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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1642/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Perotti, Parte_1 C.F._1
PEC Email_1
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Netti, PEC e dall'avv. Eleonora Netti, PEC Email_2
Email_3
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21
in ipotesi, che sia pronunciata la sentenza di omologa dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e depositato dal TU sulla separazione personale dei coniugi, fissando la successiva udienza al decorso del termine di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, ritenuto applicabile (in tesi sei mesi, in ipotesi un anno), possibilmente mediante collegamento da remoto».
Pubblico Ministero: «Visto» del 6/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/07/2023, ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1
personale dal marito sposato a Firenze il 22/09/1984, unione dalla Controparte_1
quale sono nati i figli il 4/01/1986 e il 18/09/1987, entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedendo di assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in Carmignano (PO), via dello Sport n. 64, fino all'esito dell'instaurando giudizio di divisione dei beni in comunione, e di disporre in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 2.000,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione e Controparte_1
proponendo, in via riconvenzionale, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle questioni accessorie, ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento e di assegnare alla ricorrente la casa coniugale.
I coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 20/12/2023 e, dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti, con ordinanza del 21/05/2024, in via temporanea e urgente, è stato disposto in favore della moglie un assegno ex art. 156 c.c. di € 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, è stato ordinato alle parti di integrare le produzioni documentali sulle rispettive condizioni economiche ed è stata disposta una c.t.u. contabile.
Con sentenza non definitiva n. 458/2024 del 5/06/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il TU, in data 19/02/2025, ha comunicato che le parti, nel corso delle operazioni peritali, hanno raggiunto un accordo transattivo, in conformità del quale esse hanno concluso come in epigrafe all'udienza del 17/03/2025, dinanzi al giudice delegato, rinunciando ai termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c..
***
pagina 2 di 21 Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti: è infatti decorso più di un anno da quando i coniugi sono comparsi dinanzi al giudice delegato all'udienza del
20/12/2023 ed è passata in giudicato la sentenza non definitiva di separazione (cfr. attestazione della Cancelleria del 14/02/2025), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Sulle questioni accessorie, rileva il Tribunale che il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie non prevede la possibilità di trasformare (recte: mutare) le forme contenziose di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. nelle forme non contenziose di cui di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.. In ogni caso, in questa sede, così come sarebbe accaduto in un procedimento su domanda ab origine congiunta, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che attiene a questioni in parte estranee alle domande oggetto di causa o comunque non avvinte alla domanda sullo stato da un vincolo di connessione forte;
ciò non di meno, tale accordo, avente natura contrattuale, è vincolante tra le parti.
Il Collegio prende atto dell'implicita rinuncia della parte ricorrente alla domanda di assegno divorzile e alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Le spese processuali, considerata la composizione bonaria della lite, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Firenze il 22/09/1984, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 907, parte 2, serie A, anno 1984;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al momento del suo passaggio in giudicato;
3) prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti di seguito trascritto:
(…)
Premesso che:
pagina 3 di 21 CP_
- il sig. e la sig.ra contraevano matrimonio concordatario a Firenze in data Pt_1 22/09 optando p ime di comunione legale dei beni;
- essendo venuto meno il rapporto di coniugio, in data 27/09/2023 la sig.ra Pt_1 notificava ricorso per separazione giudiziale al sig. PA innanzi al Tribunale di rassegnando le seguenti conclusioni:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con il solo obbligo di reciproca comunicazione;
- assegnare la casa coniugale, sita in Carmignano (PO), Via dello Sport 64 in via esclusiva alla Ricorrente, unitamente ai mobili ed agli arredi che la compongono, fino all'esito dell'instaurando giudizio di divisione dei beni in comunione, ed assegnando un termine al marito SI per il suo rilascio;
Controparte_1
- disporre in favore della coniuge ricorrente un assegno di mantenimento della somma pari ad euro 2.000,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, tenuto conto che il marito percepisce un reddito netto medio mensile costituito da compensi per l'Amministrazione della GEDAC S.r.l. di Euro 7.000,00 circa, oltre a notevoli dividendi utili annuali distribuiti dalla medesima società sulla quota del 36.63%, i quali, per quanto risulta alla esponente, negli ultimi anni sono stati pari a circa Euro 109.000,00 nel 2018, 102.000,00 nel 2019 ed 81.000,00 nel 2021, e che, pur facendo parte della comunione dei beni sono stati interamente ed esclusivamente percepiti dal marito, senza in verità che la Ricorrente avesse mai preteso alcunché.”
- in data 20/11/2023 il sig. PA si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- accertato che la ricorrente non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento data l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 156 cc, rigettare la relativa domanda avanzate da parte attrice in quanto infondata;
- assegnare alla Sig.ra la casa coniugale sita in Carmignano, (PO), Via dello Sport n. Pt_1 64, con assunzione di nere e spesa afferente alla casa medesima;
- con sentenza esecutiva per legge.”
- all'esito dell'udienza del 20/05/2024 ed in accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice, il Giudice, dott.ssa Simoni nominava quale TU il dott. di Persona_3 Prato sottoponendogli il seguente quesito “ il TU, esaminati tutti gli a di causa, sentiti le parti e i loro eventuali consulenti, compiuta ogni ulteriore indagine che riterrà opportuna, avvalendosi, ove lo riterrà necessario, di esperti ove la valutazione dei singoli cespiti richieda una particolare competenza tecnica, esaminati tutti gli altri documenti che lo stesso consulente, nell'espletamento del presente incarico, riterrà indispensabile acquisire dalle parti (alle quali sin d'ora si ordina di fornire al TU le informazioni e i documenti che questi, nei limiti di quanto appena precisato, richiederà loro), ovvero attraverso la procedura di ricerca telematica di cui all'art. 155-sexies c.p.c., che è autorizzato ad attivare;
documenti da sottoporre, in ogni caso, al contraddittorio delle parti:
1) proceda a una completa ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata all'attualità, dei coniugi, sotto forma di vero e proprio «stato patrimoniale», i cui valori dovranno essere accertati, per ciascun cespite o bene e per ciascuna posta attiva e passiva, secondo quelli correnti di mercato alla data della stima, e solo in caso di impossibilità di accertamento, secondo il costo storico e tenendo conto a tal fine di ogni bene, azienda e valore mobiliare posseduti anche indirettamente (mediante società o persona fiduciaria, ovvero partecipazioni in società di persone e/o di capitali);
pagina 4 di 21 2) proceda inoltre, con lo stesso criterio, a una ricostruzione del reddito effettivo, al netto delle imposte, che ciascuna parte ha maturato a far data dall'anno 2019”;
- al nominato TU veniva anche data facoltà di conciliare la controversia;
- all'esito del decimo incontro, le Parti, con l'ausilio del TU e dei rispettivi CTP hanno raggiunto un accordo volto a regolamentare la divisione del patrimonio nei termini e modalità che seguono.
Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
SEZ. I
DIVISIONE IMMOBILIARE
*-*
1. ASSEGNAZIONE IMMOBILI AL SIG. PACE
1.1. La sig.ra si impegna a cedere e trasferire al sig. PA, che si impegna ad accettare Pt_1 ed acqui entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sentenza di omologa del presente Accordo (di seguito “Sentenza) (da intendersi termine essenziale, salvo proroghe richieste dal Notaio rogante) la sua quota di proprietà pari ad ½ sui seguenti beni immobili:
1.1.1. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via Rimini snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 1431 subalterno 1, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 9, rendita catastale euro 511,29,
1.1.2. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via Rimini snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 1431 subalterno 4, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale euro 227,24,
1.1.3. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via Rimini snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 1431 subalterno 5, piano T, categoria C/6, classe 1, 37 mq, rendita catastale euro 85,22,
1.1.4. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via San Marino n. 1 censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 491 subalterno 1, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita catastale euro 168,29,
1.1.5. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via San Marino n. 1 censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 491 subalterno 2, piano 1-2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita catastale euro 216,37,
1.1.6. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via Risorgimento snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 491 subalterno 5, piano S1, categoria C/6, classe 2, vani 37mq, rendita catastale euro 124,21
1.1.7. Unità immobiliare sita in Pietrapaola (CS) via Risorgimento snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 particella 491 subalterno 6, piano S1, categoria C/6, classe 2, vani 35mq, rendita catastale euro 117,49,
1.2. Il sig. diverrà quindi pieno proprietario delle unità immobiliari sopra identificate a CP_1 far d ll'atto notarile con cui si darà esecuzione al presente Accordo, con ogni utile ed onerosa conseguenza.
1.3. La sig.ra garantisce la piena proprietà della quota pari ad ½ detenuta sugli Pt_1 immobili indicati, e per quanto è a sua conoscenza, ne garantisce altresì la libertà da vincoli, pesi, sequestri o pignoramenti.
pagina 5 di 21 1.4. Il Sig. si impegna sin da ora a trasmettere al Notaio, per quanto di sua competenza, CP_1 ogni mento necessario ai fini del perfezionamento del rogito notarile, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1.4.1. Atto di provenienza,
1.4.2. Eventuali titoli abilitativi successivi all'acquisto,
1.4.3. Conformità dello stato dei luoghi alle risultanze catastali,
1.4.4. APE (da allegare al rogito)
1.4.5. CDU del terreno sopra i 5.000 mq
1.5. Ogni spesa o onere relativo ai trasferimenti di cui al presente articolo si intendono a carico esclusivo del sig. CP_1
2. ASSEGNAZIONE IMMOBILI ALLA SIG.RA BALDI CP_
2.1. Contestualmente agli atti di trasferimento di cui al precedente articolo 1, il sig. si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra che si impegna ad accettare ed acq e, Pt_1 la sua quota di proprietà pari ad ½ sui s ti beni immobili:
2.1.1. Unità immobiliare sita in Carmignano (PO), Via dello Sport 62/64, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 28, particella 504, subalterno 1, piano S1-T-1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, rendita catastale euro 839,24,
2.1.2. Unità immobiliare sita in Carmignano (PO), via Via dello Sport n. 66, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 28, particella 504, subalterno 2, piano S1, categoria C/6, classe 5, 21mq, rendita catastale euro 93,27.
2.2. La sig.ra diverrà quindi piena proprietaria delle unità immobiliari sopra Pt_1 identificat data dall'atto notarile con cui si darà esecuzione al presente Accordo, con ogni utile ed onerosa conseguenza.
2.3. Il sig. garantisce la piena proprietà della quota pari ad ½ detenuta sugli immobili CP_1 sopr cati, e per quanto è a sua conoscenza, ne garantisce altresì la libertà da vincoli, pesi, sequestri o pignoramenti.
2.4. La Sig.ra si impegna sin da ora a trasmettere al Notaio, per quanto di sua Pt_1 competen ni documento necessario ai fini del perfezionamento del rogito notarile, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
2.4.1. Atto di provenienza,
2.4.2. Eventuali titoli abilitativi successivi all'acquisto,
2.4.3. Conformità dello stato dei luoghi alle risultanze catastali,
2.4.4. APE (da allegare al rogito)
2.5. Ogni spesa o onere relativo ai trasferimenti di cui al presente articolo si intendono a carico esclusivo della Sig.ra Pt_1
3. IMMOBILE IN COMUNE DI SIGNA
3.1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli del procedimento in corso innanzi al TAR Firenze, RG 386/2022, avente ad oggetto l'obbligo di trasferimento gratuito al comune di Signa delle opere e delle aree previste dalla convenzione stipulata in data 10.10.2001 ed inerente i seguenti immobili:
pagina 6 di 21 3.1.1. Unità immobiliare sita in Signa (FI), via della Balduccia snc censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 11, particella 1475, categoria F/1, 13mq,
3.1.2. Unità immobiliare sita in Signa (FI), via della Balduccia n. 10, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 11, particella 1301, piano T, categoria C/1, classe 5, consistenza 82 mq, rendita catastale euro 2.570,61,
3.1.3. terreno sito in Signa (FI), via della Balduccia snc censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 11, particella 1494, reddito dominicale euro 0,24, reddito agrario euro 0,10, 36 mq,
3.1.4. terreno sito in Signa (FI), via della Balduccia snc censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 11, particella 1471, reddito dominicale euro 3,01, reddito agrario euro 1,30, 457 mq.
3.2. Le Parti dichiarano di essere fin d'ora edotte e si impegnano irrevocabilmente fin d'ora a trasferire al a semplice richiesta di quest'ultimo e senza corrispettivo Controparte_2 alcuno, le ai punti 3.1.1-3.1.2.-3.1.3-3.1.4, senza alcuna riserva o eccezione, ove possibile, con ogni onere e spesa a carico dell'Ente cessionario.
4. ATTI NOTARILI ESECUTIVI
4.1. Gli atti notarili esecutivi di quanto pattuito ai precedenti artt. 1 e 2 dovranno essere rogitati dinnanzi al Notaio di Reggello, in conformità a quanto previsto al Parte_2 successivo art. 13.
4.2. I coniugi si impegnano a chiedere al Notaio in ogni atto di cui ai precedenti articoli 1 e 2 l'esenzione da tassazione ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987, conformemente all'orientamento espresso dalle seguenti pronunce: ex plurimis cfr. Cass. Ordinanza 26363 del 7 settembre 2022, Cass. Sentenza 3110/2016 e Corte Cost. sentenza n. 154/1999, ed ancora, tra le tante, Cass. 14157/2013, 13840/2020 e 3074/2020). Con la precisazione che non è dovuto alcun conguaglio in denaro tra le parti.
4.3. Ne consegue che ciascuna parte, in ipotesi di concessione del beneficio, dovrà accollarsi il solo compenso/onorario del Notaio rogante, in relazione ai beni di cui diventa cessionario/acquirente.
*-*
SEZ. II
IMPEGNI FINANZIARI CON ISTITUTI DI CREDITO
*-*
5. MUTUO
5.1. Con riferimento all'atto di mutuo ai rogiti del Notaio Avv. di Reggello Parte_2 CP_ stipulato in data 16 febbraio 2016, rep. n. 10.664 / racc. n.
8. si obbliga irrevocabilmente a far fronte alle residue rate fino alla naturale scadenza erando la sig.ra da qualsivoglia obbligo di pagamento, compresa la polizza n. Pt_1 1/5272 131679633 presso UnipolSai.
5.2. Al contempo, qualora l'istituto di credito dovesse concedere l'autorizzazione, il sig. CP_1 si impegna ad intestare unicamente a sé medesimo il mutuo stesso, restando la unicamente quale terza datrice di ipoteca. Pt_1
5.3. La sig.ra presta sin d'ora l'assenso irrevocabile rispetto quanto previsto al presente Pt_1 articolo alcuna riserva o eccezione.
pagina 7 di 21 *-*
SEZ. III
EROGAZIONE DI DENARO
*-*
6. OGGETTO CP_
6.1. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, la somma Pt_1 omnic nsiva di euro 600.000,00 (seicentomila vir ero zero) da versarsi nei seguenti termini ed importi:
RATE ANNO EROGAZIONE
0 2025 50.000,00 €
1 2026 23.566,22 €
2 2027 23.566,22 €
3 2028 23.566,22 €
4 2029 23.566,22 €
5 2030 23.566,22 €
6 2031 44.266,22 €
7 2032 59.677,34 €
8 2033 59.677,34 €
9 2034 59.677,34 €
10 2035 59.677,34 €
11 2036 59.677,34 €
12 2037 59.677,34 €
13 2038 29.838,67 € 600.000,03 €
6.2. Tutte le somme verranno pagate dal sig. alla sig.ra sul conto corrente a CP_1 Pt_1 quest'ultima intestato presso la Ba ED . Prato, IBAN [...].
6.3. Eventuali variazioni dell'IBAN indicato nel presente Accordo dovranno essere CP_ comunicate per iscritto al sig. e confermate vis-a-vis, al fine di evitare eventuali attacchi hacker o di phishing. a inteso che in caso di mancata comunicazione di CP_ variazione dell'IBAN, i pagamenti fatti dal sig. all'IBAN di cui al presente Accordo, si intenderanno regolarmente eseguiti e n otrà essere a questi opposto o eccepito. CP_
6.4. In esecuzione del superiore piano, a far data dal 1° Gennaio 2025 il Sig. si impegna a versare l'importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) con le seguenti ità:
(i) quanto ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla Sentenza;
(ii) quanto ai residui € 25.000,00 (venticinquemila/00), entro e non oltre il 30.09.2025. CP_
6.5. A far data da 1° Gennaio 2026 e così di seguito di anno in anno, il Sig. dovrà corrispondere la rata pattuita entro e non oltre il 30 giugno, fino alla scaden piano dei pagamenti prevista per l'anno 2038. CP_
6.6. Null'altro sarà dovuto dal Sig. alla Sig.ra a far data dal 01/01/2025 a titolo di Pt_1 mantenimento, essendo qu pattuito ecedente articolo 6.1 totalmente satisfattivo e assorbente, oltre e fatte salve ulteriori somme e le modalità di versamento di cui al successivo art. 14. pagina 8 di 21
7. GARANZIA – ATTO DI PEGNO CP_
7.1. A garanzia dell'impegno economico assunto dal sig. nel precedente art. 6, il sig. si impegna a costituire in favore della sig.ra che accetta, un “pegno a CP_1 Pt_1 zia” sulla quota detenuta dal medesimo nella unipersonale MYFUTURE Srl, P.IVA , in misura pari al 70% (settanta percento) del capitale sociale P.IVA_1 della pred
7.2. Il pegno sarà di “mera garanzia” e, pertanto, rimane escluso qualsiasi diritto di voto, amministrativo e patrimoniale a favore del creditore pignoratizio, ciò in espressa deroga all'art. 2352 c.c.
7.3. Le Parti sottoscrivono contestualmente al presente accordo l'atto di Pegno di cui al format allegato (allegato 7.3), impegnandosi a ripeterlo in sede notarile laddove occorrer possa.
7.4. In quest'ultima ipotesi di intervento notarile anche per la sola autentica di firma, l'atto di Pegno dovrà essere costituito contestualmente agli atti di cui agli articolo 1 e 2, e solo nell'ipotesi di impossibilità tecnica ravvisata dal Notaio ai fini della successiva richiesta di annotazione della trascrizione alla competente CCIAA, in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si sono perfezionati tutti i trasferimenti immobiliari, da intendersi quale condizione e termine essenziale.
7.5. I costi e compensi dell'atto di pegno, ivi compresi quelli della sua registrazione e trascrizione, saranno integralmente a carico del Sig. come pure gli analoghi costi e CP_1 compensi per la sua cancellazione, al momento a cessazione/estinzione della garanzia.
7.6. L'atto notarile esecutivo di quanto pattuito al presente articolo dovrà essere rogitato dinnanzi al Notaio di Reggello, in conformità a quanto previsto al Parte_2 successivo art. 13.
*-*
SEZ. IV
QUOTE SOCIETARIE
*-*
8. RICOGNIZIONE QUOTE CP_
8.1. La sig.ra riconosce irrevocabilmente, e senza alcuna riserva o eccezione, il sig. Pt_1 quale pi oprietario ed unico titolare della seguente quota societaria:
8.1.1. P.IVA per una quota di nominali euro 50.000,00 pari al CP_3 P.IVA_1 ociale.
8.2. La sig.ra pertanto, rinuncia irrevocabilmente fin d'ora ad ogni diritto, azione o Pt_1 CP_ pretesa uota sopra descritta e sulle quote che deterrà o detenute dal sig. direttamente o indirettamente, anche per il tramite della medesi CP_3 altre società, fermo restando il puntuale rispetto delle r to previste al piano di cui al precedente art. 6, nonché al pagamento delle rate di mutuo per come precisate al superiore art. 5, come pure alle somme indicate nel successivo art. 14.
8.3. Nell'ipotesi di omesso pagamento di uno qualsiasi degli impegni suindicati, ovvero di ritardo superiore a dieci giorni dalla scadenza, senza necessità di messa in mora o preavviso, la sig.ra sarà libera di escutere il costituito pegno a garanzia sulle quote Pt_1 della società CP_3
pagina 9 di 21
9. SOCIETA' RESIDUE
9.1. In conseguenza a quanto pattuito al precedente art. 8, la sig.ra rimarrà titolare e Pt_1 piena proprietaria della seguente quota societaria:
9.1.1. , P.IVA , per una quota di nominali Controparte_4 P.IVA_2 ciale.
*-*
SEZ. V
ULTERIORI DICHIARAZIONI
*-*
10. TFR.
10.1. Il sig. rinuncia irrevocabilmente sin d'ora alla quota del 50% (cinquanta percento) CP_1 del TF ttante alla sig.ra attualmente dalla GEDAC Srl, ovvero maturato in Pt_1 relazione ad altri eventuali ra di lavoro, senza alcuna riserva o eccezione.
10.2. La Sig.ra rinuncia irrevocabilmente sin d'ora alla quota del 50% (cinquanta Pt_1 CP_ percento) do Pensione spettante al Sig. senza alcuna riserva o eccezione.
11. BENI MOBILI REGISTRATI E ALTRO
11.1. La sig.ra si obbliga a consegnare l'anello che fu di proprietà della madre del sig. Pt_1 alla o figlia, sig.ra entro e non oltre 3 (tre) giorni, termine CP_1 Persona_1 ziale, dalla firma del pres CP_ 11.2. Le Parti danno atto che alla data di sottoscrizione del presente Accordo, il sig. ha già provveduto a consegnare il quadro di Annigoni che detiene in ufficio di p età della sig.ra in quanto oggetto di donazione del defunto padre. Pt_1
11.3. Ad eccezione della Fiat Panda Targata ER841EA, intestata alla sig.ra che verrà Pt_1 CP_ ceduta al sig. senza corrispettivo alcuno, con spese del passaggi roprietà a carico di quest o, ciascuna delle Parti resterà piena titolare dei beni mobili registrati e di ogni altro bene mobile non espressamente indicato nella presente scrittura, senza che l'altra parte possa eccepire o rivendicare alcunché, ivi compresi tutti i beni mobili contenuti e facenti parte dell'arredo degli immobili dei quali diventeranno esclusivi e rispettivi proprietari.
11.4. Entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione del presente Accordo transattivo, entrambe le parti dovranno liberare gli immobili di cui non risultano assegnatari dagli effetti personali ivi contenuti, previo accordo sulla data e con la presenza dell'altra parte. Ciò che resta sarà definitivamente del proprietario dell'immobile.
11.5. Il Sig. si impegna e si obbliga, entro il termine tassativo giorni (30) trenta dalla CP_1 sottosc e del presente accordo, a richiedere l'estinzione della fideiussione prestata in suo favore dalla Sig.ra fino alla concorrenza di € 40.000,00 (quarantamila/00), Pt_1 presso la BA OR , Agenzia n. 990, relativa al rapporto di garanzia n. 990- 088254, nonché a qualsiasi altra fideiussione o garanzia prestata in suo favore, sia a titolo personale che in favore di qualsiasi Società da Egli controllata o amministrata, o comunque allo stesso riconducibile.
12. CONTENZIOSO IN ESSERE
12.1. Le Parti si impegnano irrevocabilmente a: pagina 10 di 21 12.1.1. trasformare il contenzioso avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi di cui al RG n. 1643/2023 pendente presso il Tribunale di Prato in giudizio di separazione consensuale, mediante deposito di memorie conclusionali congiunte contenenti il presente accordo.
12.1.2. Decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva di separazione, ovvero da quella non definitiva già emessa il 29 maggio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 473 bis 49 c.p.c., le Parti si impegneranno a perfezionare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza possibilità di modificare i termini del presente accordo e con l'impegno a riprodurre le presenti condizioni di separazione anche in tale sede, con rinuncia reciproca a qualsivoglia ulteriore pretesa.
*-*
SEZ. VI
DISPOSIZIONI FINALI
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13. ATTI NOTARILI
13.1. Gli atti notarili di cui al presente Accordo verranno rogitati innanzi al Notaio
[...] di Reggello, ovvero altro notaio purché concordato tra le Parti. Pt_2
13.2. La data degli atti e l'eventuale diverso nominativo del Notaio rogante verranno comunicati dal sig. alla sig.ra con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. CP_1 Pt_1
13.3. Fatto salvo quanto previsto agli art. 1.5, 2.5. e 7.5 o qualora fosse diversamente previsto nei singoli articoli, le Parti si faranno carico di tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese del giudizio di separazione di cui in premessa, esclusi i compensi legali che verranno regolati come da successivo art. 14.
14. RINUNCIA ALLA SOLIDARIETA'
14.1. Gli avvocati nominati da ciascuna Parte sottoscrivono in data odierna il presente Accordo per rinuncia alla solidarietà professionale.
14.2. Fino a concorrenza di € 13,700,00 (tredicimilasettecento/00) (IVA, CAP, contributo e CP_ spese incluse) il Sig. si impegna a pagare attraverso la Società MYFUTURE SRL l'Avv. Carlo Perotti, plice richiesta ed entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del preavviso di regolare fattura sempre intestata alla Società, da emettere successivamente al perfezionamento dei trasferimenti immobiliari.
14.3. Quanto pagato dalla MYFUTURE SRL ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.2 avrà, per l'importo lordo (IVA, CAP, contributo e spese incluse) natura solutoria del debito di cui all'art. 6.4 (i) della presente scrittura, limitatamente all'importo di € 13,700,00 CP_ (tredicimilasettecento/00) andando così a ridurre di pari importo il debito del Sig. verso la sig.ra che ammonterà complessivamente ad € 11.3 Pt_1 (undicimilatrecento
14.4. Ciascuna Parte si farà autonomamente ed integralmente carico anche degli ulteriori professionisti richiesti, incaricati o nominati prima, durante o successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.
pagina 11 di 21 14.5. Le spese del C.T.U. Dott. fino a €1.500,00 (millecinquecento/00) saranno Persona_3 a carico del Sig. me somma saranno poste a carico di entrambe le CP_1 Parti nella misur 50% ciascuna.
15 DISPOSIZIONI FINALI
15.1. Confidenzialità
Salvo ove necessario ai fini dell'adempimento di questo Accordo e fatte salve le comunicazioni e gli altri adempimenti eventualmente previsti dalla legge o richiesti da qualsiasi Autorità competenti, le Parti terranno strettamente riservati l'esistenza e i contenuti del presente Accordo.
Qualsiasi comunicato al pubblico e/o alla stampa in merito all'operazione oggetto di questo Accordo sarà effettuato nei termini e con le modalità previamente concordati tra le Parti.
15.2. Invalidità parziale
L'invalidità di una o più pattuizioni contenute in questo Accordo non comporterà l'invalidità dell'intero Accordo e/o di altre singole pattuizioni dello stesso.
Verificandosi tale ipotesi, le Parti saranno tenute a ricercare in buona fede, con spirito costruttivo e in tempi ragionevoli, un accordo per sostituire le pattuizioni invalide con altre valide, il cui contenuto consenta di conseguire gli scopi di quelle invalide nella misura più ampia possibile.
15.3. Precedenti intese
Questo Accordo supera e sostituisce ogni precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto.
15.4. Modifiche
Ogni modifica al presente Accordo, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto e firmato dalle Parti.
15.5. Cessione del Contratto
Nessuna delle Parti può cedere questo Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
15.6. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione a questo Accordo saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente a mano alla Parte interessata oppure inviate per raccomandata A/R agli indirizzi di cui all'intestazione.
Le comunicazioni consegnate direttamente a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate per raccomandata avranno effetto al ricevimento.
15.7. Privacy
Le Parti prestano reciprocamente l'assenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto. Tali dati non verranno comunicati se non a soggetti necessari per l'espletamento delle funzioni (ad esempio studi di amministrazione e contabilità). Le parti hanno diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che le riguardano (articolo 12 e ss del Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dei medesimi articoli le parti hanno il pagina 12 di 21 diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo all'Autorità Garante competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.
Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.
15.8. Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Prato.
(…)
*-*
ALLEGATO 7.3
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PREMESSO CHE:
(A) in data 22/09/1984 le Parti contraevano matrimonio concordatario a Firenze optando per il regime di comunione legale dei beni;
(B) essendo venuto meno il rapporto di coniugio, tra le Parti è in corso un giudizio di separazione pendente presso il Tribunale di Prato e recante RG n. 1642/2023;
(C) all'esito dell'udienza del 20/05/2024 ed in accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice, il Giudice dott.ssa Simoni nominava quale TU il dott. di Persona_3 Prato, con facoltà di conciliare la controversia;
(D) all'esito del decimo incontro, le Parti, con l'ausilio del TU e dei rispettivi CTP hanno raggiunto un accordo volto a regolamentare la divisione del patrimonio che viene formalizzato e contestualmente sottoscritto dalle Parti
(E) l'articolo 7 (sette) ed 8.2 ed 8.3 di tale Accordo prevede che venga costituito un separato CP_ atto di pegno a garanzia di tutti i pagamenti in denaro che il Sig. dovrà rispettare ed ivi specificatamente indicati.
(F) pertanto, in ottemperanza agli accordi raggiunti, le Parti intendono costituire un pegno di garanzia a favore della Sig.ra su una quota di capitale sociale pari al 70% Pt_1 (settanta per cento) del capitale sociale di (la “Quota”), con sede legale Controparte_3 pagina 13 di 21 (G) in Fucecchio (FI), Piazza dei seccatoi n. 10, capitale sociale i.v. euro 50.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze n.
(la Società), pari a complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), del P.IVA_1 valore nominale, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come infra definite).
1. TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue.
1. INTERPRETAZIONE
1.1. Premesse e Allegati
o Le Premesse e gli Allegati (entrambi come infra definiti) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
1.2. Definizioni o Nel presente Atto:
o “Accordo” indica l'accordo transattivo di cui in premessa sottoscritto tra le Parti in data 18 Febbraio 2025.
“Allegati” indica gli allegati del presente Atto.
“Atto” indica il presente atto di pegno sulle quote della Società.
“Causa di Escussione” indica il mancato adempimento anche parziale delle Obbligazioni Garantite.
“RI NT” indica la Sig.ra come identificata nell'epigrafe del presente Parte_1
Atto.
“Datore di Pegno” indica il Sig. come identificato nell'epigrafe Controparte_1 del presente Atto.
“Diritti Connessi” indica, con riferimento alla Quota:
i Dividendi;
qualsiasi diritto di opzione, di conversione, di scambio o qualsiasi altro diritto, bene o utilità di qualsiasi natura, di volta in volta attribuito al Datore di Pegno in relazione alla Quota nell'ambito di operazioni di aumento o riduzione del capitale (anche a seguito del recesso, anche parziale, del relativo Datore di Pegno), fusione, scissione, trasformazione o liquidazione della Società; qualsiasi somma di danaro pagata o da pagarsi quale corrispettivo della vendita anticipata della Quota, ai sensi dell'articolo 2795 del codice civile;
qualsiasi diritto di credito di natura patrimoniale o altra interessenza comunque attribuiti o da attribuire ad un in relazione alla Quota. Parte_3
pagina 14 di 21 “Diritti di Voto” indica i diritti di voto in relazione alla Quota nell'assemblea della Società.
“Dividendi” indica:
ogni dividendo e acconto sui dividendi pagabili in relazione alla Quota;
ogni altra distribuzione (in denaro o in natura) o altro importo pagabile in relazione alla Quota, incluso, a titolo esemplificativo, ogni importo pagato o pagabile a qualsiasi socio della Società, in seguito alla distribuzione di riserve, comunque denominate, o al rimborso da parte della Società di versamenti dei soci o alla liquidazione della Società o a qualsiasi altro titolo.
“Obbligazioni Garantite” indica solo ed esclusivamente le obbligazioni del Datore di Pegno nei confronti della RI NT di cui alla Sezione III dell'Accordo.
“Parti” indica le parti del presente Atto.
“Pegno” indica la garanzia pignoratizia costituita sulla Quota a favore della RI NT ai sensi dell'Articolo 2 (Costituzione del Pegno) e regolata dal presente Atto.
“Periodo Garantito” indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Atto e il momento in cui tutte le Obbligazioni Garantite, in conformità alla legge applicabile, siano state interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatte.
“Premesse” indica le premesse del presente Atto.
“Quota” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (F)
“Società” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (F).
“Ulteriori Diritti Amministrativi” indica i diritti amministrativi spettanti in relazione alla Quota ai sensi di legge (ivi inclusi, il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea della Società, il diritto di intervento nell'assemblea della Società, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea della Società e il diritto di recedere dalla Società).
1.3. Altre disposizioni interpretative
(a) Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nel presente Atto a una Premessa, un Articolo, un paragrafo o un Allegato sarà da intendersi quale riferimento ad una premessa, un articolo, un paragrafo o un allegato al o del presente Atto.
(b) I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente Atto hanno lo stesso significato loro ascritto nell'Accordo
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2. COSTITUZIONE DEL PEGNO
A garanzia dell'integrale, puntuale ed irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite, il Datore di Pegno, con esclusivo riferimento a sé stesso e senza vincolo di solidarietà, costituisce irrevocabilmente in pegno, a favore della RI NT, che accetta, la Quota non comprensiva dei Diritti Connessi, dei Diritti di Voto e degli Ulteriori Diritti Amministrativi che restano di propria esclusiva titolarità.
3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO
Contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, le Parti dovranno fare sì che l'amministratore della Società proceda con le opportune comunicazioni di legge afferenti la costituzione del Pegno presso la competente Camera di Commercio.
(a) Il Datore di Pegno dovrà, su espressa richiesta, consegnare alla RI NT una copia notarile dell'atto costitutivo del Pegno, con spese ad esclusivo carico del Datore di Pegno stesso.
4. ESTENSIONE DEL PEGNO
4.1. Divieto di Estensione
Resta inteso tra le Parti che il Pegno non si estende automaticamente alla quota residua detenuta dal Datore di Pegno nel capitale sociale della Società e ai relativi Diritti Connessi, ai Diritti di Voto ed agli Ulteriori Diritti Amministrativi che il Datore di Pegno di volta in volta acquisisca o di cui divenga comunque titolare.
5. DIRITTI DI VOTO, ULTERIORI DIRITTI AMMINISTRATIVI - DIVIDENDI
5.1. Diritti di Voto e Ulteriori Diritti Amministrativi
Ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile, oltre ai Diritti Connessi, le Parti convengono che i Diritti di Voto e gli Ulteriori Diritti Amministrativi rimarranno esclusivamente in capo al Datore di Pt_3
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5.2. Dividendi
Le Parti convengono che solo ed esclusivamente il Datore di Pegno avrà il diritto di percepire tutti i Dividendi della Società, senza che la RI NT possa richiedere o eccepire alcunché.
6. ESCUSSIONE DEL PEGNO
6.1. Escussione
Al verificarsi di una Causa di Escussione e in ogni momento successivo alla stessa, la RI NT, fatto salvo ogni altro diritto, rimedio, azione o potere cui potrebbero avere diritto ai sensi della legge applicabile, avrà diritto di escutere il Pegno al fine di soddisfare tutte le obbligazioni garantite e per il loro intero importo di € 600.000,00 (seicentomilaeuro/00), oltre le rate di mutuo e della collegata assicurazione, ovvero per l'importo residuo dovuto detratto quanto già percepito al momento della sua escussione (giusta la previsione di cui all'art.
8.3 dell'Accordo transattivo sottoscritto e scambiato tra le parti), avvalendosi, inter alia, di una delle modalità previste nel presente Articolo 6 (Escussione del Pegno), fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione della Quota prevista dalla legge.
6.2. Escussione del Pegno ai sensi del codice civile
(a) Nei casi previsti dall'Articolo 0 (Escussione), la RI NT avrà diritto di:
(i) vendere in tutto o in parte la Quota ai sensi dell'articolo 2797, commi 1 e 2, del codice civile, previa intimazione al Datore di Pegno, a mezzo di ufficiale giudiziario, ad adempiere per intero le Obbligazioni Garantite come dall'art.
6.1 che precede;
(ii) vendere, o far vendere in tutto o in parte, in Italia o all'estero, con o senza incanto, a mezzo di intermediari autorizzati, o di un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, anche in più riprese, ovvero nella diversa forma concordata tra le parti ai sensi dell'articolo 2797, ultimo comma, del codice civile, previa intimazione al Datore di Pegno, a mezzo di ufficiale giudiziario, ad adempiere le Obbligazioni Garantite, sempre per intero come dal punto 1 che precede.
(b) Resta espressamente inteso che, qualora la RI NT ritenga, a propria discrezione, di procedere alla vendita della Quota con procedura privata secondo le modalità di cui al paragrafo (a)(ii) che precede, dovrà:
(i) procedere a nominare due valutatori scelti uno ciascuno da entrambe le parti tra esperti professionisti o primarie società di revisione, i quali effettueranno una valutazione del valore di mercato (in base ai criteri normalmente utilizzati dalla migliore prassi di mercato per la valutazione di asset), della Quota, fermo restando che (x) la RI NT dovrà fare quanto ragionevolmente in suo potere per addivenire a una vendita della Quota ad un prezzo non inferiore alla media delle valutazioni così espresse (c.d. “fair market value”) (il Valore di Mercato), tenuto conto della migliore offerta di acquisto ricevuta;
(ii) dare comunicazione preventiva al Datore di Pegno e alla Società del luogo, della data e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi di preavviso. pagina 17 di 21 (c) Il Datore di Pegno e la Società dovranno in ogni caso essere tempestivamente informati per iscritto dalla RI NT dei termini della vendita così effettuata, e, in particolare, dell'ammontare dei proventi della vendita e delle Obbligazioni Garantite oggetto di rimborso tramite la vendita stessa.
(d) Ai fini dell'escussione del Pegno, come sopra descritta, la RI NT riconosce al Datore di Pegno, che accetta, il diritto di prelazione sulla Quota.
6.3. Imputazione dei proventi
La RI NT utilizzerà l'incasso di qualsiasi provento derivante dall'escussione del Pegno fino a concorrenza delle Obbligazioni Garantite e non adempiute e resta inteso che l'eventuale eccedenza dovrà essere immediatamente retrocessa a favore del Datore di Pegno.
7. ESTINZIONE DEL PEGNO
Ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, le Parti espressamente convengono che il Pegno si estingue automaticamente nel caso di eventuale accordo scritto su:
(i) novazione oggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
(ii) novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
(iii) remissione del debito avente ad oggetto una o più Obbligazioni Garantite da parte della RI NT, anche in forma implicita;
(iv) estinzione, per qualsiasi motivo, di una o più Obbligazioni Garantite;
(v) cessione, in tutto o in parte, di una o più Obbligazioni Garantite
(iv) modifiche, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, di una o più Obbligazioni Garantite.
8. RILASCIO DEL PEGNO
8.1. Decorso del Periodo Garantito
Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8.2 (Cancellazione prima del decorso del Periodo Garantito), il Pegno e tutti i diritti e le facoltà della RI NT derivanti dal presente Atto, anche in parziale deroga all'articolo 1200 del codice civile, rimarranno validi ed efficaci fino al termine del Periodo Garantito, decorso il quale la RI NT acconsentirà, su richiesta del Datore di Pegno, al rilascio del Pegno, a suo esclusivo onere e spesa, fermo restando l'integrale adempimento delle Obbligazioni garantite.
8.2. Cancellazione prima del decorso del Periodo Garantito
In parziale deroga rispetto a quanto previsto all'Articolo 0 (Decorso del Periodo Garantito), la RI NT acconsentirà alla cancellazione del Pegno, su richiesta del Datore di Pegno, prima del decorso del Periodo Garantito, successivamente all'integrale e incondizionato adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite.
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8.3. Formalità per la cancellazione del Pegno
A seguito del rilascio del Pegno, la RI NT dovrà acconsentire alla cancellazione del Pegno in conformità con la legge applicabile e, a richiesta del Datore di Pegno e/o della Società, si impegna sin da ora irrevocabilmente a sottoscrivere ogni atto, accordo, documento o certificato, e dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie alla cancellazione del Pegno a spese del Datore del pegno.
9. ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI
9.1. Elezione di domicilio
Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo specificato all'Articolo 0 (Indirizzo). Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Atto, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Atto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2797 del codice civile.
9.2. Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o PEC.
9.3. Indirizzo
(a) Qualsivoglia comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto, potrà essere effettuata, nel caso del Datore di Pegno, al seguente indirizzo:
Sig. Controparte_1 Via dello Sport n. 64 Carmignano (PO)
(b) Qualsivoglia comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto, potrà essere effettuata, nel caso della RI NT, al seguente indirizzo:
Sig.ra Parte_1 Via dello Sport n. 64 Carmignano (PO)
(c) Le Parti potranno modificare il proprio indirizzo dando 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso all'altra Parte e mediante comunicazione scritta con le modalità di cui al presente Atto.
9.4. Efficacia delle comunicazioni
(a) Fatto salvo quanto di seguito previsto, qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto si riterrà giunta a destinazione:
(i) se inviata a mezzo lettera, al momento della consegna;
(ii) se inviata via PEC, con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario.
pagina 19 di 21 10. ALTRE DISPOSIZIONI
10.1. Modifiche
Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto da tutte le Parti.
10.2. Invalidità parziale
(a) Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Atto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità e azionabilità delle altre disposizioni del presente Atto.
(b) Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede altre clausole che abbiano lo stesso effetto di quelle reputate invalide o inefficaci, in sostituzione delle clausole invalide o inefficaci.
10.3. Responsabilità della RI NT
(a)Con riferimento ai diritti e alle facoltà della RI NT ai sensi dell'Articolo Articolo 6 (Escussione del Pegno), il Datore di Pegno mantiene ogni diritto, azione, difesa, eccezione o domanda riconvenzionale con riguardo alle modalità di esercizio di tali diritti da parte della RI NT.
(b) Tali diritti, azioni, difese ed eccezioni potranno essere sollevati o proposti anche in caso di dolo o colpa grave della RI NT al fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti dal Datore di Pegno in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave.
(c) La RI NT potrà essere ritenuta responsabile, anche in caso di dolo o colpa grave, per eventuali danni arrecati alla Società e/o al Datore di Pegno in seguito all'esercizio, al tentato esercizio o al mancato esercizio dei diritti, azioni o rimedi a essi spettanti ai sensi del presente Atto.
10.4. Imposte e spese
(a) Tutte le imposte, le tasse, le spese, i costi e oneri relativi alla costituzione ed alla liberazione del Pegno, alla stipula, al perfezionamento e all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili, e le altre imposte che possano essere o divenire dovute, saranno a carico del Datore del pegno.
10.5. Regime fiscale
Ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (“D.P.R. 131/1986”), il presente Atto, essendo stato sottoscritto in forma di scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto all'imposta di registro al verificarsi di un caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986, in caso di registrazione volontaria ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 131/1986, nonché in caso di enunciazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986.
pagina 20 di 21 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
11.1. Legge applicabile
Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.
11.2. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Prato.
(….)
4) Dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 19/03/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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