Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/05/2025, n. 10491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10491 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07028/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7028 del 2020, proposto da Settedicembre s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Renzo Cuonzo e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Sabato, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica – Direzione pianificazione generale di Roma Capitale n. rep. QI/783/2020 e num. prot. QI/66354/2020 del 18 giugno 2020, notificata via pec l’8 luglio 2020, con la quale, adottando il “Provvedimento conclusivo del procedimento di diniego dell’istanza di correzione di incongruenza ed errore materiale circa la destinazione urbanistica di area di proprietà della Società Settedicembre s.r.l., sita in Via Caldonazzo, distinta al Nuovo Catasto dei Terreni di Roma, al Foglio 223, Particelle n. 35, 132 e 351”, ha determinato di non accogliere la predetta istanza, presentata dalla Settedicembre s.r.l. e pervenuta al Dipartimento il 20.5.2019, e di confermare la destinazione urbanistica dell’area in argomento a Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, componente “Servizi pubblici – Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”;
- nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detta determinazione presupposto, connesso o dipendente, ivi compresi, in particolare, il preavviso di rigetto del 20 maggio 2020 e la relazione tecnica richiamata nel deliberato del provvedimento;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla riclassificazione dell’area quale zona di Tessuto T3 del vigente PRG di Roma e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. 4 aprile 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4.9.2020 (dep. il 14.9) la Settedicembre s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale in epigrafe, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza presentata dalla società per la “correzione” della destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà sita in Roma, via Caldonazzo (distinta al nuovo catasto dei terreni al foglio 223, particelle nn. 35, 132 e 351), confermando la destinazione a Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, componente “Servizi pubblici – Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. La parte ha altresì domandato l’accertamento del diritto alla riclassificazione dell’area quale zona di Tessuto T3 del vigente PRG di Roma nonché il risarcimento dei danni subiti.
1.1. In punto di fatto la parte ha premesso che sull’area di sua proprietà “sono ubicati, regolarmente assentiti da oltre 30 anni, tre villini con adiacenti aree a servizio delle stesse destinate a verde privato, che però, a una verifica di recente effettuata, sono risultate non essere – ovvero non essere più – tali. È infatti emerso che le aree in questione ricadono, nel vigente PRG di Roma (art. 85) in zona ‘verde pubblico locale e servizi pubblici di livello locale’, e ciò sulla base di un pedissequo recepimento del precedente PRG del 1965 (ove pure l’area era destinata a ‘servizi pubblici locali’). Si è così appreso che la modificata situazione urbanistica come in fatto e in diritto determinatasi, come detto, sin dalla metà degli anni ‘30 del secolo scorso, non è stata mai considerata dall’Amministrazione comunale ( rectius , mai recepita nello Strumento urbanistico generale)”.
1.1.1. In particolare, l’edificazione sarebbe avvenuta sulla base della convenzione “Russo – Aiello” del 1935, la quale aveva approvato un piano di lottizzazione dell’area prevedendo per l’appunto la costruzione di ville e villini di diverse dimensioni, e della concessione edilizia n. 50/CS del 5.4.2000, ottenuta all’esito di un articolato iter amministrativo.
1.1.2. Peraltro, ha soggiunto la ricorrente, “i villini erano assentiti previa apposizione di due vincoli formalizzati in due atti d’obbligo. Il primo gravante sulla intera area di mq. 12.484, affinché essa rimanesse a servizio delle progettate costruzioni (e ciò con atto Notaio Bruno di Roma del 31.01.1991 repertorio 95631; doc. n. 8); il secondo, apposto sulle aree adiacenti ai villini (cioè sulle aree inedificate), affinché rimanessero a servizio degli stessi, con vincolo ‘a parcheggio’ e ‘alberature’ come da planimetria allegata al progetto di variante riportata nella succitata concessione n. 50/CS del 5.4.2000 (e ciò con atto Notaio Fenoaltea di Roma del 22.02.2000 repertorio 30974; doc. n. 9)”.
1.1.3. Ancora, l’area di cui trattasi sarebbe stata inserita in un contesto urbano interamente classificato come T3, del tutto coerente con la destinazione urbanistica impressa a tutta la zona dalla citata Convenzione Russo Ajello; cosicché, chiosa la società, “la sua diversa formale destinazione, appare frutto di un errore materiale del pianificatore”.
1.1.4. Da qui l’istanza di correzione di errore materiale presentata dalla Settedicembre, respinta dall’ente resistente con il provvedimento gravato.
1.2. A sostegno dell’impugnativa la parte ha dedotto un unico motivo (rubr. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 241/90 per inosservanza degli obblighi ed oneri derivanti dalla Convenzione di lottizzazione Russo Ajello, nonché dei principi generali in tema di esecuzione delle obbligazioni derivanti da una convenzione di lottizzazione e/o da uno strumento di pianificazione di tipo attuativo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 85 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma nonché del D.M. aprile 1968 n. 1444. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto e degli elementi acquisiti in sede istruttoria. - Irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà dell’azione. - Eccesso di potere per erroneità, illogicità e manifesta contraddittorietà della scelta pianificatoria”), con cui ha prospettato che la tesi del Comune, ad avviso del quale la classificazione impressa all’area sarebbe espressione di una precisa scelta pianificatoria rispetto alla quale né la ricorrente né i suoi danti causa avrebbero sollevato obiezioni, sarebbe erronea. Invero, secondo la società, si tratterebbe di un mero errore materiale; in ipotesi, comunque l’amministrazione non avrebbe potuto modificare la destinazione dell’area, in ragione delle circostanze di fatto sopra richiamate (riassuntivamente, “Il PRG prevede dunque una destinazione dell’area che si pone in aperto conflitto sia con la situazione di fatto, come legittimamente determinatasi nei decenni, sia con la circostanza che essa è (tutta) di proprietà privata, e non già di proprietà pubblica”).
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza con atto di stile.
3. In vista della trattazione, l’ente resistente ha eccepito (v. mem. ex art. 73 c.p.a.): l’irricevibilità del ricorso se configurato quale forma di impugnazione del piano regolatore (secondo l’ente, l’impugnazione tende “ad avere una configurazione c.d. recuperatoria rispetto alla mancata impugnazione del Piano delle Certezze e del N.P.R.G.”); l’inammissibilità del gravame “per mancanza di carattere autenticamente provvedimentale dell’atto impugnato”; in ogni caso, l’infondatezza delle doglianze. La parte ricorrente (v. mem. ex art. 73 c.p.a.) ha prospettato che “l’Amministrazione è incorsa nel duplice quanto grave errore di (i) recepire passivamente le scelte pianificatorie passate, non avvedendosi della mancata corrispondenza tra gli atti anche propri ( i.e. tra il contenuto di un Piano attuativo, peraltro già realizzato da decenni, i relativi atti concessori e la zonizzazione di PRG) nonché di (ii) confermare nei fatti -ed in maniera del tutto illegittima e contraddittoria- un vincolo preordinato all’esproprio che (per stessa ammissione dell’Amministrazione, si veda ancora pag. 4 e 5 del doc. 1 in atti, parr. 3 e 4) deve considerarsi decaduto, non avendo Roma Capitale tempestivamente dichiarato la pubblica utilità dell’opera essendo inutilmente decorsi 5 anni dalla sua apposizione”. Le parti hanno quindi replicato alle avverse eccezioni e argomentazioni con appositi scritti difensivi.
3. All’udienza straordinaria del 4.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
4.1. Nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha puntualmente rappresentato che l’attribuzione della destinazione urbanistica in contestazione discende da precise scelte pianificatorie, anche al fine del raggiungimento dello standard obiettivo minimo del PRG. In particolare, risulta che: nel previgente PRG del 1965 l’area era destinata a “Zone Convenzionate”; in sede di adozione del vigente strumento urbanistico generale (delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20.3.2003) l’area è stata destinata al Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, componente Servizi pubblici – Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale; tale regime è stato poi confermato con l’approvazione del PRG (deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12.2.2008) e del disegno definitivo degli elaborati prescrittivi (delibera del Commissario straordinario n. 48 del 7.6.2016).
4.2. La volontà reiteratamente manifestata da Roma Capitale non è stata mai avversata dalla società né in sede procedimentale né soprattutto mediante la tempestiva impugnazione degli atti di pianificazione. Le deduzioni difensive dell’odierna ricorrente, volte a dimostrare l’erroneità “formale” della previsione urbanistica, costituiscono in realtà altrettante ragioni di censura sostanziale che, come già osservato dal Tribunale in casi analoghi (v. sez. II- S, 16.6.2023, n. 10327 e precedenti ivi citati), avrebbero dovuto essere opposte allo strumento urbanistico “con l’ordinario rimedio impugnatorio, non potendosi consentire, a pena di elusione del regime di decadenza proprio dell’azione di annullamento, la proposizione di censure sostanziali sub specie di richieste di correzione dell’errore materiale di un provvedimento amministrativo (sia a natura generale, quale l’approvazione di uno strumento urbanistico, sia a natura puntuale)”.
4.3. Di talché, non rileva in questa sede stabilire se la scelta pianificatoria operata dall’amministrazione comunale sia legittima oppure se il prospettato vincolo espropriativo che dalla stessa discenderebbe sia decaduto (temi su cui si sono diffusamente incentrate le difese della parte ricorrente nelle osservazioni procedimentali presentate ex art. 10- bis, l. n. 241/1990, e anche nel presente giudizio), trattandosi di questioni non riconducibili alla pretesa correzione di un errore materiale (v. sent. 10327/2023 cit., ove si puntualizza che “vale anche per la correzione di errori materiali contenuti nei provvedimenti amministrativi […] il principio secondo cui essa è consentita quando si versi in fattispecie di incongruenze o inesattezze rilevabili ictu oculi dall’esame stesso del documento o del suo corredo, senza necessità di compiere nuove o diverse valutazioni di merito […]”).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- quater - S ), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO