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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONACINA Parte_1 C.F._1
ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma integrale della sentenza n. 23/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Como, in persona del Giudice Dott.ssa Barbara Capotosto – R.G. n. 3099/2022, il 10.01.2024, pubblicata il 12.01.2024, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
• in via principale e di merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da CP_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
in subordine sempre nel merito, condannare al pagamento a favore del signor CP_1
delle somme tutte contenute nel provvedimento monitorio oggetto di opposizione Parte_1
o di quella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo definitivo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : In via principale nel merito: CP_1
- Rigettare il gravame introdotto da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando totalmente la Sentenza del Giudice di Pace di Como n. 23/2024, emessa il 10.01.2024 e pubblicata il 12.01.2024;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
23/2024, emessa il 10.1.2024 dal Giudice di Pace di Como, pubblicata il 12 successivo, che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo - che aveva ottenuto per il pagamento di CP_1
pagina 1 di 5 ulteriori € 3.500,00 avendogli la società restituito solo la caparra di € 3.500,00 a suo tempo versata, oltre interessi, stante l'impossibilità di consegnargli la vettura acquistata, perché posta fuori produzione
- per i seguenti motivi:
A. errata ricostruzione ed interpretazione del fatto;
B. applicabilità dell'art. 33 co. 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005 - codice del consumo;
C. applicabilità dell'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005 - codice del consumo;
D. applicabilità dell'art. 1385 c.c. – inapplicabilità dell'art. 1256 c.c.;
E. errata condanna alle spese legali.
Si costituiva , che contestava il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza 7/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il primo motivo
L'appellante ha contestato la parte della sentenza con cui il GdP aveva preso in considerazione il contenuto dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, dove si precisa che i tempi di consegna sono orientativi, perché influenzati da fattori esterni, per cui solo dopo il superamento del termine di tolleranza di 60 giorni l'acquirente può risolvere il contratto, con obbligo della concessionaria di restituire unicamente la somma ricevuta a titolo di caparra.
Secondo l'appellante invece, non si era trattato di un semplice ritardo nella consegna, perché CP_1 gli aveva comunicato l'impossibilità di consegnare il veicolo, ormai fuori produzione, e pertanto, di non poter adempiere definitivamente all'obbligazione contrattuale, ben prima del proprio recesso.
Come osservato dalla società appellata, l'art 5 è stato richiamato dal primo giudice al fine di confutare quanto sostenuto dall'opposto - che aveva contestato l'inadempimento della concessionaria Parte_1 per non aver rispettato il termine di consegna del veicolo, a suo dire, essenziale - trattandosi invece, di un termine “chiaramente orientativo”.
In ogni caso, come osservato anche dall'appellante, non rileva l'eventuale superamento del termine di consegna dell'auto, perchè la concessionaria, prima del suo recesso gli aveva comunicato l'impossibilità della consegna dell'auto, perché messa fuori produzione dalla casa costruttrice.
L'art. 33 co. 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005
L'appellante ha dedotto che la comunicazione di di non poter consegnare definitivamente il CP_1 veicolo era precedente a quella del suo recesso, determinato proprio dall'inadempimento della concessionaria, con la conseguente applicabilità dell'art 1385 co 2 cc, stante la nullità dell'art 2 delle condizioni generali del contratto - che consente all'acquirente, nell'ipotesi di modifiche sostanziali, comportanti una mutazione di modello, versione, allestimento e motorizzazione dell'autoveicolo, di recedere dal contratto, con obbligo della concessionaria a restituirgli la somma versata a titolo di caparra confirmatoria – perché in contrasto con l'art. 33 co 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005.
La lett. e) cit. considera vessatoria la disposizione che consente “al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”. pagina 2 di 5 Secondo l'appellante la dichiarazione della concessionaria dell'impossibilità di consegnare l'auto oggetto della proposta d'acquisto integra la prima ipotesi prevista dalla norma, la mancata conclusione del contratto da parte del professionista.
La mancata consegna dell'auto da parte di e quindi la mancata stipula del contratto di CP_1 vendita, è dipesa della decisione di Opel di mettere fuori produzione l'auto richiesta dall'appellante.
L'appellata ha però sottolineato di non aver inteso sottrarsi al vincolo contrattuale, avendo proposto la sostituzione del modello acquistato con un altro e il pagamento della differenza di prezzo, che Parte_1 non ha accettato, comunicando a sua volta, la propria volontà di recedere dal contratto.
La previsione dell'art. 33 cit. - “diretta a sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell' "accipiens" un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere” (Cass. 6639/2012) - presuppone, come ogni misura sanzionatoria, che la mancata conclusione del contratto sia imputabile al professionista quantomeno a titolo di colpa.
Peraltro anche l'art 1385 co 2 cc, invocato dall'appellante, che ha un contenuto analogo, consente il recesso della parte non inadempiente solo nel caso di un inadempimento della controparte idoneo a determinare la risoluzione del contratto (Cass. 11784/2000, 7762/2013) ha escluso ogni responsabilità per la mancata consegna dell'auto richiesta da per CP_1 Parte_1 impossibilità sopravvenuta per fatto del terzo in quanto, come dedotto anche dallo stesso appellante nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, solo il 27/12/2021 era stata informata da
Opel della messa fuori produzione di tale modello, con la conseguente necessità di modifica o cancellazione dal 1° gennaio, degli ordini raccolti in precedenza.
L'appellante ha tuttavia negato la sussistenza delle condizioni richieste per escludere l'inadempimento della controparte, in quanto la messa fuori produzione di un veicolo da parte della casa produttrice non era certo una circostanza imprevedibile, tale da escludere ogni profilo di colpa imputabile.
E' pur vero che l'ipotesi di modifiche sostanziali, che comportino anche una modificazione del modello, è prevista dall'art 2 delle condizioni generali di contratto, ma si tratta di una previsione del tutto generica, essendo un'eventualità sempre possibile nel settore della vendita di auto (e più in generale, dei beni prodotti in serie), la cui effettiva prevedibilità dev'essere però riferita al momento della conclusione del contratto, per valutare l'effettiva diligenza del venditore nell'assumere l'obbligo di consegnare l'auto venduta.
Infatti, “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cc, solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione” elemento questo da escludere quando “l'evento sopravvenuto sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale” il debitore “non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio pagina 3 di 5 della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere” la dedotta impossibilità (Cass. 12093/1998 in materia di impossibilità sopravvenuta per rifiuto della
PA).
Posto che l'obbligo di diligenza dev'essere apprezzato in concreto, al momento della conclusione del contratto, pare ragionevole escludere che al 1/7/2021, data di conclusione del contratto, fosse CP_1 già in condizione di conoscere il programma di Opel di cessare la produzione dell'auto venduta, di cui era stata informata solo alla fine del dicembre 2021 o al limite, secondo quanto sostenuto dall'appellante, nel precedente mese di novembre.
Né pare ravvisabile il suo inadempimento per non aver nel frattempo, cercato di reperire una vettura identica a quella richiesta da presso altri concessionari, perché, non essendo ancora scaduto il Parte_1 termine per la consegna, aveva ragionevolmente confidato di poterla ricevere, una volta prodotta.
In conclusione, posto che l'impossibilità di consegnare l'auto non era per prevedibile al CP_1 momento della conclusione del contratto né in seguito, fino alla comunicazione di Opel di modifica o cancellazione degli ordini dal 1/1/2022, deve escludersi il suo inadempimento per la mancata conclusione del contratto di vendita, con la conseguente applicabilità dell'art 2 delle condizioni generali del contratto
Per quanto concerne la violazione dell'art 33 cit. da parte delle altre norme delle condizioni generali del contratto (art 3 variazione del prezzo, art 4 caparra, art 5 ritardo nella consegna) è sufficiente osservare che queste non regolano ipotesi di inadempimento della concessionaria, ma quelle in cui non è possibile concludere la vendita per circostanze alla stessa non imputabili (art 3 e 5) o imputabili al cliente (art 4), che non si sono comunque realizzate nella vicenda in esame, con il conseguente difetto di interesse dell'appellante a contestarne la validità.
La violazione dell'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005
L'art. 33 al co. 1 contiene la definizione di clausola vessatoria.
L'appellante ha dedotto che le clausole del contratto concluso con l'appellata determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, per cui risultano vessatorie secondo quanto previsto dall'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005.
Come già anticipato, gli artt. 2, 3, 4 e 5 del contratto non regolano ipotesi di inadempimento della concessionaria, ma i casi in cui non è possibile concludere il contratto di vendita per fatti non riferibili alla volontà della stessa.
