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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13463/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13463/2023 tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. AMATO ALFIO FRANCO
ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POMPEI LUCA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO Controparte_2
MASSIMO
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. AMATO ALFIO FRANCO Parte_5
Per e TE [...]
(P. IVA ) l'avv. D'ARGENIO MATTEO AR P.IVA_2
MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. BARBAGALLO PAOLA
pagina 1 di 6 Nessuno è presente per CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese, chiedendo dichiararsi la improcedibilità della domanda per omesso espletamento della mediazione obbligatoria da parte del creditore opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13463/2023 promossa da:
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ) Parte_5 C.F._5
Tutti domiciliati in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv. AMATO
ALFIO FRANCO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POMPEI LUCA ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Bacone n. 16/C
CONVENUTO
E nei confronti di pagina 3 di 6 - (P. IVA TE TE
) E (P. IVA P.IVA_3 AR TE
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura P.IVA_2
in atti ed elettivamente domiciliate nello studio dell'avv. Paola Lorenza Barbagallo, sito in Zafferana
Etnea (CT), via Algerazzi n. 36.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Decisa all'udienza del 19 marzo 2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
E convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
avanti questo Tribunale la e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.3230/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 18.8.2023 con il quale era stato ingiunto loro di pagare in favore della società opposta la somma di € 17.531,06, oltre interessi e spese del procedimento IT , ed articolavano una serie di motivi.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 7.2.2024 il GI autorizzava parte opponente, convenuta in senso sostanziale a chiamare in causa ex art. 269 cpc la TE
e la
[...] AR CP_4 TE
, differendo all'uopo l'udienza di comparizione al 3.7.2024.
[...]
Si costituivano in giudizio con unica comparsa responsiva la TE
e la
[...] AR
, contestavano in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e chiedevano: “ in via
[...] pregiudiziale, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 4 di 6 notificato in data 9.2.2024 a e da TE AR
parte dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
per violazione dell'art. 163, co. III, n. 3 c.p.c. anche in combinato con il disposto Parte_5 dell'art. 164, co. IV, c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la chiamata in causa svolta nei loro confronti;
B. in subordine, nel merito, dichiarare in ogni caso l'intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2952, II comma e dell'art. 2946, c.c., di ogni ipotetico diritto degli opponenti in relazione al decesso del signor;
C. in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, rigettare in Persona_1 ogni caso la chiamata del terzo poiché l'evento oggetto del sinistro è contrattualmente escluso dalla copertura ai sensi ed effetti dell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione in ogni caso, con condanna degli opponenti alla piena rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le Compagnie terze chiamate”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 24 aprile 2024 il GI confermava l'udienza del 3.7.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 25 luglio 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e assegnato a parte opposta, attore in senso sostanziale, il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L.vo n.28/2010.
All'udienza del 18.12.2024 , in cui non compariva la difesa di parte opposta il difensore del terzo chiamato eccepiva che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ( ed invero alcun verbale relativo risultava depositato in atti).
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 19.3.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni e a discutere in ordine alla questione inerente la procedibilità della domanda.
Indi all'udienza del 19.3.2025. la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni come precisate in atti.
Ciò premesso, poiché non vi è prova in atti che parte opposta abbia provveduto ad esperire la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità dell'azione, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lg. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
pagina 5 di 6 In particolare poi nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, hanno statuito che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che non vi prova in atti che l'opposta ( che non risulta avere svolto alcuna utile attività difensiva successivamente all'udienza del 3 luglio 2025 ) si sia attivata al fine di promuovere la procedura di mediazione, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2022.
Le spese del terzo chiamato vanno invece poste a carico di parte opponente, risultando dalle difese delle società assicuratrice ( che ha eccepito la prescrizione del diritto oltre che l'esclusione del sinistro dalla polizza, circostanze peraltro ben note agli opponenti, essendo state fatte oggetto di formali interlocuzioni) la infondatezza della richiesta di chiamata in garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
13463/2023 RG, dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in
€.145,00 per spese ed €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa, che liquida in €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c
Catania il 19.3.2025 il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13463/2023 tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. AMATO ALFIO FRANCO
ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POMPEI LUCA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO Controparte_2
MASSIMO
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. AMATO ALFIO FRANCO Parte_5
Per e TE [...]
(P. IVA ) l'avv. D'ARGENIO MATTEO AR P.IVA_2
MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. BARBAGALLO PAOLA
pagina 1 di 6 Nessuno è presente per CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese, chiedendo dichiararsi la improcedibilità della domanda per omesso espletamento della mediazione obbligatoria da parte del creditore opposto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13463/2023 promossa da:
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ) Parte_5 C.F._5
Tutti domiciliati in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv. AMATO
ALFIO FRANCO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POMPEI LUCA ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Bacone n. 16/C
CONVENUTO
E nei confronti di pagina 3 di 6 - (P. IVA TE TE
) E (P. IVA P.IVA_3 AR TE
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura P.IVA_2
in atti ed elettivamente domiciliate nello studio dell'avv. Paola Lorenza Barbagallo, sito in Zafferana
Etnea (CT), via Algerazzi n. 36.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Decisa all'udienza del 19 marzo 2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
E convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
avanti questo Tribunale la e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.3230/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 18.8.2023 con il quale era stato ingiunto loro di pagare in favore della società opposta la somma di € 17.531,06, oltre interessi e spese del procedimento IT , ed articolavano una serie di motivi.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 7.2.2024 il GI autorizzava parte opponente, convenuta in senso sostanziale a chiamare in causa ex art. 269 cpc la TE
e la
[...] AR CP_4 TE
, differendo all'uopo l'udienza di comparizione al 3.7.2024.
[...]
Si costituivano in giudizio con unica comparsa responsiva la TE
e la
[...] AR
, contestavano in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e chiedevano: “ in via
[...] pregiudiziale, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 4 di 6 notificato in data 9.2.2024 a e da TE AR
parte dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
per violazione dell'art. 163, co. III, n. 3 c.p.c. anche in combinato con il disposto Parte_5 dell'art. 164, co. IV, c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la chiamata in causa svolta nei loro confronti;
B. in subordine, nel merito, dichiarare in ogni caso l'intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2952, II comma e dell'art. 2946, c.c., di ogni ipotetico diritto degli opponenti in relazione al decesso del signor;
C. in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, rigettare in Persona_1 ogni caso la chiamata del terzo poiché l'evento oggetto del sinistro è contrattualmente escluso dalla copertura ai sensi ed effetti dell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione in ogni caso, con condanna degli opponenti alla piena rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le Compagnie terze chiamate”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 24 aprile 2024 il GI confermava l'udienza del 3.7.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 25 luglio 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e assegnato a parte opposta, attore in senso sostanziale, il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L.vo n.28/2010.
All'udienza del 18.12.2024 , in cui non compariva la difesa di parte opposta il difensore del terzo chiamato eccepiva che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ( ed invero alcun verbale relativo risultava depositato in atti).
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 19.3.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni e a discutere in ordine alla questione inerente la procedibilità della domanda.
Indi all'udienza del 19.3.2025. la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni come precisate in atti.
Ciò premesso, poiché non vi è prova in atti che parte opposta abbia provveduto ad esperire la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità dell'azione, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lg. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
pagina 5 di 6 In particolare poi nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, hanno statuito che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che non vi prova in atti che l'opposta ( che non risulta avere svolto alcuna utile attività difensiva successivamente all'udienza del 3 luglio 2025 ) si sia attivata al fine di promuovere la procedura di mediazione, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2022.
Le spese del terzo chiamato vanno invece poste a carico di parte opponente, risultando dalle difese delle società assicuratrice ( che ha eccepito la prescrizione del diritto oltre che l'esclusione del sinistro dalla polizza, circostanze peraltro ben note agli opponenti, essendo state fatte oggetto di formali interlocuzioni) la infondatezza della richiesta di chiamata in garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
13463/2023 RG, dichiara improcedibile la domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in
€.145,00 per spese ed €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa, che liquida in €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c
Catania il 19.3.2025 il Giudice
Dott. Vera Marletta
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