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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9485/2024 R.G.
promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania Via Bologna n. 7 presso lo studio dell'avv. Arturo Maria Oliveri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
attore - opponente
CONTRO
(cod. fisc.: , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del dott. Responsabile Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma rdel 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Persona_1
Paternò, via Somalia, 6, presso lo studio dell'avvocata Maria Grazia Pannitteri, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
convenuta – opposta
E NEI CONFRONTI DI
DI CATANIA, C.F. Controparte_3
, in persona del pro tempore, organicamente patrocinato P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici in Catania, Via
Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato.
terzo pignorato
Avente ad oggetto: opposizione a esecuzione esattoriale
All'udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito ha proposto (a Parte_1 seguito della fase sommaria definita dal G.E. con ordinanza resa il 13.8.2024) opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata in suo danno dall'
[...] (d'ora innanzi, per brevità, soltanto con atto di Controparte_5 CP_6 pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. 602/1973, contraddistinto dal cod. identificativo n. 29384202400002077001, per un credito iscritto a ruolo ascendente al complessivo importo di € 63.178,44. A sostegno dell'opposizione il debitore ha dedotto, in sintesi: l'inesistenza del pignoramento in quanto la relativa notificazione a mezzo PEC era stata inviata ad un domicilio digitale riferibile al ricorrente solo per ragioni connesse al ruolo di funzionario del Comune di Nissoria e la violazione dell'art. 5, comma 6 del D.M. n°
40/2008 mentre la (successiva) seconda notifica sarebbe avvenuta presso il proprio domicilio, oltre il termine perentorio di sessanta giorni prescritto a pena di decadenza;
la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi indicati in seno allo stesso atto;
implicita ammissione da parte di , della illegittimità dell'attività notificatoria CP_6 compiuta;
l'inefficacia del pignoramento per la parte eccedente i limiti previsti dagli artt. 545, 4° comma, c.p.c. e 2 del DPR 180/50 ossia per il superamento dei limiti di pignorabilità, applicabili all'indennità attinta dal pignoramento, erogata ad esso opponente quale magistrato onorario.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'illegittimità del pignoramento impugnato, disponendosi la restituzione dell'intero importo pignorato ovvero, in subordine, la restituzione della somma nella misura eccedente il massimo pignorabile pari ad un quinto dell'intero importo. L si è costituita in giudizio avanzando istanza per la dichiarazione di cessazione CP_6 della materia del contendere per comunicata, avendo rinunciato all'atto di pignoramento ed avendo proceduto alla restituzione a favore del terzo pignorato delle somme riscosse.
In via subordinata ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale adito in relazione ai ruoli resi esecutivi per tributi e l'infondatezza dell'opposizione stante la legittimità e tempestività della procedura di riscossione e della notifica dell'atto di pignoramento e delle cartelle di pagamento.
Si è altresì costituita l'amministrazione terza pignorata la quale ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla procedura di riscossione esattoriale avendo proceduto a sottoporre ai controlli previsti per legge i pagamenti da effettuare in favore dell'esecutato. All'esito dell'udienza del 26.01.2025 è stato assegnato termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ed alla scadenza del termine la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) Va revocata la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione terza pignorata, ritualmente evocata in lite ma costituitasi solo il 24.2.2025.
Pag. 2 di 3 2.) E' incontroverso tra le parti che l' ha espressamente e formalmente rinunciato CP_6 all'atto di pignoramento ed ha restituito alla amministrazione terza pignorata le somme riscosse in attuazione dell'ordine di pagamento diretto contenuto nell'atto in questione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando assorbita ogni altra questione.
3.) Ai fini della regolamentazione delle spese di lite – da effettuarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale – ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra l'opponente e l'opposta (come peraltro dagli stessi richiesto).
In particolare, deve tenersi conto della peculiarità della fattispecie quanto alle modalità di notificazione a mezzo PEC dell'atto di pignoramento, consegnata all'indirizzo mail del risultante dai pubblici registri ma riferibile alle funzioni del medesimo quale Pt_1 dipendente del Comune di Nissoria.
Tale circostanza induce ad escludere la configurabilità della categoria giuridica dell'inesistenza della notificazione la stessa mentre la stessa va reputata affetta da nullità, in concreto sanata dalla tempestiva opposizione del circostanza che Pt_1 dimostra l'avvenuto conseguimento dello scopo del procedimento notificatorio.
Per converso, appare fondato il motivo di doglianza concernente il superamento dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545, 3° comma, c.p.c.)per l'assorbente ragione che l'indennità attinta dal pignoramento è stata liquidata al (come è incontroverso) ai Pt_1 sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs 116/2017, in quanto magistrato onorario del c.d.
“contingente ad esaurimento” che non ha inteso accedere al procedimento di conferma regolato dal suddetto testo normativo e detta attività appare assimilabile ad un “rapporto di impiego” (se pure connotato da varie peculiarità) con la Pubblica amministrazione.
Va disposta, altresì, la compensazione delle spese processuali nei riguardi dell'amministrazione terza pignorata, convenuta in giudizio al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9485/2024 R.G., così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il giorno 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Cordio
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9485/2024 R.G.
promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Catania Via Bologna n. 7 presso lo studio dell'avv. Arturo Maria Oliveri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
attore - opponente
CONTRO
(cod. fisc.: , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del dott. Responsabile Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma rdel 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Persona_1
Paternò, via Somalia, 6, presso lo studio dell'avvocata Maria Grazia Pannitteri, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
convenuta – opposta
E NEI CONFRONTI DI
DI CATANIA, C.F. Controparte_3
, in persona del pro tempore, organicamente patrocinato P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici in Catania, Via
Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato.
terzo pignorato
Avente ad oggetto: opposizione a esecuzione esattoriale
All'udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito ha proposto (a Parte_1 seguito della fase sommaria definita dal G.E. con ordinanza resa il 13.8.2024) opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi avviata in suo danno dall'
[...] (d'ora innanzi, per brevità, soltanto con atto di Controparte_5 CP_6 pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. 602/1973, contraddistinto dal cod. identificativo n. 29384202400002077001, per un credito iscritto a ruolo ascendente al complessivo importo di € 63.178,44. A sostegno dell'opposizione il debitore ha dedotto, in sintesi: l'inesistenza del pignoramento in quanto la relativa notificazione a mezzo PEC era stata inviata ad un domicilio digitale riferibile al ricorrente solo per ragioni connesse al ruolo di funzionario del Comune di Nissoria e la violazione dell'art. 5, comma 6 del D.M. n°
40/2008 mentre la (successiva) seconda notifica sarebbe avvenuta presso il proprio domicilio, oltre il termine perentorio di sessanta giorni prescritto a pena di decadenza;
la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi indicati in seno allo stesso atto;
implicita ammissione da parte di , della illegittimità dell'attività notificatoria CP_6 compiuta;
l'inefficacia del pignoramento per la parte eccedente i limiti previsti dagli artt. 545, 4° comma, c.p.c. e 2 del DPR 180/50 ossia per il superamento dei limiti di pignorabilità, applicabili all'indennità attinta dal pignoramento, erogata ad esso opponente quale magistrato onorario.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'illegittimità del pignoramento impugnato, disponendosi la restituzione dell'intero importo pignorato ovvero, in subordine, la restituzione della somma nella misura eccedente il massimo pignorabile pari ad un quinto dell'intero importo. L si è costituita in giudizio avanzando istanza per la dichiarazione di cessazione CP_6 della materia del contendere per comunicata, avendo rinunciato all'atto di pignoramento ed avendo proceduto alla restituzione a favore del terzo pignorato delle somme riscosse.
In via subordinata ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale adito in relazione ai ruoli resi esecutivi per tributi e l'infondatezza dell'opposizione stante la legittimità e tempestività della procedura di riscossione e della notifica dell'atto di pignoramento e delle cartelle di pagamento.
Si è altresì costituita l'amministrazione terza pignorata la quale ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla procedura di riscossione esattoriale avendo proceduto a sottoporre ai controlli previsti per legge i pagamenti da effettuare in favore dell'esecutato. All'esito dell'udienza del 26.01.2025 è stato assegnato termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ed alla scadenza del termine la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) Va revocata la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione terza pignorata, ritualmente evocata in lite ma costituitasi solo il 24.2.2025.
Pag. 2 di 3 2.) E' incontroverso tra le parti che l' ha espressamente e formalmente rinunciato CP_6 all'atto di pignoramento ed ha restituito alla amministrazione terza pignorata le somme riscosse in attuazione dell'ordine di pagamento diretto contenuto nell'atto in questione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando assorbita ogni altra questione.
3.) Ai fini della regolamentazione delle spese di lite – da effettuarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale – ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra l'opponente e l'opposta (come peraltro dagli stessi richiesto).
In particolare, deve tenersi conto della peculiarità della fattispecie quanto alle modalità di notificazione a mezzo PEC dell'atto di pignoramento, consegnata all'indirizzo mail del risultante dai pubblici registri ma riferibile alle funzioni del medesimo quale Pt_1 dipendente del Comune di Nissoria.
Tale circostanza induce ad escludere la configurabilità della categoria giuridica dell'inesistenza della notificazione la stessa mentre la stessa va reputata affetta da nullità, in concreto sanata dalla tempestiva opposizione del circostanza che Pt_1 dimostra l'avvenuto conseguimento dello scopo del procedimento notificatorio.
Per converso, appare fondato il motivo di doglianza concernente il superamento dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545, 3° comma, c.p.c.)per l'assorbente ragione che l'indennità attinta dal pignoramento è stata liquidata al (come è incontroverso) ai Pt_1 sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs 116/2017, in quanto magistrato onorario del c.d.
“contingente ad esaurimento” che non ha inteso accedere al procedimento di conferma regolato dal suddetto testo normativo e detta attività appare assimilabile ad un “rapporto di impiego” (se pure connotato da varie peculiarità) con la Pubblica amministrazione.
Va disposta, altresì, la compensazione delle spese processuali nei riguardi dell'amministrazione terza pignorata, convenuta in giudizio al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9485/2024 R.G., così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il giorno 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Cordio
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