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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13198/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13198/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n. 70, Torino presso lo studio dell'avv. RIBERO PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Controparte_1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 6, Torino presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] l'[...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/05/2024 Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i figli per metà dei week-end, che non saranno necessariamente alternati, considerato che la madre lavora su turni, dando atto che la Sig.ra si impegna a comunicare entro il giorno 22 del mese precedente la CP_1 programmazione dei week-end del mese successivo. Nelle settimane che si concludono con il week- end di competenza materna, il padre terrà con sé i figli un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 con pernottamento, tenendo conto dei turni di lavoro della madre. Il padre, inoltre terrà con sé i bambini per 15 giorni nelle vacanze estive, 3 giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni Natale o
Capodanno), metà delle vacanze pasquali (ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo), e alternativamente e ad anni alterni le altre festività; - dare atto che sarà onere del padre prelevare e riaccompagnare i bambini presso la casa materna;
- dare atto che in caso di cambio di residenza/domicilio verrà rideterminata la modalità o possibilità di permanenza dei figli presso il padre nel giorno infrasettimanale.
DISPONE che il padre versi un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 15 di ogni mese per dodici mesi (comprensivo del costo della mensa), oltre al 50% delle spese straordinarie concordate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che, come per legge l'assegno unico per i figli verrà ripartito al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che le parti hanno definito ogni questione pregressa e non avanzano reciproche pretese per il passato.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13198/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n. 70, Torino presso lo studio dell'avv. RIBERO PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Controparte_1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 6, Torino presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] l'[...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/05/2024 Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i figli per metà dei week-end, che non saranno necessariamente alternati, considerato che la madre lavora su turni, dando atto che la Sig.ra si impegna a comunicare entro il giorno 22 del mese precedente la CP_1 programmazione dei week-end del mese successivo. Nelle settimane che si concludono con il week- end di competenza materna, il padre terrà con sé i figli un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 con pernottamento, tenendo conto dei turni di lavoro della madre. Il padre, inoltre terrà con sé i bambini per 15 giorni nelle vacanze estive, 3 giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni Natale o
Capodanno), metà delle vacanze pasquali (ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo), e alternativamente e ad anni alterni le altre festività; - dare atto che sarà onere del padre prelevare e riaccompagnare i bambini presso la casa materna;
- dare atto che in caso di cambio di residenza/domicilio verrà rideterminata la modalità o possibilità di permanenza dei figli presso il padre nel giorno infrasettimanale.
DISPONE che il padre versi un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 15 di ogni mese per dodici mesi (comprensivo del costo della mensa), oltre al 50% delle spese straordinarie concordate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che, come per legge l'assegno unico per i figli verrà ripartito al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che le parti hanno definito ogni questione pregressa e non avanzano reciproche pretese per il passato.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.