Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 02202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01977/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Rota, Giulio Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Milano prov. 128147 del 23.9.2021 con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione del lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, nato in [...], è stato destinatario del provvedimento della Prefettura di Milano prov. 128147 del 23.9.2021 con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione del lavoro irregolare da parte di soggetto extracomunitario.
Il -OMISSIS- che ha impugnato il provvedimento riferisce che la richiesta di emersione del lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro, veniva rigettata “sulla scorta della motivazione che: il datore di lavoro risulta fallito in data 03.12.2020 e che trattasi della quattordicesima richiesta”.
Ritiene che il gravato provvedimento meriti di essere annullato in quanto fondato unicamente su problematiche relative “ad inadeguatezza del datore di lavoro e non del lavoratore e della sua posizione soggettiva”, peraltro non corroborate da documentazione allegata e quindi non verificabili e comunque oggettivamente impossibili da conoscere per il lavoratore al momento della richiesta e nei mesi immediatamente successivi.
Aggiunge che il numero di richieste poste in essere dal datore di lavoro non erano conoscibili né erano conosciute dal lavoratore e al momento della richiesta, avvenuta il giorno 7.8.2020, il datore di lavoro non era fallito, sicché il lavoratore non poteva conoscere lo stato economico dello stesso.
Per queste ragioni sostiene qualora il lavoratore sia in condizione di impossibilità di verificare i requisiti del datore di lavoro, che in seguito risultino poi non adeguati o viziati da irregolarità non imputabili al lavoratore, “egli debba ritenersi meritevole quantomeno di un titolo di soggiorno per attesa integrazione e della possibilità di dimostrare allo Stato che lo ospita l’assenza di pregiudizi e la volontà di integrazione e di capacità lavorativa”.
Il Ministero dell’interno ha depositato in giudizio la documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato e ha svolto in resistenza attività difensionale.
Con ordinanza n. 1302/2021, la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 “1. Al fine di … favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro … possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri” presenti nel territorio italiano all'8 marzo 2020.
Il comma 15 dell’art. 103 cit. stabilisce che “15. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Il comma 16 dell’art. 15 cit. prevede che “16. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all' interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Dunque, il legislatore ha previsto la possibilità di istaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro con persone straniere già “presenti sul territorio nazionale” consentendo al contempo al lavoratore di ottenere il “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
L’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione è tuttavia subordinato all’accertamento di alcuni presupposti e alla convocazione delle parti presso lo SUI “per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, con l’avvertenza che la “mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Nel caso di specie, non è contestato che il datore di lavoro di parte ricorrente, che ha presentato l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione del lavoro irregolare da parte di soggetto extracomunitario, non risulti svolgere alcuna attività lavorativa nel momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Alla luce del principio del tempus regit actum, la Prefettura ha pertanto correttamente respinto la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione del lavoro irregolare in quanto, al momento dell’adozione del provvedimento, l’istante (il datore di lavoro) non svolgeva più l’attività economica nell’ambito della quale il lavoratore avrebbe dovuto assunto con un regolare contratto di lavoro, sicché era venuto meno il presupposto necessario previsto dall’art. dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020 per ottenere il permesso di soggiorno ossia l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro al momento della domanda di emersione.
D’altronde, non può neppure invocarsi la disciplina di cui all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro in essere abilita lo straniero a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione “per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che si sia instaurato un regolare rapporto di lavoro il quale poi sia cessato per varie ragioni. Si tratta di un’ipotesi diversa da quella riguardante il caso di specie dove il rapporto con il datore di lavoro non si è ancora instaurato a causa del fallimento del datore di lavoro che ha preclude la stessa possibilità di costituire il rapporto di lavoro.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.