Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro Privato
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.59 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, rappresentato e Parte_1
difeso dai funzionari delegati dott. Giuseppe Gallo, dott.ssa Silvana Massaro, dott.ssa
Rossella Scalercio e dott.ssa Elisabetta Bavasso, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015,
appellante
E
, con l'avv.CUNDARI MASSIMO Controparte_1
Appellato-appellante incidentale oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
461/2022, pubblicata in data 14/12/2022; opposizione ordinanza ingiunzione.
1
1.Il Giudice del lavoro di Paola, in accoglimento dell'opposizione proposta da _1
, ha annullato l'ordinanza con cui era stata inflitta al ricorrente la sanzione
[...]
amministrativa di €6.000,00 per la violazione dell'art. 3 D.l n. 12/2002 conv. in L. n.
73/2002 mod. dall'art. 4 L. n. 183/2010, ossia per aver impiegato i lavoratori ER
, dal 20.07.2017, e
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
dal 17.07.2017 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
1.1-In particolare, il Tribunale, ha ritenuto insussistente l'addebito ascritto al _1
perché:
-egli aveva provveduto tempestivamente alla registrazione della prestazione lavorativa oggetto di contestazione attraverso il portale INPS dedicato al Libretto di famiglia, nelle forme e nei termini previsti dall'art.54 bis dl 50/2017 conv. in legge 21 giugno 2017, n.
96;
- le lavorazioni effettuate nell'abitazione del ricorrente rientravano tra quelle per le quali poteva trovare applicazione il predetto istituto del Libretto di famiglia , consistendo esse in attività di giardinaggio e piccola manutenzione edile, come tali perfettamente sussumibili nella previsione dell'art.54bis comma 10 dl n.50 cit.. Infatti, Co contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, non è il tipo di attività, cioè i lavori edili in sé, ad essere incompatibili con la disciplina del Libretto Famiglia, bensì
è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale “da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere” (comma 14, lett. c). Tuttavia, nel caso di specie l'utilizzatore non è un'impresa edile, bensì una persona fisica che si è avvalsa della manodopera di taluni operai per svolgere delle piccole lavorazioni nella propria abitazione.>
2.La sentenza è stata appellata in via principale dall' e in via incidentale dal Parte_1
_1
2.1.- Con l'appello principale, l'Ufficio, in estrema sintesi:
2 - ha addebitato al Tribunale di non avere correttamente valutato gli esiti istruttori e di avere di conseguenza errato ad applicare la disciplina del lavoro occasionale di cui all'art.54 bis del dl n.50 2017. A tal fine, l'appellante ha evidenziato che dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione e dalle constatazioni degli stessi funzionari procedenti, è emerso che le opere da effettuare consistevano in “… scasso muri esterni…. ripristino della facciata esterna del fabbricato…. spostamento di materiale, cartoni, sedie e qualsiasi attività inerente la pulizia del cantiere.”; che i nominati operai si avvalevano di attrezzature di lavoro fornite dal ed erano _1
sottoposti alle direttive del medesimo, ricevendo una retribuzione pari a circa 30/40 euro al giorno;
- ha censurato il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone la riforma a fronte dell'infondatezza del ricorso introduttivo.
2.2.Con l'appello incidentale che il ha proposto in via condizionata _1 all'accoglimento del gravame principale, il predetto ha insistito nei motivi di opposizione all'ordinanza non esaminati dal primo giudice e segnatamente : (a) carenza di motivazione del verbale ispettivo e dell'ordinanza ingiunzione - violazione dell'art. 3
l. 241/1990 ; (b) intervenuta decadenza e, comunque, ulteriore carenza di motivazione – violazione degli artt. 14 l. 689/1981 e 3 l. 241/1990; (c) violazione della disciplina in tema di accessi ispettivi – ulteriore carenza o inesattezza della motivazione – violazione degli artt. 13 d.lgs. 124/2004, 3 l. 241/1990 e 115 c.p.c.; (d) insussistenza della subordinazione – violazione degli artt. 2094 e 2097 c. c., 115 e 246 c.p.c.
3.Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 cpc, all'esito la Corte ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.Ritiene la Corte di dovere confermare la pronuncia di annullamento dell'ordinanza ingiunzione, seppure sulla base della differente motivazione che si va ad esporre.
5. Innanzitutto, occorre rilevare che è fondato il motivo dell'appello principale con cui si deduce l'inapplicabilità, alla presente fattispecie, del regime del lavoro occasionale e del libretto di famiglia di cui al all'art.54 bis del dl n.50 2017.
3 5.1-Per come puntualmente evidenziato dall'Ispettorato appellante, nel verbale di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata, si dà atto che:
-al momento dell'accesso ispettivo, e sono stati trovati Persona_1 Persona_2
intenti in lavori di scasso per apertura di una porta, in lavori di rattoppo Persona_3
di intonaco;
Riente in lavori di pulizia del cantiere;
- i singoli lavoratori hanno riferito (v. allegati verbali delle dichiarazioni) di essere stati incaricati dal di effettuare i detti lavori, che da lui hanno ricevuto le istruzioni, _1
che con lui hanno pattuito la retribuzione di 40/50 euro al giorno.
5.2-Tali esiti ispettivi non risultano contrastati dall'opponente, il quale si è limitato ad articolare una prova testimoniale con capitoli che non appaiono tesi a confermare quanto da lui sostenuto- ossia che aveva commissionato piccoli lavori di rifinitura per consentire di trascorrere in maniera confortevole le ferie nell'immobile adibito a casa vacanza- ma che la ristrutturazione del fabbricato in questione era stata eseguita da altre due ditte edili. Ed è evidente che ciò, ove anche dimostrato, non esclude che quei lavori per come descritti nel verbale ispettivo si stessero comunque effettuando al momento dell'accesso degli ispettori.
5.3- Così accertato che le lavorazioni in corso nella casa vacanze del sono _1
quelle risultanti dal verbale ispettivo, ritiene la Corte che esse non siano assoggettabili al regime del libretto di famiglia.
E ciò in quanto per espressa disposizione di legge, la categoria di utilizzatori cui appartiene il quale soggetto che non svolge attività professionale o di impresa _1
nel settore ( edile) nel quale gravitano i lavori commissionati (art. 54 bis cit. comma 6 lett.a)1, può fare ricorso al libretto di famiglia solo <…per il pagamento delle 1 Art.54 bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.Contratto di prestazione occasionale) comma6. :Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
4 prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare….> ( art.54bis cit. comma 10)2.
6. Senonchè, ritiene la Corte che all'inapplicabilità dell'istituto del Libretto di famiglia non consegue, come sostenuto dall che l'opponente sia sanzionabile ai sensi Parte_1
dell'art. 3 D.l n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002 mod. dall'art. 4 L. n. 183/2010.
6.1-L'art. 3 cit. prescrive l'obbligo dellapreventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro privato che impiega lavoratori subordinati. (< Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria…>>)
6.2-E nella specie, per come dedotto dal con l'impugnazione incidentale, non _1
vi sono elementi per ritenere che la prestazione dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione sia riconducibile allo schema della subordinazione, a caratterizzare il quale- secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( v. Cass.25204/2013;3912/2020)- 2 Art.54 bis Comma 10: Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis) , può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali ((e le rivendite di generi di monopolio)), un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.
5 occorrono lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, il carattere continuo della prestazione ed una "effettiva eterodirezione"
Dalle risultanze istruttorie è, invece, possibile evincere:
-che il Cundari ha incaricato “manodopera locale” per l'esecuzione di opere edili, specifiche e apparentemente semplici ( lavori di scasso per apertura di una porta, lavori di rattoppo di intonaco;
lavori di pulizia del cantiere) implicanti tempi brevi di lavorazione ( al più una settimana) , nel periodo in cui la ditta a cui aveva appaltato le più complesse opere di ammodernamento dell'immobile, aveva sospeso il cantiere. E tanto è sufficiente per affermare che la prestazione resa dai lavoratori Persona_1
, dal 20.07.2017, e sia stata Persona_2 Persona_3 Persona_4
del tutto occasionale e non continuativa;
-che le direttive- in mancanza di specificazione del loro contenuto da parte dei lavoratori che riferiscono agli ispettori di averle ricevute dal appaiono più _1
verosimilmente assumere il valore delle indicazioni di massima che un proprietario esprime in ordine alle opere che vuole si realizzino nel suo immobile , anche considerato che non risulta provato che l'appellato svolgesse attività a qualsiasi titolo nel settore edile e/o fosse in possesso delle necessarie competenze per imporre regole tecniche di esecuzione dei lavori. E tanto è sufficiente per escludere che vi sia stata una effettiva eterodirezione da parte del _1
-che gli operai hanno utilizzato gli strumenti di lavoro presenti nell'immobile in cui era allestito un cantiere edile per lavori di ristrutturazione, temporaneamente sospeso ma ciò non è sufficiente per affermare che il fosse titolare di una organizzazione _1
stabile volta alla realizzazione di opere edili. E tanto è sufficiente ad escludere l'esistenza di un'organizzazione produttiva a lui facente capo in cui siano stati inseriti i lavoratori dei quali si discute.
6.3-In definitiva, ritiene la Corte che le risultanze istruttorie denotano la sussistenza non già della subordinazione ma di rapporti di lavoro autonomo per i quali, come preannunciato, l'art. 3 cit. non prescrive alcun obbligo di preventiva comunicazione della relativa instaurazione.
7. Conclusivamente, per le ragioni esposte, la sentenza va confermata.
6 8.Appare equo compensare le spese del grado, avuto riguardo alla situazione di sostanziale reciproca parziale soccombenza rispetto alle contrapposte prospettazioni difensive ( del rispetto al primo motivo dell'appello principale e _1
dell' rispetto al quarto motivo dell'appello incidentale condizionato) . Parte_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 23/01/2023, Parte_1
nonché sull'appello incidentale condizionato proposto da , avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 461/2022, pubblicata in data
14/12/2022 , così provvede:
- in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e del quarto motivo dell'appello incidentale, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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