Sentenza 20 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2004, n. 13432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13432 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO, titolare del Garage ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CODERONI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI QUADRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ABEILLE ASSURANCES SAA, in persona del legale rappresentante pro tempore DE JE AU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, difesa dall'avvocato DOMENICO PAOLO MUGNANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 362/00 della Corte d'Appello di MILANO, sezione 2^ civile emessa il 26/1/2000, depositata il 15/02/00; RG. 2153/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/04 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10 febbraio 2004 la impresa as-sicuratrice EI Assurance spa conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la ditta di SI ND e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme che detta assicurazione aveva corrisposto alla proprietaria della motrice e relativo rimorchio, custoditi presso il garage dello ND e distrutti nel corso di un incendio avvenuto nel garage. Si costituiva il titolare della ditta e sosteneva di detenere il mezzo nella qualità di custode giudiziario (posto che il mezzo era stato rubato, ritrovato ed affidato in custodia giudiziaria) e che l'incendio si era sviluppato in seguito a corto circuito nel quadro elettrico della motrice, senza che alcuna colpa potesse essere riferita al custode.
Istruita la lite con prove orali e documentali il Tribunale con sentenza del 10 ottobre 1996 rigettava la domanda non ritenendo provata la negligenza del custode. La impresa assicurativa proponeva appello chiedendo la riforma della decisione;
resisteva la ditta ND.
Con sentenza del 15 febbraio 2000 la Corte di appello di Milano così decideva: accoglie l'appello e condanna SI ND al pagamento della somma di FF 150.343,00 con rivalutazione e interessi legali ed alle spese dei due gradi del giudizio (v: amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre lo ND con unico articolato motivo illustrato da memoria, resiste l'impresa di assicurazioni con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Nell'unico motivo si deduce: "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 20 51 c.c., 337, 347 c.p.c.; degli artt. 2697 c.c. e 2727/2729 c.c.; dell'art. 74 c.p.c. e dei principi generali in materia di colpa, di nesso di causalità e di responsabilità del custode giudiziario nonché di ogni altra norma connessa;
vizi di motivazione."
Gli argomenti a sostegno della complessa censura possono essere così riassunti.
1. La decisione del giudice di appello deve essere censurata nel punto in cui ha ritenuto la responsabilità esclusiva del custode nella causazione del danno, senza considerare che egli non doveva rispondere per un atto compiuto per MUNUS PUBLICUM, in quanto organo nominato dalla Pubblica autorità.
2. il custode non può rispondere per colpa omissiva o per negligenza, in quanto l'incendio è dipeso dalla manomissione del quadro di accensione fatta dal ladro del veicolo, e tale fatto del terzo integra il caso fortuito e non è imputabile per nesso di causalità al custode.
Si assume inoltre che il custode non poteva intervenire sulla res custodita, senza una previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ed è a questa che occorre far riferimento per la attribuzione della responsabilità diretta.
In senso contrario si osserva come le censure non investano direttamente la ratio decidendi della Corte di appello, la quale (ff 3 e 4 della motivazione) ritiene che la azione proposta dall'assicuratore per il recupero delle somme pagate al danneggiato assicurato riposi sulla responsabilità aquiliana del soggetto tenuto alla custodia, sia pure per un incarico pubblico, cioè per colpa da grave negligenza, data la qualità professionale del custode e l'evidenza della manomissione del quadro elettrico da cui derivava il pericolo di un contatto elettrico e quindi di un corto circuito idoneo a determinare lo incendio. In relazione a tale condotta negligente, costituente fattore causale per non aver prevenuto un pericolo che si aveva il dovere di impedire, è stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stessa e l'evento di danno, dato che l'incendio avvenne proprio a causa del contatto elettrico, come successivamente accertato.
L'assicuratore ha dunque dato la prova del fatto storico dell'illecito in tutti i suoi elementi strutturali e della ingiustizia del danno per la lesione della propria sfera patrimoniale (come danno patrimoniale emergente in relazione all'obbligo indennizzatorio verso l'assicurato) ed ha ritenuto di proporre azione diretta verso il danneggiante, passivamente legittimato, a prescindere dalla eventuale responsabilità organica dell'amministrazione giudiziaria.
Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate e la decisione appare coerente ai principi di diritto in tema di responsabilità per fatto illecito, che ricorre anche nel caso in cui il soggetto agente assuma la qualità di custode giudiziario.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004