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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2203 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Reana Giorgetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (PI), P.zza Martiri Della Libertà, 37, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Turchi e Sandra Fabbri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pontedera (PI), Piazza Della Concordia 11, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione * * *
In data 17.07.2024, i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno dedotto che: Per_
- Hanno contratto matrimonio in data 1.7.1990 e dalla loro unione è nata la IG
(nata il [...]), attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- I coniugi si sono separati consensualmente davanti al Tribunale di Pisa (RG
4499/2008) e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Pisa in data 10.03.2009;
- Le condizioni della separazione stabilite con decreto di omologa del Tribunale di Pisa datato 10.03.2009 hanno previsto, tra le altre cose, che: “Nella casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, resterà la moglie;
Nel momento in cui la CP_1 lascerà definitivamente la casa coniugale i dovrà corrispondere alla stessa il Pt_1
21% del valore dell'immobile a tale data;
Il marito corrisponderà alla moglie la Per_ somma di € 300,00, quale contributo per il mantenimento della figli;
”
- La signora visto il raggiungimento della maggiore età e CP_1
Per_ dell'indipendenza economica della IG , intende acquistare nuova abitazione dove trasferirsi, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale (sita in Bientina
(PI), Via Dei Campacci, 3), lasciandola nella disponibilità del;
Parte_1
- È stata predisposta Relazione tecnica di stima dell'abitazione coniugale, dalla quale
è emerso che il suddetto bene abbia un valore unitario di € 290.000,00;
- In base alle condizioni di separazione previste, nel momento in cui la ascerà CP_1 la casa coniugale, il sig. è tenuto a corrispondere alla moglie il 21% del valore Pt_1 dell'immobile, percentuale che – sulla base della stima effettuata in sede di relazione tecnica sul valore unitario del bene – ammonta a € 60.900,00;
-
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) L lascerà, trasferendo la propria residenza, l'abitazione coniugale, CP_1 di esclusiva proprietà de , sita in Bientina (PI), Via Dei Campacci, Parte_1
3, rinunciando all'assegnazione della suddetta casa coniugale, lasciandola, pertanto, nella disponibilità de , entro il mese di Settembre 2024 Parte_1
(doc.4). Deve essere così revocata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
. CP_1 2) I verserà: la cifra di € 30.000,00 sul c/c dell (IBAN Parte_1 CP_1
[...])) nel momento della sottoscrizione del presente atto;
la cifra di € 25.000,00 sul c/c della (IBAN CP_1
[...]) nel momento in cui quest'ultima lascerà la casa Per_ coniugale;
la cifra di € 5.900,00 sul c/c della IG (IBAN
[...]) nel momento in cui l lascerà la CP_1 casa coniugale. Per_ 3) Attesa la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica della figli , il non sarà più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per quest'ultima e, per i medesimi motivi, i genitori non saranno Per_ più tenuti al pagamento delle spese straordinarie necessarie pe .
4) I coniugi danno atto che il ha fino ad oggi adempiuto Parte_1
Per_ regolarmente ai suoi obblighi nei confronti della IG (mantenimento mensile e 50% spese straordinarie) e, pertanto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altro.
Con nota congiunta depositata dalle parti in data 3.10.2024 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di separazione così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 24.10.24 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni della separazione, con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 2203/2024 così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Pisa del 10.03.2009, accoglie le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni,
2) DISPONE che:
I. “La lascerà, trasferendo la propria residenza, l'abitazione CP_1 coniugale, di esclusiva proprietà del , sita in Bientina (PI), Via Parte_1
Dei Campacci, 3, rinunciando all'assegnazione della suddetta casa coniugale, lasciandola, pertanto, nella disponibilità del , entro il mese di Parte_1
Settembre 2024 (doc.4). Deve essere così revocata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.r . CP_1
II. I verserà: la cifra di € 30.000,00 sul c/c dell (IBAN Parte_1 CP_1
[...])) nel momento della sottoscrizione del presente atto;
la cifra di € 25.000,00 sul c/c della (IBAN CP_1
[...]) nel momento in cui quest'ultima lascerà la casa Per_ coniugale;
la cifra di € 5.900,00 sul c/c della IG (IBAN
[...]) nel momento in cui l lascerà la CP_1 casa coniugale. Per_ III. Attesa la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica della figli , il non sarà più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per quest'ultima e, per i medesimi motivi, i genitori non saranno Per_ più tenuti al pagamento delle spese straordinarie necessarie pe;
IV. I coniugi danno atto che il ha fino ad oggi adempiuto Parte_1
Per_ regolarmente ai suoi obblighi nei confronti della IG (mantenimento mensile e 50% spese straordinarie) e, pertanto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altro.”
3) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.11 2024
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2203 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Reana Giorgetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (PI), P.zza Martiri Della Libertà, 37, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Turchi e Sandra Fabbri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pontedera (PI), Piazza Della Concordia 11, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione * * *
In data 17.07.2024, i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno dedotto che: Per_
- Hanno contratto matrimonio in data 1.7.1990 e dalla loro unione è nata la IG
(nata il [...]), attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- I coniugi si sono separati consensualmente davanti al Tribunale di Pisa (RG
4499/2008) e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Pisa in data 10.03.2009;
- Le condizioni della separazione stabilite con decreto di omologa del Tribunale di Pisa datato 10.03.2009 hanno previsto, tra le altre cose, che: “Nella casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, resterà la moglie;
Nel momento in cui la CP_1 lascerà definitivamente la casa coniugale i dovrà corrispondere alla stessa il Pt_1
21% del valore dell'immobile a tale data;
Il marito corrisponderà alla moglie la Per_ somma di € 300,00, quale contributo per il mantenimento della figli;
”
- La signora visto il raggiungimento della maggiore età e CP_1
Per_ dell'indipendenza economica della IG , intende acquistare nuova abitazione dove trasferirsi, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale (sita in Bientina
(PI), Via Dei Campacci, 3), lasciandola nella disponibilità del;
Parte_1
- È stata predisposta Relazione tecnica di stima dell'abitazione coniugale, dalla quale
è emerso che il suddetto bene abbia un valore unitario di € 290.000,00;
- In base alle condizioni di separazione previste, nel momento in cui la ascerà CP_1 la casa coniugale, il sig. è tenuto a corrispondere alla moglie il 21% del valore Pt_1 dell'immobile, percentuale che – sulla base della stima effettuata in sede di relazione tecnica sul valore unitario del bene – ammonta a € 60.900,00;
-
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) L lascerà, trasferendo la propria residenza, l'abitazione coniugale, CP_1 di esclusiva proprietà de , sita in Bientina (PI), Via Dei Campacci, Parte_1
3, rinunciando all'assegnazione della suddetta casa coniugale, lasciandola, pertanto, nella disponibilità de , entro il mese di Settembre 2024 Parte_1
(doc.4). Deve essere così revocata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
. CP_1 2) I verserà: la cifra di € 30.000,00 sul c/c dell (IBAN Parte_1 CP_1
[...])) nel momento della sottoscrizione del presente atto;
la cifra di € 25.000,00 sul c/c della (IBAN CP_1
[...]) nel momento in cui quest'ultima lascerà la casa Per_ coniugale;
la cifra di € 5.900,00 sul c/c della IG (IBAN
[...]) nel momento in cui l lascerà la CP_1 casa coniugale. Per_ 3) Attesa la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica della figli , il non sarà più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per quest'ultima e, per i medesimi motivi, i genitori non saranno Per_ più tenuti al pagamento delle spese straordinarie necessarie pe .
4) I coniugi danno atto che il ha fino ad oggi adempiuto Parte_1
Per_ regolarmente ai suoi obblighi nei confronti della IG (mantenimento mensile e 50% spese straordinarie) e, pertanto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altro.
Con nota congiunta depositata dalle parti in data 3.10.2024 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di separazione così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 24.10.24 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni della separazione, con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 2203/2024 così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Pisa del 10.03.2009, accoglie le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni,
2) DISPONE che:
I. “La lascerà, trasferendo la propria residenza, l'abitazione CP_1 coniugale, di esclusiva proprietà del , sita in Bientina (PI), Via Parte_1
Dei Campacci, 3, rinunciando all'assegnazione della suddetta casa coniugale, lasciandola, pertanto, nella disponibilità del , entro il mese di Parte_1
Settembre 2024 (doc.4). Deve essere così revocata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.r . CP_1
II. I verserà: la cifra di € 30.000,00 sul c/c dell (IBAN Parte_1 CP_1
[...])) nel momento della sottoscrizione del presente atto;
la cifra di € 25.000,00 sul c/c della (IBAN CP_1
[...]) nel momento in cui quest'ultima lascerà la casa Per_ coniugale;
la cifra di € 5.900,00 sul c/c della IG (IBAN
[...]) nel momento in cui l lascerà la CP_1 casa coniugale. Per_ III. Attesa la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica della figli , il non sarà più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per quest'ultima e, per i medesimi motivi, i genitori non saranno Per_ più tenuti al pagamento delle spese straordinarie necessarie pe;
IV. I coniugi danno atto che il ha fino ad oggi adempiuto Parte_1
Per_ regolarmente ai suoi obblighi nei confronti della IG (mantenimento mensile e 50% spese straordinarie) e, pertanto, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall' altro.”
3) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.11 2024
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi