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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1273/2022
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta
Gabellone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. con sede in Saracena c/da San Filippo in persona del CP_1 P.IVA_1
L.R.P.T. amministratore unico (c.f. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Sanzo, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con atto dell'11.3.2022 veniva iscritto d'ufficio al ruolo lavoro, a seguito di ordinanza emessa dal dott. Matteo Prato, l'atto di citazione con cui parte ricorrente, limitatamente alle domande oggetto della cognizione della sezione lavoro dell'intestato Tribunale, chiedeva:
“Domanda di accertamento della carica formale o apparente di amministratore di diritto, rivestita dall'odierno attore sin dalla costituzione della società convenuta (19/03/1987) alla data del 26/07/2019 (data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale della società convenuta, ), poiché l'amministrazione di fatto della società Controparte_2
convenuta è stata esercitata dalla data di costituzione della stessa a tuttora da CP
”;
[...]
“Efficacia dell'art.19 dello statuto della società de qua, con decorrenza dal 19/03/1987 fino alla data del 26/07/2019, data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale e di modifica dello Statuto sociale: sussistenza del rapporto di fatto di Controparte_2 lavoro dipendente subordinato a tempo determinato ex art. 2094 c.c. tra l'amministratore di diritto (prestatore di lavoro subordinato), e l'amministratore di fatto (datore Parte_1 di lavoro), e diritto dell'attore al pagamento della retribuzione, non Controparte_2 corrisposta dall'anno 2001 all'anno 2019, per lo svolgimento di attività esecutive, materiali
e accessorie, delegate dall'amministratore di fatto”.
Si costituiva in giudizio la società resistente, che contestava le domande avanzate dal ricorrente con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto integrale.
Venivano concessi i termini per l'integrazione degli atti, alla luce del mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, e contestualmente veniva esperito il tentativo di conciliazione, che non dava esito positivo.
All'esito della disposta integrazione, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, perché ritenute superflue ai fini del decidere.
La causa veniva dunque rinviata per la discussione e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa.
***
Il ricorso è totalmente infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito va premesso che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art.2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con il resistente, dotato dei caratteri che assurgono ad indici presuntivi della subordinazione.
Al riguardo giova precisare, come del resto è desumibile dal dettato dell'art. 2094 c.c., che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato è la collaborazione nell'impresa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Ebbene, l'interpretazione giurisprudenziale ha, nel tempo, al fine di colmare la scarna nozione normativa, contributo ad individuare una serie di indici sintomatici della subordinazione: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, la sottoposizione alle direttive ed al controllo del datore, l'esclusività della dipendenza dal datore, le modalità della retribuzione nonché l'osservanza di un orario di lavoro. La prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, sostiene infatti che la subordinazione è intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (tra le altre si veda Cass., sez. lav., 23.01.2009 n.1717).
Alla luce di tale orientamento è possibile, quindi, affermare che il fulcro della subordinazione consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente connessi all'attività lavorativa oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
In concreto, tuttavia, tali indici non sono sempre agevolmente individuabili;
ecco perché la giurisprudenza, al fine di snidare la subordinazione, ricorre anche a quelli sussidiari quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass., 1 dicembre 2008, n. 28525).
I suddetti indici, infatti, hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo.
Alla luce di tali considerazioni rileva questo Tribunale che non è possibile, alla luce della documentazione in atti, rinvenire nel caso di specie l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo.
Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova documentale deve, infatti, concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente. Non è stato, infatti, fornito nemmeno un indizio di prova né dell'assoggettamento al potere gerarchico e direttivo della società, indice primario della subordinazione, né degli indici secondari.
D'altronde, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente è stato fondato sulla circostanza che le predette istanze non miravano all'accertamento della subordinazione, ma solo ed esclusivamente all'accertamento della qualità di fatto di amministratore della società in capo a ed alle conseguenti responsabilità in ordine al mancato Controparte_2
pagamento delle spettanze dovute al ricorrente per i lavori eseguiti come titolare di ditta individuale di costruzioni e come finanziatore della società.
Nessuna istanza istruttoria, in sostanza, è stata avanzata al fine di verificare la sussistenza del vincolo della subordinazione, unica circostanza che avrebbe potuto fondare le domande del ricorrente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che, per quanto attiene all'art 19 dello statuto sociale, richiamato da entrambe le parti in causa, detta norma statutaria stabilisce il rimborso delle spese e il pagamento di un compenso forfetario “che sarà stabilito dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivamente per l'anno successivo”.
Nel caso in esame deve essere posto in evidenza che:
1. dall'atto di citazione originario e dalla successiva integrazione concessa, parte ricorrente non ha mai richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso forfetario in qualità di amministratore, ma solo il pagamento di “euro 55.932,2
(cinquantacinquemilanovecentotrentadue/20) a titolo di retribuzione derivante dal rapporto di fatto di lavoratore subordinato a tempo determinato, non corrisposta all'attore dal 2001 al 2019 per lo svolgimento dell'attività formale e apparente di amministratore di diritto, con funzioni esecutive, materiali e puramente accessorie, delegate da parte dall' amministratore e rappresentante legale di fatto, CP
, dalla costituzione della società convenuta e sino all'anno 2019.”;
[...]
2. parte ricorrente in ogni caso non ha mai prodotto anche solo un atto relativo alle determinazioni dell'assemblea in ordine alla quantificazione del compenso;
3. parte ricorrente nulla ha prodotto con riferimento al rimborso delle spese, pure previsto dall'articolato appena sopra richiamato.
Come è noto, per l'ostensione dei documenti sociali esistono rimedi specifici, anche cautelari
(ex art. 2476 c.c.), rimedi che, in questo giudizio, non sono stati nemmeno paventati e che non possono essere superati dalla presunta condotta dolosa della società.
In ogni caso, con riferimento a quanto dedotto dalle parti circa la definizione del giudizio pendente innanzi alla sezione civile, deve ribadirsi che la circostanza che il giudizio in sede civile si sia concluso con una sentenza di rigetto e che il relativo giudizio di appello sia ancora in corso non inficia la decisione, atteso che la presente sentenza viene emessa, come evidenziato, relativamente alle domande tese all'accertamento della natura subordinata dell'attività prestata dal ricorrente e del conseguente diritto alla retribuzione. In conclusione, deve evidenziarsi che le domande volte all'accertamento della natura subordinata dell'attività prestata ed al diritto al compenso, unitamente a quella dell'accertamento della qualità di socio di fatto di risultano del tutto Controparte_2
sfornite di prova per tutte le considerazioni appena fatte. Non uno solo degli indici rivelatori della subordinazione, infatti, è stato nemmeno minimamente oggetto di prova.
Secondo i Giudici di legittimità, come detto, infatti, devono considerarsi indici rivelatori della natura subordinata del rapporto: la previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro stabile e continuativo;
il carattere delle mansioni;
il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.
Ad ulteriore precisazione, la giurisprudenza prevede anche che il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili anche con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), dovendo sostanziarsi, invece, in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, come detto, non è possibile rinvenire alcun indice rilevatore della natura subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Va, inoltre, rigettata la domanda per responsabilità aggravata proposta dalla resistente ex art.96, c.p.c.
Si osserva che, ai fini della ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 96 c.p.c., manca l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.
Nemmeno si ritiene di applicare la previsione di cui al 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configurando così la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Detti presupposti non ricorrono nella specie, dovendosi escludere la pretestuosità delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 proposta dalla parte resistente;
c) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 4.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
Castrovillari, 6-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1273/2022
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta
Gabellone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. con sede in Saracena c/da San Filippo in persona del CP_1 P.IVA_1
L.R.P.T. amministratore unico (c.f. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Sanzo, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con atto dell'11.3.2022 veniva iscritto d'ufficio al ruolo lavoro, a seguito di ordinanza emessa dal dott. Matteo Prato, l'atto di citazione con cui parte ricorrente, limitatamente alle domande oggetto della cognizione della sezione lavoro dell'intestato Tribunale, chiedeva:
“Domanda di accertamento della carica formale o apparente di amministratore di diritto, rivestita dall'odierno attore sin dalla costituzione della società convenuta (19/03/1987) alla data del 26/07/2019 (data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale della società convenuta, ), poiché l'amministrazione di fatto della società Controparte_2
convenuta è stata esercitata dalla data di costituzione della stessa a tuttora da CP
”;
[...]
“Efficacia dell'art.19 dello statuto della società de qua, con decorrenza dal 19/03/1987 fino alla data del 26/07/2019, data di nomina dell'amministratore unico, rappresentante legale e di modifica dello Statuto sociale: sussistenza del rapporto di fatto di Controparte_2 lavoro dipendente subordinato a tempo determinato ex art. 2094 c.c. tra l'amministratore di diritto (prestatore di lavoro subordinato), e l'amministratore di fatto (datore Parte_1 di lavoro), e diritto dell'attore al pagamento della retribuzione, non Controparte_2 corrisposta dall'anno 2001 all'anno 2019, per lo svolgimento di attività esecutive, materiali
e accessorie, delegate dall'amministratore di fatto”.
Si costituiva in giudizio la società resistente, che contestava le domande avanzate dal ricorrente con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto integrale.
Venivano concessi i termini per l'integrazione degli atti, alla luce del mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, e contestualmente veniva esperito il tentativo di conciliazione, che non dava esito positivo.
All'esito della disposta integrazione, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, perché ritenute superflue ai fini del decidere.
La causa veniva dunque rinviata per la discussione e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa.
***
Il ricorso è totalmente infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito va premesso che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art.2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con il resistente, dotato dei caratteri che assurgono ad indici presuntivi della subordinazione.
Al riguardo giova precisare, come del resto è desumibile dal dettato dell'art. 2094 c.c., che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato è la collaborazione nell'impresa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Ebbene, l'interpretazione giurisprudenziale ha, nel tempo, al fine di colmare la scarna nozione normativa, contributo ad individuare una serie di indici sintomatici della subordinazione: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, la sottoposizione alle direttive ed al controllo del datore, l'esclusività della dipendenza dal datore, le modalità della retribuzione nonché l'osservanza di un orario di lavoro. La prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, sostiene infatti che la subordinazione è intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (tra le altre si veda Cass., sez. lav., 23.01.2009 n.1717).
