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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa NRG 1701/2023 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Giovanni Parte_16
Bertora 2/10A, presso gli Avv.ti Claudio Zuin e Dario Valente che li rappresentano per procura in atti
RICORRENTI CONTRO
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, domiciliata in Genova, Via Fieschi n. 15, presso l'Avvocatura della Regione Liguria che la rappresenta ex lege
CONVENUTO
(P.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, il direttore P.IVA_1
Generale, Dott. con sede in Genova, Largo R. Benzi Controparte_3
n.10, domiciliato in GENOVA, Via Assarotti n. 48/6 presso l'Avv. Marco Barilati che lo rappresenta per procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti
* * * *
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l nonché l Controparte_4 Controparte_2
(nel proseguo, per brevità, anche soltanto )
[...] Controparte_5 indicati in epigrafe per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2 dell'Accordo Integrativo Regionale del 04.03.2009 – integrato dall'Accordo Integrativo Regionale del 21.12.2021, anche durante il periodo di fruizione delle ferie.
In particolare, a sostegno della propria tesi, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- l'accordo integrativo regionale del 2021 è stato stipulato soltanto a seguito di ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato dal sindacato Parte_17
- entrambi gli AIR del 2009 e del 2021, tra le varie indennità integrative della retribuzione dei medici convenzionati, ne prevedono una corrisposta per
“l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato” pari, originariamente ad € 2,10, poi elevata ad € 5,10, e, infine, nel 2021 aumentata ulteriormente, raggiungendo il valore di € 6,50 per turno di lavoro (art. 3, comma 2);
- in corso di vigenza dell'accordo integrativo regionale del 2009 a tale indennità veniva di fatto riconosciuta natura retributiva dall CP_5
e, conseguentemente, è stata corrisposta da tale soggetto ai ricorrenti
[...] anche nel periodo di fruizione delle ferie;
- successivamente all'entrata in vigore dell'accordo integrativo regionale del
2021, tutte le Aziende sanitarie liguri interrompevano la corresponsione della suddetta indennità ai medici in convenzione durante le ferie;
- a seguito della contestazione di tale decisione ad opera del sindacato, la questione veniva affrontata in sede di Comitato Permanente tra la Regione ed i medici di medicina generale, per la riscrittura dell'art. 3, senza giungere ad una soluzione, stante l'indisponibilità dell'Organo regionale;
- l'indennità de qua ha natura retributiva e, dunque, deve necessariamente essere inclusa nella retribuzione per i periodi di riposo, posto il principio, di derivazione comunitaria, di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 CE la cui interpretazione è stata fornita, tra le altre, nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 13/12/2018 in C-385/17;
- il suddetto principio, recepito anche in ambito nazionale a seguito della giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve pertanto essere applicato anche al caso che ci occupa;
- l'equiparazione della retribuzione percepita in servizio e durante i periodi di ferie è, peraltro, prevista nei rapporti tra SSR e medici in convezione in altre regioni italiane, in particolare, in Sicilia;
- la mancata corresponsione dell'indennità per cui è causa potrebbe determinare un disincentivo alla fruizione delle ferie, scelta che andrebbe a detrimento delle condizioni psicofisiche dei medici nonché della qualità delle prestazioni da essi resa;
- il comportamento pluriennale tenuto dall di Controparte_5 corresponsione della suddetta indennità, a fronte della medesima previsione degli accordi integrativi regolati la materia sia nel 2009 che nel 2021, denota un comportamento concludente inequivocabile dell volta al Parte_18 riconoscimento della natura retributiva dell'indennità de qua, rendendo la successiva interruzione di corresponsione quasi pretestuosa.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la ha eccepito il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva.
Nel merito la ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando: CP_1
- come in ordine alla indennità per cui è causa nel territorio ligure erano state date diverse interpretazioni. In particolare, alcune non avevano mai CP_6 corrisposto l'indennità per l'uso continuativo di strumentazione radio- telefonica ed informatica per le attività di soccorso extra-ospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato durante i periodi di fruizione ferie dei medici in convenzione, mentre altre avevano, per mero errore, corrisposto CP_6 tale indennità anche nei periodi di riposo;
poi, a seguito dell'approvazione del nuovo accordo integrativo nel 2021, avevano interrotto la relativa corresponsione nel periodo di ferie, alcune provvedendo al recupero di quanto precedentemente corrisposto a tale titolo, altre senza provvedere al relativo recupero.
- che il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l è un CP_5 CP_5 rapporto di lavoro autonomo convenzionato senza alcun vincolo di Contro subordinazione, come confermato dall'art. 13 dell 23 marzo 2005 nonché dalla giurisprudenza di legittimità e che pertanto i principi invocati dai ricorrenti affermati in ambito europeo e nazionale relativi alla parità di retribuzione dei dipendenti in servizio e durante le ferie, in quanto riferiti riferibili ed applicabili soltanto a rapporti di lavoro subordinato, sarebbero del tutto inconferenti.
- che dal tenore letterale della norma in questione si evince chiaramente che l'indennità per cui è causa è dovuta soltanto in caso di effettivo svolgimento di una controprestazione, tanto che i rappresentanti sindacali hanno sollecitato la modifica della clausola contrattuale per garantire l'erogazione di tale indennità anche nelle giornate di riposo;
trattandosi di norma contrattuale, se le parti avessero realmente voluto parificare i due periodi di lavoro (in servizio e di fruizione dei periodi d riposo- ) a livello di retribuzione, lo avrebbero esplicitato, come dimostra l'AIR siciliano.
- che per i medici in convenzione con il SSR i periodi di astensione sono obbligatori, dunque, non solo non vi è la possibilità di scegliere di non fruire delle ferie, ma la modesta entità della perdita economica dovuta alla mancata corresponsione dell'indennità de qua, rispetto alla retribuzione ordinaria dei ricorrenti, difficilmente avrebbe determinato in loro una (peraltro inammissibile) rinuncia alle ferie.
Costituosi parimenti ritualmente in giudizio, anche l CP_5
ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando tra l'altro
[...]
-che non può essere riconosciuta natura retributiva all'emolumento richiesto dai medici convenzionati in quanto il rapporto di lavoro dei medici in convenzione con il SSR è un rapporto di lavoro parasubordinato e quindi autonomo;
pertanto, può farsi riferimento ad una retribuzione in senso tecnico, posto che il lavoratore autonomo non percepisce una retribuzione, ma un compenso, un corrispettivo ovvero un onorario professionale, per l'attività espletata;
-che i medici in convenzione con il SSR, quali lavoratori autonomi, hanno la possibilità di svolgere la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro senza necessità di alcuna autorizzazione dell'Ospedale;
- che questo escluderebbe in nuce la possibilità di attribuire natura retributiva all'emolumento richiesto anche nei periodi di ferie;
- che il diverso operato dell ante 2022 sarebbe stato Controparte_5 frutto di un mero errore e che, anzi per tale ragione, l si riserva il CP_8 diritto di ripetere quanto indebitamente percepito dai ricorrenti;
- che in ragione delle previsioni di legge il contenuto del contratto d'opera professionale stipulato dal medico di medicina generale in convenzione con Parte la è stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale, dunque, nel caso di specie, sono del tutto inconferenti i richiami giurisprudenziali affermatisi in ambito di rapporti di lavoro subordinato tra soggetti di diritto privato;
- che, stante l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dei medici dei principi affermati per i rapporti di lavoro subordinati, gli stessi saranno regolati soltanto dalla contrattazione collettiva, e quindi, la corresponsione dell'indennità per cui è causa anche durante le ferie è possibile soltanto se gli accordi collettivi lo prevedano espressamente;
- che nel caso di specie difetta tale previsione espressa, e dunque, i ricorrenti non potrebbero ottenere l'accertamento del diritto neanche per via giudiziale, in ragione della mancata copertura finanziaria, necessaria per questo genere di rapporti, sottostanti alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed ai principi sulla contabilità pubblica di cui all'art. 81 Cost.;
- che l'indennità in questione non potrebbe essere comunque riconosciuta durante il periodo feriale ai medici ricorrenti, in quanto dal tenore letterale della clausola contrattuale che la istituisce emerge chiaramente che la stessa è strettamente legata alla partecipazione in concreto a turni di lavoro, che importano una prestazione lavorativa svolta attraverso l'utilizzo continuo di strumentazione radio/telefonica ed informatica;
- che l'affermazione secondo cui la suddetta decurtazione importerebbe un incentivo alla rinunzia alle ferie non è ipotizzabile per la modestia degli importi non riconosciuti in confronto all'entità dei compensi ordinari percepiti che si aggirano tra i 3.000,00 € ed i 4.900,00 € netti al mese.
