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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa IA SS
LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 794/2024 R.G. promossa
DA
, , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 1 98076 SANT'AGATA
MILITELLO, ITALIA, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
PR IA AL
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. MIRACOLA
MASSIMO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO – OPPOSTO avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sono comparsi: l'avv. Araca, in sostituzione dell'avv. Miracola per il convneuto e l'avv. Eliana Raffa, in sostituzione dell'avv. Pruiti per l'attore, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, anche richieste di ordine istruttorio e non ammesse, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 122/2024 emesso dall'intestato
Tribunale il 6 maggio 2024, col quale gli era stato intimato di pagare alla la complessiva somma di € 44.373,63, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per il contratto d'appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento del fabbricato sito in via Umberto I, n 100 del comune di Gioiosa Marea, distinto in catasto al Fg.
5 part. 366 sub. 4, 6, 8, 9, 10 e 11.
L'opponente eccepiva l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite dalla società opposta fino all'11.5.2017, data in cui la aveva sospeso Controparte_1
i lavori;
specificava che la sospensione dei lavori non era stata determinata da un asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto ma solo dal fatto che il non aveva richiesto la proroga del permesso di costruire Parte_1
e, in subordine, invocava l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto deducendo, altresì, che il rapporto oggetto di giudizio avrebbe dovuto essere qualificato come contratto d'opera e non come appalto.
Con comparsa di risposta si costituiva la contestando gli assunti Controparte_1
dell'opponente e rappresentando che i pagamenti da quest'ultimo effettuati avevano riguardato l'arco temporale a dal 6 novembre 2015 al 28 novembre
2016, mentre nessun pagamento era stato effettuato per i lavori eseguiti dall'1.08.2016 sino all'11.05.2017 e che, alla luce dei lavori realizzati fino al
11.05.2017, il credito ingiunto – fondato sul computo metrico dei lavori posto a base del progetto presentato nel 2015 – doveva ritenersi congruo e corretto.
Infine, in merito alla contestata natura giuridica, l'opposta rappresentava che il
2 contratto stipulato aveva i caratteri dell'appalto e che nessuna prescrizione era intervenuta in merito.
Con ordinanza del 18.3.2025, l'odierno giudicante rilevava la decadenza di entrambe le parti in causa dalle istanze istruttorie formulate per avere depositato tardivamente le memorie ex art. 171 ter c.p.c., seguendo i termini a ritroso decorrenti dall'udienza effettiva (non differita dal giudice ex art. 171 bis cpc) e non da quella indicata in citazione e, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ne disponeva il rinvio all'odierna udienza di discussione.
L'opposizione è infondata.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass.,
Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Orbene, anche se l'opposta non produce la fonte negoziale (i.e., il contratto di appalto) da cui origina il rapporto oggetto di causa, in primo luogo, la stipulazione dell'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad
3 probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia e, in secondo luogo, nel caso di specie la stipulazione di un contratto tra le parti
è ricavabile, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalle difese dell'opponente che espressamente riconosce di avere commissionato i lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Gioiosa Marea alla società opposta, nonché dalla parziale esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima e dai pagamenti effettuati in suo favore dall'opponente.
A tal riguardo, dato il contrasto intervenuto tra le parti in merito alla natura giuridica del rapporto contrattuale, va innanzitutto chiarito che lo stesso va qualificato come appalto e non come contratto d'opera.
Orbene, com'è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale o dei componenti della famiglia, pur se con qualche collaboratore, ma in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (cfr. Cass. 9237/1997; Cass. 5451/1999), il contratto di appalto postulando invece un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr. Cass. n. 7307/2001; Cass. 12519/2010;
Cass. n. 9459/2011). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha mostrato come la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non rappresenta l'elemento decisivo ai fini di tale qualificazione ma deve essere considerato alla luce di ulteriori dati che siano funzionali a qualificare il rapporto, di volta in volta, come appalto o come contratto d'opera.
4 Nel caso di specie, la qualificazione del contratto secondo lo schema previsto dagli art. 1655 c.c. e ss. si deduce da numerosi elementi concreti tra cui: 1) la natura dell'incarico pacificamente conferito dal committente (realizzazione di opere edili tramite un ampio intervento di recupero edilizio con ampliamento del fabbricato); 2) l'importanza quantitativa dell'opera commissionata – ricavabile altresì dalla presenza di un direttore dei lavori - e del valore dell'opera che lasciano deporre per una corrispondente organizzazione imprenditoriale tipica dell'appalto con impiego di personale, mezzi e macchinari e gestione a proprio rischio.
Posto ciò, ancora una volta dalle difese delle parti, in particolare da quelle dell'opponente, si evince che esse concordano in merito ai lavori effettivamente eseguiti e a quelli non eseguiti per effetto dell'intervenuta sospensione;
dunque, l'unico aspetto oggetto di contestazione riguarda la congruità del prezzo già pagato per i lavori effettivamente eseguiti, atteso che l'opponente rileva l'integrale pagamento mentre l'opposta lamenta un residuo di € 44. 373,63.
Sul punto, tuttavia, va rilevato che, col documento denominato “contabilità dei lavori all'11.05.2017”, l'opponente riconosce il restante importo da pagare all'impresa.
Con riferimento alla validità probatoria del documento citato, si osserva che non solo l'opponente non lo disconosce ma è proprio quest'ultimo a fare rimando al documento medesimo nel proprio atto introduttivo a sostegno delle proprie ragioni. (cfr. in particolare pag. 4 dell'atto di citazione in cui l'opponente dichiara: “Già dal documento denominato “contabilità lavori all'11.05.2017” posto a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo si evince che i lavori eseguiti dalla ditta sono stati Controparte_1
interamente pagati dal ”). Parte_1
Ciò che, tuttavia, l'opponente omette di rilevare è che nel predetto documento si possono individuare due diverse sezioni in cui sono riportati,
5 rispettivamente, gli importi già pagati dal committente e il residuo da versare, che ammonta, appunto, ad € 44.373,63.
Ebbene, per costante giurisprudenza, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. Ord. n. n. 9097/18); inoltre, “la relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è - naturalmente - riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 15353 del
30/10/2002; Cass. 27.6.96 n. 5939).
Ne deriva che il documento denominato “contabilità dei lavori all'11.05.2017” va considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, idoneo ai fini della prova di quanto sostenuto dalla società opposta.
Tanto premesso, va analizzata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Invero, accertato che si tratta di contratto di appalto deve, altresì, rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., pur in assenza di una formale accettazione dell'opera, se il committente non comunica all'appaltatore il risultato della verifica dell'opera entro un congruo termine, l'opera si considera accettata senza riserve.
Nel caso de quo i lavori della ditta, come pacificamente riconosciuto, sono terminati in data 11.05.2017 e non risulta agli atti nessuna comunicazione eseguita, da tale momento sino ad oggi, dal committente nei confronti dell'appaltatore con riferimento alle opere da quest'ultimo realizzate.
6 Ne deriva che il termine prescrizionale decennale non risulta maturato alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Va specificato che in assenza di prova di una diversa pattuizione in ordine alla periodicità del pagamento del corrispettivo da parte del committente (che giustificherebbe l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. e quindi l'operatività di un diverso termine prescrizionale) opera nel caso di specie la prescrizione estintiva decennale prevista in tema di contratti in generale.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei comuni problemi legati all'incertezza relativa al calcolo dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c. a seguito dell'intervenuta riforma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 794/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 122/2024, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
122/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Compensa le spese di lite.
Il Giudice
IA SS LA
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VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa IA SS
LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 794/2024 R.G. promossa
DA
, , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 1 98076 SANT'AGATA
MILITELLO, ITALIA, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
PR IA AL
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. MIRACOLA
MASSIMO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO – OPPOSTO avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sono comparsi: l'avv. Araca, in sostituzione dell'avv. Miracola per il convneuto e l'avv. Eliana Raffa, in sostituzione dell'avv. Pruiti per l'attore, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, anche richieste di ordine istruttorio e non ammesse, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 122/2024 emesso dall'intestato
Tribunale il 6 maggio 2024, col quale gli era stato intimato di pagare alla la complessiva somma di € 44.373,63, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per il contratto d'appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento del fabbricato sito in via Umberto I, n 100 del comune di Gioiosa Marea, distinto in catasto al Fg.
5 part. 366 sub. 4, 6, 8, 9, 10 e 11.
L'opponente eccepiva l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite dalla società opposta fino all'11.5.2017, data in cui la aveva sospeso Controparte_1
i lavori;
specificava che la sospensione dei lavori non era stata determinata da un asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto ma solo dal fatto che il non aveva richiesto la proroga del permesso di costruire Parte_1
e, in subordine, invocava l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto deducendo, altresì, che il rapporto oggetto di giudizio avrebbe dovuto essere qualificato come contratto d'opera e non come appalto.
Con comparsa di risposta si costituiva la contestando gli assunti Controparte_1
dell'opponente e rappresentando che i pagamenti da quest'ultimo effettuati avevano riguardato l'arco temporale a dal 6 novembre 2015 al 28 novembre
2016, mentre nessun pagamento era stato effettuato per i lavori eseguiti dall'1.08.2016 sino all'11.05.2017 e che, alla luce dei lavori realizzati fino al
11.05.2017, il credito ingiunto – fondato sul computo metrico dei lavori posto a base del progetto presentato nel 2015 – doveva ritenersi congruo e corretto.
Infine, in merito alla contestata natura giuridica, l'opposta rappresentava che il
2 contratto stipulato aveva i caratteri dell'appalto e che nessuna prescrizione era intervenuta in merito.
Con ordinanza del 18.3.2025, l'odierno giudicante rilevava la decadenza di entrambe le parti in causa dalle istanze istruttorie formulate per avere depositato tardivamente le memorie ex art. 171 ter c.p.c., seguendo i termini a ritroso decorrenti dall'udienza effettiva (non differita dal giudice ex art. 171 bis cpc) e non da quella indicata in citazione e, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ne disponeva il rinvio all'odierna udienza di discussione.
L'opposizione è infondata.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass.,
Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Orbene, anche se l'opposta non produce la fonte negoziale (i.e., il contratto di appalto) da cui origina il rapporto oggetto di causa, in primo luogo, la stipulazione dell'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad
3 probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia e, in secondo luogo, nel caso di specie la stipulazione di un contratto tra le parti
è ricavabile, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalle difese dell'opponente che espressamente riconosce di avere commissionato i lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Gioiosa Marea alla società opposta, nonché dalla parziale esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima e dai pagamenti effettuati in suo favore dall'opponente.
A tal riguardo, dato il contrasto intervenuto tra le parti in merito alla natura giuridica del rapporto contrattuale, va innanzitutto chiarito che lo stesso va qualificato come appalto e non come contratto d'opera.
Orbene, com'è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale o dei componenti della famiglia, pur se con qualche collaboratore, ma in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (cfr. Cass. 9237/1997; Cass. 5451/1999), il contratto di appalto postulando invece un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr. Cass. n. 7307/2001; Cass. 12519/2010;
Cass. n. 9459/2011). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha mostrato come la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non rappresenta l'elemento decisivo ai fini di tale qualificazione ma deve essere considerato alla luce di ulteriori dati che siano funzionali a qualificare il rapporto, di volta in volta, come appalto o come contratto d'opera.
4 Nel caso di specie, la qualificazione del contratto secondo lo schema previsto dagli art. 1655 c.c. e ss. si deduce da numerosi elementi concreti tra cui: 1) la natura dell'incarico pacificamente conferito dal committente (realizzazione di opere edili tramite un ampio intervento di recupero edilizio con ampliamento del fabbricato); 2) l'importanza quantitativa dell'opera commissionata – ricavabile altresì dalla presenza di un direttore dei lavori - e del valore dell'opera che lasciano deporre per una corrispondente organizzazione imprenditoriale tipica dell'appalto con impiego di personale, mezzi e macchinari e gestione a proprio rischio.
Posto ciò, ancora una volta dalle difese delle parti, in particolare da quelle dell'opponente, si evince che esse concordano in merito ai lavori effettivamente eseguiti e a quelli non eseguiti per effetto dell'intervenuta sospensione;
dunque, l'unico aspetto oggetto di contestazione riguarda la congruità del prezzo già pagato per i lavori effettivamente eseguiti, atteso che l'opponente rileva l'integrale pagamento mentre l'opposta lamenta un residuo di € 44. 373,63.
Sul punto, tuttavia, va rilevato che, col documento denominato “contabilità dei lavori all'11.05.2017”, l'opponente riconosce il restante importo da pagare all'impresa.
Con riferimento alla validità probatoria del documento citato, si osserva che non solo l'opponente non lo disconosce ma è proprio quest'ultimo a fare rimando al documento medesimo nel proprio atto introduttivo a sostegno delle proprie ragioni. (cfr. in particolare pag. 4 dell'atto di citazione in cui l'opponente dichiara: “Già dal documento denominato “contabilità lavori all'11.05.2017” posto a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo si evince che i lavori eseguiti dalla ditta sono stati Controparte_1
interamente pagati dal ”). Parte_1
Ciò che, tuttavia, l'opponente omette di rilevare è che nel predetto documento si possono individuare due diverse sezioni in cui sono riportati,
5 rispettivamente, gli importi già pagati dal committente e il residuo da versare, che ammonta, appunto, ad € 44.373,63.
Ebbene, per costante giurisprudenza, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. Ord. n. n. 9097/18); inoltre, “la relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è - naturalmente - riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 15353 del
30/10/2002; Cass. 27.6.96 n. 5939).
Ne deriva che il documento denominato “contabilità dei lavori all'11.05.2017” va considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, idoneo ai fini della prova di quanto sostenuto dalla società opposta.
Tanto premesso, va analizzata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Invero, accertato che si tratta di contratto di appalto deve, altresì, rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., pur in assenza di una formale accettazione dell'opera, se il committente non comunica all'appaltatore il risultato della verifica dell'opera entro un congruo termine, l'opera si considera accettata senza riserve.
Nel caso de quo i lavori della ditta, come pacificamente riconosciuto, sono terminati in data 11.05.2017 e non risulta agli atti nessuna comunicazione eseguita, da tale momento sino ad oggi, dal committente nei confronti dell'appaltatore con riferimento alle opere da quest'ultimo realizzate.
6 Ne deriva che il termine prescrizionale decennale non risulta maturato alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Va specificato che in assenza di prova di una diversa pattuizione in ordine alla periodicità del pagamento del corrispettivo da parte del committente (che giustificherebbe l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. e quindi l'operatività di un diverso termine prescrizionale) opera nel caso di specie la prescrizione estintiva decennale prevista in tema di contratti in generale.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei comuni problemi legati all'incertezza relativa al calcolo dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c. a seguito dell'intervenuta riforma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 794/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 122/2024, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
122/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Compensa le spese di lite.
Il Giudice
IA SS LA
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