5 01/02/2006 €18.892,69;
FATTURA N. 6 31/01/2008 €25.255,32.
Con il quinto motivo di opposizione, lamenta l'indebita pretesa di pagamento delle CP_1 fatture aventi ad oggetto le somme per “extra-canone” legato al superamento dei limiti di portata idrica. L'opponente ritiene non dovuto il pagamento delle citate somme in quanto non contrattualmente previsto;
cita l'art. 34 del testo contrattuale, secondo il quale qualora durante l'attività di gestione, si verificasse la necessità di svolgere ulteriori servizi le parti stipulanti il presente contratto definiranno preventivamente, di comune accordo, le modalità di espletamento del servizio e la ripartizione dei conseguenti corrispettivi mediante stesura di apposite convenzioni e aggiornamento del Piano economico finanziario; ed allega l'assenza di qualsiasi patto aggiuntivo e/o successivo sul punto. L'opposto, al contrario, ritiene che il pagamento delle citate somme fosse contrattualmente previsto alla luce dell'art. 1 del contratto, a norma del quale il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dal
al Gestore di tutte le prestazioni, le provviste e l'esecuzione dei lavori occorrenti per CP_1 eseguire a perfetta regola d'arte gli adempimenti di seguito elencati secondo tutto quanto previsto nel presente contratto e per quanto con esse non in contrasto ai documenti di gara ed all'offerta e relativi allegati presentati dal Gestore in fase di gara. Cita, altresì, l'art. 50 del contratto secondo cui per tutto quanto non previsto dal presente contratto le Parti rinviano a quanto previsto dal bando di gara e rispettivi allegati, all'offerta e relativi allegati presentata dall'Impresa Aggiudicataria non-ché al D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni. Ed indica che l'offerta economica cui rimanda il contratto (All. 34, comparsa di costituzione prevede che eventuali incrementi di Controparte_2 pagina 10 di 21 canone di gestione verranno riconosciuti al netto dello sconto sopra offerto solo nel caso in cui refluo trattato supererà o i 12.500 mc/giorno per l'impianto di o i 4.300 mc/giorni per CP_5
l'impianto di Santa Maria Goretti o i 500 ppm COD medio.
In sintesi, dunque, ritiene che la pretesa creditoria legata al c.d. extracanone sia legittima CP_2 alla luce della previsione contenuta all'interno dell'offerta economica a cui gli artt. 1 e 50 del contratto rimandano. L'argomento non appare fondato. Pur a voler ammettere l'operatività dell'integrazione contrattuale proposta dall'opposto, ciò non toglie che la previsione contenuta nell'offerta economica risulti connotata da totale genericità, il che la rende inidonea a giustificare la pretesa creditoria azionata. Già da un punto di vista strettamente letterale, gli incrementi del canone in caso di superamento dei parametri sono previsti come eventuali: giova precisare, infatti, che l'aggettivo eventuali sia inequivocabilmente riferito agli incrementi del canone e non al superamento dei parametri. Posto che ai sensi dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione del contratto non può essere strettamente ancorata al dato letterale, una lettura dello stesso volta alla ricerca della reale intenzione delle parti, nonché ispirata ai principi di buona fede (art 1367 c.c.) e di conservazione del contratto
(1368 c.c.) porta a ritenere che la previsione in esame vada intesa al più quale clausola di rinegoziazione sospensivamente condizionata al superamento dei parametri indicati;
a favore della lettura appena proposta depone anche il fatto che non sia previsto alcun parametro di determinazione dell'incremento del canone, il che non può che determinare la necessità di un ulteriore e successivo accordo delle parti sul punto. Da quanto esposto deriva che la clausola non possa legittimare la pretesa creditoria in parte qua, con conseguente accoglimento dell'eccezione formulata da CP_1 avente ad oggetto le fatture di seguito indicate, per un ammontare complessivo pari a €2.652.330,40, che risulta non dovuto:
€689.855,68; Parte_1
FATTURA N. 63 05/03/2012 €522.110,33;
FATTURA N. 09 22/03/2006 €330.000,00;
FATTURA N. 11 19/03/2007 €110.000,00;
FATTURA N. 14 11/04/2008 €110.000,00;
FATTURA N. 42 14/02/2014 €515.143,94;
FATTURA N. 70 28/02/2013 €374.138,84;
FATTURA N. 06 01/02/2006 €1.081,61.
Con il sesto motivo di opposizione, lamenta la violazione del divieto di anatocismo ex CP_1 art. 1283 c.c., in quanto sia il ricorso che il decreto ingiuntivo opposto hanno ad oggetto il pagamento delle somme portate dalle fatture oltre interessi di mora dalla scadenza delle stesse sino al soddisfo. Dal momento che parte delle fatture azionate ha ad oggetto somme dovute a titolo di interessi, la condanna al pagamento delle stesse oltre interessi di mora dalla scadenza al soddisfo determinerebbe la violazione del disposto del citato art. 1283 c.c..
L'argomento viene condiviso dall'opposto, il quale ritiene che il dettato del decreto ingiuntivo opposto, nella parte relativa all'ingiunzione di pagamento degli interessi, debba essere letto come riferito alle sole fatture non aventi già ad oggetto il pagamento di interessi. Di fatto, dunque, le parti concordano sulla fondatezza del motivo di opposizione in esame (le parti assumono posizione opposte esclusivamente in merito all'opportunità di revocare il decreto ingiuntivo o procedere ad una mera interpretazione dello stesso in senso conforme a quanto evidenziato dall'opponente).
pagina 11 di 21 Il motivo di opposizione esame, seppur fondato, risulta in ogni caso superato, come si vedrà, dall'accoglimento parziale del settimo motivo di opposizione.
Il settimo motivo di opposizione ha, infatti, ad oggetto l'errata quantificazione degli interessi oggetto delle fatture di seguito indicate, per un ammontare complessivo pari a €15.023.169,56 (da notare che l'importo complessivo delle fatture per interessi indicato dall'opponente a pag.3 dell'opposizione è erroneo, in quanto non tiene conto del fatto che la fattura 27 del 13.7.2004 è stata azionata solo per l'importo residuo di seguito indicato, al netto dell'acconto già versato. Risultano erroneamente indicati, inoltre, gli importi delle fatture n. 8 del 2.2.2011 e n. 11 del 15.3.2011):
FATTURA N. 44 31/12/2003 €61.861,69;
FATTURA N. 27 13/07/2004 €88.138,31; (residuo)
FATTURA N. 15 11/04/2008 €600.000,00;
FATTURA N. 08 02/02/2011 €661.900,97;
FATTURA N. 11 15/03/2011 €302.541,99;
FATTURA N. 64 05/03/2012 €991.075,32;
FATTURA N 71 28/02/2013 €1.034.768,94;
FATTURA N 43 14/02/2014 €1.226.731,07;
FATTURA N. 02 19/02/2021 €8.771.469,69;
FATTURA N. 5707226 17/03/2022 €1.284.681,58.
contesta la quantificazione degli interessi così come formulata dalla controparte, CP_1 sostenendo che, in carenza di prova sull'esatta applicazione degli interessi, loro decorrenza e quantificazione, le somme indicate non possono essere oggetto di condanna.
L'eccezione appare meritevole di accoglimento, seppur per motivi distinti rispetto a quelli allegati dall'opponente. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che le fatture emesse a titolo di interessi hanno ad oggetto gli interessi moratori vantati per il mancato saldo di una serie di ulteriori fatture, tra le quali, tuttavia, risultano comprese anche quelle non dovute per le ragioni poste a fondamento dei motivi di opposizione 4 e 5. In altre parole, risultano essere stati fatturati interessi moratori asseritamente maturati su somme capitali in realtà non dovute in accoglimento dei citati motivi di opposizione.
Dalla lettura delle fatture n. 2 del 19/02/2021, n. 43 del 14/2/2014, n. 71 del 28/2/2013, n. 64 del
5/3/2012 e n. 8 del 2/2/2011, nonché della documentazione alla stesse allegata (All. 38, comparsa di costituzione e risposta emerge chiaramente che tra le fatture produttive dei richiesti CP_2 interessi vi siano anche le fatture giudicate non dovute ai sensi dei motivi di opposizione nn. 4 e 5
(FATTURA N. 26 del 27/04/2005; FATTURA N. 7 del 9/01/2007; FATTURA N. 5 del 01/02/2006
FATTURA N. 6 del 31/01/2008; FATTURA N. 07 del 02/02/2011; FATTURA N. 63 del 05/03/2012;
FATTURA N. 09 del 22/03/2006; FATTURA N. 11 del 19/03/2007; FATTURA N. 14 del 11/04/2008;
FATTURA N. 42 del 14/02/2014; FATTURA N. 70 del 28/02/2013; FATTURA N. 06 del 1/02/2006).
A ciò si aggiunga, in linea con i generali criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, che in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma pagina 12 di 21 capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cassazione, sez. 1, sentenza n. 8242 del 24/05/2012). Posto che nel caso in esame il creditore non lamenta il tardivo adempimento, bensì il totale inadempimento dell'obbligazione, sullo stesso grava l'onere di indicare il giorno di scadenza delle singole obbligazioni. E, se da un lato l'opposto ha puntualmente allegato le fatture aventi ad oggetto interessi, dall'altro solo per alcune di esse risulta allegata documentazione idonea a chiarire la base di calcolo e il dies a quo di decorrenza. Tale documentazione, infatti non è rinvenibile per le seguenti fatture: n.44 del 31/12/2003;
n. 27 del 13/07/2004; N. 15 del 11/04/2008; N. 11 del 15/03/2011.
Ne deriva, dunque, la fondatezza dell'eccezione in esame, pur con la precisazione per cui la domanda attorea (rectius di parte opposta) di condanna al pagamento degli interessi moratori sulle fatture giudicate dovute (da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento delle fatture all'uopo emesse) dovrà trovare accoglimento, seppur non nella quantificazione indicata nella fatture azionate a tale titolo, bensì mediante condanna al pagamento degli interessi moratori, così come contrattualmente previsti (art. 35), dalla data di scadenza dell'obbligazione fino al saldo. Preme rilevare, infatti, che ai sensi dell'art. 4, comma I, D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Sul punto, inoltre, deve osservarsi che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento,
l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione (Cassazione, sez. 3, ordinanza n.
17684 del 25/08/2020).
L'ottavo motivo di opposizione ha ad oggetto l'asserita non debenza dei crediti richiesti per prestazioni successive alla risoluzione contrattuale del 6.4.2021. Sul punto, asserisce di aver CP_1 risolto il contratto ai sensi dell'art. 40 dello stesso, così come da comunicazione del 6.4.2021 allegata
(All. 10, atto di citazione): nessun pagamento, dunque, sarebbe dovuto per le prestazioni svolte dalla controparte a partire da tale data.
All'art. 40, comma I, del contratto di appalto le parti hanno convenuto che, verificandosi i casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del o a causa di revoca del CP_1
Contratto per motivi di pubblico interesse, sarebbero state rimborsate al Gestore una seria di voci di spesa;
a specificazione del dettato del primo comma, nei commi successivi dello stesso art. 40 sono previsti una serie di casi di revoca del contratto. Infine, ai sensi dell'ultimo comma, l'efficacia della risoluzione e/o revoca e/o decadenza e/o rescissione del Contratto è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del di tutte le somme sopra elencate (cfr. comma I). CP_1
pagina 13 di 21 Il citato art. 40 va qualificato quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne
l'importanza (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 17603 del 05/07/2018), ma non lo dispensa dall'onere di provare, o quantomeno allegare, i presupposti di operatività della stessa.
Nel caso in esame, al di là dell'idoneità o meno dei motivi addotti a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 40, l'opponente non ha né provato né allegato il ricorrere del presupposto individuato dall'ultimo comma dell'art. 40 per l'operatività della risoluzione, ovvero il pagamento delle somme individuate dal primo comma del citato articolo.
La circostanza, pur specificatamente contestata dal creditore opposto, non è stata in alcun modo oggetto di ulteriori osservazioni da parte dell'opponente. Alla luce dei motivi esposti, dunque, l'ottavo motivo di opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Il nono motivo di opposizione ha ad oggetto la contestazione del credito per inadempimento contrattuale per mancata effettuazione della manutenzione programmata preventiva. Nel dettaglio,
l'opponente ritiene non dovute le somme pretese dalla controparte in quanto la stessa si sarebbe resa inadempiente all'attività di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva alla quale era contrattualmente tenuta. Di fatto, dunque, l'opponente formalizza una contro eccezione di inadempimento rispetto alla quale assume di potersi limitare alla mera allegazione, essendo poi onere dell'opposta fornire adeguata prova dell'esatto adempimento (pag.3, comparsa conclusionale CP_1
).
[...]
Per nella condivisibilità del principio di diritto espresso sull'onere della prova in materia di eccezione di inadempimento (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 1701 del 23/01/2025), l'eccezione nel merito non appare meritevole di accoglimento.
In linea con quanto sostenuto dall'opposto, i fatti allegati a sostegno dell'eccezione in esame non appaiono idonei a giustificare l'accoglimento della stessa e il conseguente rigetto, anche parziale, della pretesa creditoria.
In punto di diritto, infatti, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 22353 del 03/11/2010).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'opponente lamenta l'inadempimento di generiche prestazioni di manutenzione senza provare o specificamente allegare che le stesse coincidano con quelle oggetto delle fatture azionate dalla controparte, e non legate rispetto a queste da alcun vincolo di corrispettività.
Inoltre, non può non rilevarsi che l'eccezione di inadempimento e le relative tempistiche non appaiono in linea con il richiamato canone di buona fede: nel corso del procedimento, infatti, è emerso che alcun rilievo di quelli in concreto fatti oggetto di eccezione sia stato precedentemente formalizzato da CP_1
pagina 14 di 21 in merito all'adeguata esecuzione dell'attività manutentiva posta contrattualmente a carico di CP_1
al contrario, l'inadempimento generico all'attività manutentiva risulta essere stato Controparte_2 rilevato alla controparte solo in occasione del giudizio e non in costanza di rapporto. Sul punto, non può condividersi l'argomento, a più riprese speso dall'opponente, secondo cui in costanza di rapporto lo stesso non fosse nelle condizioni di poter accertare l'adempimento dell'obbligazione manutentiva da parte dell'opposto: dalla lettura del contratto (art. 8), nonché della relazione di ATP in atti (All. 14 alle note scritte in sostituzione d'udienza del 11.10.2023 di ), emerge a chiare lettere che CP_1 fosse nella facoltà di nominare all'uopo un Organo di Alta Sorveglianza, e che poi CP_1 effettivamente esso abbia nominato un proprio supervisore con deliberazione di Comitato Direttivo n.
37/03 del 29/01/2003 (pag. 71, ATP). Emerge, altresì, che nel corso del rapporto abbia CP_1 in alcuni casi formalizzato specifiche contestazioni nei confronti della controparte: a titolo esemplificativo, con nota dell'11/12/2017 prot. 4566/2017 (pag. 71, ATP), segnalava CP_1 la necessità di provvedere ad una serie di attività (es: Sistemazione griglia a gradini della Sez.
Grigliatura (barre rovinate); Eliminazione del materiale sedimentato nel canale di bypass dei pretrattamenti;
Verniciare la griglia grossolana a pettine (Sez. Grigliatura); […] Mantenere, mediante riverniciatura, tutti i rivestimenti protettivi delle parti metalliche secondo l'art. 30 comma A 10 del contratto di gestione;
Sostituire i teli delle tende parasole degli uffici;
Eliminare tutti i rottami di ferro dall'area d'impianto) che presupponevano il preventivo accertamento dello stato dei luoghi. E giova rilevare che le attività segnalate da con la richiamata nota sono state in seguito eseguite CP_1 dalla controparte, così come da nota del 14/11/2018 prot. EU10595 (allegato 9 ATP;
pag. 73, ATP).
Alla luce di quanto esposto, e alla luce anche del fatto che era essa stessa già CP_1 inadempiente all'obbligo di pagamento di elevate somme, l'eccezione di inadempimento oggetto del nono motivo di opposizione non appare meritevole di accoglimento e contraria a buona fede.
Il decimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale con la quale, in sintesi,
l'opponente chiede la restituzione di quanto versato a titolo di canoni manutentivi non avendo l'opposta svolto la manutenzione programmata e preventiva. L'opponente assume di aver dato corso, in piena buona fede e in corso di contratto, al pagamento di fatture per la gestione per l'importo di
€32.765.467,12, ma il pagamento non risulterebbe giustificato non avendo l'opposta adempiuto alle proprie obbligazioni (per una puntuale individuazione delle fatture oggetto della domanda si rimanda all'analitica elencazione fornita dall'opponente a pagg. 13-19); ne deriverebbe il diritto dell'opponente di ripetere quanto pagato e non dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.. In merito alla quantificazione della somma oggetto della domanda riconvenzionale in esame, ritiene CP_1 che in ragione della natura del contratto e della valenza delle obbligazioni non adempiute, le stesse vadano quantificate nella misura del 50% dell'importo complessivo del contratto (pag. 12, atto di citazione).
La domanda non appare meritevole di accoglimento.
Posto che la domanda riconvenzionale in esame deve qualificarsi quale azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. (così come peraltro espressamente qualificata dall'opponente), deve rilevarsi, in punto di diritto, che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,
e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che,
pagina 15 di 21 nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto) (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 34427 del
23/11/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11294 del 12/06/2020).
Nel caso in esame, l'opponente non ha adeguatamente provato l'inesistenza della causa giustificativa delle somme versate. Sul punto, infatti, assume che la domanda riconvenzionale in CP_1 esame trovi piena prova nell'ATP in atti (vedasi, da ultimo, quanto asserito con la propria comparsa conclusionale, pag. 4), ma così non è. Risulta innegabile che dall'ATP in atti emerga un inadempimento di relativamente alle attività di manutenzione programmata e Controparte_2 preventiva. Nello specifico, in risposta al quesito n. 3 di parte resistente, emergono una serie di inadempienze ascrivibili in capo al in primo luogo, il CTU evidenzia sia la carenza di Controparte_2 relazioni trimestrali contrattualmente dovute (Mancano dunque le relazioni trimestrali relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e primo trimestre 2022, pag. 78) che la carente produzione di fatture per le annualità da 2002 a 2016; in secondo luogo, il CTU rileva, in ogni caso, una serie di carenze manutentive con riflessi sull'operatività dell'impianto che hanno coinvolto, tra gli altri, reparto dissabbiatura, reparto equalizzazione, reparto sollevamento iniziale, settore chimico, reparti sedimentazione, sezione nastro presse, quadri elettrici, gruppi elettrogeni e comparto di disinfezione (per una più attenta analisi si rinvia all'ATP in atti, pagg. 79-80). Tuttavia, pur a fronte degli inadempimenti sopra evidenziati, la domanda riconvenzionale non è accoglibile in quanto non risulta in alcun modo provato che le fatture che ne costituiscono l'oggetto fossero legate alle concrete inadempienze evidenziate in sede di ATP: l'opponente si limita ad un'elencazione di fatture pagate senza in alcun modo fornire prova di elementi che permettano di ritenere che queste avessero ad oggetto attività di manutenzione in realtà mai svolte e, dunque, riferibili alle inadempienze emerse in sede di ATP. Preme rilevare, inoltre, che sul punto l'opponente non ha formulato nell'odierno giudizio alcuna istanza di prova.
Ma ancora prima che in punto di prova, la domanda riconvenzionale in esame appare generica già in punto di allegazioni, genericità che traspare, altresì, dalla quantificazione della somma oggetto della domanda, apoditticamente individuata in misura pari al 50% di quanto incassato a titolo di canoni di gestione, per l'importo di €16.362.733,06. In virtù dei motivi esposti, ribadito che in materia di ripetizione di indebito l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, la domanda riconvenzionale non appare meritevole di accoglimento in quanto, oltre che generica in punto di allegazione fattuale, risulta priva di puntuale prova in merito all'assenza di causa giustificativa dei pagamenti effettuati (non risulta provato che le concrete attività poste a fondamento delle fatture pagate non siano in realtà state effettuate).
L'undicesimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da carenza di manutenzione ordinaria, da cui i costi di ripristino da sostenersi, quantificati in € 8.700.000,00. Alla luce del medesimo inadempimento contrattuale già oggetto del precedente motivo di opposizione (mancata esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria e programmata contrattualmente prevista), infatti, lamenta di aver subito un CP_1
pagina 16 di 21 danno da deperimento degli impianti, sostenendo che, se l'opposto avesse correttamente e costantemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali di manutenzione ordinaria e programmata non sarebbe stato necessario, come già esposto al punto 9, ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria (pagg. 19-20, atto di citazione).
In linea con i già richiamati principi sulla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità da inadempimento (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la domanda riconvenzionale in esame appare parzialmente fondata.
Ferma la prova del titolo, l'inadempimento di agli obblighi relativi alla manutenzione Controparte_2 ordinaria e preventiva dell'impianto risulta dimostrato. Come già precisato in riferimento al precedente motivo di opposizione, infatti, dalla relazione di ATP in atti emergono a chiare lettere, in risposta al quesito n. 3 di parte resistente, una serie di inadempienze ascrivibili in capo al (sul Controparte_2 punto si rimanda a quanto già esposto in sede analisi del decimo motivo di opposizione): sebbene un tale inadempimento non sia idoneo a determinare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per i motivi già esposti, lo stesso giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno lamentato con l'undicesimo motivo di opposizione, seppur limitatamente alle somme di seguito indicate.
Il consulente tecnico nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza di un nesso causale tra le condotte inadempienti di e diverse voci di danno puntualmente individuate quali spese Controparte_2 straordinarie resesi necessarie a causa della scorretta manutenzione ordinaria dell'impianto nel corso del rapporto. Nello specifico il consulente tecnico ha suddiviso i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti o ancora da eseguire per fatto imputabile al gestore in quattro sottogruppi di seguito indicati
(per ragioni di chiarezza espositiva verrà riportata la stessa nomenclatura adottata dal consulente tecnico): (A1) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti dalla e altre Ditte su CP_7 affidamento del , dopo la riconsegna del depuratore da parte di (28/3/2022), CP_1 CP_4 fino alla consegna dello stesso al (15/6/2022); (A2) Lavori di straordinaria manutenzione CP_8 già eseguiti dal dopo la presa in carico dell'impianto (15/6/2022); (A3) lavori ancora da CP_8 eseguire sull'impianto per il ripristino della completa funzionalità; (B) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti a spese Consind, durante il periodo contrattuale, su componenti del depuratore, la cui necessità appare legata a presumibili carenze di manutenzione ordinaria da parte del gestore.
In riferimento alla seconda e terza voce di danno indicate dal consulente tecnico (A2; A3) la domanda non appare fondata. Risulta non contestato, nonché provato, che in data 15.6.2022 CP_1 abbia consegnato a l'impianto oggetto dell'odierno giudizio (All. 46, comparsa di Controparte_8 costituzione e risposta . Dal momento che l'impianto è attualmente gestito da Controparte_2 CP_8
è quest'ultima il soggetto tenuto a sopportare le voci di danno relative a lavori ancora da
[...] eseguire sull'impianto per il ripristino della completa funzionalità (A3); del pari, non può riconoscersi in capo a il diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, l'importo delle spese Controparte_2 già sostenute da per il ripristino della completa funzionalità dell'impianto (A2). Sul Controparte_8 punto, non appare fondata l'osservazione dell'opponente secondo cui sarebbe del tutto irrilevante che i lavori di ripristino li stia eseguendo il nuovo gestore , in quanto l'importo di tali interventi è CP_8 CP_ detratto dal valore dell'impianto che il deve riconoscere al (pag. 6, memoria di replica CP_1
). Il trasferimento in favore di della gestione dell'impianto sito in località CP_1 CP_8
oggetto dell'odierno giudizio, è avvenuto con Decreto n. 5 del 24 Marzo 2022 CP_5
pagina 17 di 21 dell'Assemblea di , il quale ha Controparte_9 Controparte_10 stabilito che il corrispettivo totale delle opere oggetto del trasferimento è pari a 1.825.523,59 (euro).
Nella determinazione del citato corrispettivo non viene citato quale parametro lo stato di manutenzione dell'impianto, evidenziandosi, al contrario, che la stima è stata effettuata nel rispetto dei criteri a suo tempo evidenziati dal evitando ogni "ricaduta sugli utenti del SII di incrementi di costo del tutto CP_11 indipendenti dalle dinamiche reali della gestione" (pag. 6): in altre parole, la determinazione del prezzo appare improntata più ad esigenze di natura pubblica che di stretta corrispettività. Ne deriva, dunque,
l'infondatezza della domanda riconvenzionale rispetto alle voci di danno esaminato.
Ad esito opposto deve giungersi relativamente alle altre due voci di danno: (A1) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti dalla e altre Ditte su affidamento del , dopo la CP_7 CP_1 riconsegna del depuratore da parte di (28/3/2022), fino alla consegna dello stesso al CP_4 [...]
(15/6/2022); (B) lavori di straordinaria manutenzione già eseguiti a spese Consind, durante il CP_8 periodo contrattuale, su componenti del depuratore, la cui necessità appare legata a presumibili carenze di manutenzione ordinaria da parte del gestore. Entrambe le voci di danno, analiticamente quantificate in sede di ATP rispettivamente in €281.271,07 e in € 135.499,00 (somma data dall'importo totale del danno pari a €180.927,00 cui è stato sottratto l'importo, pari a €45.428,35, delle manutenzioni straordinarie S33, S35, S77, S83, S86, S87, S89, giustamente a suo tempo non pagate da CP_1
in quanto causate da carenze di manutenzione ordinaria o programmata). Dal momento che
[...] dall'ATP in atti emerge che le indicate spese di manutenzione straordinaria si sono rese necessarie a causa della mancata manutenzione ordinaria e preventiva cui era tenuta devono Controparte_2 ritenersi provati sia il nesso di causalità materiale che il nesso di causalità giuridica per una somma complessiva pari a €416.770,07.
Cionondimeno, la condotta tenuto da in costanza di rapporto appare integrare i CP_1 presupposti di cui all'art. 1227 c.c. quale condotta creditoria idonea a determinare un concorso colposo nella causazione del danno. Come noto, la norma ha ad oggetto due distinte fattispecie: la prima ricorre quando la condotta del danneggiato ha inciso sul rapporto di causalità materiale tra condotta e danno- evento (comma I); la seconda è integrata quando il creditore non si attivi per evitare l'aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno-conseguenza (comma
II). In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 29352 del
14/11/2018).
Nel caso in esame, la condotta tenuta da in costanza di rapporto appare integrare i CP_1 presupposti individuati da entrambi i commi dell'art. 1227 c.c.. In primo luogo, la condotta tenuta appare rilevare dal punto di vista della causalità materiale: in linea con quanto a più riprese sostenuto da il rilevante inadempimento delle obbligazioni poste a carico di , Controparte_2 CP_1 tenuto conto dell'entità delle somme coinvolte, appare quale circostanza idonea ad influire in modo non trascurabile sullo stato finanziario di e sulla conseguente condotta inadempiente Controparte_2
(causalità materiale). In secondo luogo, la condotta tenuta da in costanza di rapporto CP_1 appare, altresì, rilevante nella parte in cui, nonostante i già evidenziati poteri/doveri di controllo, ha quasi del tutto omesso di rilevare la carente manutenzione realizzata dal gestore, attendendo, al pagina 18 di 21 contrario, solo l'odierna sede di giudizio per evidenziarne il carattere inadempiente (causalità giuridica). Una condotta ispirata al principio di leale collaborazione, coì come imposto alle parti ai sensi dell'art. 1375 c.c., avrebbe senza dubbio limitato l'entità del danno oggi lamentato dall'opponente: prova ne è il fatto che, laddove la carente attività manutentiva è stata rilevata, ha adempiuto alle richieste avanzatele (pag. 73, ATP). Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, dunque, appare opportuno riconoscere alla condotta colposa del danneggiato, , un'incidenza causale pari al 50%, con conseguente e proporzionale CP_1 riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, che dunque va definitivamente individuato in una somma pari a €208.385,03.
Il dodicesimo motivo di opposizione ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €1.468.370,59 oltre interessi per fatture insolute e non contestate emesse in danno dell'opposta in relazione ad un rapporto derivante da un diverso contratto tra le stesse stipulato in data
1.8.2007, rep. 4291, racc. 2299 (All.17, memoria 183, comma VI, n.1, di ). CP_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo 2020). Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale in esame ha ad oggetto prestazioni riferibili ad un diverso titolo contrattuale avente oggetto del tutto indipendente e distinto rispetto a quello oggetto del contratto posto a base del decreto ingiuntivo. Nel caso in esame non è, dunque, ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale in esame: unico elemento di collegamento è individuabile nella coincidenza soggettiva delle parti contrattuali, circostanza che di per sé non appare sufficiente a rendere opportuna la celebrazione di un simultaneus processus.
Da quanto esposto deriva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale oggetto del dodicesimo motivo di opposizione.
Infine, con il tredicesimo motivo di opposizione chiede applicarsi la compensazione, CP_1 anche parziale, di quanto risulterà eventualmente reciprocamente dovuto, con condanna dell'opposta al pagamento della differenza in favore dell'opponente. Sul punto, l'opposto rileva (da ultimo con la propria comparsa conclusionale) l'impossibilità di procedere alla compensazione delle eventuali somme riconosciute in favore della controparte in quanto da un lato si avrebbe un credito certo, liquido ed esigibile (quello vantato da , mentre il CP_2 preteso controcredito sarebbe da accertare sia in ordine all'an che in ordine al quantum. Sul punto, l'opposto richiama i principi espressi da Cassazione, Sez. U, sentenza n. 23225 del 15/11/2016, secondo cui in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in
pagina 19 di 21 compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
L'argomento speso dall'opposto non appare condivisibile, in quanto i richiamati principi giurisprudenziali non appaiono conferenti al caso oggetto dell'odierno giudizio. Infatti, il caso in esame non riguarda un'ipotesi di compensazione in senso proprio: quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione
"propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Cassazione, sez. 2, sentenza n. 4825 del 19/02/2019). Più recentemente, inoltre, è stato ritenuto che in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 6700 del 13/03/2024). In occasione della pronuncia da ultimo citata, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito: il caso appare del tutto equiparabile a quello oggetto dell'odierno giudizio, ove le pretese creditorie vantate dalla parti trovano fondamento nel medesimo rapporto contrattuale.
Da quanto esposto, dunque, deriva l'operatività della compensazione impropria tra le ragioni di credito vantante dalle parti nell'odierno giudizio.
Alla luce della parziale soccombenza reciproca, appare giustificata la parziale compensazione, in misura di 1/3, delle spese di giudizio, che vengono poste per la restante parte a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara che l'opponente, , è tenuto al pagamento in favore CP_1 dell'opposto, della somma di € 9.052.782,05, oltre interessi di mora dalla scadenza CP_2 delle singole fatture al saldo effettivo, per i titoli di cui in narrativa;
- accerta e dichiara che l'opposto, è tenuto al pagamento in favore Controparte_2 dell'opponente, , della somma di € 208.385,03 a titolo di risarcimento del danno CP_1
pagina 20 di 21 da inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- dispone la compensazione dei reciproci crediti fino a concorrenza dell'importo minore e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della differenza;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale oggetto del dodicesimo motivo di opposizione;
- compensa per 1/3 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dei restanti 2/3 delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 83.380,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Francesca Sirianni
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