La causa, all'esito della discussione orale e delle repliche viene ora in decisione.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione della che infatti non risulta essere parte Controparte_1 contrattuale del rapporto di lavoro tra le parti. I rapporti dai quali discenderebbe il diritto alla corresponsione dell'indennità per cui è causa discendono da convenzioni che intercorrono tra i ricorrenti ed un soggetto terzo all ossia l , unico Controparte_4 Controparte_5 effettivo committente dei ricorrenti ed unica parte che potrebbe essere obbligata a corrispondere somme ai medesimi. Come affermato in causa analoga dal Tribunale di Savona (n.
273/2023), che richiama Cass. n. 13247/2023, e dal Tribunale della Spezia (n. 435/2023). “nel caso in esame, al di là dell'infondatezza della domanda, non sussisterebbe quindi alcuna responsabilità contrattuale in capo a CP_1
in base all'AIR richiamato dai medici convenzionati: una volta
[...] stipulata la convenzione, lo stesso AIR fa infatti sorgere solo a carico Parte dell' , parte del contratto individuale, l'obbligazione contrattuale della corresponsione del relativo compenso variabile”. Nel merito il ricorso è infondato e dunque deve essere respinto per le seguenti assorbenti ragioni di seguito esposte.
Anche a voler ritenere applicabili ai rapporti di lavoro parasubordinati/autonomi, come quelli in esame, sia il principio di derivazione comunitaria di parificazione della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore in servizio e quella percepita durante la fruizione delle ferie, di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 CE, sia quello nazionale di recepimento di tale orientamento, e di cui alle decisioni della Corte di legittimità relative a questioni relative a rapporti di lavoro subordinato di lavoratori alle dipendenze di Aziende di trasporto aereo e ferroviario, nello specifico caso che ci occupa le domande non possono comunque essere accolte.
Il principio euro-unitario e nazionale della tendenziale necessità di coincidenza tra la retribuzione percepita dai lavoratori durante il periodo di effettivo servizio e quello in cui tali lavoratori usufruiscono delle ferie, trova la sua ratio nella considerazione che, in caso contrario, i lavoratori potrebbero essere dissuasi dalla fruizione delle ferie al fine di non vedersi decurtare in maniera significativa il trattamento economico durante tale periodo. In ragione di tale principio generale, spetta quindi al Giudice dello Stato membro “valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità .... che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”. Deve quindi esservi una necessaria verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi con le mansioni proprie della qualifica rivestita.
Orbene, le decurtazioni dell'indennità di cui all'art. 3 AIR 2021, sulla base dei conteggi prodotti dai ricorrenti e confrontati con le buste paga degli stessi, risultano assai modeste rispetto al compenso percepito nel periodo di riferimento. Si tratterebbe infatti di mancate erogazioni del valore medio di circa 100/150 € al mese, a fronte di compensi mensili dai 3.000,00 € ai 5.000,00 € netti. E' di tutta evidenza che una perdita economica così modesta rispetto al compenso ordinario difficilmente indurrebbe ad una rinuncia al proprio periodo di riposo;
dunque, il pericolo che la normativa europea e, di rimando, anche nazionale, intendono scongiurare, nel caso di specie non si pone. Nel caso di specie la suddetta rinuncia sarebbe illegittima in quanto, per la particolarità dell'opera prestata, l'astensione dal lavoro è obbligatoria (art. 98 ACN 2009). Accertata l'inapplicabilità del principio di equivalenza della retribuzione da corrispondere nei periodi di astensione dal lavoro a quella spettante per i periodi di svolgimento dell'attività, le pretese dei ricorrenti non possono comunque essere accolte in base all'interpretazione degli Accordi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (doc-10 Ospedale). Per il riconoscimento di un'indennità specifica come parte del compenso del libero professionista in convenzione anche durante il periodo di riposo è necessaria la previsione espressa degli Accordi collettivi Nazionali ovvero degli Accordi Integrativi Regionali: in tal senso l'art. 48 L.
833 / 1978, “L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria” e l'art. 8 del D.lgs. 502/1992, secondo cui “ il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”. Nel caso di specie non sussiste alcuna espressa previsione della contrattazione posto che l'art. 3 dell'AIR 2021, al comma 2, dispone
(sottolineatura della scrivente) : “Per la partecipazione alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 3 dell'art. 95 ACN e specificatamente indicate dall'art. 1 sono riconosciute ai medici dell'emergenza territoriale le seguenti indennità: (omissis) – indennità aggiuntiva oraria di € 6,50 per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica e informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, per l'attività svolta nei P.S./DEA/P.P.I. per l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”. Chiaramente l'indennità in parola è strettamente legata all'espletamento dell'attività lavorativa durante i turni di lavoro ed all'effettivo utilizzo della strumentazione indicata nelle (con il significato di
“all'interno”, “in presenza”) centrali operative. Ci si richiama sul punto al precedente del Tribunale di Savona, in atti, del tutto condivisibile: “Il tenore letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 3 AIR vigente, tuttavia, porta a ritenere che l'indennità aggiuntiva non sia prevista per il solo utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per “turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di tale strumentazione “nelle centrali operative”: ciò implica che qualora un turno di lavoro non preveda l'utilizzo di apparecchiature di tal fatta, l'indennità non sia spettante. Anche le altre prestazioni aggiuntive per le quali è corrisposta la medesima indennità (“attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato”, “attività svolta nei P.S./DEA.P.P.I.”, con verificato “utilizzo della cartella informatizzata) presuppongono, infatti, l'espletamento da arte del medico convenzionato di una concreta attività, appunto aggiuntiva. (….) Il riferimento al turno è quindi operato in relazione all'attività effettivamente prestata dal medico convenzionato. In assenza di una disposizione di segno contrario, dunque, si ritiene che tale indennità sia spettante solo per gli “effettivi turni di lavoro” comportanti l'attività remunerata, e non anche per i periodi di riposo”. Irrilevante il preteso legittimo affidamento ingenerato dall CP_5
con il suo operato ante 2022, in quanto “il datore di lavoro pubblico,
[...] infatti, non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cass. S.U. n. 21744/09; Cass. n. 3826/16; Cass. n. 16088/16; Cass. n. 25018/17; Cass. n.
31387/19; Cass. n. 14847/22). In assenza di titolo giustificativo, quindi non può essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico corrisposto dal datore di lavoro pubblico in assenza di titolo giustificativo. Anche nell'ambito dei rapporti parasubordinati, di conseguenza, la pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi per far cessare le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex art. 97 Cost., restando irrilevante ogni prassi non supportata da idonea disposizione contrattuale” (Trib. Savona n. 273/2023, in atti). Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, attese le peculiarità e le novità delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
definendo il giudizio dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_1 respinge il ricorso nei confronti dell Controparte_2
.
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 27/5/2025 Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa NRG 1701/2023 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Giovanni Parte_16
Bertora 2/10A, presso gli Avv.ti Claudio Zuin e Dario Valente che li rappresentano per procura in atti
RICORRENTI CONTRO
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, domiciliata in Genova, Via Fieschi n. 15, presso l'Avvocatura della Regione Liguria che la rappresenta ex lege
CONVENUTO
(P.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, il direttore P.IVA_1
Generale, Dott. con sede in Genova, Largo R. Benzi Controparte_3
n.10, domiciliato in GENOVA, Via Assarotti n. 48/6 presso l'Avv. Marco Barilati che lo rappresenta per procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti
* * * *
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l nonché l Controparte_4 Controparte_2
(nel proseguo, per brevità, anche soltanto )
[...] Controparte_5 indicati in epigrafe per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2 dell'Accordo Integrativo Regionale del 04.03.2009 – integrato dall'Accordo Integrativo Regionale del 21.12.2021, anche durante il periodo di fruizione delle ferie.
In particolare, a sostegno della propria tesi, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- l'accordo integrativo regionale del 2021 è stato stipulato soltanto a seguito di ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato dal sindacato Parte_17
- entrambi gli AIR del 2009 e del 2021, tra le varie indennità integrative della retribuzione dei medici convenzionati, ne prevedono una corrisposta per
“l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato” pari, originariamente ad € 2,10, poi elevata ad € 5,10, e, infine, nel 2021 aumentata ulteriormente, raggiungendo il valore di € 6,50 per turno di lavoro (art. 3, comma 2);
- in corso di vigenza dell'accordo integrativo regionale del 2009 a tale indennità veniva di fatto riconosciuta natura retributiva dall CP_5
e, conseguentemente, è stata corrisposta da tale soggetto ai ricorrenti
[...] anche nel periodo di fruizione delle ferie;
- successivamente all'entrata in vigore dell'accordo integrativo regionale del
2021, tutte le Aziende sanitarie liguri interrompevano la corresponsione della suddetta indennità ai medici in convenzione durante le ferie;
- a seguito della contestazione di tale decisione ad opera del sindacato, la questione veniva affrontata in sede di Comitato Permanente tra la Regione ed i medici di medicina generale, per la riscrittura dell'art. 3, senza giungere ad una soluzione, stante l'indisponibilità dell'Organo regionale;
- l'indennità de qua ha natura retributiva e, dunque, deve necessariamente essere inclusa nella retribuzione per i periodi di riposo, posto il principio, di derivazione comunitaria, di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 CE la cui interpretazione è stata fornita, tra le altre, nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 13/12/2018 in C-385/17;
- il suddetto principio, recepito anche in ambito nazionale a seguito della giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve pertanto essere applicato anche al caso che ci occupa;
- l'equiparazione della retribuzione percepita in servizio e durante i periodi di ferie è, peraltro, prevista nei rapporti tra SSR e medici in convezione in altre regioni italiane, in particolare, in Sicilia;
- la mancata corresponsione dell'indennità per cui è causa potrebbe determinare un disincentivo alla fruizione delle ferie, scelta che andrebbe a detrimento delle condizioni psicofisiche dei medici nonché della qualità delle prestazioni da essi resa;
- il comportamento pluriennale tenuto dall di Controparte_5 corresponsione della suddetta indennità, a fronte della medesima previsione degli accordi integrativi regolati la materia sia nel 2009 che nel 2021, denota un comportamento concludente inequivocabile dell volta al Parte_18 riconoscimento della natura retributiva dell'indennità de qua, rendendo la successiva interruzione di corresponsione quasi pretestuosa.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la ha eccepito il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva.
Nel merito la ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando: CP_1
- come in ordine alla indennità per cui è causa nel territorio ligure erano state date diverse interpretazioni. In particolare, alcune non avevano mai CP_6 corrisposto l'indennità per l'uso continuativo di strumentazione radio- telefonica ed informatica per le attività di soccorso extra-ospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato durante i periodi di fruizione ferie dei medici in convenzione, mentre altre avevano, per mero errore, corrisposto CP_6 tale indennità anche nei periodi di riposo;
poi, a seguito dell'approvazione del nuovo accordo integrativo nel 2021, avevano interrotto la relativa corresponsione nel periodo di ferie, alcune provvedendo al recupero di quanto precedentemente corrisposto a tale titolo, altre senza provvedere al relativo recupero.
- che il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l è un CP_5 CP_5 rapporto di lavoro autonomo convenzionato senza alcun vincolo di Contro subordinazione, come confermato dall'art. 13 dell 23 marzo 2005 nonché dalla giurisprudenza di legittimità e che pertanto i principi invocati dai ricorrenti affermati in ambito europeo e nazionale relativi alla parità di retribuzione dei dipendenti in servizio e durante le ferie, in quanto riferiti riferibili ed applicabili soltanto a rapporti di lavoro subordinato, sarebbero del tutto inconferenti.
- che dal tenore letterale della norma in questione si evince chiaramente che l'indennità per cui è causa è dovuta soltanto in caso di effettivo svolgimento di una controprestazione, tanto che i rappresentanti sindacali hanno sollecitato la modifica della clausola contrattuale per garantire l'erogazione di tale indennità anche nelle giornate di riposo;
trattandosi di norma contrattuale, se le parti avessero realmente voluto parificare i due periodi di lavoro (in servizio e di fruizione dei periodi d riposo- ) a livello di retribuzione, lo avrebbero esplicitato, come dimostra l'AIR siciliano.
- che per i medici in convenzione con il SSR i periodi di astensione sono obbligatori, dunque, non solo non vi è la possibilità di scegliere di non fruire delle ferie, ma la modesta entità della perdita economica dovuta alla mancata corresponsione dell'indennità de qua, rispetto alla retribuzione ordinaria dei ricorrenti, difficilmente avrebbe determinato in loro una (peraltro inammissibile) rinuncia alle ferie.
Costituosi parimenti ritualmente in giudizio, anche l CP_5
ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando tra l'altro
[...]
-che non può essere riconosciuta natura retributiva all'emolumento richiesto dai medici convenzionati in quanto il rapporto di lavoro dei medici in convenzione con il SSR è un rapporto di lavoro parasubordinato e quindi autonomo;
pertanto, può farsi riferimento ad una retribuzione in senso tecnico, posto che il lavoratore autonomo non percepisce una retribuzione, ma un compenso, un corrispettivo ovvero un onorario professionale, per l'attività espletata;
-che i medici in convenzione con il SSR, quali lavoratori autonomi, hanno la possibilità di svolgere la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro senza necessità di alcuna autorizzazione dell'Ospedale;
- che questo escluderebbe in nuce la possibilità di attribuire natura retributiva all'emolumento richiesto anche nei periodi di ferie;
- che il diverso operato dell ante 2022 sarebbe stato Controparte_5 frutto di un mero errore e che, anzi per tale ragione, l si riserva il CP_8 diritto di ripetere quanto indebitamente percepito dai ricorrenti;
- che in ragione delle previsioni di legge il contenuto del contratto d'opera professionale stipulato dal medico di medicina generale in convenzione con Parte la è stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale, dunque, nel caso di specie, sono del tutto inconferenti i richiami giurisprudenziali affermatisi in ambito di rapporti di lavoro subordinato tra soggetti di diritto privato;
- che, stante l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dei medici dei principi affermati per i rapporti di lavoro subordinati, gli stessi saranno regolati soltanto dalla contrattazione collettiva, e quindi, la corresponsione dell'indennità per cui è causa anche durante le ferie è possibile soltanto se gli accordi collettivi lo prevedano espressamente;
- che nel caso di specie difetta tale previsione espressa, e dunque, i ricorrenti non potrebbero ottenere l'accertamento del diritto neanche per via giudiziale, in ragione della mancata copertura finanziaria, necessaria per questo genere di rapporti, sottostanti alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed ai principi sulla contabilità pubblica di cui all'art. 81 Cost.;
- che l'indennità in questione non potrebbe essere comunque riconosciuta durante il periodo feriale ai medici ricorrenti, in quanto dal tenore letterale della clausola contrattuale che la istituisce emerge chiaramente che la stessa è strettamente legata alla partecipazione in concreto a turni di lavoro, che importano una prestazione lavorativa svolta attraverso l'utilizzo continuo di strumentazione radio/telefonica ed informatica;
- che l'affermazione secondo cui la suddetta decurtazione importerebbe un incentivo alla rinunzia alle ferie non è ipotizzabile per la modestia degli importi non riconosciuti in confronto all'entità dei compensi ordinari percepiti che si aggirano tra i 3.000,00 € ed i 4.900,00 € netti al mese.
La causa, all'esito della discussione orale e delle repliche viene ora in decisione.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione della che infatti non risulta essere parte Controparte_1 contrattuale del rapporto di lavoro tra le parti. I rapporti dai quali discenderebbe il diritto alla corresponsione dell'indennità per cui è causa discendono da convenzioni che intercorrono tra i ricorrenti ed un soggetto terzo all ossia l , unico Controparte_4 Controparte_5 effettivo committente dei ricorrenti ed unica parte che potrebbe essere obbligata a corrispondere somme ai medesimi. Come affermato in causa analoga dal Tribunale di Savona (n.
273/2023), che richiama Cass. n. 13247/2023, e dal Tribunale della Spezia (n. 435/2023). “nel caso in esame, al di là dell'infondatezza della domanda, non sussisterebbe quindi alcuna responsabilità contrattuale in capo a CP_1
in base all'AIR richiamato dai medici convenzionati: una volta
[...] stipulata la convenzione, lo stesso AIR fa infatti sorgere solo a carico Parte dell' , parte del contratto individuale, l'obbligazione contrattuale della corresponsione del relativo compenso variabile”. Nel merito il ricorso è infondato e dunque deve essere respinto per le seguenti assorbenti ragioni di seguito esposte.
Anche a voler ritenere applicabili ai rapporti di lavoro parasubordinati/autonomi, come quelli in esame, sia il principio di derivazione comunitaria di parificazione della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore in servizio e quella percepita durante la fruizione delle ferie, di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 CE, sia quello nazionale di recepimento di tale orientamento, e di cui alle decisioni della Corte di legittimità relative a questioni relative a rapporti di lavoro subordinato di lavoratori alle dipendenze di Aziende di trasporto aereo e ferroviario, nello specifico caso che ci occupa le domande non possono comunque essere accolte.
Il principio euro-unitario e nazionale della tendenziale necessità di coincidenza tra la retribuzione percepita dai lavoratori durante il periodo di effettivo servizio e quello in cui tali lavoratori usufruiscono delle ferie, trova la sua ratio nella considerazione che, in caso contrario, i lavoratori potrebbero essere dissuasi dalla fruizione delle ferie al fine di non vedersi decurtare in maniera significativa il trattamento economico durante tale periodo. In ragione di tale principio generale, spetta quindi al Giudice dello Stato membro “valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità .... che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”. Deve quindi esservi una necessaria verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi con le mansioni proprie della qualifica rivestita.
Orbene, le decurtazioni dell'indennità di cui all'art. 3 AIR 2021, sulla base dei conteggi prodotti dai ricorrenti e confrontati con le buste paga degli stessi, risultano assai modeste rispetto al compenso percepito nel periodo di riferimento. Si tratterebbe infatti di mancate erogazioni del valore medio di circa 100/150 € al mese, a fronte di compensi mensili dai 3.000,00 € ai 5.000,00 € netti. E' di tutta evidenza che una perdita economica così modesta rispetto al compenso ordinario difficilmente indurrebbe ad una rinuncia al proprio periodo di riposo;
dunque, il pericolo che la normativa europea e, di rimando, anche nazionale, intendono scongiurare, nel caso di specie non si pone. Nel caso di specie la suddetta rinuncia sarebbe illegittima in quanto, per la particolarità dell'opera prestata, l'astensione dal lavoro è obbligatoria (art. 98 ACN 2009). Accertata l'inapplicabilità del principio di equivalenza della retribuzione da corrispondere nei periodi di astensione dal lavoro a quella spettante per i periodi di svolgimento dell'attività, le pretese dei ricorrenti non possono comunque essere accolte in base all'interpretazione degli Accordi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (doc-10 Ospedale). Per il riconoscimento di un'indennità specifica come parte del compenso del libero professionista in convenzione anche durante il periodo di riposo è necessaria la previsione espressa degli Accordi collettivi Nazionali ovvero degli Accordi Integrativi Regionali: in tal senso l'art. 48 L.
833 / 1978, “L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria” e l'art. 8 del D.lgs. 502/1992, secondo cui “ il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”. Nel caso di specie non sussiste alcuna espressa previsione della contrattazione posto che l'art. 3 dell'AIR 2021, al comma 2, dispone
(sottolineatura della scrivente) : “Per la partecipazione alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 3 dell'art. 95 ACN e specificatamente indicate dall'art. 1 sono riconosciute ai medici dell'emergenza territoriale le seguenti indennità: (omissis) – indennità aggiuntiva oraria di € 6,50 per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica e informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, per l'attività svolta nei P.S./DEA/P.P.I. per l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”. Chiaramente l'indennità in parola è strettamente legata all'espletamento dell'attività lavorativa durante i turni di lavoro ed all'effettivo utilizzo della strumentazione indicata nelle (con il significato di
“all'interno”, “in presenza”) centrali operative. Ci si richiama sul punto al precedente del Tribunale di Savona, in atti, del tutto condivisibile: “Il tenore letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 3 AIR vigente, tuttavia, porta a ritenere che l'indennità aggiuntiva non sia prevista per il solo utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per “turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di tale strumentazione “nelle centrali operative”: ciò implica che qualora un turno di lavoro non preveda l'utilizzo di apparecchiature di tal fatta, l'indennità non sia spettante. Anche le altre prestazioni aggiuntive per le quali è corrisposta la medesima indennità (“attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato”, “attività svolta nei P.S./DEA.P.P.I.”, con verificato “utilizzo della cartella informatizzata) presuppongono, infatti, l'espletamento da arte del medico convenzionato di una concreta attività, appunto aggiuntiva. (….) Il riferimento al turno è quindi operato in relazione all'attività effettivamente prestata dal medico convenzionato. In assenza di una disposizione di segno contrario, dunque, si ritiene che tale indennità sia spettante solo per gli “effettivi turni di lavoro” comportanti l'attività remunerata, e non anche per i periodi di riposo”. Irrilevante il preteso legittimo affidamento ingenerato dall CP_5
con il suo operato ante 2022, in quanto “il datore di lavoro pubblico,
[...] infatti, non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cass. S.U. n. 21744/09; Cass. n. 3826/16; Cass. n. 16088/16; Cass. n. 25018/17; Cass. n.
31387/19; Cass. n. 14847/22). In assenza di titolo giustificativo, quindi non può essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico corrisposto dal datore di lavoro pubblico in assenza di titolo giustificativo. Anche nell'ambito dei rapporti parasubordinati, di conseguenza, la pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi per far cessare le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex art. 97 Cost., restando irrilevante ogni prassi non supportata da idonea disposizione contrattuale” (Trib. Savona n. 273/2023, in atti). Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, attese le peculiarità e le novità delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
definendo il giudizio dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_1 respinge il ricorso nei confronti dell Controparte_2
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[...]
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 27/5/2025 Il Giudice
Margherita Bossi