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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3023/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA PALMERIO 9 29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv.
COVINI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._2
stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato in GALLERIA SANTA MARIA 6 29121
PIACENZA presso il proprio studio pagina 1 di 10 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di I grado n.266/2024, emessa in data 11/03/2024 e depositata in data 19/03/2024 dal Tribunale di
Lodi, nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia C. Roca, a definizione della causa civile di I Grado rubricata al n. 1722/2021 RG, per le ragioni tutte di cui all'atto di appello ed in accoglimento della domanda avanzata dall'appellante in prime cure: condannare l'Avv. a pagare al Sig. la somma di CP_1 Parte_1
€ 71.758,71, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 18/06/2017 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
1. Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia confermare integralmente la sentenza n. 266/2024 del Tribunale di Lodi,e per l'effetto rigettare l'Appello
Avversario.
2. Che l'appellato venga condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di ulteriore produzione documentale.
pagina 2 di 10 Motivi della decisione in fatto e diritto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lodi l'avv. Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento professionale di quest'ultimo nel contesto della vertenza contro l'Impresa AC S.r.l., la conseguente risoluzione del contratto di mandato per inadempimento e la condanna del convenuto al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 74.676,95, di cui
€ 71.758,71 per perdita di chance e € 2.918,24 corrispondenti alle spese di lite liquidate nel precedente giudizio.
L'attore esponeva che l'Impresa AC, che già usufruiva della Cassa Integrazione Straordinaria, attivava la procedura di mobilità ex art. 4 della legge n. 223/1991, conclusasi con verbale di accordo siglato dalle organizzazioni sindacali in data 7 aprile 2017, che prevedeva la riduzione del personale in esubero per 17 unità, di cui 7 impiegati e 10 operai e che in data 18 aprile 2017 veniva formalmente comunicato al sig. il proprio licenziamento, già reso noto con telegramma del 14 aprile Parte_1
2017, confermando la sua inclusione tra i lavoratori destinatari della riduzione di personale e precisando che, trovandosi egli in periodo di malattia, il provvedimento di licenziamento doveva ritenersi sospeso sino al termine della prognosi
Il sig. riferiva di essersi rivolto all'avv. per impugnare il licenziamento collettivo, Parte_1 CP_1 manifestando la propria volontà di ottenere esclusivamente una tutela economica e rinunciando, in considerazione delle condotte vessatorie subite, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il professionista, dopo avere in data 18 giugno 2017 provveduto all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, depositava un ricorso presso il Tribunale di Milano solo il 17 maggio 2019, ovvero quasi due anni dopo l'impugnativa stragiudiziale ed il tentativo di conciliazione, qualificando il licenziamento come nullo ai sensi dell'art. 2110 c.c. in quanto intimato in costanza di malattia e non già come licenziamento collettivo soggetto alla disciplina della L. n. 223/1991.
Con ordinanza del 29 novembre 2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso dichiarando inammissibili le domande relative alle differenze retributive e al risarcimento per condotte vessatorie e accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dall'Impresa AC in relazione all'impugnativa di licenziamento per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, con condanna alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
In data 17 dicembre 2019, il sig. revocava il mandato all'avv. e, con PEC dell'11 Parte_1 CP_1 marzo 2020 inviata a mezzo del nuovo difensore avv. Silvia Covini, intimava all'avv. il CP_1
pagina 3 di 10 risarcimento del danno. Quest'ultimo, di contro, contestava ogni addebito sottolineando come la DTL di Milano non gli avesse mai comunicato la mancata adesione alla conciliazione da parte del datore di lavoro ed, in conseguenza di ciò, non era mai decorso il termine per il deposito del ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Il sig. conveniva, quindi, in giudizio l'avv. lamentando come il professionista avesse Parte_1 CP_1 negligentemente omesso di impugnare tempestivamente il licenziamento, in base ad una prospettazione giuridica errata.
L'attore sosteneva, pertanto, che la condotta negligente dell'avv. gli avesse irrimediabilmente CP_1 precluso, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, la possibilità concreta di ottenere in giudizio l'annullamento del licenziamento illegittimo e, conseguentemente, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle tutele economiche previste dall'articolo 18, commi 3 e 4, L. 300/1970.
L'avv. si costituiva in giudizio contestando gli addebiti e deducendo di aver impugnato il CP_1 licenziamento sulla base di argomentazioni giuridiche pertinenti (nullità del licenziamento) sebbene tali tesi non avessero poi trovato condivisione da parte dell'organo giudicante ed, inoltre, come non fosse stata fornita la prova che una diversa strategia processuale avrebbe consentito di conseguire un risultato favorevole.
Con sentenza n. 266/2024, emessa l'11 marzo 2024 e depositata il 19 marzo 2024, il Tribunale di Lodi accertava l'inadempimento dell'avv. dichiarava la risoluzione del contratto di mandato CP_1 professionale e condannava il convenuto a corrispondere al la somma di € 2.918,24 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, pari alle spese di lite liquidate alla controparte nel giudizio innanzi al
Tribunale del Lavoro, oltre interessi legali, rigettando nel resto la domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado, quanto alla questione dell'onere della prova, ricordava come il cliente, il quale asseriva di aver subito un danno a causa dell'inesatto adempimento del mandato, fosse onerato di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale,
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la condotta negligente e il pregiudizio subito.
In particolare, con riferimento al nesso causale, veniva sottolineato come il danno derivante da eventuali omissioni del professionista potesse ritenersi sussistente solo se, sulla base di criteri probabilistici (“più probabile che non”), fosse possibile accertare che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
pagina 4 di 10 Il Tribunale ravvisava la responsabilità dell'avv. per avere questi, pur conoscenza la natura di CP_1 licenziamento collettivo di quello intimato al proprio assistito, omesso di attivarsi nei termini di decadenza previsti dalla legge, violando ampiamente il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, L. 604/1966, erroneamente qualificando il licenziamento come nullo per violazione del periodo di comporto (art. 2110 c.c.), quando dalla documentazione in atti emergeva inequivocabilmente che trattavasi di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991.
Secondo il tribunale la condotta del professionista risultava connotata da colpa grave, attesa l'esigibilità della conoscenza della disciplina normativa e giurisprudenziale in materia di impugnazione del licenziamento, nonché la manifesta erroneità della qualificazione giuridica operata rispetto agli elementi fattuali a sua disposizione, e ciò giustificava ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto d'opera professionale.
Con riferimento all'individuazione del danno risarcibile il Tribunale riteneva che la pretesa azionata dall'attore, anche in assenza della negligenza professionale, non avrebbe avuto probabilità di essere accolta, perché dalla comunicazione del licenziamento era possibile, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. evincere che i lavoratori destinatari del recesso erano stati individuati, in via Parte_1 principale, tra coloro che non avevano manifestato opposizione al licenziamento entro il 15.04.2017 e, in via residuale, tra coloro che rispettavano i criteri legali previsti dall'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991
(carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative).
Pertanto, per relationem, il sig. era stato debitamente informato dei criteri selettivi adottati. Parte_1
Secondo il giudice di primo grado la domanda risarcitoria poteva trovare parziale accoglimento, limitatamente alle spese di lite che il Giudice del Lavoro aveva posto a carico del Signor Parte_1 nel precedente giudizio, in favore dell'Impresa AC.
La condanna del sig. al pagamento delle spese legali appariva quindi come diretta Parte_1 conseguenza dell'inadeguata attività professionale prestata dall'avv. il quale non aveva CP_1 evidenziato al proprio cliente l'opportunità di accettare la proposta transattiva formulata da controparte.
Con atto di citazione in appello notificato il 21 ottobre 2024, il impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lodi limitatamente al capo 2.4, ovvero nella parte in cui rigettava la domanda risarcitoria di € 71.758,71, ritenendola viziata per erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa e per motivazione errata e contraddittoria.
L'appellante sosteneva che l'avv. avrebbe dovuto impugnare il licenziamento collettivo CP_1 chiedendone l'annullamento a cagione della mancata indicazione, da parte dell'ex datore di lavoro, dei pagina 5 di 10 criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità applicative durante la consultazione sindacale ex art. 4, Legge n. 223/1991. Tale norma impone all'azienda, dopo l'accordo sindacale, di comunicare il recesso per iscritto ed, entro 7 giorni, trasmettere agli enti competenti e ai sindacati l'elenco dei licenziati, specificando per ognuno dati anagrafici, qualifica, livello, carichi di famiglia e, soprattutto, “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1” della stessa legge.
L'appellante, nel caso di specie, produceva la lettera di recesso (datata il 18/04/2017) e il verbale di accordo sindacale (datato il 07/04/2017), documenti inidonei tanto a specificare i criteri di scelta dell'Impresa AC quanto le loro modalità operative. Venivano allegati anche il telegramma del
14/04/2017 (con cui veniva comunicato il licenziamento al sig. ed una successiva Parte_1 raccomandata del 27/09/2017 che confermavano il licenziamento senza dettagliare i criteri.
Secondo parte appellante, al contrario, i documenti citati non provavano l'effettiva individuazione dei criteri, limitandosi a formulazioni generiche e richiami astratti all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, senza specificare quali criteri legali (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) o loro combinazioni l'Impresa AC intendesse utilizzare.
L'appellante contestava la statuizione del Tribunale di Lodi con la quale gli era stata addebitata la mancata dimostrazione dell'illegittimità dei criteri di selezione o la carente contestazione sulla loro errata applicazione.
Si costituiva quindi l'avv. contestando integralmente le argomentazioni dell'appellante e CP_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel merito, parte appellata esponeva che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il suo operato professionale come negligente, non valutando adeguatamente le circostanze oggettive del caso.
Sosteneva, invero, di aver sempre operato in piena conformità ai canoni deontologici e professionali, esercitando il mandato difensivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e perseguendo esclusivamente l'interesse del cliente.
Alla prima udienza del 4-3-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20-5-
2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta pagina 6 di 10 in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 20-5-2025, indicato in epigrafe,
e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
L'appello è infondato.
Osserva anzitutto la Corte come la statuizione di risoluzione del contratto d'opera professionale tra il sig. e l'avv. per grave inadempimento di quest'ultimo, non sia stata oggetto di Parte_1 CP_1 impugnazione incidentale da parte dell'appellato, con la conseguenza che le argomentazioni sviluppate sul punto dall'appellato, per ottenere il rigetto della impugnazione, neppure devono essere esaminate, posto che sulla questione si è formato il giudicato.
L'appellante assume sostanzialmente, con il motivo di impugnazione, che l'assenza di precise indicazioni, da parte del proprio datore di lavoro, sui concreti criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, avrebbe reso di per sé il licenziamento illegittimo, senza alcun onere in capo al medesimo di dimostrare in concreto l'illegittimità della scelta, ed avrebbe comportato l'accoglimento delle domande di corresponsione della indennità sostitutiva della reintegra e della indennità risarcitoria stabilite dalla legge.
Osserva il Collegio che, così come ritenuto correttamente dal primo giudice “..Dal verbale di accordo del 07.04.2017, richiamato nel telegramma del 14.04.2017, e dalla raccomandata del 18.04.2017 si ricava che i lavoratori destinatari del provvedimento di recesso erano stati individuati, in via principale, tra coloro che non avevano manifestato la loro opposizione al licenziamento entro il 15.04.2017 e, in via residuale, tra coloro che rispettavano i criteri di legge previsti dall'art. 5 co. 1 L. n. 223/1991. La disposizione citata dispone che “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative…”.
Pertanto il è stato reso edotto dei criteri utilizzati dal datore di lavoro per selezionare i Parte_1 dipendenti da licenziare.
Né può ritenersi che, come sembra prospettare la difesa del sig. la detta comunicazione Parte_1 dovesse contenere anche l'elenco degli altri lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascuno dei criteri di scelta adottati, al fine di all'odierno appellante di controllare la esatta applicazione dei detti criteri ed in ipotesi contestarli.
pagina 7 di 10 Secondo il comma 9 dell'art. 4 della legge 223 del 1991 “ Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2…”.
Dalla detta disposizione si ricava come la comunicazione ad ogni singolo lavoratore da licenziare non possa che essere individuale, mentre viene allo stesso tempo imposto al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9,
L. n. 223 del 1991, assuma un'importanza decisiva per il controllo dell'esercizio dei poteri datoriali, fissando definitivamente nei termini indicati dalle comunicazioni le motivazioni del singolo licenziamento.
D'altro canto, la comunicazione ai soggetti 'esterni' indicati dalla norma svolge la necessaria funzione di manifestare le ragioni delle scelte dell'imprenditore in quanto rilevanti in una dimensione collettiva,
e non apprezzabili nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (Cass. 23034\2018).
La Corte Regolatrice ha sottolineato come la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione (pronuncia sopra citata).
La Corte, affrontando la questione specifica -che non si pone nella presente fattispecie- della necessaria contestualità tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, ha enunciato principi che comunque appaiono pertinenti anche nel presente giudizio, affermando che pagina 8 di 10 “la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione "elastica" di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta… Entro queste linee di sistema è stata sempre interpretata la prescrizione legislativa di
"contestualità" tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali;
si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l'intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo;
cosicché è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l'intervento di cause di forza maggiore, possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni…”.
Dai principi suddetti si ricava come la conoscenza della concreta applicazione dei criteri di legge per la scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di poterne contestare la correttezza, può essere conosciuta dal singolo lavoratore non dalla comunicazione individuale al medesimo inviata, ma dalle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali.
Nella fattispecie in esame, la difesa del sig. poteva e doveva ricavare gli elementi utili per Parte_1 contestare eventualmente il licenziamento non dalla comunicazione di recesso inviata dal datore di lavoro, che non doveva avere contenuto più ampio e dettagliato di quello che ha avuto, ma dalla comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge 223 del 1991, diretta non al lavoratore ma ai soggetti indicati dalla disposizione.
Da quanto precede si ricava, pertanto, che la comunicazione di recesso inviata all'appellante permetteva di individuare i criteri adottati dal datore di lavoro, e che l'onere di verificare la correttezza della loro applicazione incombeva sul lavoratore, attraverso l'esame del contenuto della comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge 233 del 1991, che la difesa del sig. non solo non Parte_1 ha prodotto ma neppure ha mai menzionato.
Pertanto, così come ritenuto dal primo giudice, il sig. non ha fornito la prova che la Parte_1 tempestiva impugnazione del licenziamento, e la sua corretta qualificazione, avrebbero condotto ad un esito positivo della causa.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3023/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA PALMERIO 9 29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv.
COVINI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._2
stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato in GALLERIA SANTA MARIA 6 29121
PIACENZA presso il proprio studio pagina 1 di 10 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di I grado n.266/2024, emessa in data 11/03/2024 e depositata in data 19/03/2024 dal Tribunale di
Lodi, nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia C. Roca, a definizione della causa civile di I Grado rubricata al n. 1722/2021 RG, per le ragioni tutte di cui all'atto di appello ed in accoglimento della domanda avanzata dall'appellante in prime cure: condannare l'Avv. a pagare al Sig. la somma di CP_1 Parte_1
€ 71.758,71, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 18/06/2017 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
1. Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia confermare integralmente la sentenza n. 266/2024 del Tribunale di Lodi,e per l'effetto rigettare l'Appello
Avversario.
2. Che l'appellato venga condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di ulteriore produzione documentale.
pagina 2 di 10 Motivi della decisione in fatto e diritto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lodi l'avv. Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento professionale di quest'ultimo nel contesto della vertenza contro l'Impresa AC S.r.l., la conseguente risoluzione del contratto di mandato per inadempimento e la condanna del convenuto al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 74.676,95, di cui
€ 71.758,71 per perdita di chance e € 2.918,24 corrispondenti alle spese di lite liquidate nel precedente giudizio.
L'attore esponeva che l'Impresa AC, che già usufruiva della Cassa Integrazione Straordinaria, attivava la procedura di mobilità ex art. 4 della legge n. 223/1991, conclusasi con verbale di accordo siglato dalle organizzazioni sindacali in data 7 aprile 2017, che prevedeva la riduzione del personale in esubero per 17 unità, di cui 7 impiegati e 10 operai e che in data 18 aprile 2017 veniva formalmente comunicato al sig. il proprio licenziamento, già reso noto con telegramma del 14 aprile Parte_1
2017, confermando la sua inclusione tra i lavoratori destinatari della riduzione di personale e precisando che, trovandosi egli in periodo di malattia, il provvedimento di licenziamento doveva ritenersi sospeso sino al termine della prognosi
Il sig. riferiva di essersi rivolto all'avv. per impugnare il licenziamento collettivo, Parte_1 CP_1 manifestando la propria volontà di ottenere esclusivamente una tutela economica e rinunciando, in considerazione delle condotte vessatorie subite, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il professionista, dopo avere in data 18 giugno 2017 provveduto all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, depositava un ricorso presso il Tribunale di Milano solo il 17 maggio 2019, ovvero quasi due anni dopo l'impugnativa stragiudiziale ed il tentativo di conciliazione, qualificando il licenziamento come nullo ai sensi dell'art. 2110 c.c. in quanto intimato in costanza di malattia e non già come licenziamento collettivo soggetto alla disciplina della L. n. 223/1991.
Con ordinanza del 29 novembre 2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso dichiarando inammissibili le domande relative alle differenze retributive e al risarcimento per condotte vessatorie e accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dall'Impresa AC in relazione all'impugnativa di licenziamento per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, con condanna alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
In data 17 dicembre 2019, il sig. revocava il mandato all'avv. e, con PEC dell'11 Parte_1 CP_1 marzo 2020 inviata a mezzo del nuovo difensore avv. Silvia Covini, intimava all'avv. il CP_1
pagina 3 di 10 risarcimento del danno. Quest'ultimo, di contro, contestava ogni addebito sottolineando come la DTL di Milano non gli avesse mai comunicato la mancata adesione alla conciliazione da parte del datore di lavoro ed, in conseguenza di ciò, non era mai decorso il termine per il deposito del ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Il sig. conveniva, quindi, in giudizio l'avv. lamentando come il professionista avesse Parte_1 CP_1 negligentemente omesso di impugnare tempestivamente il licenziamento, in base ad una prospettazione giuridica errata.
L'attore sosteneva, pertanto, che la condotta negligente dell'avv. gli avesse irrimediabilmente CP_1 precluso, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, la possibilità concreta di ottenere in giudizio l'annullamento del licenziamento illegittimo e, conseguentemente, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle tutele economiche previste dall'articolo 18, commi 3 e 4, L. 300/1970.
L'avv. si costituiva in giudizio contestando gli addebiti e deducendo di aver impugnato il CP_1 licenziamento sulla base di argomentazioni giuridiche pertinenti (nullità del licenziamento) sebbene tali tesi non avessero poi trovato condivisione da parte dell'organo giudicante ed, inoltre, come non fosse stata fornita la prova che una diversa strategia processuale avrebbe consentito di conseguire un risultato favorevole.
Con sentenza n. 266/2024, emessa l'11 marzo 2024 e depositata il 19 marzo 2024, il Tribunale di Lodi accertava l'inadempimento dell'avv. dichiarava la risoluzione del contratto di mandato CP_1 professionale e condannava il convenuto a corrispondere al la somma di € 2.918,24 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, pari alle spese di lite liquidate alla controparte nel giudizio innanzi al
Tribunale del Lavoro, oltre interessi legali, rigettando nel resto la domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado, quanto alla questione dell'onere della prova, ricordava come il cliente, il quale asseriva di aver subito un danno a causa dell'inesatto adempimento del mandato, fosse onerato di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale,
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la condotta negligente e il pregiudizio subito.
In particolare, con riferimento al nesso causale, veniva sottolineato come il danno derivante da eventuali omissioni del professionista potesse ritenersi sussistente solo se, sulla base di criteri probabilistici (“più probabile che non”), fosse possibile accertare che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
pagina 4 di 10 Il Tribunale ravvisava la responsabilità dell'avv. per avere questi, pur conoscenza la natura di CP_1 licenziamento collettivo di quello intimato al proprio assistito, omesso di attivarsi nei termini di decadenza previsti dalla legge, violando ampiamente il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, L. 604/1966, erroneamente qualificando il licenziamento come nullo per violazione del periodo di comporto (art. 2110 c.c.), quando dalla documentazione in atti emergeva inequivocabilmente che trattavasi di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991.
Secondo il tribunale la condotta del professionista risultava connotata da colpa grave, attesa l'esigibilità della conoscenza della disciplina normativa e giurisprudenziale in materia di impugnazione del licenziamento, nonché la manifesta erroneità della qualificazione giuridica operata rispetto agli elementi fattuali a sua disposizione, e ciò giustificava ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto d'opera professionale.
Con riferimento all'individuazione del danno risarcibile il Tribunale riteneva che la pretesa azionata dall'attore, anche in assenza della negligenza professionale, non avrebbe avuto probabilità di essere accolta, perché dalla comunicazione del licenziamento era possibile, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. evincere che i lavoratori destinatari del recesso erano stati individuati, in via Parte_1 principale, tra coloro che non avevano manifestato opposizione al licenziamento entro il 15.04.2017 e, in via residuale, tra coloro che rispettavano i criteri legali previsti dall'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991
(carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative).
Pertanto, per relationem, il sig. era stato debitamente informato dei criteri selettivi adottati. Parte_1
Secondo il giudice di primo grado la domanda risarcitoria poteva trovare parziale accoglimento, limitatamente alle spese di lite che il Giudice del Lavoro aveva posto a carico del Signor Parte_1 nel precedente giudizio, in favore dell'Impresa AC.
La condanna del sig. al pagamento delle spese legali appariva quindi come diretta Parte_1 conseguenza dell'inadeguata attività professionale prestata dall'avv. il quale non aveva CP_1 evidenziato al proprio cliente l'opportunità di accettare la proposta transattiva formulata da controparte.
Con atto di citazione in appello notificato il 21 ottobre 2024, il impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lodi limitatamente al capo 2.4, ovvero nella parte in cui rigettava la domanda risarcitoria di € 71.758,71, ritenendola viziata per erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa e per motivazione errata e contraddittoria.
L'appellante sosteneva che l'avv. avrebbe dovuto impugnare il licenziamento collettivo CP_1 chiedendone l'annullamento a cagione della mancata indicazione, da parte dell'ex datore di lavoro, dei pagina 5 di 10 criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità applicative durante la consultazione sindacale ex art. 4, Legge n. 223/1991. Tale norma impone all'azienda, dopo l'accordo sindacale, di comunicare il recesso per iscritto ed, entro 7 giorni, trasmettere agli enti competenti e ai sindacati l'elenco dei licenziati, specificando per ognuno dati anagrafici, qualifica, livello, carichi di famiglia e, soprattutto, “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1” della stessa legge.
L'appellante, nel caso di specie, produceva la lettera di recesso (datata il 18/04/2017) e il verbale di accordo sindacale (datato il 07/04/2017), documenti inidonei tanto a specificare i criteri di scelta dell'Impresa AC quanto le loro modalità operative. Venivano allegati anche il telegramma del
14/04/2017 (con cui veniva comunicato il licenziamento al sig. ed una successiva Parte_1 raccomandata del 27/09/2017 che confermavano il licenziamento senza dettagliare i criteri.
Secondo parte appellante, al contrario, i documenti citati non provavano l'effettiva individuazione dei criteri, limitandosi a formulazioni generiche e richiami astratti all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, senza specificare quali criteri legali (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) o loro combinazioni l'Impresa AC intendesse utilizzare.
L'appellante contestava la statuizione del Tribunale di Lodi con la quale gli era stata addebitata la mancata dimostrazione dell'illegittimità dei criteri di selezione o la carente contestazione sulla loro errata applicazione.
Si costituiva quindi l'avv. contestando integralmente le argomentazioni dell'appellante e CP_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel merito, parte appellata esponeva che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il suo operato professionale come negligente, non valutando adeguatamente le circostanze oggettive del caso.
Sosteneva, invero, di aver sempre operato in piena conformità ai canoni deontologici e professionali, esercitando il mandato difensivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e perseguendo esclusivamente l'interesse del cliente.
Alla prima udienza del 4-3-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20-5-
2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta pagina 6 di 10 in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 20-5-2025, indicato in epigrafe,
e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
L'appello è infondato.
Osserva anzitutto la Corte come la statuizione di risoluzione del contratto d'opera professionale tra il sig. e l'avv. per grave inadempimento di quest'ultimo, non sia stata oggetto di Parte_1 CP_1 impugnazione incidentale da parte dell'appellato, con la conseguenza che le argomentazioni sviluppate sul punto dall'appellato, per ottenere il rigetto della impugnazione, neppure devono essere esaminate, posto che sulla questione si è formato il giudicato.
L'appellante assume sostanzialmente, con il motivo di impugnazione, che l'assenza di precise indicazioni, da parte del proprio datore di lavoro, sui concreti criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, avrebbe reso di per sé il licenziamento illegittimo, senza alcun onere in capo al medesimo di dimostrare in concreto l'illegittimità della scelta, ed avrebbe comportato l'accoglimento delle domande di corresponsione della indennità sostitutiva della reintegra e della indennità risarcitoria stabilite dalla legge.
Osserva il Collegio che, così come ritenuto correttamente dal primo giudice “..Dal verbale di accordo del 07.04.2017, richiamato nel telegramma del 14.04.2017, e dalla raccomandata del 18.04.2017 si ricava che i lavoratori destinatari del provvedimento di recesso erano stati individuati, in via principale, tra coloro che non avevano manifestato la loro opposizione al licenziamento entro il 15.04.2017 e, in via residuale, tra coloro che rispettavano i criteri di legge previsti dall'art. 5 co. 1 L. n. 223/1991. La disposizione citata dispone che “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative…”.
Pertanto il è stato reso edotto dei criteri utilizzati dal datore di lavoro per selezionare i Parte_1 dipendenti da licenziare.
Né può ritenersi che, come sembra prospettare la difesa del sig. la detta comunicazione Parte_1 dovesse contenere anche l'elenco degli altri lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascuno dei criteri di scelta adottati, al fine di all'odierno appellante di controllare la esatta applicazione dei detti criteri ed in ipotesi contestarli.
pagina 7 di 10 Secondo il comma 9 dell'art. 4 della legge 223 del 1991 “ Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2…”.
Dalla detta disposizione si ricava come la comunicazione ad ogni singolo lavoratore da licenziare non possa che essere individuale, mentre viene allo stesso tempo imposto al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9,
L. n. 223 del 1991, assuma un'importanza decisiva per il controllo dell'esercizio dei poteri datoriali, fissando definitivamente nei termini indicati dalle comunicazioni le motivazioni del singolo licenziamento.
D'altro canto, la comunicazione ai soggetti 'esterni' indicati dalla norma svolge la necessaria funzione di manifestare le ragioni delle scelte dell'imprenditore in quanto rilevanti in una dimensione collettiva,
e non apprezzabili nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (Cass. 23034\2018).
La Corte Regolatrice ha sottolineato come la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione (pronuncia sopra citata).
La Corte, affrontando la questione specifica -che non si pone nella presente fattispecie- della necessaria contestualità tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, ha enunciato principi che comunque appaiono pertinenti anche nel presente giudizio, affermando che pagina 8 di 10 “la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione "elastica" di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta… Entro queste linee di sistema è stata sempre interpretata la prescrizione legislativa di
"contestualità" tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali;
si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l'intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo;
cosicché è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l'intervento di cause di forza maggiore, possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni…”.
Dai principi suddetti si ricava come la conoscenza della concreta applicazione dei criteri di legge per la scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di poterne contestare la correttezza, può essere conosciuta dal singolo lavoratore non dalla comunicazione individuale al medesimo inviata, ma dalle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali.
Nella fattispecie in esame, la difesa del sig. poteva e doveva ricavare gli elementi utili per Parte_1 contestare eventualmente il licenziamento non dalla comunicazione di recesso inviata dal datore di lavoro, che non doveva avere contenuto più ampio e dettagliato di quello che ha avuto, ma dalla comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge 223 del 1991, diretta non al lavoratore ma ai soggetti indicati dalla disposizione.
Da quanto precede si ricava, pertanto, che la comunicazione di recesso inviata all'appellante permetteva di individuare i criteri adottati dal datore di lavoro, e che l'onere di verificare la correttezza della loro applicazione incombeva sul lavoratore, attraverso l'esame del contenuto della comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge 233 del 1991, che la difesa del sig. non solo non Parte_1 ha prodotto ma neppure ha mai menzionato.
Pertanto, così come ritenuto dal primo giudice, il sig. non ha fornito la prova che la Parte_1 tempestiva impugnazione del licenziamento, e la sua corretta qualificazione, avrebbero condotto ad un esito positivo della causa.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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