Alla luce di tale orientamento è possibile, quindi, affermare che il fulcro della subordinazione consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente connessi all'attività lavorativa oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
In concreto, tuttavia, tali indici non sono sempre agevolmente individuabili;
ecco perché la giurisprudenza, al fine di snidare la subordinazione, ricorre anche a quelli sussidiari quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass., 1 dicembre 2008, n. 28525).
I suddetti indici, infatti, hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo.
Alla luce di tali considerazioni rileva questo Tribunale che non è possibile, alla luce della documentazione in atti, rinvenire nel caso di specie l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo.
Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova documentale deve, infatti, concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente. Non è stato, infatti, fornito nemmeno un indizio di prova né dell'assoggettamento al potere gerarchico e direttivo della società, indice primario della subordinazione, né degli indici secondari.
D'altronde, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente è stato fondato sulla circostanza che le predette istanze non miravano all'accertamento della subordinazione, ma solo ed esclusivamente all'accertamento della qualità di fatto di amministratore della società in capo a ed alle conseguenti responsabilità in ordine al mancato Controparte_2
pagamento delle spettanze dovute al ricorrente per i lavori eseguiti come titolare di ditta individuale di costruzioni e come finanziatore della società.
Nessuna istanza istruttoria, in sostanza, è stata avanzata al fine di verificare la sussistenza del vincolo della subordinazione, unica circostanza che avrebbe potuto fondare le domande del ricorrente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che, per quanto attiene all'art 19 dello statuto sociale, richiamato da entrambe le parti in causa, detta norma statutaria stabilisce il rimborso delle spese e il pagamento di un compenso forfetario “che sarà stabilito dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivamente per l'anno successivo”.
Nel caso in esame deve essere posto in evidenza che:
1. dall'atto di citazione originario e dalla successiva integrazione concessa, parte ricorrente non ha mai richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso forfetario in qualità di amministratore, ma solo il pagamento di “euro 55.932,2
(cinquantacinquemilanovecentotrentadue/20) a titolo di retribuzione derivante dal rapporto di fatto di lavoratore subordinato a tempo determinato, non corrisposta all'attore dal 2001 al 2019 per lo svolgimento dell'attività formale e apparente di amministratore di diritto, con funzioni esecutive, materiali e puramente accessorie, delegate da parte dall' amministratore e rappresentante legale di fatto, CP
, dalla costituzione della società convenuta e sino all'anno 2019.”;
[...]
2. parte ricorrente in ogni caso non ha mai prodotto anche solo un atto relativo alle determinazioni dell'assemblea in ordine alla quantificazione del compenso;
3. parte ricorrente nulla ha prodotto con riferimento al rimborso delle spese, pure previsto dall'articolato appena sopra richiamato.
Come è noto, per l'ostensione dei documenti sociali esistono rimedi specifici, anche cautelari
(ex art. 2476 c.c.), rimedi che, in questo giudizio, non sono stati nemmeno paventati e che non possono essere superati dalla presunta condotta dolosa della società.
In ogni caso, con riferimento a quanto dedotto dalle parti circa la definizione del giudizio pendente innanzi alla sezione civile, deve ribadirsi che la circostanza che il giudizio in sede civile si sia concluso con una sentenza di rigetto e che il relativo giudizio di appello sia ancora in corso non inficia la decisione, atteso che la presente sentenza viene emessa, come evidenziato, relativamente alle domande tese all'accertamento della natura subordinata dell'attività prestata dal ricorrente e del conseguente diritto alla retribuzione. In conclusione, deve evidenziarsi che le domande volte all'accertamento della natura subordinata dell'attività prestata ed al diritto al compenso, unitamente a quella dell'accertamento della qualità di socio di fatto di risultano del tutto Controparte_2
sfornite di prova per tutte le considerazioni appena fatte. Non uno solo degli indici rivelatori della subordinazione, infatti, è stato nemmeno minimamente oggetto di prova.
Secondo i Giudici di legittimità, come detto, infatti, devono considerarsi indici rivelatori della natura subordinata del rapporto: la previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro stabile e continuativo;
il carattere delle mansioni;
il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.
Ad ulteriore precisazione, la giurisprudenza prevede anche che il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili anche con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), dovendo sostanziarsi, invece, in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, come detto, non è possibile rinvenire alcun indice rilevatore della natura subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Va, inoltre, rigettata la domanda per responsabilità aggravata proposta dalla resistente ex art.96, c.p.c.
Si osserva che, ai fini della ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 96 c.p.c., manca l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.
Nemmeno si ritiene di applicare la previsione di cui al 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configurando così la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Detti presupposti non ricorrono nella specie, dovendosi escludere la pretestuosità delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 proposta dalla parte resistente;
c) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 4.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
Castrovillari, 6-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone