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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4938/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4938/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Porzio;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto in Roma (RM) in data Parte_1
30.07.1989 matrimonio concordatario con matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte II, serie A02, n. 01076, anno 1989 e che dall'unione sono nati i figli (nato il Persona_1
29/03/1992 in Roma) e (nato il [...] in [...]), ha esposto che nel Persona_2 tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
All'udienza presidenziale è comparsa personalmente solo parte ricorrente e con ordinanza del 10.02.2023 il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, determinando il contributo per il mantenimento del figlio pari alla somma mensile di euro 400,00 Per_2
a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il Giudice ha poi rimesso la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 16.05.2023 il Giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 09.01.2024.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.12.2024, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi.
All'udienza del 19.05.2025 le parti hanno rappresentato di essere pervenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, verificata la completezza della documentazione prodotta ed acquisito il parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue: 1. “La casa coniugale resterà nella disponibilità della moglie e sarà a lei assegnata che vi seguiterà a vivere con il figlio. Il marito se ne è allontanato asportando i propri effetti personali;
2. Il marito, quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e la trasformazione del presente giudizio da giudiziale in consensuale,
s'impegna a volturare a favore del coniuge, con separato atto notarile, e cedere alla moglie la proprietà del 50% della casa coniugale e la stessa a cedere al marito il 50% della proprietà del box collocato nel medesimo immobile di IA ON alla via
Delle Ginestre 36. Al momento del rogito, che dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi all'emissione del provvedimento di separazione ed entro il trenta settembre
2025 ove sia stato emesso il provvedimento giudiziale, corrisponderà al marito la somma di euro 29.761,80;
3. Il marito contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, versando mensilmente alla moglie la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nel mantenimento deve intendersi ricompreso: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
4. Il marito contribuirà al mantenimento del figlio versando il 50% delle spese straordinarie per l'identificazione delle quali ci si riporta al protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 2) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 30.07.1989 in Roma (RM),
[...] matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) alla parte II, serie A02, n. 01076, anno 1989, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
NC IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4938/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Porzio;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto in Roma (RM) in data Parte_1
30.07.1989 matrimonio concordatario con matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte II, serie A02, n. 01076, anno 1989 e che dall'unione sono nati i figli (nato il Persona_1
29/03/1992 in Roma) e (nato il [...] in [...]), ha esposto che nel Persona_2 tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
All'udienza presidenziale è comparsa personalmente solo parte ricorrente e con ordinanza del 10.02.2023 il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, determinando il contributo per il mantenimento del figlio pari alla somma mensile di euro 400,00 Per_2
a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il Giudice ha poi rimesso la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 16.05.2023 il Giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 09.01.2024.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.12.2024, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi.
All'udienza del 19.05.2025 le parti hanno rappresentato di essere pervenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, verificata la completezza della documentazione prodotta ed acquisito il parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue: 1. “La casa coniugale resterà nella disponibilità della moglie e sarà a lei assegnata che vi seguiterà a vivere con il figlio. Il marito se ne è allontanato asportando i propri effetti personali;
2. Il marito, quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e la trasformazione del presente giudizio da giudiziale in consensuale,
s'impegna a volturare a favore del coniuge, con separato atto notarile, e cedere alla moglie la proprietà del 50% della casa coniugale e la stessa a cedere al marito il 50% della proprietà del box collocato nel medesimo immobile di IA ON alla via
Delle Ginestre 36. Al momento del rogito, che dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi all'emissione del provvedimento di separazione ed entro il trenta settembre
2025 ove sia stato emesso il provvedimento giudiziale, corrisponderà al marito la somma di euro 29.761,80;
3. Il marito contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, versando mensilmente alla moglie la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nel mantenimento deve intendersi ricompreso: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
4. Il marito contribuirà al mantenimento del figlio versando il 50% delle spese straordinarie per l'identificazione delle quali ci si riporta al protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 2) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 30.07.1989 in Roma (RM),
[...] matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) alla parte II, serie A02, n. 01076, anno 1989, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
NC IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia