Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Caronna e Sabrina Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ustica, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa il 19 marzo 2021, prot. n. -OMISSIS-, e notificata in pari data a mezzo pec, con la quale il Responsabile del Settore IV-Servizi Tecnici del Comune di Ustica ha ordinato all’odierno ricorrente la demolizione di una pluralità di opere abusivamente realizzate;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ustica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il provvedimento impugnato ha intimato al ricorrente, quale proprietario dell’area su cui ricade l’immobile oggetto di una serie di abusi edilizi (e precisamente delle costruzioni catastalmente identificate al N.C.T. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, ed al NCEU al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-), di procedere alla demolizione e rimozione delle seguenti opere:
A) piattaforma in c.a. compresa di predisposizione di impianti idrici ed elettrici, a ridosso di muri di contenimento del terreno soprastante, delle dimensioni di mt. 11.70 x 5.40;
B) corpo di fabbrica “A” delle dimensioni di mt. 1.80 x 3.25 con tetto a falda spiovente con altezza massima interna di circa mt. 2.30 e minima mt. 2.17. La struttura del tetto è stata realizzata con travi in legno e perlinato e come tegole tipo portoghese. Sono presenti due aperture delle dimensioni di mt. 0.80 x 2.00 e mt. 0.53 x 1.53. L’utilizzo è quello di wc;
C) corpo “B” delle dimensioni di mt. 3.50 x 66.80 a tetto a falda con struttura in travi di legno e perlinato con altezza massima interna di mt. 2.80 mentre minima di mt. 2.05. Sul lato lungo è presente una finestra a nastro di altezza di mt. 0.70 ed una lunghezza di mt. 6.80 interrotta da un pilastro di circa cm. 45. Sul lato aperto è presente un infisso in alluminio e vetri per l’intera superficie. L’utilizzo è quello di cucina.
Ritenendo tale ordine illegittimo, parte ricorrente lo ha impugnato, lamentando degli errori di misura e di descrizione, che avrebbero determinato, almeno parzialmente, una falsa e non corretta rappresentazione dei luoghi, nonché la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso all’intimazione, la violazione dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 3 della L. Regione Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 (potendo, alcuni lavori, essere eseguiti senza il titolo edilizio), incompetenza del Comune di Ustica rispetto all’intimare la demolizione per una eventuale violazione del vincolo paesaggistico.
Si è costituito in giudizio il Comune, sostenendo l’infondatezza di quanto dedotto.
In vista della pubblica udienza, in data 24 aprile 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria, nella quale dà atto di aver, nel corso del 2022, eseguito in parte l’ordinanza di demolizione e di aver ottenuto, per la parte restante, il titolo in sanatoria per la conservazione di alcuni manufatti, grazie al parere favorevole della Sovrintendenza.
Più precisamente, parte ricorrente ha attestato che: a) la piattaforma in c.a. o meglio il battuto in cemento è stata prima ammessa dalla Soprintendenza e poi certificata conforme dal Comune; b) il corpo di fabbrica “A” dell’ordinanza è stato ugualmente ammesso dalla Soprintendenza e poi certificato conforme dal Comune; c) il corpo di fabbrica “B” è stato riportato allo stato preesistente (ante 2007).
In ragione di ciò è stata chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L’istanza non può, però, essere accolta nei termini in cui è stata formulata, in quanto, nel caso di specie, non sono ravvisabili le condizioni che determinano la cessazione della materia del contendere.
Come affermato da parte ricorrente, documentato dagli atti prodotti in giudizio e non contestato da parte del Comune, il ricorrente, oltre ad aver eseguito l’ordine di demolizione riportando il corpo di fabbrica “B” allo stato antecedente al 2007, ha provveduto all’esecuzione di una serie di lavori di demolizione che gli hanno consentito di poter ottenere l’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria e, conseguentemente, l’accertamento di conformità del Comune per i due corpi di fabbrica di cui alle lettere A) e B) del verbale, così, di fatto, prestando acquiescenza ed ottemperando al provvedimento censurato.
Ne deriva che non può ravvisarsi la piena soddisfazione della pretesa fatta valere che può determinare la cessazione della materia del contendere, ma deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Quanto alle spese del giudizio, considerato che il Comune si è opposto alla loro compensazione, ciò che è stato più sopra evidenziato non può che comportare la loro regolazione secondo l’ordinaria regola della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del Comune resistente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO