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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 423/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025 e presentato dai coniugi e con gli avv.ti POZZEBON ELENA e Parte_1 Parte_2
MARDEGAN LUCREZIA;
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 10/01/2015 a CASIER (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 423/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/01/2015 da (C.F. ) n. a Falesti Bocsa (Moldavia) Parte_1 C.F._1
il 05/08/1960, e (C.F. ), n. a Parte_2 C.F._2
PAESE (TV) il 11/09/1962, e trascritto al n. 2, Parte I, Ufficio 1,
Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASIER;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASIER (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi