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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Parte_4 Pt_5
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_6 Parte_7 dagli avvocati GIACALONE GIUSEPPA e MAGGIO LUIGI per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2025 (sottoscritte dalle parti in data 26.11.2025) in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di espungere dalle condizioni dell'accordo di separazione la previsione negoziale relativa all'assegnazione della casa coniugale, confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie e ancora minorenni, e che le Per_1 Per_2 condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_6 Parte_7 quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 10/06/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 94, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2025 (sottoscritte in data 26.11.2025) e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 18/12/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
SO LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Parte_4 Pt_5
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_6 Parte_7 dagli avvocati GIACALONE GIUSEPPA e MAGGIO LUIGI per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2025 (sottoscritte dalle parti in data 26.11.2025) in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di espungere dalle condizioni dell'accordo di separazione la previsione negoziale relativa all'assegnazione della casa coniugale, confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie e ancora minorenni, e che le Per_1 Per_2 condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_6 Parte_7 quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 10/06/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 94, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2025 (sottoscritte in data 26.11.2025) e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 18/12/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
SO LA