Si tratta pertanto di norme che non prevedono alcuno squilibrio contrattuale ai danni del consumatore, in quanto gli artt 2, 3 e 5 riconoscono solo a quest'ultimo la facoltà di recedere o di risolvere il contratto nei casi ivi previsti, escludendo un analogo diritto della concessionaria di recedere e/o risolvere il contratto e trattenere la caparra versata dal cliente.
L'art 4 si limita a regolare gli effetti del recesso del consumatore sulla caparra versata, senza disciplinare l'ipotesi inversa, e quindi, escludere l'applicabilità dell'art 1385 co 2 in caso di inadempimento della concessionaria/professionista.
In ogni caso, come già detto, deve rilevarsi la carenza d'interesse ad agire dell'appellante non essendosi pagina 4 di 5 verificate le ipotesi regolate dagli artt. 3, 4 e 5 delle condizioni generali del contratto.
La condanna alle spese
L'appellante ha infine chiesto la correzione della sentenza di primo grado in quanto la condanna alle spese, per un evidente refuso, era duplicata.
L'appellata si è opposta perchè l'istanza di correzione dev'essere rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento da correggere.
C. Cost. 335/2004 ha sancito la parziale illegittimità costituzionale dell'art 287 cpc relativamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”.
Conseguentemente, la correzione degli errori materiali della sentenza dev'essere proposta dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, anche qualora contro la stessa sia già stato proposto appello
Sul punto Cass. 10344/2005 ha stabilito che l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui escludeva la sentenza di primo grado già appellata, dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore materiale, comporta che è al primo giudice che dev'essere richiesta la correzione dell'errore lamentato.
Trattandosi di una competenza esclusiva, ne consegue che anche l'ultimo motivo di appello dev'essere respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (2° scaglione valore medio, senza la fase decisionale, assorbita dal deposito di memorie nella fase precedente) seguono la soccombenza dell'appellante
Ricorrono infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/2002.
PQM
1. respinge l'appello contro la sentenza n. 23/2024, emessa il 10.1.2024 dal Giudice di Pace di
Como;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie Iva e Cpa
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 24/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONACINA Parte_1 C.F._1
ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma integrale della sentenza n. 23/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Como, in persona del Giudice Dott.ssa Barbara Capotosto – R.G. n. 3099/2022, il 10.01.2024, pubblicata il 12.01.2024, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
• in via principale e di merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da CP_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
in subordine sempre nel merito, condannare al pagamento a favore del signor CP_1
delle somme tutte contenute nel provvedimento monitorio oggetto di opposizione Parte_1
o di quella maggiore o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo definitivo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : In via principale nel merito: CP_1
- Rigettare il gravame introdotto da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando totalmente la Sentenza del Giudice di Pace di Como n. 23/2024, emessa il 10.01.2024 e pubblicata il 12.01.2024;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
23/2024, emessa il 10.1.2024 dal Giudice di Pace di Como, pubblicata il 12 successivo, che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo - che aveva ottenuto per il pagamento di CP_1
pagina 1 di 5 ulteriori € 3.500,00 avendogli la società restituito solo la caparra di € 3.500,00 a suo tempo versata, oltre interessi, stante l'impossibilità di consegnargli la vettura acquistata, perché posta fuori produzione
- per i seguenti motivi:
A. errata ricostruzione ed interpretazione del fatto;
B. applicabilità dell'art. 33 co. 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005 - codice del consumo;
C. applicabilità dell'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005 - codice del consumo;
D. applicabilità dell'art. 1385 c.c. – inapplicabilità dell'art. 1256 c.c.;
E. errata condanna alle spese legali.
Si costituiva , che contestava il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza 7/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il primo motivo
L'appellante ha contestato la parte della sentenza con cui il GdP aveva preso in considerazione il contenuto dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, dove si precisa che i tempi di consegna sono orientativi, perché influenzati da fattori esterni, per cui solo dopo il superamento del termine di tolleranza di 60 giorni l'acquirente può risolvere il contratto, con obbligo della concessionaria di restituire unicamente la somma ricevuta a titolo di caparra.
Secondo l'appellante invece, non si era trattato di un semplice ritardo nella consegna, perché CP_1 gli aveva comunicato l'impossibilità di consegnare il veicolo, ormai fuori produzione, e pertanto, di non poter adempiere definitivamente all'obbligazione contrattuale, ben prima del proprio recesso.
Come osservato dalla società appellata, l'art 5 è stato richiamato dal primo giudice al fine di confutare quanto sostenuto dall'opposto - che aveva contestato l'inadempimento della concessionaria Parte_1 per non aver rispettato il termine di consegna del veicolo, a suo dire, essenziale - trattandosi invece, di un termine “chiaramente orientativo”.
In ogni caso, come osservato anche dall'appellante, non rileva l'eventuale superamento del termine di consegna dell'auto, perchè la concessionaria, prima del suo recesso gli aveva comunicato l'impossibilità della consegna dell'auto, perché messa fuori produzione dalla casa costruttrice.
L'art. 33 co. 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005
L'appellante ha dedotto che la comunicazione di di non poter consegnare definitivamente il CP_1 veicolo era precedente a quella del suo recesso, determinato proprio dall'inadempimento della concessionaria, con la conseguente applicabilità dell'art 1385 co 2 cc, stante la nullità dell'art 2 delle condizioni generali del contratto - che consente all'acquirente, nell'ipotesi di modifiche sostanziali, comportanti una mutazione di modello, versione, allestimento e motorizzazione dell'autoveicolo, di recedere dal contratto, con obbligo della concessionaria a restituirgli la somma versata a titolo di caparra confirmatoria – perché in contrasto con l'art. 33 co 2 lett. e) D. Lgs. 206/2005.
La lett. e) cit. considera vessatoria la disposizione che consente “al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”. pagina 2 di 5 Secondo l'appellante la dichiarazione della concessionaria dell'impossibilità di consegnare l'auto oggetto della proposta d'acquisto integra la prima ipotesi prevista dalla norma, la mancata conclusione del contratto da parte del professionista.
La mancata consegna dell'auto da parte di e quindi la mancata stipula del contratto di CP_1 vendita, è dipesa della decisione di Opel di mettere fuori produzione l'auto richiesta dall'appellante.
L'appellata ha però sottolineato di non aver inteso sottrarsi al vincolo contrattuale, avendo proposto la sostituzione del modello acquistato con un altro e il pagamento della differenza di prezzo, che Parte_1 non ha accettato, comunicando a sua volta, la propria volontà di recedere dal contratto.
La previsione dell'art. 33 cit. - “diretta a sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell' "accipiens" un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere” (Cass. 6639/2012) - presuppone, come ogni misura sanzionatoria, che la mancata conclusione del contratto sia imputabile al professionista quantomeno a titolo di colpa.
Peraltro anche l'art 1385 co 2 cc, invocato dall'appellante, che ha un contenuto analogo, consente il recesso della parte non inadempiente solo nel caso di un inadempimento della controparte idoneo a determinare la risoluzione del contratto (Cass. 11784/2000, 7762/2013) ha escluso ogni responsabilità per la mancata consegna dell'auto richiesta da per CP_1 Parte_1 impossibilità sopravvenuta per fatto del terzo in quanto, come dedotto anche dallo stesso appellante nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, solo il 27/12/2021 era stata informata da
Opel della messa fuori produzione di tale modello, con la conseguente necessità di modifica o cancellazione dal 1° gennaio, degli ordini raccolti in precedenza.
L'appellante ha tuttavia negato la sussistenza delle condizioni richieste per escludere l'inadempimento della controparte, in quanto la messa fuori produzione di un veicolo da parte della casa produttrice non era certo una circostanza imprevedibile, tale da escludere ogni profilo di colpa imputabile.
E' pur vero che l'ipotesi di modifiche sostanziali, che comportino anche una modificazione del modello, è prevista dall'art 2 delle condizioni generali di contratto, ma si tratta di una previsione del tutto generica, essendo un'eventualità sempre possibile nel settore della vendita di auto (e più in generale, dei beni prodotti in serie), la cui effettiva prevedibilità dev'essere però riferita al momento della conclusione del contratto, per valutare l'effettiva diligenza del venditore nell'assumere l'obbligo di consegnare l'auto venduta.
Infatti, “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cc, solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione” elemento questo da escludere quando “l'evento sopravvenuto sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale” il debitore “non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio pagina 3 di 5 della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere” la dedotta impossibilità (Cass. 12093/1998 in materia di impossibilità sopravvenuta per rifiuto della
PA).
Posto che l'obbligo di diligenza dev'essere apprezzato in concreto, al momento della conclusione del contratto, pare ragionevole escludere che al 1/7/2021, data di conclusione del contratto, fosse CP_1 già in condizione di conoscere il programma di Opel di cessare la produzione dell'auto venduta, di cui era stata informata solo alla fine del dicembre 2021 o al limite, secondo quanto sostenuto dall'appellante, nel precedente mese di novembre.
Né pare ravvisabile il suo inadempimento per non aver nel frattempo, cercato di reperire una vettura identica a quella richiesta da presso altri concessionari, perché, non essendo ancora scaduto il Parte_1 termine per la consegna, aveva ragionevolmente confidato di poterla ricevere, una volta prodotta.
In conclusione, posto che l'impossibilità di consegnare l'auto non era per prevedibile al CP_1 momento della conclusione del contratto né in seguito, fino alla comunicazione di Opel di modifica o cancellazione degli ordini dal 1/1/2022, deve escludersi il suo inadempimento per la mancata conclusione del contratto di vendita, con la conseguente applicabilità dell'art 2 delle condizioni generali del contratto
Per quanto concerne la violazione dell'art 33 cit. da parte delle altre norme delle condizioni generali del contratto (art 3 variazione del prezzo, art 4 caparra, art 5 ritardo nella consegna) è sufficiente osservare che queste non regolano ipotesi di inadempimento della concessionaria, ma quelle in cui non è possibile concludere la vendita per circostanze alla stessa non imputabili (art 3 e 5) o imputabili al cliente (art 4), che non si sono comunque realizzate nella vicenda in esame, con il conseguente difetto di interesse dell'appellante a contestarne la validità.
La violazione dell'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005
L'art. 33 al co. 1 contiene la definizione di clausola vessatoria.
L'appellante ha dedotto che le clausole del contratto concluso con l'appellata determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, per cui risultano vessatorie secondo quanto previsto dall'art. 33 co. 1 D. Lgs. 206/2005.
Come già anticipato, gli artt. 2, 3, 4 e 5 del contratto non regolano ipotesi di inadempimento della concessionaria, ma i casi in cui non è possibile concludere il contratto di vendita per fatti non riferibili alla volontà della stessa.
Si tratta pertanto di norme che non prevedono alcuno squilibrio contrattuale ai danni del consumatore, in quanto gli artt 2, 3 e 5 riconoscono solo a quest'ultimo la facoltà di recedere o di risolvere il contratto nei casi ivi previsti, escludendo un analogo diritto della concessionaria di recedere e/o risolvere il contratto e trattenere la caparra versata dal cliente.
L'art 4 si limita a regolare gli effetti del recesso del consumatore sulla caparra versata, senza disciplinare l'ipotesi inversa, e quindi, escludere l'applicabilità dell'art 1385 co 2 in caso di inadempimento della concessionaria/professionista.
In ogni caso, come già detto, deve rilevarsi la carenza d'interesse ad agire dell'appellante non essendosi pagina 4 di 5 verificate le ipotesi regolate dagli artt. 3, 4 e 5 delle condizioni generali del contratto.
La condanna alle spese
L'appellante ha infine chiesto la correzione della sentenza di primo grado in quanto la condanna alle spese, per un evidente refuso, era duplicata.
L'appellata si è opposta perchè l'istanza di correzione dev'essere rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento da correggere.
C. Cost. 335/2004 ha sancito la parziale illegittimità costituzionale dell'art 287 cpc relativamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”.
Conseguentemente, la correzione degli errori materiali della sentenza dev'essere proposta dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, anche qualora contro la stessa sia già stato proposto appello
Sul punto Cass. 10344/2005 ha stabilito che l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui escludeva la sentenza di primo grado già appellata, dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore materiale, comporta che è al primo giudice che dev'essere richiesta la correzione dell'errore lamentato.
Trattandosi di una competenza esclusiva, ne consegue che anche l'ultimo motivo di appello dev'essere respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (2° scaglione valore medio, senza la fase decisionale, assorbita dal deposito di memorie nella fase precedente) seguono la soccombenza dell'appellante
Ricorrono infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/2002.
PQM
1. respinge l'appello contro la sentenza n. 23/2024, emessa il 10.1.2024 dal Giudice di Pace di
Como;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie Iva e Cpa
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 24/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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