Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4816/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IAZZETTA FERDINANDO, c.f.: P.IVA_1
, in virtù di mandato in atti;
C.F._1
Appellante
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
; C.F._2
Appellata Contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
Part innanzi al Tribunale di Benevento, la (di seguito, , Parte_1
deducendo che, in data 22.12.2017, verso le ore 09.30, si trovava innanzi alla struttura sanitaria dell'ASL Bn 1- di Montesarchio - alla via Napoli n. 113, Controparte_2
allorquando rovinava a terra, avendo appoggiato il piede in un punto non fissato al
l'attrice evidenziava che la pavimentazione presente innanzi alla suddetta struttura sanitaria, di proprietà della convenuta, ma condotta in locazione dall , Parte_2
era composta da blocchi di cemento a nido d'ape, la cui percorrenza era obbligatoria per raggiungere l'ingresso dell'ASL dal parcheggio. L'attrice imputava alla società convenuta la responsabilità della custodia del predetto stabile, quale proprietaria dello stesso, che aveva dato in locazione all'ASL nello stato di fatto in cui si trovava al momento della caduta della , la quale, in seguito all'evento, riportava una CP_1
frattura scomposta, con epifisi distale di radio ed ulna a destra e trauma contusivo escoriato al ginocchio destro, così come diagnosticato dai sanitari del P.O.
Sant'Alfonso Maria De Liguori ove veniva ricoverata con prognosi di trenta giorni. Part Aggiungeva di non aver ottenuto alcun ristoro sia dalla che dall'azienda sanitaria conduttrice della struttura ove era avvenuto il sinistro, ragion per cui evocava in Part giudizio unicamente la chiedendone la condanna al pagamento di una somma, da quantificare in corso di causa nei limiti di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.
Con ordinanza del 22.02.2021 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
, che non si costituiva volontariamente in giudizio. Parte_1
Espletata la prova testimoniale e la CTU medico legale, all'udienza del 04.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1544 del 5 settembre 2024 (r.g. n.1411/2020), notificata in data 1 ottobre 2024, il Tribunale di Benevento, pronunciandosi sulla domanda proposta da così statuiva “1) In accoglimento della domanda, condanna, Controparte_1
l' in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale della somma complessiva di euro 15.111,00, oltre ad £ 63,62 per le spese mediche sostenute e documentate, oltre interessi come per legge dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2) Condanna l' in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t, al rimborso delle spese di lite direttamente in favore dell'Avv. Tiziana Ferro dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 545,00 per
CU e contributi ed euro 5.077,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU, come liquidate con separato decreto, con obbligo di rimborsarle a chi le abbia anticipate”.
Con atto di citazione, notificato in data 28.10.2024, la Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo: “in via pregiudiziale e cautelare, sussistendone i presupposti di legge, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1544/2024 emessa dal
Tribunale di Benevento, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ida Moretti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1411/2020, depositata in cancelleria in data 5 settembre 2024, notificata in data 1 ottobre 2024, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
in via subordinata, per i motivi esposti in atti, accertare l'esistenza dei presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza Parte_1
causale del comportamento del danneggiato sig.ra ; accertare la Controparte_1
responsabilità in capo alla sig.ra per la mancata evocazione in Controparte_1
giudizio della conduttrice , responsabile della manutenzione del cortile Parte_2
antistante i locali che conduce in locazione, anche ai fini del concorso di colpa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie propedeutiche per l'effettiva acquisizione dello stato dei luoghi ove è occorso l'evento dannoso e, segnatamente, ammette ctu tecnica che certifichi la situazione di pericolo costituita dalla pavimentazione a nido d'ape e la possibilità di accertare ed evitare eventi dannosi a seguito della normale diligenza”.
Benchè regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'appellata con conseguente sua contumacia volontaria. Controparte_1
Parte appellante costituita non depositava nota scritta in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 29.05.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, con la conseguenza che il giudizio veniva rinviato alla successiva udienza in presenza del
12.06.2025. Nonostante la regolarità della comunicazione anche del disposto rinvio, all'udienza del 12.06.2025 parte appellante non compariva e la causa veniva immediatamente riservata in decisione collegiale senza termini.
Orbene, in conseguenza del mancato deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza cartolare del 29.05.2025 e della mancata comparizione all'udienza in presenza immediatamente successiva del 12.06.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art 309 cpc.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico della parte appellante costituita che le ha anticipate, ai sensi dell'art
310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio